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Decisione

13.2020.104

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio, il presupposto di probabilità di esito favorevole della causa essendo venuto meno

4 marzo 2021Italiano13 min

omesso di contestare in modo puntuale e dettagliato le pretese di controparte, neppure

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.104

13.2020.105

Lugano

4 marzo 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.25 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 9 dicembre 2019 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

e ora sul reclamo 12

ottobre 2020 di RE 1 contro la decisione 1° ottobre 2020 con cui il Pretore gli

ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stato assistito

nell’ambito di alcuni procedimenti giudiziari dall’avv. CO 1, il quale ha

emesso per le proprie prestazioni cinque parcelle legali tutte datate 20

novembre 2017 per fr. 16'734.95 (doc. F1), fr. 13'407.75 (doc. F2), fr. 1'323.-

(doc. F3), fr. 8'928.70 (doc. F4) e fr. 52'373.30 (doc. F5), e una datata 7

dicembre 2017 di fr. 8'942.40 (doc. I), per un totale di fr. 101'710.10.

Fatti

B. Ottenuta il 10 settembre

2019 l’autorizzazione ad agire per chiedere “la condanna dell’avv. CO 1 alla

restituzione dell’importo di fr. … (almeno fr. 90'000.-)”, con petizione 9

dicembre 2019 RE 1 ha chiesto quanto segue:

1.

La petizione è accolta.

2. L’avv.

CO 1 deve fornire il dettaglio delle parcelle legali da lui emesse.

3. L’avv.

CO 1 deve restituire l’indebito da lui incassato, secondo le risultanze

istruttorie per almeno CHF 90'000.-.

4.

Protestate spese giudiziarie.

L’attore sostiene che la

mole di lavoro fatturata dal convenuto non equivale alla somma complessiva di

fr. 99'605.60 versata quale acconto, e lamenta poi la mancanza del dettaglio

delle prestazioni eseguite, che il convenuto, malgrado le richieste fattegli e

il suo obbligo legale, non gli avrebbe mai consegnato.

C. Con istanza 2 gennaio

2020 il convenuto, richiamato l’art. 99 CPC, ha chiesto che l’attore fosse

astretto alla prestazione di una garanzia per spese e ripetibili, ritenuto che

nei suoi confronti erano stati rilasciati degli attestati di carenza di beni.

Con osservazioni 27

gennaio 2020 l’attore si è opposto all’istanza di garanzia, chiedendo di essere

posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Con osservazioni 26

febbraio 2020 il convenuto ha ribadito la propria richiesta di cauzione,

contestando che fossero dati gli estremi del gratuito patrocinio, sostenendo

che la lite mancava di probabilità di esito favorevole.

D. Con decisione 2 marzo

2020 il Pretore ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore e

respinto l’istanza di prestazione di garanzia del convenuto. La decisione non è

stata impugnata.

E. Con la risposta 15

giugno 2020 il convenuto ha chiesto di respingere la petizione. Alla risposta

di causa ha pure allegato i dettagli delle sue prestazioni, riferiti alle

singole note professionali, intesi a comprovare l’attività di patrocinio da lui

svolta a favore dell’attore.

Con ordinanza 15 giugno

2020 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 30 giorni per inoltrare

la replica. Il termine è decorso infruttuoso.

F. Al dibattimento del

1° ottobre 2020 il Pretore ha dapprima constatato che la domanda di rendiconto

presentata dall’attore era inammissibile perché non coperta dall’autorizzazione

ad agire. In seguito ha rilevato che in sede di risposta il convenuto aveva

prodotto le specifiche delle prestazioni oggetto delle sue note d’onorario. Ha

quindi constatato che, rinunciando a presentare la replica, l’attore aveva

omesso di contestare in modo puntuale e dettagliato le pretese di controparte, neppure

indicando quali prestazioni indicate nel dettaglio erano contestate. Ciò

premesso, ha ritenuto compromesse le possibilità di esito favorevole della

causa e venuto meno il presupposto del fumus boni iuris per il gratuito

patrocinio, che ha quindi revocato con effetto immediato.

G. Con reclamo 12

ottobre 2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata postulando che

il beneficio del gratuito patrocinio sia mantenuto. Egli chiede altresì di

essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

La controparte non è stata

invitata a presentare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta all’interessato il 1° ottobre 2020. Spedito il 12 ottobre 2020, per

effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame è tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

Il reclamo, trattato in

procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la

designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

4.

Nel caso concreto, vista

la situazione d’indigenza di RE 1, il Pretore lo aveva posto al beneficio del

gratuito patrocinio con decisione 2 marzo 2020. In seguito ha proceduto alla revoca

perché era nel frattempo venuta meno la probabilità di esito favorevole della

lite. Il primo giudice, rammentato che il convenuto aveva l’onere di allegare e

dimostrare il benfondato della sua pretesa per onorari, ha rilevato che con la

memoria di risposta questi aveva prodotto, oltre alle fatture, anche le

specifiche delle prestazioni riferite alle singole fatture. A questo punto era quindi

l’attore che aveva l’onere di concretizzare le sue contestazioni, indicando con

precisione quali posizioni egli contestava. Se non che, rinunciando a inoltrare

l’allegato di replica nel termine assegnato, egli aveva anche omesso di contestare

in modo sufficiente i fatti addotti dalla controparte, che erano di conseguenza

da considerare ammessi. A seguito di questa condotta processuale, le

prospettive di esito favorevole della causa erano quindi compromesse. Venuto

meno il presupposto del fumus boni iuris, il gratuito patrocinio era di

conseguenza da revocare.

5.

Il reclamante censura

l’errata applicazione del diritto e l’accertamento errato dei fatti. Sostiene

che è contrario al diritto ritenere che le prospettive di esito favorevole

della causa sono compromesse. Rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto

che il convenuto avesse prodotto le specifiche delle prestazioni oggetto delle

fatture di cui trattasi, perché egli ha versato agli atti “dei documenti

volutamente incomprensibili, creati ad arte, che non corrispondono minimamente

alle esigenze di una corretta spiegazione delle prestazioni”. In particolare vi

è solo l’indicazione dei minuti di attività, senza il totale e neppure vi

sarebbe un contratto relativo agli onorari. A fronte di questi documenti, privi

di valore probatorio, egli non era tenuto a formulare contestazioni di sorta.

5.1

L’attore ha prodotto,

unitamente alla petizione, le parcelle legali del convenuto (doc. F1 - F5),

nonché la “cartella contabile” relativa alla parcella F5 inerente un

procedimento penale. Questi documenti essendo agli atti non v’era ragione perché

il convenuto le producesse nuovamente. Nella misura in cui il reclamante

rimprovera al convenuto di non averli prodotti, il reclamo è quindi quantomeno pretestuoso.

Con la risposta di causa

il convenuto ha prodotto le schede contabili riferite ciascuna a uno specifico

procedimento e a una specifica fattura (doc. 6). Per quanto riguarda il

contenuto di questi documenti, si rileva che le fatture riportano gli importi delle

spese, degli onorari, dell’IVA e degli esborsi. Le schede contabili sono suddivise

in sei colonne che contengono le voci “data”, “movimento” “spese”, “minuti”,

“esborsi” e “anticipi”. Vi sono registrate le varie attività svolte dal

patrocinatore con l’indicazione per ciascuna di esse della data di esecuzione, del

tipo di attività svolta, delle spese connesse con la medesima, del tempo

impiegato per svolgerla, dei relativi esborsi e degli anticipi ricevuti. Ai

piedi di ogni singola colonna sono poi riportati i totali delle varie voci.

Così stando le cose, sostenere,

come fa il reclamante, che il convenuto non ha allegato gli importi degli

onorari, non ha prodotto le relative fatture e non ha prodotto le specifiche

delle sue prestazioni, quando tali documenti sono agli atti non solo non è

serio, ma appare, ancora una volta, pretestuoso. Diversamente da quanto

sostiene il reclamante, le indicazioni contenute nelle schede, ancorché

sommarie, sono chiare e comprensibili. Peraltro, quali ulteriori indicazioni il

convenuto avrebbe dovuto fornire oltre a quelle in essere, il reclamante neppure

lo spiega. Le indicazioni contenute fornite erano comunque sufficienti per

permettere, se del caso, al reclamante di contestare le singole prestazioni,

ciò sia per quanto ne riguarda l’effettiva esecuzione, sia per rapporto al

tempo impiegato. Nella misura in cui egli sostiene che non era tenuto a

contestare la documentazione di cui trattasi, il reclamo non merita quindi protezione.

5.2

Vero è che il convenuto, in chiara

e manifesta violazione dei suoi precisi obblighi legali (art. 20 cpv. LAvv) ha

omesso di presentare tempestivamente al convenuto la distinta delle spese e

degli onorari che gli era stata richiesta (salvo per quanto concerne

l’assistenza nel procedimento penale). Nondimeno egli vi ha poi provveduto

nell’ambito del presente procedimento, unitamente alla risposta di causa. Da

questo momento l’attore era quindi a conoscenza del dettaglio delle prestazioni

fatturate dal convenuto. A questo punto incombeva a lui indicare quali

prestazioni contestava e per quale motivo, ciò che avrebbe dovuto fare con la memoria

di replica, che però non ha ritenuto di inoltrare malgrado il termine

assegnatogli. In difetto di contestazioni puntuali ed esplicite, non si può

rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti o

un’errata applicazione del diritto per aver ritenuto che non vi era una

contestazione sufficientemente specifica e motivata e che di conseguenza i

fatti erano da considerare ammessi e quindi non dovevano essere provati. Peraltro,

la distinta delle prestazioni relative al procedimento penale già era in

possesso del reclamante quando ha inoltrato la petizione, tanto che l’ha

prodotta lui stesso quale doc. H, e quindi le contestazioni riferite a quella

fattura avrebbero dovuto essere fatte già in quella sede. Nella misura in cui

il qui reclamante ha dovuto inoltrare la presente causa per ottenere, finalmente,

una nota d’onorario dettagliata dal convenuto - ritenuto peraltro che l’azione

di rendiconto, qui irritualmente proposta, sarebbe comunque stata più

appropriata - il Pretore potrà comunque tenerne adeguatamente conto nella

decisione su spese e ripetibili.

5.3

Di transenna gioverà ancora

rilevare che il reclamante chiede la restituzione di “almeno CHF 90'000.-“.

Dimostra però unicamente il pagamento di acconti per complessivi fr. 70'000.-

(doc. L, M). In merito a un ulteriore acconto di fr. 29'605.60 che pretende di

aver versato, il convenuto ha chiarito in sede di risposta che tale importo

costituiva l’eccedenza degli acconti di fr. 70'000.- dopo il saldo delle fatture

doc. F1, F2, F3 e F4 per complessivi 40'394.40. La fattura del 20 novembre 2017

di fr. 52'373.30 (doc. F5) è stata parzialmente saldata con la menzionata

eccedenza di fr. 29'605.60, con l’indicazione della data dell’acconto, 3 maggio

2017, che coincide con la data del pagamento dell’acconto di fr. 50'000 (doc.

M). L’attore nulla ha contestato in proposito, né ha prodotto documentazione a

sostegno dell’asserito versamento di un ulteriore acconto di fr. 29'605.60 in

data 3 maggio 2017 a fianco all’acconto di fr. 50'000.-.

5.4

Il reclamante procede poi come

se il convenuto non avesse effettuato prestazione alcuna. Se non che, egli non

ha mai contestato che il convenuto si sia occupato delle pratiche cui le note

d’onorario sono riferite. E neppure spiega perché, dopo aver versato un primo

acconto di fr. 20'000.- in data 15 febbraio 2017 egli ne ha versato un secondo

di fr. 50'000.- il 3 maggio 2017 se, come lascia intendere, non vi sarebbe

stata alcuna prestazione da parte del legale, prestazioni che questi ha,

comunque, diligentemente elencato nei dettagli. Ciò indubbiamente indebolisce

ulteriormente la posizione processuale del reclamante.

5.5

Per i motivi che precedono, l’accertamento

del Pretore che le prospettive di esito favorevole della causa appaiono compromesse

non rileva da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da

un’applicazione errata del diritto. La revoca del beneficio del gratuito

patrocinio per il fatto che era venuto meno il presupposto del fumus boni iuris

va quindi confermata.

6.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura

di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state chieste osservazioni alla controparte.

7.

La richiesta di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta poiché il gravame

non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett.

b CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 ottobre 2020 di RE

1.

è respinto.

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio 12 ottobre 2020 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, stabilite in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 12 ottobre 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).