13.2020.104
Revoca del beneficio del gratuito patrocinio, il presupposto di probabilità di esito favorevole della causa essendo venuto meno
4 marzo 2021Italiano13 min
omesso di contestare in modo puntuale e dettagliato le pretese di controparte, neppure
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Incarto n.
13.2020.104
13.2020.105
Lugano
4 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.25 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 9 dicembre 2019 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 12
ottobre 2020 di RE 1 contro la decisione 1° ottobre 2020 con cui il Pretore gli
ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stato assistito
nell’ambito di alcuni procedimenti giudiziari dall’avv. CO 1, il quale ha
emesso per le proprie prestazioni cinque parcelle legali tutte datate 20
novembre 2017 per fr. 16'734.95 (doc. F1), fr. 13'407.75 (doc. F2), fr. 1'323.-
(doc. F3), fr. 8'928.70 (doc. F4) e fr. 52'373.30 (doc. F5), e una datata 7
dicembre 2017 di fr. 8'942.40 (doc. I), per un totale di fr. 101'710.10.
Fatti
B. Ottenuta il 10 settembre
2019 l’autorizzazione ad agire per chiedere “la condanna dell’avv. CO 1 alla
restituzione dell’importo di fr. … (almeno fr. 90'000.-)”, con petizione 9
dicembre 2019 RE 1 ha chiesto quanto segue:
1.
La petizione è accolta.
2. L’avv.
CO 1 deve fornire il dettaglio delle parcelle legali da lui emesse.
3. L’avv.
CO 1 deve restituire l’indebito da lui incassato, secondo le risultanze
istruttorie per almeno CHF 90'000.-.
4.
Protestate spese giudiziarie.
L’attore sostiene che la
mole di lavoro fatturata dal convenuto non equivale alla somma complessiva di
fr. 99'605.60 versata quale acconto, e lamenta poi la mancanza del dettaglio
delle prestazioni eseguite, che il convenuto, malgrado le richieste fattegli e
il suo obbligo legale, non gli avrebbe mai consegnato.
C. Con istanza 2 gennaio
2020 il convenuto, richiamato l’art. 99 CPC, ha chiesto che l’attore fosse
astretto alla prestazione di una garanzia per spese e ripetibili, ritenuto che
nei suoi confronti erano stati rilasciati degli attestati di carenza di beni.
Con osservazioni 27
gennaio 2020 l’attore si è opposto all’istanza di garanzia, chiedendo di essere
posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Con osservazioni 26
febbraio 2020 il convenuto ha ribadito la propria richiesta di cauzione,
contestando che fossero dati gli estremi del gratuito patrocinio, sostenendo
che la lite mancava di probabilità di esito favorevole.
D. Con decisione 2 marzo
2020 il Pretore ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore e
respinto l’istanza di prestazione di garanzia del convenuto. La decisione non è
stata impugnata.
E. Con la risposta 15
giugno 2020 il convenuto ha chiesto di respingere la petizione. Alla risposta
di causa ha pure allegato i dettagli delle sue prestazioni, riferiti alle
singole note professionali, intesi a comprovare l’attività di patrocinio da lui
svolta a favore dell’attore.
Con ordinanza 15 giugno
2020 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 30 giorni per inoltrare
la replica. Il termine è decorso infruttuoso.
F. Al dibattimento del
1° ottobre 2020 il Pretore ha dapprima constatato che la domanda di rendiconto
presentata dall’attore era inammissibile perché non coperta dall’autorizzazione
ad agire. In seguito ha rilevato che in sede di risposta il convenuto aveva
prodotto le specifiche delle prestazioni oggetto delle sue note d’onorario. Ha
quindi constatato che, rinunciando a presentare la replica, l’attore aveva
omesso di contestare in modo puntuale e dettagliato le pretese di controparte, neppure
indicando quali prestazioni indicate nel dettaglio erano contestate. Ciò
premesso, ha ritenuto compromesse le possibilità di esito favorevole della
causa e venuto meno il presupposto del fumus boni iuris per il gratuito
patrocinio, che ha quindi revocato con effetto immediato.
G. Con reclamo 12
ottobre 2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata postulando che
il beneficio del gratuito patrocinio sia mantenuto. Egli chiede altresì di
essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
La controparte non è stata
invitata a presentare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta all’interessato il 1° ottobre 2020. Spedito il 12 ottobre 2020, per
effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame è tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
Il reclamo, trattato in
procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la
designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.
Nel caso concreto, vista
la situazione d’indigenza di RE 1, il Pretore lo aveva posto al beneficio del
gratuito patrocinio con decisione 2 marzo 2020. In seguito ha proceduto alla revoca
perché era nel frattempo venuta meno la probabilità di esito favorevole della
lite. Il primo giudice, rammentato che il convenuto aveva l’onere di allegare e
dimostrare il benfondato della sua pretesa per onorari, ha rilevato che con la
memoria di risposta questi aveva prodotto, oltre alle fatture, anche le
specifiche delle prestazioni riferite alle singole fatture. A questo punto era quindi
l’attore che aveva l’onere di concretizzare le sue contestazioni, indicando con
precisione quali posizioni egli contestava. Se non che, rinunciando a inoltrare
l’allegato di replica nel termine assegnato, egli aveva anche omesso di contestare
in modo sufficiente i fatti addotti dalla controparte, che erano di conseguenza
da considerare ammessi. A seguito di questa condotta processuale, le
prospettive di esito favorevole della causa erano quindi compromesse. Venuto
meno il presupposto del fumus boni iuris, il gratuito patrocinio era di
conseguenza da revocare.
5.
Il reclamante censura
l’errata applicazione del diritto e l’accertamento errato dei fatti. Sostiene
che è contrario al diritto ritenere che le prospettive di esito favorevole
della causa sono compromesse. Rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto
che il convenuto avesse prodotto le specifiche delle prestazioni oggetto delle
fatture di cui trattasi, perché egli ha versato agli atti “dei documenti
volutamente incomprensibili, creati ad arte, che non corrispondono minimamente
alle esigenze di una corretta spiegazione delle prestazioni”. In particolare vi
è solo l’indicazione dei minuti di attività, senza il totale e neppure vi
sarebbe un contratto relativo agli onorari. A fronte di questi documenti, privi
di valore probatorio, egli non era tenuto a formulare contestazioni di sorta.
5.1
L’attore ha prodotto,
unitamente alla petizione, le parcelle legali del convenuto (doc. F1 - F5),
nonché la “cartella contabile” relativa alla parcella F5 inerente un
procedimento penale. Questi documenti essendo agli atti non v’era ragione perché
il convenuto le producesse nuovamente. Nella misura in cui il reclamante
rimprovera al convenuto di non averli prodotti, il reclamo è quindi quantomeno pretestuoso.
Con la risposta di causa
il convenuto ha prodotto le schede contabili riferite ciascuna a uno specifico
procedimento e a una specifica fattura (doc. 6). Per quanto riguarda il
contenuto di questi documenti, si rileva che le fatture riportano gli importi delle
spese, degli onorari, dell’IVA e degli esborsi. Le schede contabili sono suddivise
in sei colonne che contengono le voci “data”, “movimento” “spese”, “minuti”,
“esborsi” e “anticipi”. Vi sono registrate le varie attività svolte dal
patrocinatore con l’indicazione per ciascuna di esse della data di esecuzione, del
tipo di attività svolta, delle spese connesse con la medesima, del tempo
impiegato per svolgerla, dei relativi esborsi e degli anticipi ricevuti. Ai
piedi di ogni singola colonna sono poi riportati i totali delle varie voci.
Così stando le cose, sostenere,
come fa il reclamante, che il convenuto non ha allegato gli importi degli
onorari, non ha prodotto le relative fatture e non ha prodotto le specifiche
delle sue prestazioni, quando tali documenti sono agli atti non solo non è
serio, ma appare, ancora una volta, pretestuoso. Diversamente da quanto
sostiene il reclamante, le indicazioni contenute nelle schede, ancorché
sommarie, sono chiare e comprensibili. Peraltro, quali ulteriori indicazioni il
convenuto avrebbe dovuto fornire oltre a quelle in essere, il reclamante neppure
lo spiega. Le indicazioni contenute fornite erano comunque sufficienti per
permettere, se del caso, al reclamante di contestare le singole prestazioni,
ciò sia per quanto ne riguarda l’effettiva esecuzione, sia per rapporto al
tempo impiegato. Nella misura in cui egli sostiene che non era tenuto a
contestare la documentazione di cui trattasi, il reclamo non merita quindi protezione.
5.2
Vero è che il convenuto, in chiara
e manifesta violazione dei suoi precisi obblighi legali (art. 20 cpv. LAvv) ha
omesso di presentare tempestivamente al convenuto la distinta delle spese e
degli onorari che gli era stata richiesta (salvo per quanto concerne
l’assistenza nel procedimento penale). Nondimeno egli vi ha poi provveduto
nell’ambito del presente procedimento, unitamente alla risposta di causa. Da
questo momento l’attore era quindi a conoscenza del dettaglio delle prestazioni
fatturate dal convenuto. A questo punto incombeva a lui indicare quali
prestazioni contestava e per quale motivo, ciò che avrebbe dovuto fare con la memoria
di replica, che però non ha ritenuto di inoltrare malgrado il termine
assegnatogli. In difetto di contestazioni puntuali ed esplicite, non si può
rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti o
un’errata applicazione del diritto per aver ritenuto che non vi era una
contestazione sufficientemente specifica e motivata e che di conseguenza i
fatti erano da considerare ammessi e quindi non dovevano essere provati. Peraltro,
la distinta delle prestazioni relative al procedimento penale già era in
possesso del reclamante quando ha inoltrato la petizione, tanto che l’ha
prodotta lui stesso quale doc. H, e quindi le contestazioni riferite a quella
fattura avrebbero dovuto essere fatte già in quella sede. Nella misura in cui
il qui reclamante ha dovuto inoltrare la presente causa per ottenere, finalmente,
una nota d’onorario dettagliata dal convenuto - ritenuto peraltro che l’azione
di rendiconto, qui irritualmente proposta, sarebbe comunque stata più
appropriata - il Pretore potrà comunque tenerne adeguatamente conto nella
decisione su spese e ripetibili.
5.3
Di transenna gioverà ancora
rilevare che il reclamante chiede la restituzione di “almeno CHF 90'000.-“.
Dimostra però unicamente il pagamento di acconti per complessivi fr. 70'000.-
(doc. L, M). In merito a un ulteriore acconto di fr. 29'605.60 che pretende di
aver versato, il convenuto ha chiarito in sede di risposta che tale importo
costituiva l’eccedenza degli acconti di fr. 70'000.- dopo il saldo delle fatture
doc. F1, F2, F3 e F4 per complessivi 40'394.40. La fattura del 20 novembre 2017
di fr. 52'373.30 (doc. F5) è stata parzialmente saldata con la menzionata
eccedenza di fr. 29'605.60, con l’indicazione della data dell’acconto, 3 maggio
2017, che coincide con la data del pagamento dell’acconto di fr. 50'000 (doc.
M). L’attore nulla ha contestato in proposito, né ha prodotto documentazione a
sostegno dell’asserito versamento di un ulteriore acconto di fr. 29'605.60 in
data 3 maggio 2017 a fianco all’acconto di fr. 50'000.-.
5.4
Il reclamante procede poi come
se il convenuto non avesse effettuato prestazione alcuna. Se non che, egli non
ha mai contestato che il convenuto si sia occupato delle pratiche cui le note
d’onorario sono riferite. E neppure spiega perché, dopo aver versato un primo
acconto di fr. 20'000.- in data 15 febbraio 2017 egli ne ha versato un secondo
di fr. 50'000.- il 3 maggio 2017 se, come lascia intendere, non vi sarebbe
stata alcuna prestazione da parte del legale, prestazioni che questi ha,
comunque, diligentemente elencato nei dettagli. Ciò indubbiamente indebolisce
ulteriormente la posizione processuale del reclamante.
5.5
Per i motivi che precedono, l’accertamento
del Pretore che le prospettive di esito favorevole della causa appaiono compromesse
non rileva da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da
un’applicazione errata del diritto. La revoca del beneficio del gratuito
patrocinio per il fatto che era venuto meno il presupposto del fumus boni iuris
va quindi confermata.
6.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura
di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non
essendo state chieste osservazioni alla controparte.
7.
La richiesta di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta poiché il gravame
non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett.
b CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 ottobre 2020 di RE
1.
è respinto.
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio 12 ottobre 2020 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, stabilite in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 12 ottobre 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).