13.2019.87
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22 aprile 2020Italiano8 min
i quali motivi
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.87
Lugano
22 aprile 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2019.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione 11 giugno 2019 da
PI
2
rappr.
da RA 1
patr.
dall’ PA 2
contro
PI
1
patr.
dall’ RE 1
e
ora sul reclamo 31 ottobre 2019 dell’avv. RE 1 contro la decisione 22 ottobre
2019 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la sua nota professionale 21
ottobre 2019;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 11 giugno
2019 PI 2 ha promosso un’azione di mantenimento nei confronti di PI 1,
postulando nel contempo l’adozione di provvedimenti cautelari e il beneficio
del gratuito patrocinio.
Il convenuto, con
osservazioni 6 settembre 2019 ha aderito parzialmente alle domande dell’attrice,
chiedendo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Con decisione 17 ottobre
2019 il Pretore aggiunto ha posto entrambe le parti al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, il convenuto con il gratuito patrocinio dell’avv. PA
1.
B. L’avv. RE 1 ha
trasmesso alla Pretura in data 21 ottobre 2019 la nota professionale inerenti le
sue prestazioni svolte a favore del convenuto, dove ha esposto una retribuzione
complessiva di fr. 5'921.13, di cui fr. 5'400.- di onorario, fr. 97.80 di spese
e fr. 423.33 di IVA.
C. Con decisione 22
ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale, riconoscendo
al rappresentante legale una retribuzione complessiva di fr. 4'264.90, di cui
fr. 3'600.- di onorario, fr. 360.- di spese e fr. 304.90 di IVA.
D. Con reclamo 31
ottobre 2019 l’avv. RE 1 insorge contro la citata tassazione e ne chiede la
riforma nel senso di riconoscergli integralmente la nota d’onorario.
Le parti in causa non sono
state chiamate a esprimersi.
in diritto: 1. La legge non indica il
rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta
all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC),
a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con
reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed.,
2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26
maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110
CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler
Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander,
ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo
in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera
civile del Tribunale d’appello.
1.1 In virtù del compito che è
chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un
rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere
retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF
122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però
un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non
statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé
stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere
puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una
parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio
2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016
4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione
finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto
disposto dall’art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza
Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra
2 LOG.
1.2 Per applicazione analogica
dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016
consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione
della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci
giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella
valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata, notificata il
giorno 22 ottobre 2019 di modo che, rimesso alla posta il 31 ottobre 2019, da
questo punto di vista il gravame risulta senz’altro tempestivo e ammissibile.
2. Conformemente all’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Il reclamante
lamenta, tra l’altro una carenza di motivazione della decisione, atteso che il
Pretore aggiunto si è limitato a ritenere ammissibile un massimo di 20 ore di
attività del legale, senza spiegare perché le ore esposte (in totale 30) sarebbero
eccessive.
3.1 In ossequio ai requisiti
minimi di motivazione che discendono dal diritto federale (la legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria non si sospinge oltre tali
presupposti), ai fini di una decisione l’autorità può limitarsi a enunciare le
circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull’esito del
giudizio. Essenziale è che l’interessato possa capire perché l’autorità abbia
deciso in un senso piuttosto che in un altro e che la giurisdizione di ricorso
sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I
236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b). Se in materia di ripetibili la
decisione con cui un giudice fissa l’ammontare dell’indennità non dev’essere
necessariamente motivata, per lo meno ove non si scosti dai limiti tariffali e
non si diano circostanze straordinarie (DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120
consid. 2), in presenza di un conteggio particolareggiato il giudice che
intende scostarsene deve invece motivare almeno brevemente i motivi per cui
ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che
il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente
cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 1P.85/2005 del 15 marzo
2005, consid. 2.1 con riferimenti). Tale giurisprudenza può senz’altro
applicarsi, per analogia, anche alla retribuzione dei patrocinatori d’ufficio.
3.2 L’art.
122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Gli sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni
derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata
dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La liquidazione delle spese giudiziarie è
effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC).
Nella
fattispecie, il Pretore aggiunto ha così motivato la decisione: "che il
dispendio massimo ammissibile può essere stabilito in 20 ore lavorative a fr.
180.- l’ora (Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili)”. Invano si
cercano nella decisione impugnata indizi che permettano di stabilire dove e per
quale motivo il giusdicente abbia ritenuto il dispendio di tempo esposto dal
legale eccedere lo stretto necessario. In mancanza di tali indicazioni, non
solo il destinatario si è trovato nell’impossibilità di contestare partitamente
la decisione di tassazione, ma nemmeno questa Camera è in grado di verificare
se l’opinione del primo giudice possa essere condivisa.
4. La
decisione va pertanto annullata. Diversamente da quanto postulato dal
ricorrente in via principale, questa Camera non procede alla tassazione della
nota d’onorario, essendo necessario rinviare l’incarto alla Pretura affinché emani
una nuova decisione, debitamente motivata. Dato l’esito della procedura, le
spese di giudizio sono poste a carico del Cantone. Al ricorrente sono assegnate
congrue ripetibili.
5. La controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche
la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per
Fatti
i quali motivi
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto. La decisione 22 ottobre 2019 del Pretore
aggiunto del distretto di Bellinzona è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati al Pretore aggiunto affinché emani una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese di giudizio in fr. 200.- sono poste a carico dello Stato del Cantone
Ticino, il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.– di ripetibili.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è
ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 segg. e 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.–
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.–
negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).