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Decisione

13.2020.100

Reclamo contro decisione sulle prove. Limitazione accesso a documenti. Il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause e non configura, come tale, un pregiudizio difficilmente riparabile

12 ottobre 2020Italiano7 min

settembre 2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.100

Lugano

12 ottobre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.1984 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza 12 maggio 2020 da

RE

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

e ora sul reclamo 21

settembre 2020 di RE 1contro la decisione 16 settembre 2020 con cui il Pretore

aggiunto ha statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 12 maggio 2020 RE

1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale.

Al dibattimento 30 luglio

2020 il convenuto si è parzialmente opposta all’istanza, chiedendo a sua volta

l’adozione di misure cautelari. Le parti hanno quindi raggiunto un accordo in

punto ad alcune questioni, rimanendo tuttavia litigioso il contributo di

mantenimento per la moglie e il figlio.

Fatti

B. In data 14 settembre

2020, dando seguito all’ordinanza 31 agosto 2020, il convenuto ha prodotto,

quali doc. 14-17, la documentazione relativa ad alcuni conti bancari,

formulando la richiesta di limitare l’accesso della controparte per i documenti

15, 16 e 17.

C. Con ordinanza 16

settembre 2020 il Pretore aggiunto, rilevato “che i dati finanziari sul reddito

e la sostanza di una persona costituiscono dati personali degni di protezione“,

ha limitato l’accesso dell’istante per i doc. 15-17.

D. Con reclamo 21

settembre 2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel

senso di respingere la richiesta del convenuto di limitare l’accesso ai

documenti di cui trattasi.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore aggiunto ha statuito sulla domanda del convenuto di limitare l’accesso

ai documenti di causa è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154

e 156 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48

lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 17 settembre 2020. Depositato alla cancelleria del

Tribunale d’appello il 21 settembre 2020, il reclamo risulta tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo

(III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

2.3

Nel caso in esame la

reclamante sostiene che la decisione impugnata la pregiudica irrimediabilmente

perché viene compromessa la sua possibilità di valutare e quantificare il

reddito e la sostanza del marito, e quindi anche di ottenere un contributo

alimentare. Se non che, l’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi

di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura

tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b

cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è

insito in tutte le cause. Inoltre, seppure l’istante non ha accesso ai

documenti, il primo giudice dovrà comunque tener conto dei medesimi e valutarli

e darne ragione quando sarà chiamato a decidere in merito ai contributi

alimentari.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile e di conseguenza

non è di principio da entrare nel merito delle censure sollevate dalla

reclamante.

3.

Premesso quanto

sopra, non ci si può esimere dal rilevare che la decisione del Pretore aggiunto

è il frutto di un abbaglio. A sostegno della decisione di limitare l’accesso ai

documenti (dove peraltro neppure è precisato in cosa consiste la limitazione) il

primo giudice cita il Commentario Pratico al CPC di Trezzini rilevando “che i

dati finanziari sul reddito e sostanza di una persona costituiscono dati

personali degni di protezione”. In realtà nella citata nota 23 all’art. 156

CPC, il commentatore rileva che “… il Tribunale federale ha negato che, in

generale, i dati finanziari sul reddito e sostanza di una persona costituiscono

dati personali degni di particolare protezione”

(Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario Pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art.

156), il contrario quindi di quanto riportato nella decisione impugnata. L’errore

in cui è incorso il primo giudice non è tuttavia suscettibile di modificare

l’esito del gravame, che rimane inammissibile per la mancanza di un pregiudizio

difficilmente riparabile.

4.

La particolarità

della fattispecie impone di rinunciare a caricare le spese giudiziarie alla

reclamante e di porle invece a carico del Cantone. Non si pone la questione

delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte

per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 21 settembre 2020 di

RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del Cantone

Ticino.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 21 settembre 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).