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Decisione

13.2019.96

Diniego di gratuito patrocinio. Il giudice non ha l'obbligo di assegnare al richiedente debitamente patrocinato da un legale un termine suppletorio per migliorare ad un'istanza incompleta e poco chiar

30 aprile 2020Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 221 consid. 5 con rinvii).

3.2 Non vi è per contro un

obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un

termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di

conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in

mancanza di sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la

mancanza dei mezzi finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza

del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2,4A_44/2018

del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini,

op. cit., n. 19 ad art. 119, [versione e-book aggiornata al 1° febbraio

2019, n. 20 ad art. 119]).

4. Il Pretore aggiunto

ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio indicando che la reclamante era proprietaria

di un appartamento di 4 locali a __________, che, seppur datato, per ubicazione

e numeri di locali aveva indubbiamente un valore commerciale superiore a quello

di stima ufficiale, che di fatto il prezzo conseguibile sul mercato poteva attestarsi

in almeno fr. 350'000.–/400'000.– e che vi era finanche margine per un

ulteriore aggravio ipotecario. Di modo che il presupposto di indigenza (art.

117 lett. a CPC) non poteva considerarsi adempiuto.

5. La reclamante rimprovera

al Pretore aggiunto un accertamento manifestamente errato dei fatti. L’appartamento

in questione rappresentava l’abitazione famigliare per lei e per i due figli,

sicché l’eventualità di una vendita era da escludere (reclamo, pag. 2 in alto).

Inoltre, per consolidata e notoria prassi bancaria, un ulteriore aggravio

ipotecario presupponeva di rendere anzitutto credibile un rimborso del relativo

prestito ciò che la sua situazione patrimoniale, controllata e vidimata dal suo

comune di domicilio, non consentiva (reclamo, pag. 2 in basso). Ma invano.

6. Diversamente da

quanto la reclamante pretende, poco o nulla agli atti documenta in modo

oggettivo la sua situazione patrimoniale. L’istanza 10 ottobre 2019 con cui

quest’ultima ha postulato la trattenuta sul salario e il beneficio del gratuito

patrocinio è corredata della sola sentenza di divorzio 18 luglio 2017 (doc. A)

- quale valido titolo esecutivo a tutela dei contributi di mantenimento per i due

figli - del suo certificato municipale 11 giugno 2019 per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria (doc. B) e della procura legale (doc. C).

6.1 Ora, dal certificato

municipale si evince che la reclamante è “CASALINGA” (doc. B n. 2) e, sotto il

profilo di redditi e sostanza, essa dichiara “ALIMENTI FR. 200.–“ e una

imprecisata proprietà immobiliare stimata in “CIRCA 200'000.– FR” (doc. B n. 3).

Sul fronte opposto delle uscite l’interessata accenna poi a “INTERESSI

IPOTECARI FR 3'425”, “CASSA MALATI 694.90 FR” e “IPOTECA 250'000 FR” (doc. B n.

4), per infine menzionare l’esistenza di esecuzioni in corso per “CIRCA FR

6'000.–” (doc. B n. 5). Ma già di primo acchito il quadro così descritto non si

spiega. Dallo stesso non vi è segnatamente modo di capire come la reclamante

sovviene al proprio debito mantenimento e a quello dei due figli - contributi

alimentari di fr. 400.– ciascuno e assegni per questi ultimi a parte (doc. A) -

rispettivamente la sua oggettiva impossibilità a farlo e, in tal senso, l’eventuale

ammanco che si trova a sopportare. A maggior ragione a fronte di una, parrebbe,

presumibile preclusione da prestazioni e sovvenzioni assistenziali dovuta

all’esistenza di beni immobiliari, dato che l’interessata non allega il

contrario. Sicché, in assenza di dati oggettivi e indicazioni verificabili, questo

basta ad escludere una sua situazione finanziaria e patrimoniale di comprovata

indigenza.

6.2 Non solo. Su richiesta del

Pretore aggiunto, il 7 novembre 2019 la reclamante ha altresì prodotto

l’estratto del registro fondiario relativo alla PPP n. __________ del fondo n. __________

RFD di __________, da cui risultano annotazioni di restrizioni della facoltà di

disporre per complessivi fr. 6'423.95, l’esistenza di due cartelle ipotecarie

iscritte a garanzia di un importo capitale massimo di fr. 250'000.– e un valore

di stima ufficiale della PPP medesima quantificato in fr. 139'553.975

(fascicolo “atti di cancelleria”). Ciò detto, se il certificato municipale dà

un riscontro oggettivo riguardo ai primi due dati (sopra, consid. 6.1), altrettanto

non si può dire del valore di stima indicatovi in circa fr. 200'000.–, ovvero superiore

di ben fr. 60'000.– e che non è stato identificato con quella sola e specifica proprietà

immobiliare (sopra, consid. 6.1). L’interessata, tuttavia, nemmeno riguardo a

questa palese e considerevole incongruenza ha ritenuto opportuno argomentare e

spiegare alcunché. Motivo per cui, anche su questo punto non si palesa una

situazione finanziaria e patrimoniale chiara e trasparente. Di conseguenza, una

volta di più non vi è modo di riconoscere l’esistenza di uno stato di

indigenza.

6.3 Si rivela d’altro canto vano

il tentativo della reclamante di dolersi per il fatto di non essere stata

invitata dal Pretore aggiunto a confortare per quanto necessario tramite

interpello, e nonostante il principio inquisitorio limitato, la propria

condizione finanziaria con particolare riferimento al suo appartamento e alla

relativa questione ipotecaria (reclamo, pag. 2 in basso). In effetti la reclamante

era debitamente patrocinata da una legale. Di modo che, come spiegato (sopra,

consid. 3.2 con rinvii), in capo al primo giudice un obbligo in tal senso non

s’imponeva affatto. La critica risulta quindi infondata.

6.4 Invero si può certo convenire

con la reclamante che un’ipotesi di vendita di un immobile - a maggior ragione

se si tratta di abitazione famigliare - esige particolare prudenza giacché si

tratta di un’operazione difficilmente attuabile a breve termine (Trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 117

[versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019, n. 23 ad art. 117]). A

ben vedere poi, ci si potrebbe finanche chiedere se delle restrizioni della

facoltà di disporre annotate a carico di un fondo non siano già a priori atte

ad escludere l’eventualità di un ulteriore aggravio ipotecario. Nondimeno, in

concreto, ogni disquisizione al riguardo cade nel vuoto, insieme alla pretesa

censura di accertamento manifestamente errato dei fatti. E, con ciò, pure la

contestata inammissibilità giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC di fatti ivi connesso

(giova in particolare qui ricordare che solo davanti a questa Camera la

reclamante ha identificato la PPP n. __________ quale appartamento famigliare e

prodotto lo scritto con cui la banca escludeva un ulteriore aggravio). In

effetti, per i motivi di cui si è detto, nonostante l’obbligo che le incombeva

(sopra, consid. 3.2 e 6.3) alla resa dei conti la reclamante non ha comunque fornito

degli elementi minimi e sufficienti a sostegno di una propria situazione di acclarata

indigenza (sopra, consid. 6, 6.1 e 6.2). Trattandosi del requisito posto

dall’art. 117 lett. a CPC, il tema è attinente l’applicazione del diritto che al

giudice compete d’ufficio (art. 57 CPC). Di conseguenza, anche se per altri

motivi, la decisione pretorile si rivela nell’esito comunque corretta e merita conferma.

Per la qual cosa il reclamo va così respinto.

7. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.

119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura

di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state chieste osservazioni.

8. La domanda di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Come si è visto, il

fascicolo processuale pretorile e la documentazione ivi prodotta, a cui la

reclamante si limita a rinviare (reclamo, pag. 3 in alto), non ne corroborano in

modo credibile l’effettiva situazione finanziaria e patrimoniale. E questo esclude

di per sé una qualsiasi ipotesi di indigenza e quindi il diritto a vedersi

riconoscere siffatto beneficio.

9. Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 19 novembre 2019 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio 19 novembre 2019 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 19 novembre 2019):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).