Lexipedia

Decisione

13.2020.112

La rinuncia alla delucidazione di un referto peritale insufficiente ma migliorabile non giustifica la remunerazione della sola porzione di lavoro riutilizzata dal nuovo perito giudiziario

26 aprile 2021Italiano16 min

da RE 1 e da PI 2 sono stati dichiarati inammissibili da questa Camera con separate

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.112

Lugano

26 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2012.6 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con

petizione 20 giugno 2012 da

PI

1

patrocinato

dall’avv. PA 1

contro

PI

2

patrocinato

dall’avv.

e

ora sul reclamo del primo perito giudiziario

RE

1

avverso

la decisione 21 settembre 2020 con cui il Pretore ha stabilito l’ammontare

della remunerazione dovutagli;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 20 giugno

2012 PI 1 ditta attiva nell’estrazione, lavorazione e commercio di pietra

naturale, ha chiesto la condanna di PI 2, titolare di un’officina che ripara

anche macchine industriali, al pagamento di fr. 80'000.– oltre accessori a

titolo di risarcimento per il danno conseguente la rottura del motore di un

escavatore.

Con risposta 26 settembre

2012 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.

Nel successivo scambio di

allegati le parti hanno confermato le rispettive richieste. In esito al dibattimento

del 20 febbraio 2013, il Pretore ha poi ammesso i mezzi di prova da loro

notificati.

B. Il 30 ottobre 2017 il

Pretore ha ordinato l’assunzione di una perizia tecnica, nominando RE 1 quale

perito giudiziario. Il referto peritale 3 maggio 2018 è stato spedito il

successivo giorno 9, insieme alla relativa nota d’onorario di fr. 8'000.–.

Con decisione 13 settembre

2018 il Pretore ha accolto l’istanza 28 giugno 2018 con cui l’attrice chiedeva

di assumere una nuova perizia viste le carenze di quel referto, richiesta cui

la controparte si era opposta. Egli ha rinviato la decisione sulla remunerazione

a dopo la presentazione del nuovo rapporto peritale.

Fatti

I relativi reclami presentati

da RE 1 e da PI 2 sono stati dichiarati inammissibili da questa Camera con separate

decisioni datate 6 dicembre 2018.

C. Con decisione 13

marzo 2019 il Pretore ha incaricato della nuova perizia l’ing. mecc. dipl. __________,

che ha poi presentato il suo referto peritale il 31 marzo 2020.

Nell’ambito della richiesta

di completamento e delucidazione di tale rapporto il 27 agosto 2020 il perito

giudiziario ha inoltre specificato di avere visionato la prima perizia ma di

non avere utilizzato alcuna delle relative osservazioni e considerazioni ivi

contenute, ad eccezione di allegati e foto.

D. Il 1° settembre 2020

il convenuto ha rilevato che le conclusioni tratte dal primo perito corrispondevano

in sostanza con quelle del secondo perito, di modo che a RE 1 era almeno dovuta

una parziale e adeguata remunerazione. Il 2 settembre 2020 l’attrice ha escluso

una siffatta eventualità, in quanto il primo referto difettava dei requisiti

minimi di validità tant’è che era stato inutile per il secondo perito.

E. Con decisione 21

settembre 2020 il Pretore ha riconosciuto a RE 1 e in via equitativa un

onorario di fr. 400.–.

F. Con reclamo 14/15

ottobre 2020 RE 1 chiede ora di poter visionare il secondo referto peritale e

la sua eventuale delucidazione, di ricevere l’importo totale dell’onorario da

lui esposto e fatturato, e di ricevere un adeguato compenso per le accuse

rivolte a suo carico dal Pretore.

Con osservazioni 14 aprile

2021 PI 1 ha postulato la reiezione del gravame.

PI 2 non ha inoltrato

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile

mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Del gravame se ne occupa

la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48

lett. c cifra 1 LOG.

Il reclamante è

personalmente insorto davanti a questa Camera senza l’assistenza di un

patrocinatore legale. La decisione 21 settembre 2020 gli è pervenuta

l’indomani. Spedito il 15 ottobre 2020, il gravame ossequia il termine di 30

giorni indicato nei rimedi di diritto specificati in calce alla decisione

impugnata (pag. 3 in basso). Il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 320

CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Il reclamante

rivendica da una parte il diritto di visionare il nuovo rapporto peritale allestito

dal collega perito insieme all’eventuale delucidazione, e dall’altro il

riconoscimento di un compenso per le accuse rivoltegli dal primo giudice.

3.1

Il perito non ha, come tale, un

diritto automatico ad essere informato circa la prosecuzione della causa, men

che meno a vedersi consegnata la sentenza finale. Il suo interesse a ricevere

informazioni si contrappone all’interesse di riservatezza e segretezza delle parti,

potendosi con ciò in linea di massima ritenere che quanto più il perito e il

suo referto sono stati centrali e determinanti per l’esito della procedura,

tanto più un certo diritto in tal senso all’informazione andrebbe riconosciuto (Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 19 ad art.

184; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 12 ad art. 184). Non è questo il caso in

concreto. A prescindere dai motivi per i quali è stata disposta l’assunzione di

una nuova perizia, quest’ultimo referto peritale ha oggettivamente soppiantato quello

allestito a suo tempo dal reclamante, riutilizzato limitatamente ad allegati e

fotografie. Mal si vede quindi come ciò possa confortare un’ipotesi di suo

legittimo diritto ad ottenere informazioni in tal senso. Su questo punto il

reclamo va respinto.

3.2

La richiesta di “ricevere un

adeguato compenso per le accuse del Pretore nei miei confronti” presuppone, d’altro

canto e semmai, l’avvio di un’azione di risarcimento danni rispettivamente di

un’azione di responsabilità dell’ente pubblico, e la prova dei necessari

presupposti cui tali controversie soggiacciono. Il tema, che non è oggetto del presente

reclamo, è pertanto sprovvisto di pertinenza.

4.

Secondo il CPC,

l’indennità dovuta al perito rientra fra le spese di assunzione delle prove trattandosi

quindi di spese processuali effettive giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed, 2017, n. 16i ad art. 95

[versione e-book al 1° febbraio 2019: n. 18i ad art. 95]; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3a ed., 2017, n. 11 ad art. 95; Suter/Von

Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a

ed., 2016, n. 23 ad art. 95; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 10a ad art. 95).

4.1

Nel Canton Ticino le spese

processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del

30.

novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del

perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo

libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro

(cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre

una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di

apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio

apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando

il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per

valutare la congruità dell’indennità dovuta al perito giudiziario si può

trarre, per analogia, ispirazione dalle norme sul mandato rispettivamente, su

questioni tecniche oggettivamente misurabili e verificabili, del contratto

d’appalto (DTF 127 III 328 consid. 2c; Dolge,

op. cit., n. 1 e 9 ad art. 184; Müller,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n.

3.

e 21 ad art. 184; Rüetschi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).

4.2

L’ammontare della

remunerazione può essere preventivamente concordata (preventivo o accordi a

forfait). Nondimeno, in tutti i casi, il giudice non può prescindere

dall’applicare una logica di adeguatezza oggettiva dell’onorario esposto dal

perito, tenuto conto delle circostanze concrete della causa, in particolare

dell’attività peritale svolta, della durata, della tipologia, dell’assunzione

di responsabilità, del numero di ore investite, ecc., e tornando finanche

applicabili le tariffe abitualmente in uso per la rispettiva categoria di

esperti (Trezzini, op. cit., n. 14

ad art. 184; Rüegg/Rüegg, op.

cit., n. 12 ad art. 95; Müller, op.

cit., n. 18 segg. e 21 ad art. 184; Weibel,

op. cit., n. 9a ad art. 184; Rüetschi,

op. cit., n. 12 ad art. 184 con rif.).

4.3

Il perito ha diritto di

essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della causa

e pertanto non ne ha diritto se è talmente carente da essere inutilizzabile. Se

è invece incompleto, poco chiaro o non sufficientemente motivato (art. 184 cpv.

2.

prima frase CPC) la remunerazione potrà essere ridotta e (soprattutto) al

perito potrà essere ordinato di rimediare gratuitamente, fornendo il

completamento e/o la delucidazione del caso (Trezzini,

op. cit., n. 16 ad art. 184; Dolge,

op. cit., n. 25 ad art. 184; Müller,

op. cit., n. 22 ad art. 184; Rüetschi,

op. cit., n. 15 ad art. 184).

5.

Il reclamante rileva

che il suo referto peritale è stato ritenuto lacunoso e carente senza un preventivo

interpello da parte del Pretore, quest’ultimo avendo incaricato il nuovo perito

senza nemmeno dargli modo di procedere ad una delucidazione di quel suo

rapporto. Se non che, nella decisione impugnata si dava atto di come le sue

conclusioni coincidessero con quelle del secondo perito.

5.1

Il Pretore ha anzitutto

premesso di avere disposto con decisione 13 settembre 2018 l’esecuzione di una

nuova perizia poiché quella del reclamante si era rivelata carente e lacunosa

sia dal punto di vista formale che da quello materiale, e di avere altresì rinviato

la decisione sulla sua (eventuale) remunerazione a dopo la presentazione della

nuova perizia. Con la decisione impugnata il primo giudice ha quindi ritenuto

equo considerare la porzione di rapporto peritale riutilizzato dal secondo perito,

il quale aveva indicato di non avere preso in considerazione la perizia del

reclamante ad esclusione di allegati e fotografie, includendovi il tempo

dedicato a lettura e analisi dell’incarto.

5.2

Si può certo convenire con il

Pretore riguardo al fatto che il referto peritale 3/9 maggio 2018 del

reclamante era scarsamente motivato. A prescindere dal fatto che il grado di

motivazione di una perizia non può a priori essere definito, ciò tuttavia non

significa ancora che il referto non fosse perfettibile. In particolare non si

intravvedono in concreto motivi per ritenere che, se richiesto, in sede di delucidazione

e/o di completamento il perito non avrebbe potuto fornire una dettagliata spiegazione

in appoggio alle sue conclusioni. Va poi anche tenuto conto che, in definitiva le

conclusioni della perizia allestita dal reclamante hanno poi trovato riscontro nelle

risultanze della seconda perizia. In tal senso si è pure espresso il convenuto (sopra,

consid. D; decisione impugnata, pag. 2 consid. 5). Il Pretore non pone in

discussione tale circostanza limitandosi a precisare che, interpellata sulla

remunerazione da riconoscere al reclamante l’attrice ha dal canto suo ribadito come

quel rapporto peritale “non adempia ai requisiti minimi per essere considerata

valida perizia giudiziale” (sopra, consid. D). Tale argomentazione non permette

però di escludere che le lacune riscontrate avrebbero potuto essere sanate in

sede di delucidazione e/o completamento.

5.3

Ora la rinuncia da parte del

Pretore a siffatta eventualità è stata sancita con la decisione 13 settembre

2018, giudizio passato in giudicato a fronte dei due reclami dichiarati

inammissibili per mancanza del presupposto del pregiudizio difficilmente

riparabile. Questo fatto non inibisce tuttavia la facoltà del reclamante di

contestare i motivi per i quali il primo giudice gli ha riconosciuto solo una

mercede ridotta. Ai fini della fissazione della remunerazione da riconoscere al

reclamante non si può non tener conto del fatto che entrambe le perizie sono

giunte a conclusioni rivelatisi sostanzialmente identiche e che, pertanto, alla

resa dei conti il suo referto peritale presentava un potenziale margine di

miglioramento che ben poteva essere sfruttato mediante la delucidazione e/o il completamento.

In questa situazione non è condivisibile la decisione impugnata nella misura in

cui limita la remunerazione a quanto il secondo perito ha poi utilizzato della

prima perizia, ritenuto che il lavoro d’analisi risulta essere stato comunque

svolto correttamente. Vero è che al reclamante si può rimproverare di non aver

dato sufficiente ragione del suo lavoro di analisi, limitandosi in sostanza a

riportarne le conclusioni. Ciò poteva se del caso indurre a non riconoscere

eventuali spese supplementari per meglio motivare il referto, ma non a negare a

priori la remunerazione del lavoro d’analisi che era comunque corretto. La

decisione impugnata appare quindi viziata da un accertamento manifestamente

errato dei fatti.

A scapito dell’onorario

dovuto al reclamante, che un lavoro lo ha comunque svolto impiegandovi del suo tempo

effettivo, non può così andare il fatto che in quel contesto il Pretore abbia

ritenuto a priori inutile e superfluo questo passaggio optando per una nuova perizia.

Pertanto, seppur in un contesto di potere di apprezzamento del Pretore su cui

l’istanza superiore interviene con riserbo, questo non si concilia certo con il

solo principio di una remunerazione stabilita a dipendenza della porzione di rapporto

riutilizzato dal nuovo perito. E, segnatamente, del tempo di lavoro che il

reclamante avrebbe impiegato per leggere e analizzare l’incarto e raccogliere

gli allegati e le fotografie riutilizzate dal secondo perito, che il Pretore ha

equamente stimato in 4 ore di lavoro. In tal senso, il giudizio del Pretore

emana da un accertamento manifestamente errato dei fatti.

6.

Il reclamante

rivendica la corresponsione dell’importo totale di fr. 8'000.–, contestando

l’indennità riconosciutagli dal Pretore di fr. 400.– soltanto.

6.1

Il Pretore ha riconosciuto al

reclamante equitativamente 4 ore di lavoro, sufficienti anche per leggere e

analizzare l’incarto e questo in considerazione del fatto che, ad eccezione di

allegati e foto, del suo referto peritale il nuovo incaricato non aveva

utilizzato alcunché. Il primo giudice ha quindi stabilito in fr. 100.– la

tariffa oraria a lui applicabile considerato il diploma federale di maestria di

meccanica in suo possesso e l’esperienza acquisita negli anni, a fronte dei fr.

157.– riconoscibili ad un ingegnere diplomato in meccanica di formazione

superiore ed esperienza di 5 anni o, in difetto della formazione superiore,

attivo in questa funzione da almeno 10 anni. Da cui, in definitiva, l’onorario

di fr. 400.– dovuto al reclamante.

6.2

A suo tempo il reclamante

aveva presentato un preventivo dell’onorario indicante che “il costo

relativo al mandato, tenuto conto delle ricerche specifiche date dalle domande

formulate, è di almeno fr. 6'000.– (massimo 8'000.–)” (scritto 3 ottobre

2017.

trasmesso alla Pretura con e-mail del 4 ottobre 2017). Al proprio referto

peritale il reclamante ha poi annesso la nota d’onorario del seguente tenore “Tariffa

perizia Fr. 8'000.– (ottomila)” (nota d’onorario 9 maggio 2018). Quest’ultimo

stringato conteggio, che oltretutto si limita a riprendere senza motivazione la

stima massima a suo tempo indicata a preventivo, non fornisce però alcun

dettaglio circa le singole prestazioni effettuate dal reclamante e che

compongono la mercede che egli rivendica, né vi è accenno ad un dispendio di

tempo in ore ad esse dedicate e/o una differenziazione fra i relativi costi

sostenuti, rispettivamente ad una tariffa oraria applicata e/o un rinvio alle

tariffe di riferimento ed abitualmente in uso cui egli s’ispira (cfr. sopra,

consid. 4.2).

6.3

Già si è detto del perché la

quantificazione delle 4 ore di lavoro riconosciute al reclamante, basata sul

principio di entità di lavoro riutilizzato dal secondo perito, non è corretta

(sopra, consid. 5.2 e 5.3). Nondimeno, e diversamente da quanto sembra

sottintendere il reclamante, per determinare il suo onorario oggettivamente

adeguato non si può prescindere da un puntuale dettaglio e giustificativo delle

prestazioni che egli pretende gli siano retribuite e che consentirà di valutare

la pertinenza dell’importo così rivendicato in base alle specificità del caso

concreto. Questo consentirà, dandosi il caso, di individuare quali fra le

singole attività possono essere riconosciute e quali invece non possono esserlo

e spiegare i motivi del loro eventuale stralcio. Il reclamo merita quindi

accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327

cpv. 3 lett. a CPC, viene disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice

affinché si chini nuovamente sulla questione ed emetta al riguardo una nuova

decisione sulla remunerazione ai sensi dei considerandi, dopo avere

preventivamente invitato il reclamante a giustificare la propria nota

d’onorario di fr. 8'000.– e, al riguardo, avere dato modo alle parti di

esprimersi.

7.

Il reclamante

ottiene causa vinta nel senso che si vede annullare la decisione impugnata ma

non riconoscere l’importo di fr. 8'000.–, l’incarto dovendo essere rinviato al

Pretore per gli accertamenti del caso. Motivi di equità impongono che giusta

l’art. 107 cpv. 2 CPC le spese processuali del presente giudizio, stabilite in

fr. 300.– in applicazione degli art. 2 e 14 LTG, siano poste a carico dello

Stato del Cantone Ticino (DTF 140 III 385 consid. 4.1). Non si pone la

questione di eventuali ripetibili, il reclamante non essendo patrocinato.

8.

Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante, il reclamo viene

evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b

cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2020 di RE

1.

è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza il

dispositivo n. 1 della decisione 21 settembre 2020 della Pretura del Distretto

di Leventina (inc. n. OR.2012.6) è annullato e l’incarto rinviato al Pretore affinché

proceda nel senso dei considerandi ed emetta un nuovo giudizio.

2.

Le spese processuali

di fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).