13.2020.11
Il rinvio a statuire su determinate prove "nel prosieguo" non configura ancora una decisione sulle prove
4 maggio 2020Italiano7 min
2019 il primo giudice ha ammesso la prova della perizia medica pluridisciplinare
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.11
Lugano
4 maggio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2015.204 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 2 settembre 2015 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 20
febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2020 con cui il Pretore aggiunto
ha statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 2 settembre
2015 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr.
124'800.- oltre accessori. L’attore sostiene di essere stato coinvolto in un
incidente della circolazione il 26 giugno 2012, a seguito del quale ha subito
importanti lesioni. Egli chiede quindi che la convenuta sia tenuta a versargli
le indennità giornaliere cui ha diritto in base a una polizza d’assicurazione
stipulata con la medesima.
Con risposta 2
dicembre 2015 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande.
Fatti
B. Al dibattimento delle
prime arringhe del 2 dicembre 2016 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi
di prova. La parte convenuta ha segnatamente formulato domande di edizione di
documenti, cui l’attore si è opposto. Ne è poi seguito uno scambio di memorie
con cui le parti hanno preso posizione sulle prove e sulle opposizioni alle
prove della controparte.
Con decisione 5 febbraio
2019 il primo giudice ha ammesso la prova della perizia medica pluridisciplinare
- chiesta da entrambe le parti - intesa a stabilire quali conseguenze alla salute
dell’attore siano in relazione di causalità con il sinistro in questione e ha
assegnato alle parti un termine per presentare i quesiti peritali.
L’attore ha inoltrato i
propri quesiti il 15 maggio 2019.
In data 9 luglio 2019 la
convenuta ha a sua volta inoltrato i propri quesiti peritali postulando che la
perizia sia effettuata solo una volta evase le domande di edizione, in
particolare quelle relative agli atti e ai documenti rilevanti ai fini della
determinazione dello stato di salute dell’attore.
In data 13 novembre 2019
l’attore ha inoltrato una memoria con le osservazioni ai quesiti peritali della
convenuta e ha formulato i suoi controquesiti.
C. Con decisione 29
gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha ritenuto corretto acquisire preliminarmente
tutti gli elementi a carattere medico che possono servire ai periti. Ha quindi ammesso
una parte delle domande di edizione e assegnato all’attore un termine di 30
giorni per produrre la documentazione medica relativa a un trauma risalente al
1984 e per indicare i nominativi e la sede di esercizio dei medici che l’avevano
avuto in cura dal 2003 al 2012. Ha per contro respinto la domanda di edizione
relativa a tutte le assicurazioni malattia e infortuni dal 1984 al 26 giugno
2012. Per le ulteriori domande di edizione ha poi rinviato a una successiva
decisione.
D. Con decisione 30
gennaio 2020 il Pretore aggiunto si è poi chinato sui quesiti peritali. Ha
quindi rilevato che l’allegato 13 novembre 2019 di parte attrice conteneva,
oltre alle controdomande peritali e alle osservazioni ai quesiti peritali di
controparte, le contestazioni alle domande di edizione documentale che essa già
aveva espresso in occasione dell’udienza delle prime arringhe. Ritenuto
l’allegato medesimo prolisso e ripetitivo, lo ha quindi restituito all’attore,
assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare un allegato limitato alle
proprie controdomande e alle eventuali opposizioni alle domande peritali di
controparte di al massimo 12 pagine, con la comminatoria che in caso di
inadempienza l’atto sarebbe stato considerato come non presentato.
E. Con reclamo 20
febbraio 2020 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame
- di annullare la
decisione 29 gennaio 2020 e far ordine alla pretura di statuire anche in merito
alle prove sulle quali il Pretore ancora non si è pronunciato, dopo aver
accordato all’attore la possibilità di prendere posizione sulle domande di
edizione.
- di annullare la decisione
30 gennaio 2020 e far ordine alla pretura di emettere una nuova ordinanza con
cui viene assegnato all’attore un termine di 20 giorni per presentare un
allegato in merito alle proprie controdomande ed alle eventuali opposizioni
alle domande peritali della controparte, che non superi il massimo di 12
pagine, e per prendere posizione con un ulteriore succinto allegato sulle
domande di edizione / produzione di documenti formulate da CO 1 alle premesse
dell’allegato del 9.07.2019.
La convenuta non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con il medesimo atto RE 1
ha impugnato due decisioni distinte:
- la decisione sulle prove
29.
gennaio 2020;
la decisione 30
gennaio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha assegnato all’attore un termine per
emendare l’allegato 13 novembre 2019.
Si prescinde qui
dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che, comunque, si procederà
con due decisioni distinte.
2.
La decisione 29
gennaio 2020 è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è
pervenuto all’attore il 10 febbraio 2020. Spedito il 20 febbraio 2020, il
reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3.
Va qui anzitutto
rilevato che il reclamante non contesta la decisione del Pretore aggiunto nella
misura in cui egli ha accolto le domande di edizione dei documenti. Egli si
duole che il primo giudice non ha deciso in merito a tutte le prove, avendo
rinviato la decisione in merito ad alcune domande di edizione di documenti.
Il primo giudice ha
disposto che “sulla domanda di edizione degli estratti e delle dichiarazioni
AVS, della documentazione fiscale dalla stipula della polizza e fino a giugno
2012, della eventuale documentazione LPP e sulla domanda di edizione dalla
Generali assicurazioni, dall’Ufficio AI di Bellinzona/Ginevra, dalla Cassa di compensazione
AVS di Bellinzona/Ginevra, dall’Ufficio tassazioni e dall’eventuale
assicurazione LPP, verrà statuito nel prosieguo”. Egli non ha quindi ancora deciso
se assumere tali prove, in relazione alle quali manca una decisione. Il reclamo
è quindi inammissibile già solo per questo motivo.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 450.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000. – per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 febbraio 2020 di RE
1.
contro la decisione 29 gennaio 2020 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 450.–, sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione (unitamente
al reclamo 20 febbraio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Considerato
il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
1.
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.