13.2019.99
Cauzione per spese ripetibili. Insolvenza dedotta da un verbale di pignoramento a valere quale attestato provvisorio di carenza di beni. Debiti di spese giudiziarie inerenti precedenti procedure
28 luglio 2020Italiano20 min
quest’ultimo aveva nel frattempo depositato domanda di proseguimento nell’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.99
Lugano
28 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2018.192 (azione di disconoscimento di debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 24 settembre 2018 da
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
e ora sul reclamo 9
dicembre 2019 di RE 1 contro la decisione 20 novembre 2019 con cui il Pretore gli
ha ordinato la prestazione di una cauzione processuale per spese ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________4
spiccato dall’Ufficio esecuzione di Lugano (di seguito: UE) in data 27 marzo
2009, CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'900'848.– in forza di un
“riconoscimento di debito” datato 14 giugno 2004. Il pignoramento dei beni del
debitore è stato eseguito il 1° settembre 2010.
Fatti
I beni pignorati erano
parimenti oggetto di sequestro penale nel relativo procedimento a carico di RE
1.
Il 4 ottobre 2010 l’UE ha
comunicato alle parti la partecipazione a quel pignoramento - giusta l’art. 110
LEF - di __________, moglie del debitore, che in veste di creditrice di
quest’ultimo aveva nel frattempo depositato domanda di proseguimento nell’esecuzione
n. __________6 da lei promossa per l’importo di fr. 1'647'931.20 oltre interessi,
e notificato loro il relativo verbale di pignoramento. Il 23 agosto 2012 l’UE lo
ha dichiarato quale attestato provvisorio di carenza di beni.
B. Il 5 aprile 2017 CO 1
a garanzia del suo credito nei confronti di RE 1 ha ottenuto il sequestro di diversi
beni (azioni, crediti, fondo, arredo coniugale e somme di denaro). Ha quindi
convalidato tale provvedimento con l’esecuzione n. __________1 fondata sul medesimo
“riconoscimento di debito” già oggetto del citato attestato provvisorio di
carenza di beni e sempre per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi. Con
decisione 30 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
respinto in via provvisoria l’opposizione di RE 1. Il relativo reclamo
interposto da quest’ultimo è stato respinto il 27 maggio 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello.
Parallelamente il 24
agosto 2017 CO 1 ha ottenuto un ulteriore sequestro di altri beni (azioni,
arredo domestico, rendita e crediti), anche in questo caso fino a concorrenza
dell’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi e fondato sul “riconoscimento
di debito” già oggetto dell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre
2010.
C. Con petizione 24 settembre
2018 RE 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 1'900'848.– oltre
interessi dal 14 giugno 2004, di cui all’esecuzione n. __________1. Egli ha
inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio giusta l’art. 117 segg.
CPC.
D. La domanda dell’attore
di ammissione al gratuito patrocinio è stata respinta dal Pretore con decisione
5 ottobre 2018 (inc. n. SO.2018.4726).
E. Con istanza 7 agosto
2019 CO 1 ha chiesto, giusta gli art. 99 cpv. 1 lett. b e 99 cpv. 1 lett. c CPC,
di obbligare l’attore a prestare una cauzione processuale per spese ripetibili
di fr. 95'000.–. RE 1 vi si è opposto con osservazioni 18 ottobre 2019. Le
parti hanno ribadito il rispettivo antitetico punto di vista con replica
spontanea 24 ottobre 2019 e duplica spontanea 5 novembre 2019.
F. In parziale
accoglimento di questa istanza, con decisione 20 novembre 2019 il Pretore ha obbligato
RE 1 a prestare una garanzia per spese ripetibili di fr. 70'000.– a favore di CO
1, ritenendo realizzati i presupposti di cui agli art. 99 cpv. 1 lett. b e
lett. c CPC.
G. Con reclamo 9
dicembre 2019, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di
annullare la predetta decisione e di essere dispensato dal versare una cauzione
processuale per spese ripetibili.
CO 1 si è opposta al
gravame con risposta del 20 gennaio 2020.
Al reclamo è stato
concesso l’effetto sospensivo richiesto con decisione presidenziale 28 gennaio
2020.
RE 1, nella sua replica
spontanea 3 febbraio 2020, e CO 1, nella sua duplica spontanea 17 febbraio
2020, hanno confermato le rispettive posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.
CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Poiché la decisione è
pervenuta al reclamante il 28 novembre 2019 (tracciamento degli invii postali;
doc. A al reclamo), il gravame consegnato alla posta lunedì 9 dicembre 2019 è
tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da questo punto di
vista, ammissibile.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1
Il Pretore ha evidenziato che
l’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre 2010 consiste nel verbale
di pignoramento dei beni stimati in fr. 3'142'611.50 (il reclamante avendo
dichiarato di non possederne altri) eseguito in esito alle esecuzioni promosse
d’un canto da CO 1 e dall’altro da __________ -moglie di RE 1 - il tutto per
l’importo capitale complessivo di fr. 3'557'924.20. Ha quindi rilevato che l’attestato
provvisorio non è prescritto, di modo che per l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC vale
la presunzione d’insolvenza. Inoltre, il reclamante è ancora debitore verso la
convenuta di spese ripetibili per la somma di fr. 19'000.–, attinenti
precedenti procedure giudiziarie, fra cui quella di rigetto dell’opposizione. Sicché
anche il requisito posto dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC è dato, fermo restando
che pure i pignoramenti e i sequestri ottenuti a concorrenza di tale importo sono
indicativi di una difficoltà di incasso presso RE 1. Respinta la tesi dell’abuso
di diritto, il Pretore ha infine fissato la cauzione in fr. 70'000.– giusta il
Rtar e sospeso la causa fino ad avvenuto pagamento.
2.2
Il reclamante rimprovera al
Pretore un’errata applicazione del diritto, segnatamente degli art. 99 cpv. 1
lett. b e lett. c CPC e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), ed
un contestuale accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
Giusta l’art. 99 CPC,
su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF
141.
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire
Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC,
vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO,
DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
3.2
L’esistenza di un attestato di
carenza di beni a carico dell’attore documenta di per sé un suo stato di
insolvenza (sopra, consid. 3). L’attestato di carenza di beni può anche essere
provvisorio (Suter/Von Holzen, op.
cit., n. 27 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 ad art. 99; Zotsang, Prozesskosten nach der
schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, pag. 131). Giusta l’art. 115 cpv. 2
LEF “il verbale di pignoramento vale come attestato provvisorio di carenza
di beni [...] quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano
sufficienti”. Come risulta dallo stesso testo della legge, l’effetto del
verbale relativo a un pignoramento chiaramente insufficiente è indipendente da
qualsiasi menzione espressa dell’ufficio d’esecuzione al riguardo (DTF 55 III
34.
consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 29 ad art. 115), che quell’ufficio
è però tenuto a rilasciare (per analogia Jent-Sørensen,
in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 5
ad art. 115; CEF (autorità di vigilanza) 30 gennaio 2013 15.2012.135 consid. 1,
28.
settembre 2012 15.2012.93 consid. 1). È indicativo di uno stato di
insolvenza dell’attore il pignoramento provvisorio di beni che non copre a
sufficienza la pretesa oggetto di un’azione di disconoscimento di debito (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 99;
ZR 81/1982 n. 135 pag. 316 segg.). Trattandosi di un pignoramento immobiliare,
è necessario che l’ufficio di esecuzione abbia stimato i beni pignorati, fermo
restando che per stima ufficiale ai sensi dell’art. 115 cpv. 2 LEF non è da
intendersi quella fiscale, bensì quella cui si richiamano gli art. 97 cpv. 1
LEF e 9 cpv. 1 RFF (Cocchi/Trezzini, CPC-TI
massimato e commentato, Lugano 2000, m. 28 ad art. 153, che rinvia a: Rep. 1996
n. 70) e che, dandosi il caso, può essere censurata nell’ambito di un ricorso
giusta l’art. 17 LEF.
3.3
Sull’altro fronte, e con
riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, il
debito di spese giudiziarie deve essere esigibile e riferirsi a precedenti procedure
- in Svizzera o all’estero - ormai concluse (Trezzini,
op. cit., n. 41 seg. ad art. 99; Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 16 ad art. 99). Possono anche riferirsi a procedure tra le stesse
parti riguardanti la medesima pretesa, quale ad esempio è la pregressa procedura
di rigetto dell’opposizione a cui fa seguito la causa di disconoscimento di
debito (Tappy, op. cit., n. 36 ad
art. 99; Trezzini, op. cit., n. 43
ad art. 99 [versione e-book al 1° febbraio 2019 n. 45 ad art. 99] e
relative citazioni). Al riguardo non è necessaria un’incapacità a pagare,
bastando anche solo che non vi sia la volontà a provvedervi: il motivo del
mancato pagamento non influisce sull’obbligo di cauzione (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 16 ad art.
99).
4.
Il reclamante si
duole invano di una lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che
il Pretore non ha - a suo dire - minimamente considerato i temi da lui esposti
in sede di osservazioni 18 ottobre 2019. Certo, il diritto di essere sentiti
(art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.) prevede anche che nel processo decisionale il
giudice esamini e consideri le allegazioni di una parte, ma questo non presuppone
forzatamente la disamina di ogni singolo e puntuale argomento fattuale e
giuridico (Hurni, in: Berner
Kommentar, ZPO, 2012, n. 59 ad art. 53). In concreto sull’istanza di cauzione 7
agosto 2019 l’interessato si è pronunciato con un primo memoriale 18 ottobre
2019.
e poi ancora con duplica spontanea 5 novembre 2019, argomenti debitamente
riassunti dal Pretore nelle premesse della decisione impugnata. Il primo
giudice ha quindi indicato di ritenere presunta la nullatenenza del reclamante in
virtù dell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre 2010 e, in conseguenza
di ciò, che tutte “le eccezioni sollevate al proposito dall’attore a proposito
della sua (contestata) insolvenza risultano irrilevanti e non meritano dunque
di essere approfondite”. Motivo per cui, a mente di questa Camera, se anche la conclusione
tratta dal Pretore può non essere condivisa dal reclamante, la stessa non
configura gli estremi di una lesione del suo diritto di essere sentito. Su
questo punto il reclamo, infondato, va respinto.
5.
A mente del reclamante,
laddove lo stato d’insolvenza non sia comprovato da “atti ufficiali” quali il
fallimento e l’attestato di carenza di beni, il giudice gode di un margine di
apprezzamento nel valutare l’obbligo di prestazione di una cauzione giusta
l’art. 99 CPC. L’interessato rileva però anche che la situazione debitoria comprovata
da un attestato definitivo di carenza di beni può comunque ancora mutare nel
corso degli anni, e che la dottrina è unanime nell’affermare che, trattandosi
di un attestato provvisorio di carenza di beni, la presunzione di nullatenenza è
da valutare di volta in volta tenendo conto delle circostanze concrete. 13). A suo
modo di vedere è pertanto a torto che l’attestato provvisorio di carenza di
beni 4 ottobre 2010 è stato considerato sufficiente in applicazione dell’art.
99.
cpv. 1 lett. b CPC, lo stesso non essendo neppure toccato dal tema della
prescrizione.
5.1
Per quanto si è detto (sopra,
consid. 3.2), non può essere posto seriamente in dubbio il principio secondo
cui l’attestato provvisorio di carenza di beni è indicativo di uno stato d’insolvenza
tale da porre a rischio il pagamento di un’eventuale indennità per ripetibili. Nel
caso in esame il Pretore ha rilevato che il verbale 4 ottobre 2010 (doc. Q) redatto
dall’UE documenta il pignoramento di beni stimati in fr. 3'142'611.50
complessivi per rapporto ad un debito totale di fr. 3'557'924.20 (senza
interessi) riferito a due esecuzioni promosse a carico del reclamante. In
applicazione dell’art. 115 LEF tale verbale costituisce un attestato
provvisorio di carenza di beni, ciò di cui dava peraltro riscontro la menzione
apposta il 23 agosto 2012. Vero è che la validità temporale di un attestato
provvisorio di carenza di beni è limitata e vincolata alla durata del
procedimento esecutivo, al termine del quale - come stabilisce l’art. 149 LEF -
verrebbe poi sostituito da un attestato definitivo di carenza di beni, laddove il
credito posto in esecuzione (o parte di esso) restasse scoperto (Kren Kostkiewicz/ Vock, in: Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4a ed.,
2017, n. 5 ad art. 115) e riguardo al quale andrebbe considerato il termine di
prescrizione di 20 anni (art. 149a cpv. 1 LEF). Nondimeno, nel caso che qui ci
occupa, il reclamante non pretende che il procedimento esecutivo riconducibile
all’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre 2010 è già stato chiuso.
Si aggiunga che, il tema della prescrizione non avendo portata pratica ai fini
della valenza giuridica di questo attestato, alla resa dei conti poco importa che
il Pretore abbia rilevato che esso “non è ad oggi prescritto”. Da questo punto
di vista, la critica del reclamante è pertanto sprovvista di pertinenza.
5.2
Obietta l’interessato che quel
verbale di pignoramento è stato rilasciato ben nove anni prima, che da allora
la situazione è radicalmente mutata, che in particolare la stima di determinati
beni pignorati all’epoca è stata nel frattempo rivista (doc. KK) e che tenuto
conto di queste nuove cifre il valore totale degli attivi pignorati ammonta a ben
fr. 5'485'040.–. Ma invano. Certo, ai valori indicati nel verbale di
pignoramento 4 ottobre 2010, sono in effetti stati apportati dei correttivi di
stima in data 5 luglio 2019 (doc. KK pag. 2, pag. 3 e pag. 3 sul retro). Va nondimeno
considerato che il fondo n. __________ RFD del Comune di __________ risulta
gravato da un’ipoteca di complessivi fr. 1'200'000.– (doc. KK pag. 2: fr.
800'000.– e fr. 400'000.–), ciò di cui va pur tenuto conto. Ora, il reclamante
medesimo ha dato integralmente riscontro di questo preciso importo nel
certificato municipale 19 settembre 2018 (doc. GG pag. 2 n. 4) che accompagnava
la sua richiesta di gratuito patrocinio, poi negatagli (sopra, consid. D).
Sicché, al netto della citata ipoteca, l’attivo pignorato e stimato a nuovo in fr.
5'485'040.– il 5 luglio 2019 andrebbe in realtà ricondotto a fr. 4'285'040.–: e,
all’evidenza, questa cifra non copre il credito capitale di fr. 3'557'338.20 (valido
al 21 gennaio 2010: doc. KK pag. 1) e i relativi interessi maturati fino a
luglio 2019 quantificabili grosso modo in fr. 1'689'735.65 circa (5% x 9,5
anni). Tutto sommato quindi, anche a fronte delle nuove cifre invocate dal
reclamante, il valore dei beni pignorati risulta insufficiente per rapporto
alla pretesa creditoria complessiva. Pertanto nemmeno in quest’ottica - e fatta
astrazione dei sequestri penali nel frattempo decaduti - si ravvisano gli
estremi per considerare manifestamente errato quanto accertato dal Pretore in
forza dell’attestato provvisorio di carenza di beni datato 4 ottobre 2010. E questo
esclude pure un’errata applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC.
5.3
Soggiunge ancora il
reclamante che il Pretore non ha nemmeno tenuto conto dei sequestri
complementari di beni di terzi, segnatamente della di lui moglie __________ per
la cifra complessiva di fr. 3'409'957.80, che garantivano quei crediti in
aggiunta al citato pignoramento. Mal si vede però come si possa pretendere di confutare
l’insolvenza ritenuta dal Pretore in capo al reclamante in base all’attestato
provvisorio di carenza di beni 4 ottobre 2010, a motivo che la convenuta sarebbe
al beneficio di sequestri di altri beni, quando il reclamante medesimo riconosce
e identifica i medesimi quali “beni di terzi”, segnatamente della di lui moglie.
Una volta di più il reclamo va respinto.
6.
Il reclamante evidenzia
di avere puntualmente pagato l’anticipo delle spese processuali alla Pretura. Egli
sembra però non considerare che lo Stato può garantirsi il pagamento delle
presumibili spese processuali in forza dell’art. 98 CPC - e non in applicazione
dell’art. 99 CPC - ovvero esigendo dall’attore soltanto l’anticipazione, finanche
della totalità, delle spese processuali presumibili (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 98 e n. 2 ad art. 99). Trattandosi
di un presupposto processuale, l’ammissibilità della contestuale azione è
vincolata al versamento di queste spese (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. f CPC). Ciò
posto, per il reclamante il pagamento dell’anticipo richiestogli dalla Pretura non
è stata un’opzione, ma la condizione imprescindibile affinché il giudice
entrasse nel merito della sua azione di disconoscimento di debito, che evidentemente
egli aveva e ha tutto l’interesse di portare avanti. Per contro, fatta
astrazione di un ordine di prestazione di una cauzione ai sensi dell’art. 99
CPC quale quello qui impugnato, questo non vale per il pagamento dell’indennità
per spese ripetibili che viene definita solo in sede di decisione finale. L’argomento
è quindi pretestuoso.
7.
Il reclamante afferma
che gran parte della dottrina è dell’avviso che l’art. 99 CPC non è applicabile
alle azioni di disconoscimento di debito, sicché in questo contesto - diversamente
da quanto era espressamente previsto da certi codici di procedura civile
cantonali - la prestazione di una cauzione non è consentita.
7.1
A torto. L’interpretazione data
dal reclamante al passaggio dottrinale a cui rinvia non è corretta. L’autore in
questione si limita a rilevare che l’introduzione come tale di un’azione di
disconoscimento di debito, strumento frequentemente utilizzato dal cattivo debitore
per guadagnare tempo, non costituisce da solo un sufficiente motivo per
disporre la prestazione di una cauzione processuale, che può nondimeno essere ordinata
in presenza di indizi supplementari di insolvenza o di serio rischio per il
pagamento delle ripetibili (Tappy, op.
cit., n. 32 ad art. 99; Suter/Von Holzen,
op. cit., n. 30 ad art. 99). La censura è infondata.
7.2
Il reclamante contesta poi che
il mancato pagamento di ripetibili di complessivi fr. 19'000.–, riconducibili anche
alla procedura di rigetto dell’opposizione a monte di quella di disconoscimento
di debito, possa legittimare un ordine di prestazione di una cauzione
processuale e rimprovera al Pretore di avere fatto riferimento alla prassi
vigente prima dell’entrata in vigore del CPC. Una volta ancora la critica è inconsistente.
Già si è detto che il debito di spese giudiziarie relative a precedenti
procedure di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, può includere anche spese attinenti
procedure pregresse tra le stesse parti e in relazione alla medesima pretesa,
quale ad esempio è la procedura di rigetto dell’opposizione che precede la
causa di disconoscimento di debito (sopra, consid. 3.3). E che la prassi citata
dal Pretore sia contestata da una parte minoritaria della dottrina non è all’evidenza
indicativa di un errato accertamento del diritto a lui imputabile. Di qui la
reiezione del reclamo.
7.3
Sostiene il reclamante che le
spese ripetibili della procedura di rigetto dell’opposizione inerente l’esecuzione
sfociata nell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre 2010 (doc. NN:
fr. 7'000.–) non potevano considerarsi non pagate sia perché una richiesta in
tal senso non era mai stata formulata, sia perché erano state inserite nella
relativa domanda di prosecuzione dell’esecuzione e incluse nel contestuale pignoramento
dei beni, quindi già coperte dall’attestato provvisorio medesimo (reclamo, n.
22). Se non che, il mancato pagamento e l’esigibilità sono evidenti,
considerato che tali oneri sono compresi nell’attestato provvisorio di carenza
di beni 4 ottobre 2010, stante l’insufficienza dei beni a coprire il credito
all’origine dell’esecuzione. La critica va così respinta.
7.4
Il reclamante rileva ancora che
analogo discorso vale per il debito di spese ripetibili riferite alle procedure
esecutive rispettivamente di opposizione a sequestro (sopra, consid. B e C) sfociate
nelle decisioni 30 agosto 2018, anche questo ulteriormente garantito da
pignoramenti provvisori e sequestri appunto (doc. RR: fr. 12'000.–), tutti provvedimenti
che gli impedivano di provvedere al loro pagamento: e, oltretutto, nemmeno al riguardo
vi era stata una precedente formale messa in mora. Se non che, come spiegato, non
è rilevante il motivo del mancato pagamento (sopra, consid. 3.3). D’altro canto
il reclamante non contesta quanto ritenuto dal Pretore, ovvero che si trattava
di spese ripetibili riconosciute alla convenuta nel contesto di decisioni finali
giudiziarie oramai cresciute in giudicato e quindi esigibili. Per il resto poi,
l’effetto di ingiunzione di pagamento è insito nell’avvio del procedimento esecutivo
rispettivamente nella richiesta di sequestro, che valgono quindi alla stregua
di una diffida di pagamento. La censura è quindi votata all’insuccesso.
8.
Le
spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da
fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14
LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–, che il reclamante ha già anticipato. Quest’ultimo
rifonderà a CO 1 un’indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar
commisurata all’impegno richiestole per la presentazione della risposta al
reclamo e che può essere stabilita in fr. 1'000.–.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 9 dicembre 2019 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dal reclamante, restano a
suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.