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Decisione

13.2020.1

Assunzione di nuove prove e completamento della perizia. Il rifiuto ad assumere una prova o una modalità di assunzione difforme da quanto richiesto non sono costitutive di un rischio di pregiudizio di

30 aprile 2020Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i costi della pavimentazione sono stati contestati dal convenuto, la rilevanza

del bollettino d’acquisto era pacifica e lo stesso avrebbe potuto essere

prodotto nel contesto dello scambio degli allegati. Sostenere che “… la

rilevanza di tali documenti ai fini di causa è emersa solo in fase peritale …”

(istanza 19 giugno 2018 di parte attrice) non è serio. Neppure spettava poi al

perito o al Pretore prodigarsi per procurare il documento in questione, non essendo

loro compito rimediare alle negligenze delle parti.

Per quanto concerne poi la

richiesta di una nuova valutazione da parte del perito della posizione “lastre

Paradiso” previa analisi di un campione di una lastra, il Pretore non l’ha

ammessa rilevando che le parti avevano convenuto di non rimuovere le lastre

della pavimentazione per non danneggiarla. Con questa motivazione la reclamante

neppure si confronta.

Il reclamo sarebbe quindi da

respingere anche nel merito, neppure potendosi imputare al Pretore un

accertamento manifestamente errato dei fatti o un’applicazione errata del

diritto.

6. Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata

in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta l’art. 14 LTG la

Considerandi

tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata

tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno

fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico della reclamante,

soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si

assegnano ripetibili.

7.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 3 gennaio

2020.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 3 gennaio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.