13.2020.100
Reclamo contro decisione sulle prove. Limitazione accesso a documenti. Il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause e non configura, come tale, un pregiudizio difficilmente riparabile
12 ottobre 2020Italiano7 min
settembre 2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel
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Incarto n.
13.2020.100
Lugano
12 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.1984 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza 12 maggio 2020 da
RE
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
e ora sul reclamo 21
settembre 2020 di RE 1contro la decisione 16 settembre 2020 con cui il Pretore
aggiunto ha statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 12 maggio 2020 RE
1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale.
Al dibattimento 30 luglio
2020 il convenuto si è parzialmente opposta all’istanza, chiedendo a sua volta
l’adozione di misure cautelari. Le parti hanno quindi raggiunto un accordo in
punto ad alcune questioni, rimanendo tuttavia litigioso il contributo di
mantenimento per la moglie e il figlio.
Fatti
B. In data 14 settembre
2020, dando seguito all’ordinanza 31 agosto 2020, il convenuto ha prodotto,
quali doc. 14-17, la documentazione relativa ad alcuni conti bancari,
formulando la richiesta di limitare l’accesso della controparte per i documenti
15, 16 e 17.
C. Con ordinanza 16
settembre 2020 il Pretore aggiunto, rilevato “che i dati finanziari sul reddito
e la sostanza di una persona costituiscono dati personali degni di protezione“,
ha limitato l’accesso dell’istante per i doc. 15-17.
D. Con reclamo 21
settembre 2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel
senso di respingere la richiesta del convenuto di limitare l’accesso ai
documenti di cui trattasi.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore aggiunto ha statuito sulla domanda del convenuto di limitare l’accesso
ai documenti di causa è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154
e 156 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48
lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 17 settembre 2020. Depositato alla cancelleria del
Tribunale d’appello il 21 settembre 2020, il reclamo risulta tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo
(III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
2.3
Nel caso in esame la
reclamante sostiene che la decisione impugnata la pregiudica irrimediabilmente
perché viene compromessa la sua possibilità di valutare e quantificare il
reddito e la sostanza del marito, e quindi anche di ottenere un contributo
alimentare. Se non che, l’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi
di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura
tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b
cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è
insito in tutte le cause. Inoltre, seppure l’istante non ha accesso ai
documenti, il primo giudice dovrà comunque tener conto dei medesimi e valutarli
e darne ragione quando sarà chiamato a decidere in merito ai contributi
alimentari.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile e di conseguenza
non è di principio da entrare nel merito delle censure sollevate dalla
reclamante.
3.
Premesso quanto
sopra, non ci si può esimere dal rilevare che la decisione del Pretore aggiunto
è il frutto di un abbaglio. A sostegno della decisione di limitare l’accesso ai
documenti (dove peraltro neppure è precisato in cosa consiste la limitazione) il
primo giudice cita il Commentario Pratico al CPC di Trezzini rilevando “che i
dati finanziari sul reddito e sostanza di una persona costituiscono dati
personali degni di protezione”. In realtà nella citata nota 23 all’art. 156
CPC, il commentatore rileva che “… il Tribunale federale ha negato che, in
generale, i dati finanziari sul reddito e sostanza di una persona costituiscono
dati personali degni di particolare protezione”
(Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario Pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art.
156), il contrario quindi di quanto riportato nella decisione impugnata. L’errore
in cui è incorso il primo giudice non è tuttavia suscettibile di modificare
l’esito del gravame, che rimane inammissibile per la mancanza di un pregiudizio
difficilmente riparabile.
4.
La particolarità
della fattispecie impone di rinunciare a caricare le spese giudiziarie alla
reclamante e di porle invece a carico del Cantone. Non si pone la questione
delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte
per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 21 settembre 2020 di
RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del Cantone
Ticino.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 21 settembre 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).