13.2020.103
Anticipo per le spese giudiziarie. Interesse degno di protezione a proporre reclamo
10 novembre 2020Italiano4 min
fondato in tal caso sul presupposto errato che l’anticipo sia stato chiesto a lui
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2020.103
Lugano
10 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.836 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa in data 1° ottobre 2020 da
CO 1
CO 2
entrambi patrocinati dall’avv.
PA 1
contro
RE
1
e
ora sul reclamo 7 ottobre 2020 RE 1 contro l’ordinanza 5 ottobre 2020 con cui
il Pretore ha assegnato a CO 1 e CO 2 un termine di 10 giorni per versare
l’importo di fr. 200.- quale anticipo per le spese giudiziarie;
ritenuto
in fatto: che, vista l’istanza 1°
ottobre 2020 di CO 1 e CO 2 nei confronti di RE 1, con ordinanza 5 ottobre 2020
il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di 10 giorni per versare
l’importo di fr. 200.- a valere quale anticipo delle spese giudiziarie;
che con atto 7 ottobre
2020 al Tribunale d’appello, RE 1 dichiara che “non sono d’accordo con voi”,
producendo l’ordinanza in questione e il contratto di locazione;
considerato
in diritto: che le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG);
che nel caso concreto la
decisione impugnata è pervenuta all’interessato non prima del 6 ottobre 2020 e
di conseguenza il reclamo qui in esame, consegnato alla cancelleria del
tribunale d’appello il 7 ottobre 2020, è tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile;
che il reclamante non
formula domande precise, ma sembra comunque che si opponga non solo al
pagamento dell’anticipo delle spese processuali, ma anche all’iniziativa
processuale di controparte;
che, per l’art. 59 CPC il
giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti
processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante
(cpv. 2 lett. a);
che con la decisione
impugnata il Pretore ha assegnato agli istanti CO 1 e CO 2 un termine di 10
giorni per versare in solido l’importo di fr. 200.- quale anticipo delle
presumibili spese processuali;
che il reclamante non
spiega quale potrebbe essere il suo interesse a impugnare la decisione in
oggetto, con la quale il Pretore assegna un termine alla controparte, né
siffatto interesse pare evidente;
che, di conseguenza,
mancando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione del
reclamante, il gravame è inammissibile;
che, qualora invece al
reclamante fosse sfuggito che, in realtà, il Pretore non ha assegnato a lui il
termine per versare l’anticipo delle spese, bensì alla controparte, il reclamo,
fondato in tal caso sul presupposto errato che l’anticipo sia stato chiesto a lui
medesimo sarebbe privo d’oggetto;
che, nella misura in cui RE
1 esprime invece il suo disaccordo in merito alle richieste di CO 1 e CO 2,
egli dovrà poi far valere le proprie ragioni nella procedura davanti al Pretore;
che gli oneri processuali
del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico del reclamante ma, data
la particolarità del caso in esame e tenuto conto ch’egli non è patrocinato,
eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;
per i quali motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 7 ottobre 2020
di RE 1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano
spese processuali.
3.
Notificazione
(unitamente all’atto 7 ottobre 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).