13.2020.10
Cauzione per spese ripetibili. Il giudice può esaminare e considerare le allegazioni di una parte limitatamente alle questioni decisive. Chi impugna una decisione deve criticarne in modo compiuto la motivazione
9 luglio 2020Italiano13 min
oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione al relativo PE n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.10
Lugano
9 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.195 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 4 ottobre 2019 da
CO
1
patrocinata dall’abg. PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’avv. PA 1
e ora sul reclamo 7
marzo 2020 di RE 1 contro la decisione 26 febbraio 2020 con cui il Pretore ha,
fra l’altro, respinto la sua istanza di prestazione di una cauzione per spese
ripetibili a carico dell’attrice;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 5 settembre
2017 CO 1 è stata incaricata da RE 1 per prestazioni di progettazione, appalto
e direzione lavori in vista della realizzazione di un nuovo stabile
residenziale a __________. Il 7 novembre 2018 RE 1 ha disdetto con effetto
immediato la relazione contrattuale in essere fra le due parti.
Fatti
B. Con petizione 4
ottobre 2019, CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 177'080.–
oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione al relativo PE n. __________
dell’UE di Lugano, l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 236'248.–
oltre interessi di cui al PE n. __________ dell’UEF Regione Moesa (GR) fatto
spiccare a suo carico da RE 1, la nullità di quest’ultima esecuzione e la
cancellazione della medesima.
C. Con istanza 19
novembre 2019 RE 1 ha chiesto di far obbligo ad CO 1 di prestare una cauzione
per spese ripetibili di fr. 24'800.– e di sospendere la causa fino ad avvenuto
pagamento. Con separata istanza 19 novembre 2020 RE 1 ha inoltre chiesto la
sospensione della procedura fino al 30 marzo 2020.
Con osservazioni 5
dicembre 2019 CO 1 ha postulato la reiezione dell’istanza di cauzione per spese
ripetibili e della relativa domanda di sospensione della procedura. L’interessata
ha altresì chiesto di respingere l’istanza di sospensione della causa fino al
30 marzo 2020, ritenendola priva d’oggetto.
In sede di replica 16
dicembre 2019 RE 1 ha confermato le sue richieste.
D. Con decisione 26
febbraio 2020 il Pretore ha respinto sia l’istanza di cauzione per spese
ripetibili (dispositivo n. 1) sia l’istanza di sospensione della procedura
(dispositivo n. 3).
E. Con reclamo 7 marzo
2020 RE 1 postula ora l’annullamento e la riforma del dispositivo n. 1 della
decisione 26 febbraio 2020 nel senso di far ordine alla società attrice di
versare una cauzione per spese ripetibili di fr. 24'800.–, con la comminatoria
di cui all’art. 101 cpv. 3 CPC.
F. La controparte non è
stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.
CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Notificata il 27
febbraio 2020, la decisione è pervenuta alla reclamante l’indomani. Sicché,
spedito il 7 marzo 2020, il gravame si rivela tempestivo e da questo punto di
vista ammissibile.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1
Scopo della cauzione è di
assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili
ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di
giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554
consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad
art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
3.2
L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce
una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente
previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione
delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99).
Trattandosi di una nozione giuridica indeterminata, spetta al giudice
determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui
sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso
(sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 1/2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art.
99).
3.3
Il Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero menziona a mo’ di esempio il cosiddetto
asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi
attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio,
pag. 6666). La dottrina ritiene che anche meri indizi di
difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni
pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua
insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono rientrare nel campo di
applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA inc. n.
13.2013.63
13 agosto 2013 consid. 2.1). In assenza di iniziative esecutive o
fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far
fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i
propri attivi (sentenza del TF
5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 1/2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3.
ed., 2017, n. 17 ad art. 99). L’applicabilità della norma è invece stata
negata nel caso di una società attrice che aveva costituito accantonamenti
puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario
da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op.
cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).
4.
Il Pretore non ha
rilevato elementi oggettivi a sostegno di un asset stripping imputabile
all’attrice, evidenziando pure di non comprendere perché l’attività dell’amministratore
unico di quest’ultima, fuori dal campo lavorativo di CO 1 e riguardante invece quello
della ristorazione, fosse costitutiva di uno stato di insolvenza giusta l’art.
99.
cpv. 1 lett. b CPC o di un rischio per il pagamento di eventuali ripetibili ai
sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. In merito alla rateizzazione del
pagamento dell’anticipo delle spese processuali di fr. 2'500.– chiesta
dall’attrice con istanza 8 novembre 2019 adducendo una situazione di difficoltà
economica, il primo giudice ha rilevato che la questione era poi stata comunque
superata, l’importo essendo stato integralmente pagato il 28 novembre 2019,
sicché, in mancanza di ulteriori risultanze, non erano date le condizioni per
imporre una cauzione.
5.
La reclamante
rimprovera al Pretore un’errata applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC e
del diritto di essere sentito per avere applicato un grado probatorio illegale
e diverso rispetto a quello imposto dalla dottrina e dalla vigente prassi. In
particolare il Pretore non si era confrontato con tutti gli argomenti evocati
nell’istanza di cauzione a sostegno della messa in pericolo del pagamento di ripetibili
a suo favore. Determinante ed indicativo era il fatto che la società attrice avesse
occultato il trasferimento della sua sede legale da __________ a __________
(doc. 1 e 2), luogo quest’ultimo di domicilio svizzero apparente
dell’amministratore unico, reso palese a Registro di commercio solo il 14/19
febbraio 2020 (doc. 3 e 4). Inoltre l’attività economica (doc. 4) era stata
avviata “con precisa consecutio temporum rispetto allo svuotamento economico
della società attrice”, e l’amministratore unico di quest’ultima ne costituiva intimo
e stretto legame (doc. 5 e 6). E di tali atteggiamenti processuali contraddittori
era da tener conto.
5.1
Giova anzitutto premettere
che il diritto di essere sentiti (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.) comporta che
nel processo decisionale il giudice esamini e consideri le allegazioni di una
parte. Ciò non impone tuttavia la disamina di ogni singolo e puntuale argomento
fattuale e giuridico, potendosi egli limitare alle questioni decisive (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 53 con
rinvii [versione e-book del 1° febbraio 2019, n. 5 ad art. 53]; Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 59 seg. ad art. 53). Inoltre, l’obbligo di motivazione di chi impugna una
decisione impone di criticare compiutamente la motivazione del giudice di prima
istanza, spiegando per quali ragioni siano errate le argomentazioni
dell’autorità inferiore e non, come in prima sede, per quale motivo sia fondata
la sua tesi, pena l’irricevibilità del gravame (VErda
Chioccetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a
ed., 2017, n. 21 segg. ad art. 311 e n. 8 ad art. 321).
5.2
Ciò premesso, mal si vede in
concreto come l’intervenuto trasferimento della sede sociale dell’attrice da __________
a __________ -risalente al 28 giugno 2019 (doc. 1) - possa oggettivamente
confortare il rischio di mancato pagamento delle eventuali future ripetibili a
favore del reclamante. Diventa pertanto irrilevante, sotto questo profilo, che la
petizione 4 ottobre 2019 indichi (ancora) la sede sociale precedente e quindi
anche la questione a sapere se - come lascia invece intendere la reclamante - la
controparte abbia volutamente sottaciuto l’intervenuta modifica. Del resto poi,
il registro di commercio è pubblico e facilmente consultabile in ogni momento. Sicché
sulla portata pratica di una siffatta omissione si potrebbe persino discutere. Invero
non risulta nemmeno rilevante che la nuova sede sociale dell’attrice a __________
coincida con il domicilio dell’amministratore unico, ritenuto che così era già allorquando
la sede sociale dell’attrice si trovava a __________ (doc. 1). In definitiva, non
trattandosi di argomenti pertinenti ai fini del giudizio (sopra, consid. 5.1),
la loro mancata disquisizione non realizza gli estremi di un accertamento
manifestamente errato dei fatti imputabile al Pretore. Sicché, da questo punto
di vista, viene altresì meno la pretesa violazione del divieto d’arbitrio e del
diritto di essere sentito. Motivo per cui il reclamo va respinto.
5.3
In punto alla rilevanza degli
interessi dell’amministratore unico della società attrice nel settore della ristorazione,
a mente del Pretore non era dato di comprendere perché questa sua attività, fuori
dal settore in cui operava CO 1, dovesse essere indicativa di uno stato di
insolvenza o di rischio per il pagamento di eventuali ripetibili. La reclamante
non si confronta con questo argomento sicché al riguardo il reclamo risulta di
primo acchito irricevibile. Si aggiunga che la società attrice si è semplicemente
occupata della ristrutturazione del __________ di __________ nel 2018 (doc. 5 e
6), tant’è che l’attività del bar risulta poi iniziata il 25 maggio 2018 (doc.
4). E, allora, la prospettiva di continuità societaria dell’attrice era oggettivamente
più attuale che mai a fronte della collaborazione in essere con la stessa reclamante
per la realizzazione dello stabile residenziale a __________ (doc. B; sopra,
consid. A). Di modo che, a fronte di un siffatto contesto, la correlazione
temporale che la reclamante individua tra l’avvio dell’attività del bistrot e
lo “svuotamento economico della società attrice” (sopra, consid. 5) non è oggettiva.
5.4
Obietta ancora la reclamante
che il Pretore ha omesso di considerare lo stato passivo della società attrice
per fr. 59'168.–, ritenuto il credito contestato di fr. 177'080.– e l’accertamento
dell’inesistenza del relativo suo potenziale debito verso lei di fr. 236'248.–.
L’argomento non è di rilievo, visto che per ammissione della stessa reclamante l’esistenza
di quest’ultima pretesa non è (ancora) certa. Questo esclude un accertamento
manifestamente errato dei fatti e un’applicazione errata del diritto. Anche su
questo punto il reclamo va respinto.
5.5
A detta della reclamante il
Pretore non si è nemmeno avveduto del fatto che la società attrice non aveva
materialmente contestato gli argomenti sollevati e i documenti prodotti a
sostegno della prestazione della cauzione per spese ripetibili, sicché i fatti
così addotti e a suo dire provati erano da considerarsi ammessi. Se non che, spetta
in primis alla parte convenuta dimostrare il realizzarsi dei presupposti di cui
all’art. 99 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 3.1), a prescindere dalle contestazioni
della controparte. E mere allegazioni o, quand’anche documentate, inconcludenti
allegazioni non soddisfano tale requisito. Peraltro e a ben vedere - diversamente
da quanto pretende l’insorgente - la società attrice ha evidenziato il
carattere soggettivo, tendenzioso e non comprovato della tesi della reclamante.
Sicché, anche da questo punto di vista la critica è infondata.
6.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare
in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa
è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la
questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte.
7.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo 7 marzo 2020 di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a
suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 7 marzo 2020 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.