13.2019.92
Tassazione nota professionale di un ingegnere designato quale perito giudiziario
1 ottobre 2020Italiano15 min
2019 il perito giudiziario ha fornito i dettagli della sua nota professionale, sollecitati
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.92
Lugano
1 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2018.1115 (prova a futura memoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza 5 marzo 2018 da
PI
1
contro
PI
2
patrocinato
dall’avv. PA 1
e ora sul reclamo del perito giudiziario
ing.
RE 1
avverso la decisione 25
ottobre 2019 con cui il Pretore ha stabilito l’ammontare della remunerazione
dovutagli;
ritenuto
in fatto: A. PI 1 è proprietaria del
fondo n. __________ RFD di __________, su cui sorge una villa edificata nei
primi anni del Novecento e ristrutturata nel 1998. Sull’adiacente fondo n. __________
RFD di __________ appartenente all’PI 2, nel corso degli anni 2015-2017 è stata
edificata una palazzina. L’impianto di riscaldamento ha comportato la posa di quattro
sonde geotermiche.
B. Con istanza 5 marzo
2018 PI 1 ha chiesto l’assunzione in via cautelare e supercautelare di una
perizia (quesiti a, b, c e d) per accertare quante e quali crepe all’esterno e
all’interno della villa erano riconducibili alle trivellazioni eseguite per la posa
delle quattro sonde geotermiche e alla loro messa in funzione, per escludere un
pericolo statico dell’abitazione e per raccogliere elementi in vista di un
possibile avvio di una causa di responsabilità del proprietario e di risarcimento
dei danni.
C. Con decreto
supercautelare 6 marzo 2018 il Pretore ha nominato l’ing. RE 1 quale perito
giudiziario. Lo ha quindi incaricato di procedere ad un sopralluogo in
contraddittorio per accertare lo stato della villa e la necessità di interventi
urgenti e per rispondere ai quesiti a e b dell’istanza 5 marzo 2018, trasmettendogli
Fatti
i relativi documenti annessi.
Il sopralluogo si è tenuto
il 14 marzo 2018, assente il convenuto. Il 19 marzo 2018 l’istante ha trasmesso
al Pretore la documentazione richiestagli dal perito giudiziario in occasione
del sopralluogo.
D. Il 21 marzo 2018 il
convenuto ha chiesto la revoca del perito giudiziario per parzialità, poiché il
sopralluogo non si era tenuto in contraddittorio ed erano stati assunti dei
documenti non agli atti. Egli ha inoltre parzialmente riformulato i quesiti a,
b e c, e chiesto lo stralcio del quarto.
E. Con osservazioni e
replica spontanea 3 aprile 2018 l’istante si è opposta alla revoca del perito
giudiziario, ha aderito alla riformulazione dei quesiti a e b, e confermato il
tenore dei quesiti c e d da lei proposti. Con duplica spontanea 13 aprile 2018
il convenuto ha mantenuto la richiesta di revoca del perito, riservata
l’esecuzione di un secondo sopralluogo e lo stralcio dei documenti
irritualmente prodotti.
F. Con ordinanza 9
maggio 2018 il Pretore ha indetto un secondo sopralluogo presso l’abitazione
dell’istante, trasmettendo al perito i documenti annessi agli atti 21 marzo
2018, 3 aprile 2018 e 13 aprile 2018.
Il sopralluogo si è tenuto
il 25 maggio 2018 alla presenza di tutte le parti.
G. Il 4 aprile 2019 il
Pretore ha informato il perito giudiziario che la procedura era ferma e che non
sarebbe stata riattivata d’ufficio, invitandolo nondimeno a fatturare le
prestazioni svolte sino a quel momento.
H. Il 12 aprile 2019 il
perito giudiziario ha trasmesso la nota professionale delle prestazioni svolte
sino al 31 marzo 2019, esponendo un onorario di fr. 5'124.50, oltre fr. 394.65
di IVA al 7.7%, per un totale di fr. 5'519.15. Il 15 maggio 2019 e 27 giugno
2019 il perito giudiziario ha fornito i dettagli della sua nota professionale, sollecitati
dalle parti.
I. Con decisione 25
ottobre 2019 il Pretore ha tassato la nota d’onorario del perito giudiziario.
Stralciate 6.5 ore di lavoro, ha riconosciuto un importo complessivo di fr.
3'915.50, oltre fr. 301.50 di IVA al 7.7%, per un totale di fr. 4'217.–.
L. Con reclamo 8
novembre 2019 l’ing. RE 1 chiede di annullare e rivedere la citata decisione
nel senso di riconoscere tutte le ore esposte con la fattura 12 aprile 2019.
Con osservazioni 29 aprile
2020 PI 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile
mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Il gravame, di cui
si occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione
dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG, va proposto nel termine minimo di 10 giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è
stata notificata il 29 ottobre 2019 ed è giunta al reclamante l’indomani.
Spedito l’8 novembre 2019, il reclamo risulta quindi tempestivo per effetto
dell’art. 142 cpv. 3 CPC.
2.
Giusta l’art. 320
CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1
Il Pretore ha riconosciuto un
dispendio complessivo di 17.5 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 186.– dell’ing.
RE 1 per un totale di fr. 3'255.–, di 3 ore di lavoro alla tariffa oraria di
fr. 146.– del suo collaboratore ing. __________ per un totale di fr. 438.– e di
2.5
ore di lavoro di segretariato alla tariffa oraria di fr. 89.– per un totale
di fr. 222.50. Alla somma di fr. 3'915.50 ha quindi aggiunto fr. 301.50 di IVA
al 7.7%, da cui il totale di fr. 4'217.–.
2.2
Il reclamante rimprovera al
Pretore per avere riconosciuto solo 17.5 ore del suo lavoro in luogo delle 24
ore esposte, stralciandone 6.5, di cui 4.5 ore per il lavoro tecnico e 2.5 ore [correttamente:
2.
ore] per corrispondenza e segretariato, che alla tariffa oraria di fr. 186.– davano
un totale di fr. 1'209.–, IVA esclusa.
3.
Secondo il CPC,
l’indennità dovuta al perito rientra fra le spese di assunzione delle prove e
si tratta quindi di spese processuali effettive giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c
CPC (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed, 2017, n. 16i ad art. 95
[versione e-book al 1° febbraio 2019: n. 18i ad art. 95]; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3a ed., 2017, n. 11 ad art. 95; Suter/Von
Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a
ed., 2016, n. 23 ad art. 95; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 10a ad art. 95).
3.1
Nel Canton Ticino le spese
processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del
30.
novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del
perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo
libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro
(cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre
una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di
apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio
apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando
il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per
valutare la congruità dell’indennità dovuta a un ingegnere che interviene in
veste di perito giudiziario si può trarre, per analogia, ispirazione dalle
norme sul contratto d’appalto, considerato anche il carattere tecnico della
perizia in concreto richiesta (DTF 127 III 328 consid. 2c; Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1 e 9 ad art. 184; Müller,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n.
3.
e 21 ad art. 184; Rüetschi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).
3.2
L’ammontare della
remunerazione può essere preventivamente concordata (preventivo o accordi a forfait).
Nondimeno, in tutti i casi, il giudice non può prescindere dall’applicare una
logica di adeguatezza oggettiva dell’onorario esposto dal perito, tenuto conto
delle circostanze concrete della causa, in particolare dell’attività peritale svolta,
della durata, della tipologia, dell’assunzione di responsabilità, del numero di
ore investite, ecc., e tornando finanche applicabili le tariffe abitualmente in
uso per la rispettiva categoria di esperti (Trezzini,
op. cit., n. 14 ad art. 184; Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 12 ad art. 95; Müller,
op. cit., n. 18 segg. e 21 ad art. 184; Weibel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a
ed., 2016, n. 9a ad art. 184; Rüetschi,
op. cit., n. 12 ad art. 184 con rif.).
4.
Rileva il reclamante
di avere dato seguito in ben due occasioni alle richieste di dettaglio relative
alla fattura 12 aprile 2019, segnatamente con scritti del 15 maggio 2019 e 27
giugno 2019, e di essersi finanche dichiarato disposto a fornire ulteriori
specifiche laddove fosse stato ancora ritenuto necessario. Non avendo ricevuto richieste
in tal senso, il 29 luglio 2019 aveva sollecitato invano l’evasione della sua
fattura. Infine, nel corso della conversazione telefonica intercorsa il 16
settembre 2019 tra il direttore del suo ufficio e il Pretore, quest’ultimo aveva
dichiarato di comprendere che nelle fasi iniziali di una perizia non sempre vi
era modo di documentare le ore necessarie alla raccolta di informazioni.
5.
Il Pretore ha
indicato che, mancando ulteriori elementi di giudizio, spettava al reclamante fornire,
sulla base delle risultanze dell’incarto processuale, il suo dispendio di tempo
per “esame incarti” e “stesura perizia”, che poteva essere prudenzialmente
stimato in 8 ore di lavoro in luogo delle 12.5 ore di lavoro da egli esposte.
5.1
Ora, le voci di costo specificate
nell’elenco delle prestazioni di cui alla fattura 12 aprile 2019 trasmessa dal
perito giudiziario includevano anche l’“esame incarti, foto e verifica
conseguenze pozzi geotermici”, l’“inizio stesura bozza perizia poi
interrotta dal Pretore (26.03.2018)” e l’“esame nuovi documenti
acquisiti”. In quel contesto egli aveva però indistintamente indicato in
complessive 24 ore di lavoro il suo dispendio di tempo fino al 31 marzo 2019. Alla
richiesta di giustificazione rivoltagli dalla Pretura, con scritto 15 maggio
2019.
egli ha poi precisato di avere dedicato 7.5 ore di lavoro all’“esame
incarti (ricevuti a più riprese) e verifica conseguenze pozzi geotermici” e
5.
ore di lavoro per la “stesura perizia (poi fermata)”.
Per contro, da questo
punto di vista non ha alcuna rilevanza la presa di posizione datata 27 giugno
2019, in risposta alla contestazione 6 giugno 2019 dell’istante circa l’effettività
del dispendio di tempo complessivo di 12.5 ore imputabile al reclamante e al
suo collaboratore ing. __________ per i due sopralluoghi del 14 marzo 2018 e
del 25 maggio 2018, le relative trasferte in loco e l’allestimento dei
rispettivi resoconti e rapporti, che il Pretore ha per finire integralmente
riconosciuto.
5.2
La decurtazione complessiva
di 4.5 ore di lavoro tecnico operata dal Pretore non si rapporta affatto alla
distinzione di dispendio di tempo per categoria così come operata dal
reclamante. In sostanza non vi è modo di capire se sia da imputare alla sola voce
“esame incarti” o alla voce “stesura perizia”, rispettivamente in
che misura e proporzione sia da ripartire fra queste due voci.
5.2.1
Vero è che agli atti non vi è
un riscontro tangibile delle pretese 5 ore di lavoro che il perito giudiziario afferma
di avere dedicato alla “stesura perizia”. Da questi stessi atti risulta
nondimeno che la medesima è stata sospesa dal perito su ordine del Pretore,
dopo il primo sopralluogo del 14 marzo 2018 e contestualmente alla domanda di
ricusa-revoca del suo incarico notificata all’istante il 26 marzo 2018 (act. V),
riserva fatta per il successivo sopralluogo tenutosi il 25 maggio 2018 e la
redazione del relativo resoconto 30 maggio 2018 (act. XI e XII; fattura 12
aprile 2019; scritto 15 maggio 2019; scambio e-mail tra perito e Pretore del 28
gennaio/4 aprile 2019). Anche solo ipotizzando la stesura di una prima bozza di
rapporto peritale - che, evidentemente, il perito giudiziario non era tenuto a
produrre - a priori 5 ore di lavoro non possono certo considerarsi sproporzionate
ed eccessive. Il Pretore del resto chiedeva di agire “entro breve termine”
(act. II, n. 2.2). Ben si spiega quindi che, il perito giudiziario abbia
proceduto in tale sua incombenza già tra il 14 marzo (primo sopralluogo) e il
26.
marzo 2018. Sicché, nemmeno la sollecitudine con cui egli si era attivato
potrebbe costituire un motivo di rimprovero.
5.2.2
D’altra parte il perito giudiziario
ha quantificato in 7.5 ore di lavoro il dispendio di tempo dedicato all’“esame
incarti e verifica conseguenze pozzi geotermici”, voce che il Pretore ha riconosciuto
limitatamente all’“esame incarti”, stralciando tout court la “verifica
conseguenze pozzi geotermici”. Se non che, l’ordinanza 6 marzo 2018
indicava al perito giudiziario di “rispondere entro breve termine alle
domande formulate dall’istante sub lettere a) e b) a pag. 5 dell’istanza 5
marzo 2018” (act. II, n. 2.2). In particolare, il quesito sub lettera b)
chiedeva al perito “di accertare la situazione statica dell’immobile e
indicare se la stessa rispettivamente la situazione dei danni è da ritenersi
consolidata oppure se è ancora in evoluzione e se si impone un intervento
d’urgenza e, se sì, in che termini” (act. I, pag. 5). E, in un’ottica di
risposta a tale domanda, trova senz’altro senso anche una “verifica
conseguenze pozzi geotermici”. Sicché, richiamata una volta ancora l’ingiunzione
al perito di evadere “a breve” l’incarico conferitogli, non si può certo
affermare che la stesura del relativo referto (sopra, consid. 5.2.1) -
quand’anche ad uno stadio iniziale - potesse prescindere da analisi e studi al
riguardo.
5.3
Se ne deve così dedurre che,
sotto questo profilo, il mancato riconoscimento di complessive 4.5 ore di
lavoro tecnico in capo al reclamante configura un accertamento manifestamente
errato dei fatti imputabile al Pretore. In effetti, a fronte di un dettaglio di
ore e prestazioni, il potere di apprezzamento di cui gode il primo giudice non consente
una riduzione argomentata in modo sommario e generico. Entro questi limiti il
reclamo merita quindi di essere accolto.
6.
A titolo di
prestazioni di “segretariato” il Pretore ha ritenuto congrue le sole 2.5
ore di lavoro indicate nella fattura 12 aprile 2019. A ragione. Certo, oltre
alle 2.5 ore di “lavori di segretariato”, quella stessa fattura
includeva pure voci di costo per “convocazione delle parti” e “diverse
richieste al Pretore”. Ed è altresì vero che complessivamente le
spiegazioni del perito di cui allo scritto 15 maggio 2019 esponevano un totale
di 4.5 ore di lavoro per “convocazioni e corrispondenze varie e
segretariato”. Nondimeno, gli atti processuali danno riscontro della convocazione
7.
marzo 2018 delle parti al sopralluogo del 14 marzo (act. IV, pag. 3 n. II/3),
della richiesta di documenti alle parti 13 marzo 2018, dello scambio e-mail tra
perito e Pretore 28 gennaio/4 aprile 2019. E queste, evidentemente, non
giustificano la fatturazione di 2 ore di lavoro aggiuntive oltre alle 2.5 già
ammesse dal Pretore. Pertanto, da questo punto di vista, la decisione pretorile
regge alla critica e va confermata.
7.
Per tutto quanto si
è detto, il reclamo va parzialmente accolto nel senso che il dispendio di tempo
riferibile al reclamante - e riconosciuto dal Pretore limitatamente a 17.5 ore
di lavoro - va aumentato a 22 ore (17.5 + 4.5: sopra, consid. 5 e 5.3). Posta
la tariffa oraria di fr. 186.–, l’onorario a suo favore si attesta quindi a fr.
4'092.–. Computato il costo di fr. 438.– dovuto per le prestazioni svolte dal
collaboratore ing. __________ e il costo di fr. 222.50 per le prestazioni di
segretariato (decisione impugnata, pag. 2 in alto), ne consegue un totale di fr.
4'752.50, a cui ancora va aggiunta l’IVA al 7.7%. Pertanto la remunerazione spettante
al perito ing. RE 1, __________, va stabilita in complessivi fr. 5'118.45, con
conseguente riforma della decisione impugnata.
8.
Le spese processuali
del reclamo sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a
carico del reclamante e della resistente in proporzione al vicendevole grado di
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone la questione di un’eventuale
indennità d’inconvenienza non richiesta e non documentata.
9.
Il presente reclamo,
richiamata la procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 2 cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2019
dell’ing. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1
della decisione 25 ottobre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, è così riformato:
“1. La
remunerazione dovuta al perito ing. RE 1, __________, è fissata in fr. 5'118.45
IVA compresa.”
2.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante in
ragione di fr. 100.–, mentre i restanti fr. 200.– sono posti a carico di PI 1.
Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
3.
Notificazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF e per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale (art.
100.
cpv. 1 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi, rispettivamente fr. 15'000.-
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).