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Decisione

13.2019.90

Multa disciplinare a carico del legale che ha chiesto il rinvio dell'udienza di conciliazione senza un mandato di patrocinio

13 novembre 2020Italiano16 min

il 16 aprile 2019 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso l’accusa

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.90

Lugano

13 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. CM.2019.517 (procedura di conciliazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con istanza 19 luglio 2019 da

PI

1

patrocinato

dall’avv. PA 2

contro

PI

2

PI

3

patrocinato

dall’avv. PA 1

PI

4

PI

5

PI

6

PI

7

e

ora sul reclamo dell’

RE

1

contro la decisione 28

ottobre 2019 con cui il Segretario assessore gli ha inflitto una multa

disciplinare di fr. 300.–;

ritenuto

in fatto: A. PI 4 è stato dipendente e

azionista di PI 2, società a capo di un ufficio cambi di __________, il cui consiglio

di amministrazione era formato da PI 3, PI 5, PI 6 e PI 7. Con questa società PI

1 afferma di avere sottoscritto il 16 luglio 2016 un “contratto d’investimento”

di fr. 200'000.– con interessi annui garantiti del 7%.

Fatti

B. Nei confronti di PI 4

il 16 aprile 2019 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso l’accusa

per titolo di furto, riciclaggio di denaro, danneggiamento, truffa e, alternativamente,

appropriazione indebita, reati commessi nell’ambito della sua attività

lavorativa. RE 1 è stato designato suo difensore d’ufficio.

C. Con istanza di

conciliazione 19 luglio 2019 PI 1 ha convenuto innanzi la Pretura del Distretto

di Lugano PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7 facendo valere pretese da

contratto d’investimento 16 luglio 2016 e/o pretese extracontrattuali per fr.

137'000.– oltre accessori nonché il rigetto definitivo delle opposizioni nelle

esecuzioni a carico di PI 2 e PI 3.

D. Il 19 luglio 2019 le

parti sono state citate all’udienza di conciliazione del 23 settembre 2019 che,

su richiesta 26 luglio 2019 dell’RE 1 per conto di PI 4, è poi stata rinviata

al 22 ottobre 2019.

E. Il 3 ottobre 2019 RE

1 ha comunicato al Segretario assessore di non avere un mandato di patrocinio civile.

Prospettata al legale la pronuncia di una multa disciplinare giusta l’art. 128

CPC, il 24 ottobre 2019 RE 1 ha trasmesso le sue osservazioni.

F. Il 22 ottobre 2019 il

Segretario assessore ha rilasciato l’autorizzazione ad agire, assenti PI 4, PI

5 e PI 3 ed esonerati dalla discussione PA 1 e PI 6.

G. Con decisione 28

ottobre 2019 il Segretario assessore ha inflitto all’RE 1 una multa

disciplinare di fr. 300.– in applicazione dell’art. 128 CPC.

H. Con reclamo 7

novembre 2019 RE 1 impugna ora questa decisione e chiede che la multa

disciplinare di fr. 300.– posta a suo carico sia annullata.

Non sono state raccolte osservazioni al

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui viene

inflitta una multa disciplinare in applicazione dell’art. 128 cpv. 1 CPC è

impugnabile mediante reclamo, per i combinati art. 128 cpv. 4 CPC e 319 lett. b

cifra 1 CPC, alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c

cifra 1 LOG).

Il giudizio impugnato è

pervenuto al reclamante il giorno 30 ottobre 2019 (tracciamento degli invii 11

novembre 2019; doc. A al reclamo). Consegnato a mano alla cancelleria del

Tribunale d’appello il 7 novembre 2019, il reclamo ossequia il termine minimo

di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Tempestivo, esso risulta quindi, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b).

3.

Per il Segretario

assessore la multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC è giustificata. La

domanda di rinvio a nome e per conto di PI 4 lasciava intendere che già

esisteva un mandato di patrocinio. E, la sua presenza personale non dipendeva da

quel mandato, ma dalla sua detenzione e/o dal suo domicilio estero. Il

Segretario assessore poi neppure era stato informato del fatto che il mandato di

patrocinio era in sospeso, sicché la richiesta di rinvio era da proporre in via

cautelativa, ovvero in vista dell’effettivo conferimento di quel mandato. Estrema

diligenza s’imponeva pure dato il numero delle parti coinvolte. Infine una

delle parti convenute non aveva potuto presenziare all’udienza rinviata, mentre

la società convenuta era rimasta sprovvista dei propri organi.

4.

Giusta l’art. 128

CPC chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le

convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la

multa disciplinare fino a 1000 franchi (cpv. 1). In caso di malafede o

temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti

con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a

5000.

franchi (cpv. 2). La scelta della sanzione è retta da logiche di

proporzionalità e si fonda sull’apprezzamento del giudice, in funzione delle

caratteristiche del caso concreto (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 18

ad art. 128).

4.1

La pronuncia di una

sanzione ai sensi dell’art. 128 CPC - norma applicabile anche nella procedura

di conciliazione - può ad esempio entrare in considerazione quando la

contumacia di una parte perturba lo svolgimento della procedura (sentenza del

TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2, pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF

141.

III 265 consid. 3.2 e 4.3) oppure anche in caso di cattiva fede, o ancora

di comportamento temerario, e se la parte coinvolta è stata minacciata di una

tale sanzione (Trezzini, op. cit.,

n. 14 ad art. 128). Per contro, l’obbligo di comparizione personale delle parti

all’udienza di conciliazione e le conseguenze procedurali della contumacia sono

regolate dagli art. 204 e 206 CPC In particolare, non è tenuto a comparire

personalmente e può farsi rappresentare chi - fra l’altro - è domiciliato fuori

Cantone o all’estero (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC) e chi è impedito a seguito

di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi (art. 204 cpv. 3 lett. b CPC).

4.2

Una multa disciplinare

per turbamento dell’andamento della causa si giustifica a titolo eccezionale e

impone un comportamento qualificato attivo: è tale, ad esempio, il caso di una parte

che postula il rinvio dell’udienza e ingiustificatamente si astiene poi dal

comparirvi (sentenza del TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2 e 3.1,

pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF 141 III 265 consid. 5.1; Haldy, in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2a ed., 2019, n. 3 e 5 ad art. 128). In ogni caso,

le parti devono essere state preventivamente informate del rischio di esporsi

ad una sanzione secondo l’art. 128 CPC (DTF 141 III 265 consid. 5.3 e 5.4; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 128).

5.

Il reclamante afferma

di avere presentato la richiesta di rinvio 26 luglio 2019 in nome e per conto

di PI 4, di cui egli era difensore d’ufficio nel procedimento penale. Rileva

che, nel contesto penale appunto, PI 1 si era costituito accusatore privato senza

però mai formalizzare una domanda di restituzione dell’importo oggetto dell’istanza

di conciliazione riguardo a cui, per finire, ogni ipotesi di reato era oltretutto

decaduta (reclamo, pag. 2 nel mezzo).

La presente controversia non

concerne però né il procedimento penale né il relativo patrocinio d’ufficio, di

cui danno riscontro i documenti agli atti (doc. O, Q), ma il mandato di

patrocinio civile. Per il Segretario assessore la richiesta di rinvio 26 luglio

2019.

lasciava intendere che il reclamante era legato al suo cliente da un rapporto

di patrocinio legale per la causa civile (decisione impugnata, pag. 1). E di

fatto quest’ultimo aveva appunto indicato di scrivere “a nome e per conto

del Signor PI 4”, e non in veste di patrocinatore d’ufficio della vertenza

penale, poiché il giorno previsto per l’udienza (23 settembre 2019) era assente

all’estero e non aveva possibilità di farsi sostituire. Al riguardo il reclamante

ha successivamente spiegato di avere sollecitato quel rinvio “unicamente in

considerazione del fatto che, qualora il Signor PI 4 mi avesse conferito

mandato (estensione del mandato anche in sede civile e non solo penale), viste

le numerose parti coinvolte, prima venivano avvisate del possibile o probabile

rinvio e meglio era” (osservazioni 24 ottobre 2019, pag. 2), invero senza

nemmeno fare i conti con l’eventualità che quel mandato gli potesse anche non

essere affidato. Sicché, egli si è consapevolmente attivato alla stregua di

patrocinatore civile del suo assistito, nella prospettiva e con l’auspicio di

una successiva formale ratifica del mandato, e non - come pretende ora

(reclamo, pag. 3 verso il basso) - con il “cappello del patrocinatore penale

d’ufficio”. Perché di ciò il Segretario assessore non doveva tener conto,

non è dato di capire. Giova finanche soggiungere che la pertinenza di una

pretesa civile di risarcimento non decade poiché in sede penale sono venute

meno delle ipotesi di reato. La censura va così respinta poiché inconsistente.

6.

Il reclamante

critica il Segretario assessore per avere dichiarato di non capire perché la

presenza personale di una parte doveva essere associata al conferimento di un mandato

di patrocinio, allorquando con ordinanza 15 ottobre 2019 già aveva riconosciuto

che, data la detenzione, PI 4 era dispensato dal comparire personalmente, sancendo

così l’obbligo di essere rappresentato all’udienza dal suo avvocato. Il reclamante

gli imputa in sostanza di essere in contraddizione (reclamo, pag. 2 verso il

basso, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto). Ma invano.

6.1

La partecipazione di un

legale all’udienza di conciliazione per conto di una parte è senz’altro attuale

nella misura in cui, dato uno dei motivi legali giusta il cpv. 3 dell’art. 204

CPC, la sua comparsa personale non è ipotizzabile. La relativa dispensa è dettata

dal solo realizzarsi di una di quelle puntuali fattispecie, poco importa che la

parte decida poi di conferire un mandato di patrocinio oppure no. Il diritto di

farsi rappresentare resta pur sempre una facoltà di quella parte (“Non è

tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare […]”).

6.2

Con scritto 3 ottobre 2019 al

Segretario assessore il reclamante ha indicato “per quanto riguarda il

procedimento civile inoltrato dal Signor PI 1 nei confronti del Signor PI 4 (e

altri), il sottoscritto non ha alcuna procura, né mi è stato conferito mandato

di patrocinio”, e quindi di “rivolgervi direttamente al Signor PI 4”.

Inoltre, riguardo al far “sapere solo in seguito se il Signor PI 4 potrà o

meno essere presente” di cui alla richiesta di rinvio 26 luglio 2019, con

osservazioni 24 ottobre 2019 il reclamante non ha invocato un motivo di

dispensa dalla comparsa personale del suo assistito, ma ha spiegato di avere inteso

sottolineare di non avere ancora conferito con il cliente e, quindi, di non

sapere se questi intendesse estendere il mandato di patrocinio penale a quello

di patrocinio civile. Ora, il Segretario assessore si è limitato a riconoscere

che l’assenza di PI 4 dall’udienza di conciliazione era da ricondurre al suo stato

detentivo rispettivamente al suo domicilio estero (decisione impugnata, pag.

1), condizioni che - come detto (sopra, consid. 6.1) - non dipendono dal

mandato conferito ad un legale, che resta semmai una mera conseguenza. Così

formulata la critica è quindi sprovvista di pertinenza.

7.

Afferma il

reclamante che la legge non prevede - come ipotizzato dal Segretario assessore

- la possibilità di formulare una richiesta di rinvio cautelativa subordinata

all’effettivo conferimento del mandato, che nella domanda di rinvio 26 luglio

2019.

era comunque spiegato il perché, che il Segretario assessore non gli aveva

chiesto alcuna spiegazione e anzi egli era stato invitato telefonicamente a

pazientare in quanto bisognava attendere la notifica a tutte le parti della

citazione all’udienza (reclamo, pag. 4 in basso e 5 in alto).

7.1

L’argomento è pretestuoso.

Per il Segretario assessore il reclamante doveva solo farlo partecipe dell’incertezza

circa il conferimento del mandato di patrocinio civile, segnalando questo nella

richiesta di rinvio (decisione impugnata, pag. 1 e 2). E tale argomento regge, se

si pensa che l’atto di citazione 19 luglio 2019 menzionava già l’esonero giusta

l’art. 204 cpv. 3 CPC di PI 4 dall’obbligo di comparsa personale, la partecipazione

all’udienza del suo patrocinatore, riproduceva per esteso gli art. 204, 206 e

207.

CPC, e la comminatoria di legge che “la mancata comparsa della parte che

ha postulato ed ottenuto un rinvio di udienza potrà essere sanzionata con una

multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC (multa fino a CHF 1'000.–,

riservato il cpv. 3 della norma cfr. TF 4A_510/2014 del 23 giugno 2015” (pag.

1, pag. 2 in alto e pag. 4). Sicché il reclamante era informato circa le

conseguenze disciplinari che una mancata partecipazione all’udienza rinviata avrebbe

comportato, assumendosi pertanto con il suo agire anche il rischio di non

vedersi poi conferire il mandato di patrocinio civile dal proprio cliente.

7.2

Invero, a maggior ragione,

visto che il processo penale era stato aggiornato per il 29/31 luglio 2019

(doc. P). In quel contesto il reclamante ha in effetti incontrato il suo

cliente - quantomeno egli non pretende il contrario - e poteva quindi verificare

e formalizzare il mandato di patrocinio civile in virtù di cui solo cinque

giorni prima aveva sollecitato il rinvio dell’udienza. Ma in merito egli tace. Non

solo. Il reclamante nemmeno pretende di aver anche solo considerato di segnalare

alcunché in occasione del colloquio telefonico del 5 agosto 2019 con la

funzionaria della Pretura - che lo informava appunto circa il fatto che la richiesta

di rinvio era in sospeso giacché bisognava prima attendere che la citazione

pervenisse a tutte le parti (reclamo, pag. 4 nel mezzo). Di modo che, anche per

questo il reclamo va respinto.

8.

Per il reclamante risulta

incomprensibile che a conforto della violazione dell’art. 128 CPC si affermi che

il numero delle parti coinvolte imponeva di dimostrare estrema diligenza prima

di postulare un rinvio d’udienza: egli rileva che proprio nell’interesse del

numero delle parti egli aveva immediatamente sollecitato quel rinvio (reclamo,

pag. 5 in alto). Se non che, in capo al reclamante l’estrema diligenza s’imponeva

già solo a fronte dell’avvertenza contenuta nell’atto di citazione 19 luglio

2019.

(pag. 4) che appunto precisava come “la mancata comparsa della parte

che ha postulato ed ottenuto un rinvio di udienza potrà essere sanzionata con

una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC (multa fino a CHF 1'000.–,

riservato il cpv. 3 della norma cfr. TF 4A_510/2014 del 23 giugno 2015”. Ma

su questo punto il reclamante sembra soprassedere. Una volta ancora il reclamo

va così respinto.

9.

Infine, a detta del reclamante

non gli si può imputare la mancata partecipazione all’udienza posticipata al 22

ottobre 2019 di un’altra parte convenuta - segnatamente PI 3 - e l’intervenuta dimissione

degli organi societari dalla società convenuta PI 2 (reclamo, pag. 5). Resta il

fatto che con scritto 21 agosto 2019 PI 3 aveva confermato la sua presenza

all’udienza inizialmente prevista il 23 settembre 2019 e poi rinviata su richiesta

del reclamante a nome e per conto di PI 4 (ordinanza di rinvio 22 agosto 2019).

Ed è solo il 30 settembre 2019 che lo stesso PI 3 ha finanche dimissionato dalla

carica di amministratore unico della società convenuta PI 2 (cfr. estratto

registro di commercio nel fascicolo “corrispondenza”). E queste due parti sono

state entrambe considerate dal Segretario assessore come non comparse

all’udienza del 22 ottobre 2019, udienza a cui in definitiva nemmeno PI 4 ha

partecipato rendendo così inutile il rinvio che a mente del reclamante era

stato postulato nel suo interesse (act. II: verbale, pag. 2). Di modo che,

anche su questo punto, la critica risulta infondata.

10.

In definitiva, e per

tutto quanto si è detto, nel rispetto del potere di apprezzamento (sopra,

consid. 4) che va riconosciuto al Segretario assessore, a fronte di una

richiesta di rinvio d’udienza formulata certo sollecitamente ma, a fronte delle

circostanze così descritte, in modo quantomeno incauto e prematuro oltre che

inutile, la pronuncia di una multa disciplinare di fr. 300.– a carico dell’RE 1

non rileva né da un accertamento manifestamente errato dei fatti, né da un

errato accertamento del diritto. E come tale non può quindi dirsi

sproporzionata. Si aggiunga che della minaccia della multa disciplinare

(reclamo, pag. 5 in basso) il reclamante è stato avvertito contestualmente

all’atto di citazione 19 luglio 2019 (sopra, consid. 7.1 e 8) e ancora con

ordinanza 15 ottobre 2019 (pag. 1 in basso), a seguito di cui egli ha formulato

le proprie osservazioni.

11.

Le spese processuali,

stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono

la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è

stabilita nella soglia minima di fr. 100.–, ritenuto un valore di causa di fr.

300.–. Non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo 7 novembre 2019 dell’RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in fr. 100.– restano a suo carico.

3.

Notificazione:

– .

Comunicazione:

– alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).