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Decisione

13.2020.103

Anticipo per le spese giudiziarie. Interesse degno di protezione a proporre reclamo

10 novembre 2020Italiano4 min

fondato in tal caso sul presupposto errato che l’anticipo sia stato chiesto a lui

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2020.103

Lugano

10 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.836 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

promossa in data 1° ottobre 2020 da

CO 1

CO 2

entrambi patrocinati dall’avv.

PA 1

contro

RE

1

e

ora sul reclamo 7 ottobre 2020 RE 1 contro l’ordinanza 5 ottobre 2020 con cui

il Pretore ha assegnato a CO 1 e CO 2 un termine di 10 giorni per versare

l’importo di fr. 200.- quale anticipo per le spese giudiziarie;

ritenuto

in fatto: che, vista l’istanza 1°

ottobre 2020 di CO 1 e CO 2 nei confronti di RE 1, con ordinanza 5 ottobre 2020

il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di 10 giorni per versare

l’importo di fr. 200.- a valere quale anticipo delle spese giudiziarie;

che con atto 7 ottobre

2020 al Tribunale d’appello, RE 1 dichiara che “non sono d’accordo con voi”,

producendo l’ordinanza in questione e il contratto di locazione;

considerato

in diritto: che le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG);

che nel caso concreto la

decisione impugnata è pervenuta all’interessato non prima del 6 ottobre 2020 e

di conseguenza il reclamo qui in esame, consegnato alla cancelleria del

tribunale d’appello il 7 ottobre 2020, è tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile;

che il reclamante non

formula domande precise, ma sembra comunque che si opponga non solo al

pagamento dell’anticipo delle spese processuali, ma anche all’iniziativa

processuale di controparte;

che, per l’art. 59 CPC il

giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti

processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante

(cpv. 2 lett. a);

che con la decisione

impugnata il Pretore ha assegnato agli istanti CO 1 e CO 2 un termine di 10

giorni per versare in solido l’importo di fr. 200.- quale anticipo delle

presumibili spese processuali;

che il reclamante non

spiega quale potrebbe essere il suo interesse a impugnare la decisione in

oggetto, con la quale il Pretore assegna un termine alla controparte, né

siffatto interesse pare evidente;

che, di conseguenza,

mancando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione del

reclamante, il gravame è inammissibile;

che, qualora invece al

reclamante fosse sfuggito che, in realtà, il Pretore non ha assegnato a lui il

termine per versare l’anticipo delle spese, bensì alla controparte, il reclamo,

fondato in tal caso sul presupposto errato che l’anticipo sia stato chiesto a lui

medesimo sarebbe privo d’oggetto;

che, nella misura in cui RE

1 esprime invece il suo disaccordo in merito alle richieste di CO 1 e CO 2,

egli dovrà poi far valere le proprie ragioni nella procedura davanti al Pretore;

che gli oneri processuali

del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico del reclamante ma, data

la particolarità del caso in esame e tenuto conto ch’egli non è patrocinato,

eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;

per i quali motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 7 ottobre 2020

di RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

Notificazione

(unitamente all’atto 7 ottobre 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).