13.2019.93
Il giudice decide definitivamente sull'istanza di restituzione del termine. Una pretesa violazione al riguardo va censurata con appello o reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale
11 marzo 2020Italiano5 min
i quesiti peritali, ha dichiarato chiusa l’istruttoria e citato le parti per le
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.93
Lugano
11 marzo 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 27 marzo 2018 da
CO 1
CO 2
entrambi patrocinati dall’
PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 350'000.-
oltre accessori;
e
ora sul reclamo 14 novembre 2019 di RE 1 contro la decisione ordinatoria
processuale 4 novembre 2019;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 27 marzo 2018
CO 2 e CO 1 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 350'000.-
oltre accessori quale minor valore di una quota PPP che essa aveva loro
venduto.
Con risposta 22 giugno 2018
RE 1 ha postulato la reiezione della petizione.
B. Esperito il
dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 4 luglio 2019, posta in calce
al verbale d’audizione testimoniale, il Pretore ha, tra l’altro, assegnato alla
parte attrice un termine per l’inoltro dei quesiti peritali.
Con ordinanza 17 ottobre
2019 il Pretore, costatato che nel termine assegnato non erano stati presentati
Fatti
i quesiti peritali, ha dichiarato chiusa l’istruttoria e citato le parti per le
arringhe finali. Questa decisione è stata impugnata con reclamo 25 ottobre 2019
dalla parte attrice che il 17 ottobre 2019 già aveva inoltrato alla Pretura
un’istanza per la concessione di un termine suppletorio per la presentazione
dei quesiti peritali. L’istanza, avversata dalla convenuta, è stata accolta dal
Pretore aggiunto con decisione 4 novembre 2019. Il reclamo è quindi stato
stralciato dai ruoli con decisione 11 novembre 2019 perché diventato privo
d’oggetto.
C. Con reclamo 14
novembre 2019 RE 1 chiede che la decisione 4 novembre 2019 del Pretore aggiunto
sia dichiarata nulla, subordinatamente annullata.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’istanza 17 ottobre
2019.
con cui parte attrice ha chiesto al Pretore di assegnarle un termine
suppletorio per la presentazione dei quesiti peritali è un’istanza di
restituzione, retta dagli art. 148 e 149 CPC Giusta l'art. 149 CPC il giudice
decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché tale norma sottrae
il provvedimento così emesso alla possibilità d'impugnativa, persino in
applicazione dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione
sull'istanza di restituzione e la pretesa violazione dell'art. 148 CPC vanno semmai
censurate nell'ambito dell'appello o del reclamo proposto contro la successiva
decisione di merito finale (Merz, in:
Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed.,
2016, n. 8 ad art. 149; Staehelin,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed.,
2016, n. 4 ad art. 149; Gozzi, in:
Frei, in: Berner Kommentar, ZPO,
vol. I, 2012, n. 11 ad art. 149; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II ed. 2017, n. 6 ad art. 149).
Per i motivi che precedono,
il reclamo è inammissibile. Per quanto riguarda la pretesa nullità della
decisione impugnata per il fatto che è stata pronunciata dal Pretore aggiunto
in luogo del Pretore, va rilevato che la questione andava, semmai, sollevata
quando il Pretore aggiunto ha assegnato alla convenuta il termine per inoltrare
le osservazioni all’istanza della controparte, a quel momento essendo chiaro
che l’incarto, seppure senza decisione formale, era stato trasmesso al medesimo.
Sollevata solo dopo che l’istanza di restituzione è stata accolta è al limite
dell’abuso e non merita protezione.
2.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata
in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è
fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta l’art. 14 LTG la
tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata
tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno
fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante,
soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si
assegnano ripetibili.
3.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 14 novembre
2019.
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 600.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 14 novembre 2019 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.