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Decisione

13.2020.1

Assunzione di nuove prove e completamento della perizia. Il rifiuto ad assumere una prova o una modalità di assunzione difforme da quanto richiesto non sono costitutive di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

30 aprile 2020Italiano8 min

perito o al Pretore prodigarsi per procurare il documento in questione, non essendo

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.1

Lugano

30 aprile 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2014.238 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione 2 dicembre 2014 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 3 gennaio 2020 di RE 1 contro la decisione ordinatoria

processuale 2 dicembre 2019;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 2 dicembre

2014 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 68'299.25 oltre

accessori a titolo di mercede per un contratto d’appalto, nonché l’iscrizione

in via definitiva dell’ipoteca legale di pari importo a carico del fondo del

convenuto, già annotata in via provvisoria.

Con risposta 13 marzo 2015

il convenuto ha fatto atto di acquiescenza limitatamente all’importo di fr.

35'500.- chiedendo per il resto la reiezione della petizione.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Esperito il

dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 5 ottobre 2015 il Pretore ha statuito

sulle prove, ammettendo segnatamente la prova peritale, chiesta da entrambe le

parti.

La perizia 30 maggio 2018 dell’arch.

__________, intesa a stabilire il valore delle opere, è stata notificata alle

parti il 30 maggio 2018. Con istanza 19 giugno 2018 RE 1 ha chiesto il

completamento della perizia. Rilevato che il perito non era stato in grado di

esprimersi in punto al supplemento fatturato “per lastre Paradiso”, l’attrice

ha prodotto quale nuovo documento la fattura del fornitore per le lastre in

questione affinché il perito potesse stabilirne il costo.

Con istanza 19 giugno 2018

il convenuto ha inoltrato a sua volta delle domande complementari per il perito

e, con osservazioni 26 giugno 2018, si è opposto sia alla produzione del nuovo

documento, sia al completamento della perizia chiesto dall’attrice.

Quest’ultima, con osservazioni 5 luglio 2018, si è a sua volta opposta alle

domande di complemento del convenuto confermando la propria istanza. Con

osservazioni 27 luglio 2018 il convenuto ha poi confermato le proprie richieste.

C. Con ordinanza 2

dicembre 2019 il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove

dell’attrice e così la sua richiesta di completamento della perizia. Ha poi ammesso

parzialmente la domanda di completamento della perizia del convenuto.

D. Con reclamo 3 gennaio

2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione del Pretore e che sia ammessa

la produzione del doc HH. In subordine postula che sia ordinato il

completamento della perizia.

Considerato

in diritto:

1. L’ordinanza 2

dicembre 2019 con cui il Pretore ha deciso l’istanza di assunzione di nuove

prove e di completamento della perizia è una decisione ordinatoria processuale

a’sensi dei combinati disposti degli art. 124, 154 e 229 CPC, la quale, in

applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra

1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera

civile

2. Nel presente caso,

la decisione impugnata è pervenuta all’attrice il 9 dicembre 2019, sicché il

gravame qui in esame, rimesso alla posta il 3 gennaio 2020, tenuto conto delle

ferie giudiziarie (art. 145 CPC) è tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile.

3. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla

legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è

il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1 Il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere,

come quella qui in oggetto, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere

verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in

tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami

o principi generali non è sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,

pag. 1407).

4. La reclamante

sostiene che in mancanza del complemento della perizia v’è il rischio notevole che

non le siano riconosciuti i costi sopportati per l’acquisto delle lastre.

4.1 Per costante giurisprudenza

di questa Camera il fatto che il Pretore rifiuti l’assunzione di una prova o ne

stabilisca le modalità d’assunzione in modo difforme da quanto chiesto da una

parte non è di per sé atto a far insorgere il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile, concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del

processo. Un eventuale pregiudizio può infatti essere recuperato interamente o

parzialmente mediante una successiva sentenza finale favorevole. Una diversa

soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza che il giudice sarebbe

di fatto tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe

più negarne l’assunzione. Egli deve invece essere libero di assumere le prove

che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le

misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non ecceda i bisogni

della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il

giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non

può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di

abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato dovesse poi risultarne

un’insufficienza probatoria, sarà, se del caso, da porvi rimedio impugnando la

sentenza finale, nella misura in cui questa dovesse risultare sfavorevole.

4.2 In considerazione di quanto

esposto sopra, nel caso di cui trattasi non è dato il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo,

il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.

5. Di transenna si

rileva che il primo giudice non ha ammesso il nuovo documento prodotto

dall’attrice rilevando che essa lo avrebbe potuto produrre prima. Considerato che

l’attrice ha motivato l’aumento dei costi della pavimentazione esterna

adducendo, tra l’altro, una maggiore spesa per la scelta di lastre più care

rispetto a quelle previste nel preventivo (replica pag. 10, 1° paragrafo) e che

Fatti

i costi della pavimentazione sono stati contestati dal convenuto, la rilevanza

del bollettino d’acquisto era pacifica e lo stesso avrebbe potuto essere

prodotto nel contesto dello scambio degli allegati. Sostenere che “… la

rilevanza di tali documenti ai fini di causa è emersa solo in fase peritale …”

(istanza 19 giugno 2018 di parte attrice) non è serio. Neppure spettava poi al

perito o al Pretore prodigarsi per procurare il documento in questione, non essendo

loro compito rimediare alle negligenze delle parti.

Per quanto concerne poi la

richiesta di una nuova valutazione da parte del perito della posizione “lastre

Paradiso” previa analisi di un campione di una lastra, il Pretore non l’ha

ammessa rilevando che le parti avevano convenuto di non rimuovere le lastre

della pavimentazione per non danneggiarla. Con questa motivazione la reclamante

neppure si confronta.

Il reclamo sarebbe quindi da

respingere anche nel merito, neppure potendosi imputare al Pretore un

accertamento manifestamente errato dei fatti o un’applicazione errata del

diritto.

6. Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata

in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta l’art. 14 LTG la

tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata

tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno

fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico della reclamante,

soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si

assegnano ripetibili.

7. Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 3 gennaio

2020 di RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 3 gennaio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.