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Decisione

13.2019.94

Il giudice decide definitivamente sull'istanza di restituzione del termine. Una pretesa violazione al riguardo va censurata con appello o reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale

11 marzo 2020Italiano5 min

i quesiti peritali ha dichiarato chiusa l’istruttoria e citato le parti per le

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.94

Lugano

11 marzo 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 27 marzo 2018 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 230'000.-

oltre accessori;

e

ora sul reclamo 14 novembre 2019 di RE 1 contro la decisione ordinatoria

processuale 4 novembre 2019;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 27 marzo 2018

CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 230'000.- oltre

accessori quale minor valore della quota PPP che essa le aveva venduto.

Con risposta 22 giugno

2018 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione.

B. Esperito il

dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 4 luglio 2019, posta in calce

al verbale d’audizione testimoniale, il Pretore ha, tra l’altro, assegnato alla

parte attrice un termine per l’inoltro dei quesiti peritali.

Con ordinanza 17 ottobre

2019 il Pretore, costatato che nel termine assegnato non erano stati presentati

Fatti

i quesiti peritali ha dichiarato chiusa l’istruttoria e citato le parti per le

arringhe finali.

Questa decisione è stata

impugnata con reclamo 25 ottobre 2019 dalla parte attrice che il 17 ottobre

2019 già aveva inoltrato alla Pretura un’istanza per la concessione di un

termine suppletorio per la presentazione dei quesiti peritali. L’istanza,

avversata dalla convenuta, è stata accolta dal Pretore aggiunto con decisione 4

novembre 2019. Il reclamo è quindi stato stralciato dai ruoli con decisione 11

novembre 2019 perché diventato privo d’oggetto.

C. Con reclamo 14

novembre 2019 RE 1 chiede che la decisione 4 novembre 2019 del Pretore aggiunto

sia dichiarata nulla, subordinatamente annullata.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’istanza 17 ottobre

2019.

con cui l’attrice ha chiesto al Pretore di assegnarle un termine

suppletorio per la presentazione dei quesiti peritali è un’istanza di

restituzione, retta dagli art. 148 e 149 CPC Giusta l'art. 149 CPC il giudice

decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché tale norma sottrae

il provvedimento così emesso alla possibilità d'impugnativa, persino in

applicazione dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione

sull'istanza di restituzione e la pretesa violazione dell'art. 148 CPC vanno semmai

censurate nell'ambito dell'appello o del reclamo proposto contro la successiva

decisione di merito finale (Merz, in:

Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed.,

2016, n. 8 ad art. 149; Staehelin,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed.,

2016, n. 4 ad art. 149; Gozzi, in:

Frei, in: Berner Kommentar, ZPO,

vol. I, 2012, n. 11 ad art. 149; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II ed. 2017, n. 6 ad art. 149).

Per i motivi che

precedono, il reclamo è inammissibile. Per quanto riguarda la pretesa nullità

della decisione impugnata per il fatto che è stata pronunciata dal Pretore

aggiunto in luogo del Pretore, va rilevato che la questione andava, semmai,

sollevata quando il Pretore aggiunto ha assegnato alla convenuta il termine per

inoltrare le osservazioni all’istanza della controparte, a quel momento essendo

chiaro che l’incarto, seppure senza decisione formale, era stato trasmesso al

medesimo. Sollevata solo dopo che l’istanza di restituzione è stata accolta è

al limite dell’abuso e non merita protezione.

2.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata

in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta l’art. 14 LTG la

tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata

tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno

fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante,

soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si

assegnano ripetibili.

3.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 14 novembre

2019.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 600.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 14 novembre 2019 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.