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Decisione

13.2020.10

Cauzione per spese ripetibili. Il giudice può esaminare e considerare le allegazioni di una parte limitatamente alle questioni decisive. Chi impugna una decisione deve criticarne in modo compiuto la motivazione

9 luglio 2020Italiano13 min

oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione al relativo PE n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.10

Lugano

9 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.195 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione 4 ottobre 2019 da

CO

1

patrocinata dall’abg. PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’avv. PA 1

e ora sul reclamo 7

marzo 2020 di RE 1 contro la decisione 26 febbraio 2020 con cui il Pretore ha,

fra l’altro, respinto la sua istanza di prestazione di una cauzione per spese

ripetibili a carico dell’attrice;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto 5 settembre

2017 CO 1 è stata incaricata da RE 1 per prestazioni di progettazione, appalto

e direzione lavori in vista della realizzazione di un nuovo stabile

residenziale a __________. Il 7 novembre 2018 RE 1 ha disdetto con effetto

immediato la relazione contrattuale in essere fra le due parti.

Fatti

B. Con petizione 4

ottobre 2019, CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 177'080.–

oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione al relativo PE n. __________

dell’UE di Lugano, l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 236'248.–

oltre interessi di cui al PE n. __________ dell’UEF Regione Moesa (GR) fatto

spiccare a suo carico da RE 1, la nullità di quest’ultima esecuzione e la

cancellazione della medesima.

C. Con istanza 19

novembre 2019 RE 1 ha chiesto di far obbligo ad CO 1 di prestare una cauzione

per spese ripetibili di fr. 24'800.– e di sospendere la causa fino ad avvenuto

pagamento. Con separata istanza 19 novembre 2020 RE 1 ha inoltre chiesto la

sospensione della procedura fino al 30 marzo 2020.

Con osservazioni 5

dicembre 2019 CO 1 ha postulato la reiezione dell’istanza di cauzione per spese

ripetibili e della relativa domanda di sospensione della procedura. L’interessata

ha altresì chiesto di respingere l’istanza di sospensione della causa fino al

30 marzo 2020, ritenendola priva d’oggetto.

In sede di replica 16

dicembre 2019 RE 1 ha confermato le sue richieste.

D. Con decisione 26

febbraio 2020 il Pretore ha respinto sia l’istanza di cauzione per spese

ripetibili (dispositivo n. 1) sia l’istanza di sospensione della procedura

(dispositivo n. 3).

E. Con reclamo 7 marzo

2020 RE 1 postula ora l’annullamento e la riforma del dispositivo n. 1 della

decisione 26 febbraio 2020 nel senso di far ordine alla società attrice di

versare una cauzione per spese ripetibili di fr. 24'800.–, con la comminatoria

di cui all’art. 101 cpv. 3 CPC.

F. La controparte non è

stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una

decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.

CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Notificata il 27

febbraio 2020, la decisione è pervenuta alla reclamante l’indomani. Sicché,

spedito il 7 marzo 2020, il gravame si rivela tempestivo e da questo punto di

vista ammissibile.

2.

L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1

Scopo della cauzione è di

assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili

ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di

giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554

consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad

art. 99; Suter/von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non

deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le

proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16, n. 28).

3.2

L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce

una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente

previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione

delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99).

Trattandosi di una nozione giuridica indeterminata, spetta al giudice

determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui

sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso

(sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 1/2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art.

99).

3.3

Il Messaggio n. 06.062 del

Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero menziona a mo’ di esempio il cosiddetto

asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi

attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio,

pag. 6666). La dottrina ritiene che anche meri indizi di

difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni

pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua

insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono rientrare nel campo di

applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA inc. n.

13.2013.63

13 agosto 2013 consid. 2.1). In assenza di iniziative esecutive o

fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far

fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i

propri attivi (sentenza del TF

5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 1/2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3.

ed., 2017, n. 17 ad art. 99). L’applicabilità della norma è invece stata

negata nel caso di una società attrice che aveva costituito accantonamenti

puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario

da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op.

cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).

4.

Il Pretore non ha

rilevato elementi oggettivi a sostegno di un asset stripping imputabile

all’attrice, evidenziando pure di non comprendere perché l’attività dell’amministratore

unico di quest’ultima, fuori dal campo lavorativo di CO 1 e riguardante invece quello

della ristorazione, fosse costitutiva di uno stato di insolvenza giusta l’art.

99.

cpv. 1 lett. b CPC o di un rischio per il pagamento di eventuali ripetibili ai

sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. In merito alla rateizzazione del

pagamento dell’anticipo delle spese processuali di fr. 2'500.– chiesta

dall’attrice con istanza 8 novembre 2019 adducendo una situazione di difficoltà

economica, il primo giudice ha rilevato che la questione era poi stata comunque

superata, l’importo essendo stato integralmente pagato il 28 novembre 2019,

sicché, in mancanza di ulteriori risultanze, non erano date le condizioni per

imporre una cauzione.

5.

La reclamante

rimprovera al Pretore un’errata applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC e

del diritto di essere sentito per avere applicato un grado probatorio illegale

e diverso rispetto a quello imposto dalla dottrina e dalla vigente prassi. In

particolare il Pretore non si era confrontato con tutti gli argomenti evocati

nell’istanza di cauzione a sostegno della messa in pericolo del pagamento di ripetibili

a suo favore. Determinante ed indicativo era il fatto che la società attrice avesse

occultato il trasferimento della sua sede legale da __________ a __________

(doc. 1 e 2), luogo quest’ultimo di domicilio svizzero apparente

dell’amministratore unico, reso palese a Registro di commercio solo il 14/19

febbraio 2020 (doc. 3 e 4). Inoltre l’attività economica (doc. 4) era stata

avviata “con precisa consecutio temporum rispetto allo svuotamento economico

della società attrice”, e l’amministratore unico di quest’ultima ne costituiva intimo

e stretto legame (doc. 5 e 6). E di tali atteggiamenti processuali contraddittori

era da tener conto.

5.1

Giova anzitutto premettere

che il diritto di essere sentiti (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.) comporta che

nel processo decisionale il giudice esamini e consideri le allegazioni di una

parte. Ciò non impone tuttavia la disamina di ogni singolo e puntuale argomento

fattuale e giuridico, potendosi egli limitare alle questioni decisive (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 53 con

rinvii [versione e-book del 1° febbraio 2019, n. 5 ad art. 53]; Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 59 seg. ad art. 53). Inoltre, l’obbligo di motivazione di chi impugna una

decisione impone di criticare compiutamente la motivazione del giudice di prima

istanza, spiegando per quali ragioni siano errate le argomentazioni

dell’autorità inferiore e non, come in prima sede, per quale motivo sia fondata

la sua tesi, pena l’irricevibilità del gravame (VErda

Chioccetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a

ed., 2017, n. 21 segg. ad art. 311 e n. 8 ad art. 321).

5.2

Ciò premesso, mal si vede in

concreto come l’intervenuto trasferimento della sede sociale dell’attrice da __________

a __________ -risalente al 28 giugno 2019 (doc. 1) - possa oggettivamente

confortare il rischio di mancato pagamento delle eventuali future ripetibili a

favore del reclamante. Diventa pertanto irrilevante, sotto questo profilo, che la

petizione 4 ottobre 2019 indichi (ancora) la sede sociale precedente e quindi

anche la questione a sapere se - come lascia invece intendere la reclamante - la

controparte abbia volutamente sottaciuto l’intervenuta modifica. Del resto poi,

il registro di commercio è pubblico e facilmente consultabile in ogni momento. Sicché

sulla portata pratica di una siffatta omissione si potrebbe persino discutere. Invero

non risulta nemmeno rilevante che la nuova sede sociale dell’attrice a __________

coincida con il domicilio dell’amministratore unico, ritenuto che così era già allorquando

la sede sociale dell’attrice si trovava a __________ (doc. 1). In definitiva, non

trattandosi di argomenti pertinenti ai fini del giudizio (sopra, consid. 5.1),

la loro mancata disquisizione non realizza gli estremi di un accertamento

manifestamente errato dei fatti imputabile al Pretore. Sicché, da questo punto

di vista, viene altresì meno la pretesa violazione del divieto d’arbitrio e del

diritto di essere sentito. Motivo per cui il reclamo va respinto.

5.3

In punto alla rilevanza degli

interessi dell’amministratore unico della società attrice nel settore della ristorazione,

a mente del Pretore non era dato di comprendere perché questa sua attività, fuori

dal settore in cui operava CO 1, dovesse essere indicativa di uno stato di

insolvenza o di rischio per il pagamento di eventuali ripetibili. La reclamante

non si confronta con questo argomento sicché al riguardo il reclamo risulta di

primo acchito irricevibile. Si aggiunga che la società attrice si è semplicemente

occupata della ristrutturazione del __________ di __________ nel 2018 (doc. 5 e

6), tant’è che l’attività del bar risulta poi iniziata il 25 maggio 2018 (doc.

4). E, allora, la prospettiva di continuità societaria dell’attrice era oggettivamente

più attuale che mai a fronte della collaborazione in essere con la stessa reclamante

per la realizzazione dello stabile residenziale a __________ (doc. B; sopra,

consid. A). Di modo che, a fronte di un siffatto contesto, la correlazione

temporale che la reclamante individua tra l’avvio dell’attività del bistrot e

lo “svuotamento economico della società attrice” (sopra, consid. 5) non è oggettiva.

5.4

Obietta ancora la reclamante

che il Pretore ha omesso di considerare lo stato passivo della società attrice

per fr. 59'168.–, ritenuto il credito contestato di fr. 177'080.– e l’accertamento

dell’inesistenza del relativo suo potenziale debito verso lei di fr. 236'248.–.

L’argomento non è di rilievo, visto che per ammissione della stessa reclamante l’esistenza

di quest’ultima pretesa non è (ancora) certa. Questo esclude un accertamento

manifestamente errato dei fatti e un’applicazione errata del diritto. Anche su

questo punto il reclamo va respinto.

5.5

A detta della reclamante il

Pretore non si è nemmeno avveduto del fatto che la società attrice non aveva

materialmente contestato gli argomenti sollevati e i documenti prodotti a

sostegno della prestazione della cauzione per spese ripetibili, sicché i fatti

così addotti e a suo dire provati erano da considerarsi ammessi. Se non che, spetta

in primis alla parte convenuta dimostrare il realizzarsi dei presupposti di cui

all’art. 99 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 3.1), a prescindere dalle contestazioni

della controparte. E mere allegazioni o, quand’anche documentate, inconcludenti

allegazioni non soddisfano tale requisito. Peraltro e a ben vedere - diversamente

da quanto pretende l’insorgente - la società attrice ha evidenziato il

carattere soggettivo, tendenzioso e non comprovato della tesi della reclamante.

Sicché, anche da questo punto di vista la critica è infondata.

6.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare

in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la

questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte.

7.

Il reclamo non pone

questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo 7 marzo 2020 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a

suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 7 marzo 2020 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.