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Decisione

13.2019.93

Il giudice decide definitivamente sull'istanza di restituzione del termine. Una pretesa violazione al riguardo va censurata con appello o reclamo proposto contro la successiva decisione di merito fina

11 marzo 2020Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i quesiti peritali, ha dichiarato chiusa l’istruttoria e citato le parti per le

arringhe finali. Questa decisione è stata impugnata con reclamo 25 ottobre 2019

dalla parte attrice che il 17 ottobre 2019 già aveva inoltrato alla Pretura

un’istanza per la concessione di un termine suppletorio per la presentazione

dei quesiti peritali. L’istanza, avversata dalla convenuta, è stata accolta dal

Pretore aggiunto con decisione 4 novembre 2019. Il reclamo è quindi stato

stralciato dai ruoli con decisione 11 novembre 2019 perché diventato privo

d’oggetto.

C. Con reclamo 14

novembre 2019 RE 1 chiede che la decisione 4 novembre 2019 del Pretore aggiunto

sia dichiarata nulla, subordinatamente annullata.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. L’istanza 17 ottobre

2019 con cui parte attrice ha chiesto al Pretore di assegnarle un termine

suppletorio per la presentazione dei quesiti peritali è un’istanza di

restituzione, retta dagli art. 148 e 149 CPC. Giusta l'art. 149 CPC il giudice

decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché tale norma sottrae

il provvedimento così emesso alla possibilità d'impugnativa, persino in

applicazione dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione

sull'istanza di restituzione e la pretesa violazione dell'art. 148 CPC vanno semmai

censurate nell'ambito dell'appello o del reclamo proposto contro la successiva

decisione di merito finale (Merz, in:

Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed.,

2016, n. 8 ad art. 149; Staehelin,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed.,

2016, n. 4 ad art. 149; Gozzi, in:

Frei, in: Berner Kommentar, ZPO,

vol. I, 2012, n. 11 ad art. 149; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II ed. 2017, n. 6 ad art. 149).

Per i motivi che precedono,

il reclamo è inammissibile. Per quanto riguarda la pretesa nullità della

decisione impugnata per il fatto che è stata pronunciata dal Pretore aggiunto

Considerandi

in luogo del Pretore, va rilevato che la questione andava, semmai, sollevata

quando il Pretore aggiunto ha assegnato alla convenuta il termine per inoltrare

le osservazioni all’istanza della controparte, a quel momento essendo chiaro

che l’incarto, seppure senza decisione formale, era stato trasmesso al medesimo.

Sollevata solo dopo che l’istanza di restituzione è stata accolta è al limite

dell’abuso e non merita protezione.

2.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata

in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta l’art. 14 LTG la

tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata

tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno

fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante,

soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si

assegnano ripetibili.

3.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 14 novembre

2019.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 600.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 14 novembre 2019 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.