13.2019.96
Diniego di gratuito patrocinio. Il giudice non ha l'obbligo di assegnare al richiedente debitamente patrocinato da un legale un termine suppletorio per migliorare ad un'istanza incompleta e poco chiara
30 aprile 2020Italiano12 min
ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio indicando che la reclamante era proprietaria
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.96/97
Lugano
30 aprile 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2019.790 (diffida ai debitori -
procedura sommaria) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 10 ottobre 2019 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 19
novembre 2019 di RE 1 contro la decisione di stralcio 8 novembre 2019, con cui
il Pretore aggiunto ha fra l’altro respinto la sua istanza di gratuito
patrocinio (dispositivo n. 2);
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 18 luglio
2017 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna ha sciolto per
divorzio il matrimonio contratto a __________ il 7 maggio 2002 tra RE 1 e CO 1 e
omologato il relativo accordo sulle conseguenze accessorie, che prevedeva fra
l’altro il versamento nelle mani della madre di un contributo alimentare per i
figli __________ e __________ di fr. 400.– ciascuno, oltre l’assegno familiare.
B. Con istanza 10
ottobre 2019 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1, innanzi la Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo di far ordine alla spettabile __________,
sua datrice di lavoro, di versare mensilmente a RE 1 l’importo di fr. 800.–,
corrispondenti ai contributi alimentari per i due figli. RE 1 ha
contestualmente postulato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
inclusa l’assistenza legale dell’avv. PA 1.
C. Il 28 ottobre 2019 RE
1 ha informato il Pretore aggiunto di avere raggiunto un accordo con la
controparte e, conseguentemente, di ritirare l’istanza 10 ottobre 2019.
D. Con decisione 8
novembre 2019, preso atto dell’accordo extragiudiziale, il Pretore aggiunto ha
stralciato la causa dai ruoli in quanto priva d’oggetto ai sensi dell’art. 242
CPC (dispositivo n. 1). Il primo giudice ha inoltre negato il gratuito
patrocinio poiché il requisito dell’indigenza non era adempiuto (dispositivo n.
2). Dato atto della buona volontà delle parti ha rinunciato al prelievo di
spese processuali e non ha assegnato ripetibili (dispositivo n. 3).
E. Con reclamo 19
novembre 2019 RE 1 chiede ora la riforma del dispositivo n. 2 della menzionata
decisione, nel senso di annullarla e di porla quindi al beneficio
dell’assistenza legale e del gratuito patrocinio. L’interessata postula analogo
beneficio anche in sede di reclamo.
La controparte non è stata
invitata a presentare osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata, notificata
venerdì 8 novembre 2019, è pervenuta alla reclamante lunedì 11 novembre 2019
(estratto “Tracciamento degli invii” 25 novembre 2019). Spedito il 20 novembre
2019 (timbro sulla busta d’invio originale), il gravame risulta tempestivo e
quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117).
L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con
riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del
caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della
richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del
Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur
vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini,
op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente
presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria
attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che
egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza
pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135
Fatti
I 221 consid. 5 con rinvii).
3.2 Non vi è per contro un
obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un
termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di
conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in
mancanza di sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la
mancanza dei mezzi finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza
del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018
del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini,
op. cit., n. 19 ad art. 119, [versione e-book aggiornata al 1° febbraio
2019, n. 20 ad art. 119]).
4. Il Pretore aggiunto
ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio indicando che la reclamante era proprietaria
di un appartamento di 4 locali a __________, che, seppur datato, per ubicazione
e numeri di locali aveva indubbiamente un valore commerciale superiore a quello
di stima ufficiale, che di fatto il prezzo conseguibile sul mercato poteva attestarsi
in almeno fr. 350'000.–/400'000.– e che vi era finanche margine per un
ulteriore aggravio ipotecario. Di modo che il presupposto di indigenza (art.
117 lett. a CPC) non poteva considerarsi adempiuto.
5. La reclamante rimprovera
al Pretore aggiunto un accertamento manifestamente errato dei fatti. L’appartamento
in questione rappresentava l’abitazione famigliare per lei e per i due figli,
sicché l’eventualità di una vendita era da escludere (reclamo, pag. 2 in alto).
Inoltre, per consolidata e notoria prassi bancaria, un ulteriore aggravio
ipotecario presupponeva di rendere anzitutto credibile un rimborso del relativo
prestito ciò che la sua situazione patrimoniale, controllata e vidimata dal suo
comune di domicilio, non consentiva (reclamo, pag. 2 in basso). Ma invano.
6. Diversamente da
quanto la reclamante pretende, poco o nulla agli atti documenta in modo
oggettivo la sua situazione patrimoniale. L’istanza 10 ottobre 2019 con cui
quest’ultima ha postulato la trattenuta sul salario e il beneficio del gratuito
patrocinio è corredata della sola sentenza di divorzio 18 luglio 2017 (doc. A)
- quale valido titolo esecutivo a tutela dei contributi di mantenimento per i due
figli - del suo certificato municipale 11 giugno 2019 per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria (doc. B) e della procura legale (doc. C).
6.1 Ora, dal certificato
municipale si evince che la reclamante è “CASALINGA” (doc. B n. 2) e, sotto il
profilo di redditi e sostanza, essa dichiara “ALIMENTI FR. 200.–“ e una
imprecisata proprietà immobiliare stimata in “CIRCA 200'000.– FR” (doc. B n. 3).
Sul fronte opposto delle uscite l’interessata accenna poi a “INTERESSI
IPOTECARI FR 3'425”, “CASSA MALATI 694.90 FR” e “IPOTECA 250'000 FR” (doc. B n.
4), per infine menzionare l’esistenza di esecuzioni in corso per “CIRCA FR
6'000.–” (doc. B n. 5). Ma già di primo acchito il quadro così descritto non si
spiega. Dallo stesso non vi è segnatamente modo di capire come la reclamante
sovviene al proprio debito mantenimento e a quello dei due figli - contributi
alimentari di fr. 400.– ciascuno e assegni per questi ultimi a parte (doc. A) -
rispettivamente la sua oggettiva impossibilità a farlo e, in tal senso, l’eventuale
ammanco che si trova a sopportare. A maggior ragione a fronte di una, parrebbe,
presumibile preclusione da prestazioni e sovvenzioni assistenziali dovuta
all’esistenza di beni immobiliari, dato che l’interessata non allega il
contrario. Sicché, in assenza di dati oggettivi e indicazioni verificabili, questo
basta ad escludere una sua situazione finanziaria e patrimoniale di comprovata
indigenza.
6.2 Non solo. Su richiesta del
Pretore aggiunto, il 7 novembre 2019 la reclamante ha altresì prodotto
l’estratto del registro fondiario relativo alla PPP n. __________ del fondo n. __________
RFD di __________, da cui risultano annotazioni di restrizioni della facoltà di
disporre per complessivi fr. 6'423.95, l’esistenza di due cartelle ipotecarie
iscritte a garanzia di un importo capitale massimo di fr. 250'000.– e un valore
di stima ufficiale della PPP medesima quantificato in fr. 139'553.975
(fascicolo “atti di cancelleria”). Ciò detto, se il certificato municipale dà
un riscontro oggettivo riguardo ai primi due dati (sopra, consid. 6.1), altrettanto
non si può dire del valore di stima indicatovi in circa fr. 200'000.–, ovvero superiore
di ben fr. 60'000.– e che non è stato identificato con quella sola e specifica proprietà
immobiliare (sopra, consid. 6.1). L’interessata, tuttavia, nemmeno riguardo a
questa palese e considerevole incongruenza ha ritenuto opportuno argomentare e
spiegare alcunché. Motivo per cui, anche su questo punto non si palesa una
situazione finanziaria e patrimoniale chiara e trasparente. Di conseguenza, una
volta di più non vi è modo di riconoscere l’esistenza di uno stato di
indigenza.
6.3 Si rivela d’altro canto vano
il tentativo della reclamante di dolersi per il fatto di non essere stata
invitata dal Pretore aggiunto a confortare per quanto necessario tramite
interpello, e nonostante il principio inquisitorio limitato, la propria
condizione finanziaria con particolare riferimento al suo appartamento e alla
relativa questione ipotecaria (reclamo, pag. 2 in basso). In effetti la reclamante
era debitamente patrocinata da una legale. Di modo che, come spiegato (sopra,
consid. 3.2 con rinvii), in capo al primo giudice un obbligo in tal senso non
s’imponeva affatto. La critica risulta quindi infondata.
6.4 Invero si può certo convenire
con la reclamante che un’ipotesi di vendita di un immobile - a maggior ragione
se si tratta di abitazione famigliare - esige particolare prudenza giacché si
tratta di un’operazione difficilmente attuabile a breve termine (Trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 117
[versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019, n. 23 ad art. 117]). A
ben vedere poi, ci si potrebbe finanche chiedere se delle restrizioni della
facoltà di disporre annotate a carico di un fondo non siano già a priori atte
ad escludere l’eventualità di un ulteriore aggravio ipotecario. Nondimeno, in
concreto, ogni disquisizione al riguardo cade nel vuoto, insieme alla pretesa
censura di accertamento manifestamente errato dei fatti. E, con ciò, pure la
contestata inammissibilità giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC di fatti ivi connesso
(giova in particolare qui ricordare che solo davanti a questa Camera la
reclamante ha identificato la PPP n. __________ quale appartamento famigliare e
prodotto lo scritto con cui la banca escludeva un ulteriore aggravio). In
effetti, per i motivi di cui si è detto, nonostante l’obbligo che le incombeva
(sopra, consid. 3.2 e 6.3) alla resa dei conti la reclamante non ha comunque fornito
degli elementi minimi e sufficienti a sostegno di una propria situazione di acclarata
indigenza (sopra, consid. 6, 6.1 e 6.2). Trattandosi del requisito posto
dall’art. 117 lett. a CPC, il tema è attinente l’applicazione del diritto che al
giudice compete d’ufficio (art. 57 CPC). Di conseguenza, anche se per altri
motivi, la decisione pretorile si rivela nell’esito comunque corretta e merita conferma.
Per la qual cosa il reclamo va così respinto.
7. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura
di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non
essendo state chieste osservazioni.
8. La domanda di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Come si è visto, il
fascicolo processuale pretorile e la documentazione ivi prodotta, a cui la
reclamante si limita a rinviare (reclamo, pag. 3 in alto), non ne corroborano in
modo credibile l’effettiva situazione finanziaria e patrimoniale. E questo esclude
di per sé una qualsiasi ipotesi di indigenza e quindi il diritto a vedersi
riconoscere siffatto beneficio.
9. Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 19 novembre 2019 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio 19 novembre 2019 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 19 novembre 2019):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).