13.2019.90
Multa disciplinare a carico del legale che ha chiesto il rinvio dell'udienza di conciliazione senza un mandato di patrocinio
13 novembre 2020Italiano16 min
il 16 aprile 2019 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso l’accusa
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.90
Lugano
13 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. CM.2019.517 (procedura di conciliazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con istanza 19 luglio 2019 da
PI
1
patrocinato
dall’avv. PA 2
contro
PI
2
PI
3
patrocinato
dall’avv. PA 1
PI
4
PI
5
PI
6
PI
7
e
ora sul reclamo dell’
RE
1
contro la decisione 28
ottobre 2019 con cui il Segretario assessore gli ha inflitto una multa
disciplinare di fr. 300.–;
ritenuto
in fatto: A. PI 4 è stato dipendente e
azionista di PI 2, società a capo di un ufficio cambi di __________, il cui consiglio
di amministrazione era formato da PI 3, PI 5, PI 6 e PI 7. Con questa società PI
1 afferma di avere sottoscritto il 16 luglio 2016 un “contratto d’investimento”
di fr. 200'000.– con interessi annui garantiti del 7%.
Fatti
B. Nei confronti di PI 4
il 16 aprile 2019 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso l’accusa
per titolo di furto, riciclaggio di denaro, danneggiamento, truffa e, alternativamente,
appropriazione indebita, reati commessi nell’ambito della sua attività
lavorativa. RE 1 è stato designato suo difensore d’ufficio.
C. Con istanza di
conciliazione 19 luglio 2019 PI 1 ha convenuto innanzi la Pretura del Distretto
di Lugano PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7 facendo valere pretese da
contratto d’investimento 16 luglio 2016 e/o pretese extracontrattuali per fr.
137'000.– oltre accessori nonché il rigetto definitivo delle opposizioni nelle
esecuzioni a carico di PI 2 e PI 3.
D. Il 19 luglio 2019 le
parti sono state citate all’udienza di conciliazione del 23 settembre 2019 che,
su richiesta 26 luglio 2019 dell’RE 1 per conto di PI 4, è poi stata rinviata
al 22 ottobre 2019.
E. Il 3 ottobre 2019 RE
1 ha comunicato al Segretario assessore di non avere un mandato di patrocinio civile.
Prospettata al legale la pronuncia di una multa disciplinare giusta l’art. 128
CPC, il 24 ottobre 2019 RE 1 ha trasmesso le sue osservazioni.
F. Il 22 ottobre 2019 il
Segretario assessore ha rilasciato l’autorizzazione ad agire, assenti PI 4, PI
5 e PI 3 ed esonerati dalla discussione PA 1 e PI 6.
G. Con decisione 28
ottobre 2019 il Segretario assessore ha inflitto all’RE 1 una multa
disciplinare di fr. 300.– in applicazione dell’art. 128 CPC.
H. Con reclamo 7
novembre 2019 RE 1 impugna ora questa decisione e chiede che la multa
disciplinare di fr. 300.– posta a suo carico sia annullata.
Non sono state raccolte osservazioni al
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui viene
inflitta una multa disciplinare in applicazione dell’art. 128 cpv. 1 CPC è
impugnabile mediante reclamo, per i combinati art. 128 cpv. 4 CPC e 319 lett. b
cifra 1 CPC, alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c
cifra 1 LOG).
Il giudizio impugnato è
pervenuto al reclamante il giorno 30 ottobre 2019 (tracciamento degli invii 11
novembre 2019; doc. A al reclamo). Consegnato a mano alla cancelleria del
Tribunale d’appello il 7 novembre 2019, il reclamo ossequia il termine minimo
di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Tempestivo, esso risulta quindi, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b).
3.
Per il Segretario
assessore la multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC è giustificata. La
domanda di rinvio a nome e per conto di PI 4 lasciava intendere che già
esisteva un mandato di patrocinio. E, la sua presenza personale non dipendeva da
quel mandato, ma dalla sua detenzione e/o dal suo domicilio estero. Il
Segretario assessore poi neppure era stato informato del fatto che il mandato di
patrocinio era in sospeso, sicché la richiesta di rinvio era da proporre in via
cautelativa, ovvero in vista dell’effettivo conferimento di quel mandato. Estrema
diligenza s’imponeva pure dato il numero delle parti coinvolte. Infine una
delle parti convenute non aveva potuto presenziare all’udienza rinviata, mentre
la società convenuta era rimasta sprovvista dei propri organi.
4.
Giusta l’art. 128
CPC chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le
convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la
multa disciplinare fino a 1000 franchi (cpv. 1). In caso di malafede o
temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti
con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a
5000.
franchi (cpv. 2). La scelta della sanzione è retta da logiche di
proporzionalità e si fonda sull’apprezzamento del giudice, in funzione delle
caratteristiche del caso concreto (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 18
ad art. 128).
4.1
La pronuncia di una
sanzione ai sensi dell’art. 128 CPC - norma applicabile anche nella procedura
di conciliazione - può ad esempio entrare in considerazione quando la
contumacia di una parte perturba lo svolgimento della procedura (sentenza del
TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2, pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF
141.
III 265 consid. 3.2 e 4.3) oppure anche in caso di cattiva fede, o ancora
di comportamento temerario, e se la parte coinvolta è stata minacciata di una
tale sanzione (Trezzini, op. cit.,
n. 14 ad art. 128). Per contro, l’obbligo di comparizione personale delle parti
all’udienza di conciliazione e le conseguenze procedurali della contumacia sono
regolate dagli art. 204 e 206 CPC In particolare, non è tenuto a comparire
personalmente e può farsi rappresentare chi - fra l’altro - è domiciliato fuori
Cantone o all’estero (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC) e chi è impedito a seguito
di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi (art. 204 cpv. 3 lett. b CPC).
4.2
Una multa disciplinare
per turbamento dell’andamento della causa si giustifica a titolo eccezionale e
impone un comportamento qualificato attivo: è tale, ad esempio, il caso di una parte
che postula il rinvio dell’udienza e ingiustificatamente si astiene poi dal
comparirvi (sentenza del TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2 e 3.1,
pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF 141 III 265 consid. 5.1; Haldy, in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2a ed., 2019, n. 3 e 5 ad art. 128). In ogni caso,
le parti devono essere state preventivamente informate del rischio di esporsi
ad una sanzione secondo l’art. 128 CPC (DTF 141 III 265 consid. 5.3 e 5.4; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 128).
5.
Il reclamante afferma
di avere presentato la richiesta di rinvio 26 luglio 2019 in nome e per conto
di PI 4, di cui egli era difensore d’ufficio nel procedimento penale. Rileva
che, nel contesto penale appunto, PI 1 si era costituito accusatore privato senza
però mai formalizzare una domanda di restituzione dell’importo oggetto dell’istanza
di conciliazione riguardo a cui, per finire, ogni ipotesi di reato era oltretutto
decaduta (reclamo, pag. 2 nel mezzo).
La presente controversia non
concerne però né il procedimento penale né il relativo patrocinio d’ufficio, di
cui danno riscontro i documenti agli atti (doc. O, Q), ma il mandato di
patrocinio civile. Per il Segretario assessore la richiesta di rinvio 26 luglio
2019.
lasciava intendere che il reclamante era legato al suo cliente da un rapporto
di patrocinio legale per la causa civile (decisione impugnata, pag. 1). E di
fatto quest’ultimo aveva appunto indicato di scrivere “a nome e per conto
del Signor PI 4”, e non in veste di patrocinatore d’ufficio della vertenza
penale, poiché il giorno previsto per l’udienza (23 settembre 2019) era assente
all’estero e non aveva possibilità di farsi sostituire. Al riguardo il reclamante
ha successivamente spiegato di avere sollecitato quel rinvio “unicamente in
considerazione del fatto che, qualora il Signor PI 4 mi avesse conferito
mandato (estensione del mandato anche in sede civile e non solo penale), viste
le numerose parti coinvolte, prima venivano avvisate del possibile o probabile
rinvio e meglio era” (osservazioni 24 ottobre 2019, pag. 2), invero senza
nemmeno fare i conti con l’eventualità che quel mandato gli potesse anche non
essere affidato. Sicché, egli si è consapevolmente attivato alla stregua di
patrocinatore civile del suo assistito, nella prospettiva e con l’auspicio di
una successiva formale ratifica del mandato, e non - come pretende ora
(reclamo, pag. 3 verso il basso) - con il “cappello del patrocinatore penale
d’ufficio”. Perché di ciò il Segretario assessore non doveva tener conto,
non è dato di capire. Giova finanche soggiungere che la pertinenza di una
pretesa civile di risarcimento non decade poiché in sede penale sono venute
meno delle ipotesi di reato. La censura va così respinta poiché inconsistente.
6.
Il reclamante
critica il Segretario assessore per avere dichiarato di non capire perché la
presenza personale di una parte doveva essere associata al conferimento di un mandato
di patrocinio, allorquando con ordinanza 15 ottobre 2019 già aveva riconosciuto
che, data la detenzione, PI 4 era dispensato dal comparire personalmente, sancendo
così l’obbligo di essere rappresentato all’udienza dal suo avvocato. Il reclamante
gli imputa in sostanza di essere in contraddizione (reclamo, pag. 2 verso il
basso, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto). Ma invano.
6.1
La partecipazione di un
legale all’udienza di conciliazione per conto di una parte è senz’altro attuale
nella misura in cui, dato uno dei motivi legali giusta il cpv. 3 dell’art. 204
CPC, la sua comparsa personale non è ipotizzabile. La relativa dispensa è dettata
dal solo realizzarsi di una di quelle puntuali fattispecie, poco importa che la
parte decida poi di conferire un mandato di patrocinio oppure no. Il diritto di
farsi rappresentare resta pur sempre una facoltà di quella parte (“Non è
tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare […]”).
6.2
Con scritto 3 ottobre 2019 al
Segretario assessore il reclamante ha indicato “per quanto riguarda il
procedimento civile inoltrato dal Signor PI 1 nei confronti del Signor PI 4 (e
altri), il sottoscritto non ha alcuna procura, né mi è stato conferito mandato
di patrocinio”, e quindi di “rivolgervi direttamente al Signor PI 4”.
Inoltre, riguardo al far “sapere solo in seguito se il Signor PI 4 potrà o
meno essere presente” di cui alla richiesta di rinvio 26 luglio 2019, con
osservazioni 24 ottobre 2019 il reclamante non ha invocato un motivo di
dispensa dalla comparsa personale del suo assistito, ma ha spiegato di avere inteso
sottolineare di non avere ancora conferito con il cliente e, quindi, di non
sapere se questi intendesse estendere il mandato di patrocinio penale a quello
di patrocinio civile. Ora, il Segretario assessore si è limitato a riconoscere
che l’assenza di PI 4 dall’udienza di conciliazione era da ricondurre al suo stato
detentivo rispettivamente al suo domicilio estero (decisione impugnata, pag.
1), condizioni che - come detto (sopra, consid. 6.1) - non dipendono dal
mandato conferito ad un legale, che resta semmai una mera conseguenza. Così
formulata la critica è quindi sprovvista di pertinenza.
7.
Afferma il
reclamante che la legge non prevede - come ipotizzato dal Segretario assessore
- la possibilità di formulare una richiesta di rinvio cautelativa subordinata
all’effettivo conferimento del mandato, che nella domanda di rinvio 26 luglio
2019.
era comunque spiegato il perché, che il Segretario assessore non gli aveva
chiesto alcuna spiegazione e anzi egli era stato invitato telefonicamente a
pazientare in quanto bisognava attendere la notifica a tutte le parti della
citazione all’udienza (reclamo, pag. 4 in basso e 5 in alto).
7.1
L’argomento è pretestuoso.
Per il Segretario assessore il reclamante doveva solo farlo partecipe dell’incertezza
circa il conferimento del mandato di patrocinio civile, segnalando questo nella
richiesta di rinvio (decisione impugnata, pag. 1 e 2). E tale argomento regge, se
si pensa che l’atto di citazione 19 luglio 2019 menzionava già l’esonero giusta
l’art. 204 cpv. 3 CPC di PI 4 dall’obbligo di comparsa personale, la partecipazione
all’udienza del suo patrocinatore, riproduceva per esteso gli art. 204, 206 e
207.
CPC, e la comminatoria di legge che “la mancata comparsa della parte che
ha postulato ed ottenuto un rinvio di udienza potrà essere sanzionata con una
multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC (multa fino a CHF 1'000.–,
riservato il cpv. 3 della norma cfr. TF 4A_510/2014 del 23 giugno 2015” (pag.
1, pag. 2 in alto e pag. 4). Sicché il reclamante era informato circa le
conseguenze disciplinari che una mancata partecipazione all’udienza rinviata avrebbe
comportato, assumendosi pertanto con il suo agire anche il rischio di non
vedersi poi conferire il mandato di patrocinio civile dal proprio cliente.
7.2
Invero, a maggior ragione,
visto che il processo penale era stato aggiornato per il 29/31 luglio 2019
(doc. P). In quel contesto il reclamante ha in effetti incontrato il suo
cliente - quantomeno egli non pretende il contrario - e poteva quindi verificare
e formalizzare il mandato di patrocinio civile in virtù di cui solo cinque
giorni prima aveva sollecitato il rinvio dell’udienza. Ma in merito egli tace. Non
solo. Il reclamante nemmeno pretende di aver anche solo considerato di segnalare
alcunché in occasione del colloquio telefonico del 5 agosto 2019 con la
funzionaria della Pretura - che lo informava appunto circa il fatto che la richiesta
di rinvio era in sospeso giacché bisognava prima attendere che la citazione
pervenisse a tutte le parti (reclamo, pag. 4 nel mezzo). Di modo che, anche per
questo il reclamo va respinto.
8.
Per il reclamante risulta
incomprensibile che a conforto della violazione dell’art. 128 CPC si affermi che
il numero delle parti coinvolte imponeva di dimostrare estrema diligenza prima
di postulare un rinvio d’udienza: egli rileva che proprio nell’interesse del
numero delle parti egli aveva immediatamente sollecitato quel rinvio (reclamo,
pag. 5 in alto). Se non che, in capo al reclamante l’estrema diligenza s’imponeva
già solo a fronte dell’avvertenza contenuta nell’atto di citazione 19 luglio
2019.
(pag. 4) che appunto precisava come “la mancata comparsa della parte
che ha postulato ed ottenuto un rinvio di udienza potrà essere sanzionata con
una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC (multa fino a CHF 1'000.–,
riservato il cpv. 3 della norma cfr. TF 4A_510/2014 del 23 giugno 2015”. Ma
su questo punto il reclamante sembra soprassedere. Una volta ancora il reclamo
va così respinto.
9.
Infine, a detta del reclamante
non gli si può imputare la mancata partecipazione all’udienza posticipata al 22
ottobre 2019 di un’altra parte convenuta - segnatamente PI 3 - e l’intervenuta dimissione
degli organi societari dalla società convenuta PI 2 (reclamo, pag. 5). Resta il
fatto che con scritto 21 agosto 2019 PI 3 aveva confermato la sua presenza
all’udienza inizialmente prevista il 23 settembre 2019 e poi rinviata su richiesta
del reclamante a nome e per conto di PI 4 (ordinanza di rinvio 22 agosto 2019).
Ed è solo il 30 settembre 2019 che lo stesso PI 3 ha finanche dimissionato dalla
carica di amministratore unico della società convenuta PI 2 (cfr. estratto
registro di commercio nel fascicolo “corrispondenza”). E queste due parti sono
state entrambe considerate dal Segretario assessore come non comparse
all’udienza del 22 ottobre 2019, udienza a cui in definitiva nemmeno PI 4 ha
partecipato rendendo così inutile il rinvio che a mente del reclamante era
stato postulato nel suo interesse (act. II: verbale, pag. 2). Di modo che,
anche su questo punto, la critica risulta infondata.
10.
In definitiva, e per
tutto quanto si è detto, nel rispetto del potere di apprezzamento (sopra,
consid. 4) che va riconosciuto al Segretario assessore, a fronte di una
richiesta di rinvio d’udienza formulata certo sollecitamente ma, a fronte delle
circostanze così descritte, in modo quantomeno incauto e prematuro oltre che
inutile, la pronuncia di una multa disciplinare di fr. 300.– a carico dell’RE 1
non rileva né da un accertamento manifestamente errato dei fatti, né da un
errato accertamento del diritto. E come tale non può quindi dirsi
sproporzionata. Si aggiunga che della minaccia della multa disciplinare
(reclamo, pag. 5 in basso) il reclamante è stato avvertito contestualmente
all’atto di citazione 19 luglio 2019 (sopra, consid. 7.1 e 8) e ancora con
ordinanza 15 ottobre 2019 (pag. 1 in basso), a seguito di cui egli ha formulato
le proprie osservazioni.
11.
Le spese processuali,
stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono
la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è
stabilita nella soglia minima di fr. 100.–, ritenuto un valore di causa di fr.
300.–. Non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo 7 novembre 2019 dell’RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in fr. 100.– restano a suo carico.
3.
Notificazione:
– .
Comunicazione:
– alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1;
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).