13.2020.1
Assunzione di nuove prove e completamento della perizia. Il rifiuto ad assumere una prova o una modalità di assunzione difforme da quanto richiesto non sono costitutive di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
30 aprile 2020Italiano8 min
perito o al Pretore prodigarsi per procurare il documento in questione, non essendo
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.1
Lugano
30 aprile 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2014.238 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 2 dicembre 2014 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 3 gennaio 2020 di RE 1 contro la decisione ordinatoria
processuale 2 dicembre 2019;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 2 dicembre
2014 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 68'299.25 oltre
accessori a titolo di mercede per un contratto d’appalto, nonché l’iscrizione
in via definitiva dell’ipoteca legale di pari importo a carico del fondo del
convenuto, già annotata in via provvisoria.
Con risposta 13 marzo 2015
il convenuto ha fatto atto di acquiescenza limitatamente all’importo di fr.
35'500.- chiedendo per il resto la reiezione della petizione.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Esperito il
dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 5 ottobre 2015 il Pretore ha statuito
sulle prove, ammettendo segnatamente la prova peritale, chiesta da entrambe le
parti.
La perizia 30 maggio 2018 dell’arch.
__________, intesa a stabilire il valore delle opere, è stata notificata alle
parti il 30 maggio 2018. Con istanza 19 giugno 2018 RE 1 ha chiesto il
completamento della perizia. Rilevato che il perito non era stato in grado di
esprimersi in punto al supplemento fatturato “per lastre Paradiso”, l’attrice
ha prodotto quale nuovo documento la fattura del fornitore per le lastre in
questione affinché il perito potesse stabilirne il costo.
Con istanza 19 giugno 2018
il convenuto ha inoltrato a sua volta delle domande complementari per il perito
e, con osservazioni 26 giugno 2018, si è opposto sia alla produzione del nuovo
documento, sia al completamento della perizia chiesto dall’attrice.
Quest’ultima, con osservazioni 5 luglio 2018, si è a sua volta opposta alle
domande di complemento del convenuto confermando la propria istanza. Con
osservazioni 27 luglio 2018 il convenuto ha poi confermato le proprie richieste.
C. Con ordinanza 2
dicembre 2019 il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove
dell’attrice e così la sua richiesta di completamento della perizia. Ha poi ammesso
parzialmente la domanda di completamento della perizia del convenuto.
D. Con reclamo 3 gennaio
2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione del Pretore e che sia ammessa
la produzione del doc HH. In subordine postula che sia ordinato il
completamento della perizia.
Considerato
in diritto:
1. L’ordinanza 2
dicembre 2019 con cui il Pretore ha deciso l’istanza di assunzione di nuove
prove e di completamento della perizia è una decisione ordinatoria processuale
a’sensi dei combinati disposti degli art. 124, 154 e 229 CPC, la quale, in
applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera
civile
2. Nel presente caso,
la decisione impugnata è pervenuta all’attrice il 9 dicembre 2019, sicché il
gravame qui in esame, rimesso alla posta il 3 gennaio 2020, tenuto conto delle
ferie giudiziarie (art. 145 CPC) è tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile.
3. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla
legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è
il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1 Il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere,
come quella qui in oggetto, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere
verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in
tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami
o principi generali non è sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1407).
4. La reclamante
sostiene che in mancanza del complemento della perizia v’è il rischio notevole che
non le siano riconosciuti i costi sopportati per l’acquisto delle lastre.
4.1 Per costante giurisprudenza
di questa Camera il fatto che il Pretore rifiuti l’assunzione di una prova o ne
stabilisca le modalità d’assunzione in modo difforme da quanto chiesto da una
parte non è di per sé atto a far insorgere il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del
processo. Un eventuale pregiudizio può infatti essere recuperato interamente o
parzialmente mediante una successiva sentenza finale favorevole. Una diversa
soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza che il giudice sarebbe
di fatto tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe
più negarne l’assunzione. Egli deve invece essere libero di assumere le prove
che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le
misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non ecceda i bisogni
della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il
giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non
può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di
abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato dovesse poi risultarne
un’insufficienza probatoria, sarà, se del caso, da porvi rimedio impugnando la
sentenza finale, nella misura in cui questa dovesse risultare sfavorevole.
4.2 In considerazione di quanto
esposto sopra, nel caso di cui trattasi non è dato il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo,
il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.
5. Di transenna si
rileva che il primo giudice non ha ammesso il nuovo documento prodotto
dall’attrice rilevando che essa lo avrebbe potuto produrre prima. Considerato che
l’attrice ha motivato l’aumento dei costi della pavimentazione esterna
adducendo, tra l’altro, una maggiore spesa per la scelta di lastre più care
rispetto a quelle previste nel preventivo (replica pag. 10, 1° paragrafo) e che
Fatti
i costi della pavimentazione sono stati contestati dal convenuto, la rilevanza
del bollettino d’acquisto era pacifica e lo stesso avrebbe potuto essere
prodotto nel contesto dello scambio degli allegati. Sostenere che “… la
rilevanza di tali documenti ai fini di causa è emersa solo in fase peritale …”
(istanza 19 giugno 2018 di parte attrice) non è serio. Neppure spettava poi al
perito o al Pretore prodigarsi per procurare il documento in questione, non essendo
loro compito rimediare alle negligenze delle parti.
Per quanto concerne poi la
richiesta di una nuova valutazione da parte del perito della posizione “lastre
Paradiso” previa analisi di un campione di una lastra, il Pretore non l’ha
ammessa rilevando che le parti avevano convenuto di non rimuovere le lastre
della pavimentazione per non danneggiarla. Con questa motivazione la reclamante
neppure si confronta.
Il reclamo sarebbe quindi da
respingere anche nel merito, neppure potendosi imputare al Pretore un
accertamento manifestamente errato dei fatti o un’applicazione errata del
diritto.
6. Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata
in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è
fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta l’art. 14 LTG la
tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata
tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno
fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico della reclamante,
soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si
assegnano ripetibili.
7. Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 3 gennaio
2020 di RE 1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 3 gennaio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.