13.2020.112
La rinuncia alla delucidazione di un referto peritale insufficiente ma migliorabile non giustifica la remunerazione della sola porzione di lavoro riutilizzata dal nuovo perito giudiziario
26 aprile 2021Italiano16 min
da RE 1 e da PI 2 sono stati dichiarati inammissibili da questa Camera con separate
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.112
Lugano
26 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2012.6 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
petizione 20 giugno 2012 da
PI
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
contro
PI
2
patrocinato
dall’avv.
e
ora sul reclamo del primo perito giudiziario
RE
1
avverso
la decisione 21 settembre 2020 con cui il Pretore ha stabilito l’ammontare
della remunerazione dovutagli;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 giugno
2012 PI 1 ditta attiva nell’estrazione, lavorazione e commercio di pietra
naturale, ha chiesto la condanna di PI 2, titolare di un’officina che ripara
anche macchine industriali, al pagamento di fr. 80'000.– oltre accessori a
titolo di risarcimento per il danno conseguente la rottura del motore di un
escavatore.
Con risposta 26 settembre
2012 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.
Nel successivo scambio di
allegati le parti hanno confermato le rispettive richieste. In esito al dibattimento
del 20 febbraio 2013, il Pretore ha poi ammesso i mezzi di prova da loro
notificati.
B. Il 30 ottobre 2017 il
Pretore ha ordinato l’assunzione di una perizia tecnica, nominando RE 1 quale
perito giudiziario. Il referto peritale 3 maggio 2018 è stato spedito il
successivo giorno 9, insieme alla relativa nota d’onorario di fr. 8'000.–.
Con decisione 13 settembre
2018 il Pretore ha accolto l’istanza 28 giugno 2018 con cui l’attrice chiedeva
di assumere una nuova perizia viste le carenze di quel referto, richiesta cui
la controparte si era opposta. Egli ha rinviato la decisione sulla remunerazione
a dopo la presentazione del nuovo rapporto peritale.
Fatti
I relativi reclami presentati
da RE 1 e da PI 2 sono stati dichiarati inammissibili da questa Camera con separate
decisioni datate 6 dicembre 2018.
C. Con decisione 13
marzo 2019 il Pretore ha incaricato della nuova perizia l’ing. mecc. dipl. __________,
che ha poi presentato il suo referto peritale il 31 marzo 2020.
Nell’ambito della richiesta
di completamento e delucidazione di tale rapporto il 27 agosto 2020 il perito
giudiziario ha inoltre specificato di avere visionato la prima perizia ma di
non avere utilizzato alcuna delle relative osservazioni e considerazioni ivi
contenute, ad eccezione di allegati e foto.
D. Il 1° settembre 2020
il convenuto ha rilevato che le conclusioni tratte dal primo perito corrispondevano
in sostanza con quelle del secondo perito, di modo che a RE 1 era almeno dovuta
una parziale e adeguata remunerazione. Il 2 settembre 2020 l’attrice ha escluso
una siffatta eventualità, in quanto il primo referto difettava dei requisiti
minimi di validità tant’è che era stato inutile per il secondo perito.
E. Con decisione 21
settembre 2020 il Pretore ha riconosciuto a RE 1 e in via equitativa un
onorario di fr. 400.–.
F. Con reclamo 14/15
ottobre 2020 RE 1 chiede ora di poter visionare il secondo referto peritale e
la sua eventuale delucidazione, di ricevere l’importo totale dell’onorario da
lui esposto e fatturato, e di ricevere un adeguato compenso per le accuse
rivolte a suo carico dal Pretore.
Con osservazioni 14 aprile
2021 PI 1 ha postulato la reiezione del gravame.
PI 2 non ha inoltrato
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile
mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Del gravame se ne occupa
la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48
lett. c cifra 1 LOG.
Il reclamante è
personalmente insorto davanti a questa Camera senza l’assistenza di un
patrocinatore legale. La decisione 21 settembre 2020 gli è pervenuta
l’indomani. Spedito il 15 ottobre 2020, il gravame ossequia il termine di 30
giorni indicato nei rimedi di diritto specificati in calce alla decisione
impugnata (pag. 3 in basso). Il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 320
CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Il reclamante
rivendica da una parte il diritto di visionare il nuovo rapporto peritale allestito
dal collega perito insieme all’eventuale delucidazione, e dall’altro il
riconoscimento di un compenso per le accuse rivoltegli dal primo giudice.
3.1
Il perito non ha, come tale, un
diritto automatico ad essere informato circa la prosecuzione della causa, men
che meno a vedersi consegnata la sentenza finale. Il suo interesse a ricevere
informazioni si contrappone all’interesse di riservatezza e segretezza delle parti,
potendosi con ciò in linea di massima ritenere che quanto più il perito e il
suo referto sono stati centrali e determinanti per l’esito della procedura,
tanto più un certo diritto in tal senso all’informazione andrebbe riconosciuto (Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 19 ad art.
184; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 12 ad art. 184). Non è questo il caso in
concreto. A prescindere dai motivi per i quali è stata disposta l’assunzione di
una nuova perizia, quest’ultimo referto peritale ha oggettivamente soppiantato quello
allestito a suo tempo dal reclamante, riutilizzato limitatamente ad allegati e
fotografie. Mal si vede quindi come ciò possa confortare un’ipotesi di suo
legittimo diritto ad ottenere informazioni in tal senso. Su questo punto il
reclamo va respinto.
3.2
La richiesta di “ricevere un
adeguato compenso per le accuse del Pretore nei miei confronti” presuppone, d’altro
canto e semmai, l’avvio di un’azione di risarcimento danni rispettivamente di
un’azione di responsabilità dell’ente pubblico, e la prova dei necessari
presupposti cui tali controversie soggiacciono. Il tema, che non è oggetto del presente
reclamo, è pertanto sprovvisto di pertinenza.
4.
Secondo il CPC,
l’indennità dovuta al perito rientra fra le spese di assunzione delle prove trattandosi
quindi di spese processuali effettive giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed, 2017, n. 16i ad art. 95
[versione e-book al 1° febbraio 2019: n. 18i ad art. 95]; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3a ed., 2017, n. 11 ad art. 95; Suter/Von
Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a
ed., 2016, n. 23 ad art. 95; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 10a ad art. 95).
4.1
Nel Canton Ticino le spese
processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del
30.
novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del
perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo
libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro
(cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre
una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di
apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio
apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando
il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per
valutare la congruità dell’indennità dovuta al perito giudiziario si può
trarre, per analogia, ispirazione dalle norme sul mandato rispettivamente, su
questioni tecniche oggettivamente misurabili e verificabili, del contratto
d’appalto (DTF 127 III 328 consid. 2c; Dolge,
op. cit., n. 1 e 9 ad art. 184; Müller,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n.
3.
e 21 ad art. 184; Rüetschi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).
4.2
L’ammontare della
remunerazione può essere preventivamente concordata (preventivo o accordi a
forfait). Nondimeno, in tutti i casi, il giudice non può prescindere
dall’applicare una logica di adeguatezza oggettiva dell’onorario esposto dal
perito, tenuto conto delle circostanze concrete della causa, in particolare
dell’attività peritale svolta, della durata, della tipologia, dell’assunzione
di responsabilità, del numero di ore investite, ecc., e tornando finanche
applicabili le tariffe abitualmente in uso per la rispettiva categoria di
esperti (Trezzini, op. cit., n. 14
ad art. 184; Rüegg/Rüegg, op.
cit., n. 12 ad art. 95; Müller, op.
cit., n. 18 segg. e 21 ad art. 184; Weibel,
op. cit., n. 9a ad art. 184; Rüetschi,
op. cit., n. 12 ad art. 184 con rif.).
4.3
Il perito ha diritto di
essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della causa
e pertanto non ne ha diritto se è talmente carente da essere inutilizzabile. Se
è invece incompleto, poco chiaro o non sufficientemente motivato (art. 184 cpv.
2.
prima frase CPC) la remunerazione potrà essere ridotta e (soprattutto) al
perito potrà essere ordinato di rimediare gratuitamente, fornendo il
completamento e/o la delucidazione del caso (Trezzini,
op. cit., n. 16 ad art. 184; Dolge,
op. cit., n. 25 ad art. 184; Müller,
op. cit., n. 22 ad art. 184; Rüetschi,
op. cit., n. 15 ad art. 184).
5.
Il reclamante rileva
che il suo referto peritale è stato ritenuto lacunoso e carente senza un preventivo
interpello da parte del Pretore, quest’ultimo avendo incaricato il nuovo perito
senza nemmeno dargli modo di procedere ad una delucidazione di quel suo
rapporto. Se non che, nella decisione impugnata si dava atto di come le sue
conclusioni coincidessero con quelle del secondo perito.
5.1
Il Pretore ha anzitutto
premesso di avere disposto con decisione 13 settembre 2018 l’esecuzione di una
nuova perizia poiché quella del reclamante si era rivelata carente e lacunosa
sia dal punto di vista formale che da quello materiale, e di avere altresì rinviato
la decisione sulla sua (eventuale) remunerazione a dopo la presentazione della
nuova perizia. Con la decisione impugnata il primo giudice ha quindi ritenuto
equo considerare la porzione di rapporto peritale riutilizzato dal secondo perito,
il quale aveva indicato di non avere preso in considerazione la perizia del
reclamante ad esclusione di allegati e fotografie, includendovi il tempo
dedicato a lettura e analisi dell’incarto.
5.2
Si può certo convenire con il
Pretore riguardo al fatto che il referto peritale 3/9 maggio 2018 del
reclamante era scarsamente motivato. A prescindere dal fatto che il grado di
motivazione di una perizia non può a priori essere definito, ciò tuttavia non
significa ancora che il referto non fosse perfettibile. In particolare non si
intravvedono in concreto motivi per ritenere che, se richiesto, in sede di delucidazione
e/o di completamento il perito non avrebbe potuto fornire una dettagliata spiegazione
in appoggio alle sue conclusioni. Va poi anche tenuto conto che, in definitiva le
conclusioni della perizia allestita dal reclamante hanno poi trovato riscontro nelle
risultanze della seconda perizia. In tal senso si è pure espresso il convenuto (sopra,
consid. D; decisione impugnata, pag. 2 consid. 5). Il Pretore non pone in
discussione tale circostanza limitandosi a precisare che, interpellata sulla
remunerazione da riconoscere al reclamante l’attrice ha dal canto suo ribadito come
quel rapporto peritale “non adempia ai requisiti minimi per essere considerata
valida perizia giudiziale” (sopra, consid. D). Tale argomentazione non permette
però di escludere che le lacune riscontrate avrebbero potuto essere sanate in
sede di delucidazione e/o completamento.
5.3
Ora la rinuncia da parte del
Pretore a siffatta eventualità è stata sancita con la decisione 13 settembre
2018, giudizio passato in giudicato a fronte dei due reclami dichiarati
inammissibili per mancanza del presupposto del pregiudizio difficilmente
riparabile. Questo fatto non inibisce tuttavia la facoltà del reclamante di
contestare i motivi per i quali il primo giudice gli ha riconosciuto solo una
mercede ridotta. Ai fini della fissazione della remunerazione da riconoscere al
reclamante non si può non tener conto del fatto che entrambe le perizie sono
giunte a conclusioni rivelatisi sostanzialmente identiche e che, pertanto, alla
resa dei conti il suo referto peritale presentava un potenziale margine di
miglioramento che ben poteva essere sfruttato mediante la delucidazione e/o il completamento.
In questa situazione non è condivisibile la decisione impugnata nella misura in
cui limita la remunerazione a quanto il secondo perito ha poi utilizzato della
prima perizia, ritenuto che il lavoro d’analisi risulta essere stato comunque
svolto correttamente. Vero è che al reclamante si può rimproverare di non aver
dato sufficiente ragione del suo lavoro di analisi, limitandosi in sostanza a
riportarne le conclusioni. Ciò poteva se del caso indurre a non riconoscere
eventuali spese supplementari per meglio motivare il referto, ma non a negare a
priori la remunerazione del lavoro d’analisi che era comunque corretto. La
decisione impugnata appare quindi viziata da un accertamento manifestamente
errato dei fatti.
A scapito dell’onorario
dovuto al reclamante, che un lavoro lo ha comunque svolto impiegandovi del suo tempo
effettivo, non può così andare il fatto che in quel contesto il Pretore abbia
ritenuto a priori inutile e superfluo questo passaggio optando per una nuova perizia.
Pertanto, seppur in un contesto di potere di apprezzamento del Pretore su cui
l’istanza superiore interviene con riserbo, questo non si concilia certo con il
solo principio di una remunerazione stabilita a dipendenza della porzione di rapporto
riutilizzato dal nuovo perito. E, segnatamente, del tempo di lavoro che il
reclamante avrebbe impiegato per leggere e analizzare l’incarto e raccogliere
gli allegati e le fotografie riutilizzate dal secondo perito, che il Pretore ha
equamente stimato in 4 ore di lavoro. In tal senso, il giudizio del Pretore
emana da un accertamento manifestamente errato dei fatti.
6.
Il reclamante
rivendica la corresponsione dell’importo totale di fr. 8'000.–, contestando
l’indennità riconosciutagli dal Pretore di fr. 400.– soltanto.
6.1
Il Pretore ha riconosciuto al
reclamante equitativamente 4 ore di lavoro, sufficienti anche per leggere e
analizzare l’incarto e questo in considerazione del fatto che, ad eccezione di
allegati e foto, del suo referto peritale il nuovo incaricato non aveva
utilizzato alcunché. Il primo giudice ha quindi stabilito in fr. 100.– la
tariffa oraria a lui applicabile considerato il diploma federale di maestria di
meccanica in suo possesso e l’esperienza acquisita negli anni, a fronte dei fr.
157.– riconoscibili ad un ingegnere diplomato in meccanica di formazione
superiore ed esperienza di 5 anni o, in difetto della formazione superiore,
attivo in questa funzione da almeno 10 anni. Da cui, in definitiva, l’onorario
di fr. 400.– dovuto al reclamante.
6.2
A suo tempo il reclamante
aveva presentato un preventivo dell’onorario indicante che “il costo
relativo al mandato, tenuto conto delle ricerche specifiche date dalle domande
formulate, è di almeno fr. 6'000.– (massimo 8'000.–)” (scritto 3 ottobre
2017.
trasmesso alla Pretura con e-mail del 4 ottobre 2017). Al proprio referto
peritale il reclamante ha poi annesso la nota d’onorario del seguente tenore “Tariffa
perizia Fr. 8'000.– (ottomila)” (nota d’onorario 9 maggio 2018). Quest’ultimo
stringato conteggio, che oltretutto si limita a riprendere senza motivazione la
stima massima a suo tempo indicata a preventivo, non fornisce però alcun
dettaglio circa le singole prestazioni effettuate dal reclamante e che
compongono la mercede che egli rivendica, né vi è accenno ad un dispendio di
tempo in ore ad esse dedicate e/o una differenziazione fra i relativi costi
sostenuti, rispettivamente ad una tariffa oraria applicata e/o un rinvio alle
tariffe di riferimento ed abitualmente in uso cui egli s’ispira (cfr. sopra,
consid. 4.2).
6.3
Già si è detto del perché la
quantificazione delle 4 ore di lavoro riconosciute al reclamante, basata sul
principio di entità di lavoro riutilizzato dal secondo perito, non è corretta
(sopra, consid. 5.2 e 5.3). Nondimeno, e diversamente da quanto sembra
sottintendere il reclamante, per determinare il suo onorario oggettivamente
adeguato non si può prescindere da un puntuale dettaglio e giustificativo delle
prestazioni che egli pretende gli siano retribuite e che consentirà di valutare
la pertinenza dell’importo così rivendicato in base alle specificità del caso
concreto. Questo consentirà, dandosi il caso, di individuare quali fra le
singole attività possono essere riconosciute e quali invece non possono esserlo
e spiegare i motivi del loro eventuale stralcio. Il reclamo merita quindi
accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327
cpv. 3 lett. a CPC, viene disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice
affinché si chini nuovamente sulla questione ed emetta al riguardo una nuova
decisione sulla remunerazione ai sensi dei considerandi, dopo avere
preventivamente invitato il reclamante a giustificare la propria nota
d’onorario di fr. 8'000.– e, al riguardo, avere dato modo alle parti di
esprimersi.
7.
Il reclamante
ottiene causa vinta nel senso che si vede annullare la decisione impugnata ma
non riconoscere l’importo di fr. 8'000.–, l’incarto dovendo essere rinviato al
Pretore per gli accertamenti del caso. Motivi di equità impongono che giusta
l’art. 107 cpv. 2 CPC le spese processuali del presente giudizio, stabilite in
fr. 300.– in applicazione degli art. 2 e 14 LTG, siano poste a carico dello
Stato del Cantone Ticino (DTF 140 III 385 consid. 4.1). Non si pone la
questione di eventuali ripetibili, il reclamante non essendo patrocinato.
8.
Controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante, il reclamo viene
evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b
cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2020 di RE
1.
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza il
dispositivo n. 1 della decisione 21 settembre 2020 della Pretura del Distretto
di Leventina (inc. n. OR.2012.6) è annullato e l’incarto rinviato al Pretore affinché
proceda nel senso dei considerandi ed emetta un nuovo giudizio.
2.
Le spese processuali
di fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).