13.2020.113
Semplici attività di natura amministrativa e di cancelleria, quand'anche svolte da un avvocato, non legittimano la remunerazione del tempo ad esse dedicato alla tariffa oraria di fr. 180.- prevista per compensare il lavoro prettamente giuridico
11 febbraio 2021Italiano20 min
i coniugi all’udienza del 4 giugno 2020, con decisione 24 giugno 2020 il
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.113
Lugano
11 febbraio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2019.174 (gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza 9 ottobre 2019 da
__________
patrocinata
dall’avv. RE 1
e relativa
alla procedura di divorzio comune con accordo completo (inc. n. DM.2020.7)
promossa insieme a
__________
patrocinato
dall’avv. __________
e ora sul reclamo 24
settembre 2020 dell’avv. RE 1 contro la decisione 23 settembre 2020 con cui il
Pretore ha tassato la sua nota professionale 30 giugno 2020;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 9 ottobre 2019,
completata l’indomani dei necessari documenti, __________ ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Vallemaggia il beneficio del gratuito patrocinio in
vista dell’avvio di una procedura di divorzio nei confronti di __________.
B. Con decisione 31
dicembre 2019 il Pretore ha posto __________ al beneficio del gratuito
patrocinio nella forma integrale e per la procedura che l’avrebbe coinvolta nei
confronti del (ex) marito, designando l’avv. RE 1 a sua patrocinatrice
d’ufficio.
C. Il 14 maggio 2020 __________
e __________ hanno presentato istanza comune di divorzio con accordo completo,
corredata della convenzione di medesima data sui relativi effetti accessori. Sentiti
Fatti
i coniugi all’udienza del 4 giugno 2020, con decisione 24 giugno 2020 il
Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi, ha
omologato la convenzione sugli effetti accessori e accertato l’importo dovuto
alla moglie a titolo di conguaglio della previdenza professionale acquisita in
costanza di matrimonio.
D. Il 30 giugno 2020
l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la nota professionale per le prestazioni
svolte a favore della sua assistita, dove ha esposto una retribuzione
complessiva di fr. 6'827.75, di cui fr. 5'448.– di onorario, fr. 891.60 di
spese e fr. 488.15 di IVA al 7.7%.
E. Con decisione 23 settembre
2020 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo alla
patrocinatrice una retribuzione complessiva di fr. 3'963.35, di cui fr. 3'240.–
di onorario, fr. 440.– di spese e fr. 283.35 di IVA al 7.7% (dispositivo n. 2).
F. Con reclamo 24
settembre 2020 introdotto innanzi la Corte dei reclami penali del Tribunale
d’appello, l’avv. RE 1 ne chiede la riforma nel senso di approvare
integralmente la sua nota professionale 30 giugno 2020 di complessivi fr.
6'827.75. Il gravame è stato integrato dall’interessata con memoriale 28
settembre 2020 indirizzato alla Camera civile dei reclami.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Huber,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad
art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid.
2.1
che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319
[versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura sommaria
per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122) - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
1.3
La decisione impugnata,
notificata il 23 settembre 2020, è pervenuta all’avv. RE 1 l’indomani
(tracciamento degli invii; doc. 2 al reclamo). Sicché il reclamo 24/28
settembre 2020 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Dato atto della tariffa
oraria di fr. 180.–, il Pretore ha indicato di ridurre il tempo dedicato dalla reclamante
alla sua assistita e al patrocinatore di controparte poiché la procedura di
divorzio di comune accordo non aveva comportato particolare istruttoria. Egli ha
ammesso 4 ore per le conversazioni con la cliente, 8 ore per i contatti con
l’avv. __________ e 6 ore per la redazione degli allegati, da cui l’onorario di
fr. 3'240.–. In aggiunta ha riconosciuto le spese limitatamente all’importo
forfettario del 10% dell’onorario in applicazione dell’art. 6 Rtar e il costo
delle trasferte per fr. 116.–, oltre il 7.7% di IVA.
2.2
La reclamante si duole di applicazione
errata del diritto e di accertamento manifestamente errato dei fatti. La
riduzione del suo onorario non era motivata, malgrado il conteggio dettagliato delle
prestazioni. Da cui il rimprovero al Pretore di avere abusato del suo potere di
apprezzamento ed emesso una decisione inadeguata e arbitraria. Contesta la
decurtazione sistematica delle prestazioni di 20, 10 e 5 minuti e rivendica il
diritto del legale ad un ampio margine di apprezzamento nella conduzione del
mandato e nella scelta strategica. Vista la litigiosità delle parti, le
trattative per l’accordo e la sottoscrizione della convenzione erano state
laboriose, giustificando tutto il tempo da lei indicato. Inoltre, a fronte del suo
onorario superiore a fr. 5'000.–, tutte le spese da lei esposte andavano
riconosciute.
3.
Il diritto di essere
sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito
comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,
2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi
sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia
fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi
conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.
238.
[versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 41 seg. ad art. 238]).
3.1
Per prassi del Tribunale
federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della
fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del
Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti:
non pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario
dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non
si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF
111.
Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Wuffli/Fuhrer,
Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 583 con
riferimenti; Tappy, Le Tribunal
fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et
indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le
Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). L’obbligo di
motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio
particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso
indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o
da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità
superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale
5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicato in
DTF 140 III 167; Wuffli/Fuhrer,
op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy,
op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).
3.2
La reclamante rivendica il
pagamento di un onorario di fr. 5'448.–alla tariffa oraria di fr. 180.–
corrispondente a un dispendio di tempo complessivo di 30 ore e 16 minuti,
ripartito come da elenco dettagliato annesso alla nota professionale. Dal canto
suo il Pretore ha indicato che “tuttavia il tempo dedicato alla sua
assistita e al patrocinatore di controparte, deve essere ridotto, tenuto conto
che presso questa Pretura è giunta una procedura di divorzio di comune accordo
che non ha comportato particolare istruttoria”. Ha quindi precisato di
ridurre “a 4 ore di conversazione con la cliente e a 8 ore con l’avvocato __________
e 6 ore di redazione allegati, per un onorario di fr. 3'240.–”. Ciò
premesso, è ben vero che non vi è un dettaglio puntuale delle singole
prestazioni stralciate. Tuttavia, le indicazioni fornite dal Pretore consentono
di distinguere per tipologia ed entità le prestazioni riconosciute (ore totali ammesse
suddivise per rapporto ai contatti con la cliente, contatti con il patrocinatore
di controparte e per la redazione di allegati di causa), quantificando di riflesso
anche il corrispettivo di ore contestualmente stralciate. Egli ha inoltre ricondotto
questa sua decisione all’assenza di una particolare istruttoria nella procedura
di divorzio con comune accordo a lui sottoposta. Nelle siffatte circostanze, la
pretesa censura di carenza di motivazione risulta pertanto inconsistente. Prova
ne sia, del resto, che la reclamante non pretende di non avere avuto modo di illustrare
le sue ragioni e di spiegare perché dissentiva dall’argomentazione pretorile. Su
questo punto, infondato, il reclamo va respinto.
4.
La reclamante, come
già si è detto, quantifica il dispendio orario complessivo in 30 ore e 16
minuti (1816 minuti). In base al conteggio particolareggiato lo stesso può grosso
modo essere così suddiviso: 45 minuti per la partecipazione all’udienza (incluso
relativo colloquio con la cliente del 4 giugno 2020), 132 minuti per le
trasferte (19 novembre 2019, 9 dicembre 2019, 14 maggio 2020 e 4 giugno 2020), 327
minuti per l’elaborazione e la redazione di allegati vari (inclusa la
discussione 9 dicembre 2019 con la cliente della bozza di convenzione), 476
minuti per i contatti con l’avv. __________ (inclusi i colloqui del 19 novembre
2019.
e 14 maggio 2020 tanto con il legale quanto con la cliente), e una
rimanenza di 836 minuti a titolo di altri contatti (personali, telefonici e
scritti) con la cliente. Con la decisione impugnata il Pretore ha remunerato 4
ore di conversazione con la cliente, 8 ore con l’avvocato __________ e 6 ore di
redazione di allegati.
4.1
Giova anzitutto premettere
che giusta l’art. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria del 19 dicembre 2007 (Rtar) - invero unica
norma del regolamento a non essere stata menzionata nel reclamo - nelle cause
di protezione dell’unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune
o su richiesta unilaterale, salvo diversa decisione del giudice è riconosciuto
un onorario massimo di fr. 4'200.–, ovvero poco più di 23 ore di lavoro alla
tariffa oraria di fr. 180.– applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Ora, in tal
senso, di una richiesta di deroga, rispettivamente di un’autorizzazione del Pretore
non vi è però traccia nel fascicolo processuale. Sicché, a fronte di una
procedura di divorzio con accordo comune, già solo per questo la pretesa remunerazione
del monte ore rivendicato dalla reclamante non è e non era ammissibile, e ciò
indipendentemente dal fatto che tutto il tempo impiegato sia stato effettivo e
non vi sia sproporzione fra il valore delle operazioni effettuate e l’onorario
esposto. Invero risulta poi anche irrilevante il distinguo della reclamante tra
divorzio unilaterale e divorzio su richiesta comune, via quest’ultima diventata
a suo dire attuale solo dopo l’incontro con l’avvocato di controparte.
4.2
Le 6 ore di lavoro ammesse
dal Pretore per la redazione degli allegati vanno a rapportarsi ad un dispendio
di tempo di complessive 5 ore e 27 minuti (327 minuti: sopra, consid. 4), individuabili
dalla nota professionale a titolo di elaborazione e redazione di allegati (o
scritti in genere alla Pretura) e altresì comprensive del tempo riservato all’incontro
tenutosi in data 9 dicembre 2019 per discutere la bozza di convenzione con la
cliente. Questo esclude di primo acchito una qualsiasi ipotesi di accertamento
manifestamente errato dei fatti imputabile al Pretore. Sicché il rimprovero di avere
“arbitrariamente defalcato” il tempo occorso per la redazione degli
allegati, è sprovvisto di ogni pertinenza.
4.3
In relazione ai contatti
intrattenuti con l’avv. __________ il Pretore ha ammesso un dispendio di tempo
complessivo pari a 8 ore. A questo titolo, il dettaglio del conteggio agli atti
consente di evidenziare un totale di prestazioni lavorative svolte dalla
reclamante quantificabili in 7 ore e 56 minuti (476 minuti: sopra, consid. 4), e
che tengono finanche conto del tempo dedicato alla sua assistita a preludio e a
conclusione degli incontri del 19 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 avvenuti presso
il collega. Se ne deve così dedurre che, nemmeno da questo punto di vista, in
capo al primo giudice è ravvisabile un accertamento manifestamente errato dei
fatti. Una volta ancora il reclamo va conseguentemente respinto.
4.4
Per contro, rispetto al
conteggio dettagliato (sopra, consid. 4), la decisione impugnata non accenna ad
un dispendio di tempo dettato dalle trasferte della reclamante - il cui
rimborso spese è però riconosciuto (fr. 116.–: decisione impugnata, pag. 2) - rispettivamente
a quello riferibile all’udienza del 4 giugno 2020 presso la Pretura. Ciò posto,
la presenza della reclamante in quel contesto è oggettiva e incontestabile. Parimenti
dicasi per il colloquio del 9 dicembre 2019 con la cliente per discutere della bozza
di convenzione, e rientrante nel dispendio di tempo riservato all’elaborazione
e alla redazione degli allegati (sopra, consid. 4.2). Analogo discorso vale inoltre
per gli incontri del 19 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 con l’avv. __________,
che sono stati computati nel dispendio orario ammesso a questo titolo (sopra,
consid. 4.3). E il riconoscimento di tali prestazioni non può omettere
l’implicito tempo che l’interessata ha investito per recarsi in loco e dare
seguito alle incombenze del caso. Motivo per cui, l’esclusione a priori e ingiustificata
di un’attività in tal senso è costitutiva di un accertamento manifestamente
errato dei fatti. Ne consegue che, per le imprescindibili trasferte del 19
novembre 2019, del 9 dicembre 2019 e del 14 maggio 2020 e per l’udienza del 4
giugno 2020 e contestuale trasferta inclusa, va riconosciuto un dispendio di
tempo aggiuntivo di 3 ore (approssimate) di lavoro. Il reclamo, al riguardo fondato,
merita quindi accoglimento.
4.5
Il Pretore ha infine limitato
a 4 ore di lavoro le prestazioni remunerabili quali conversazioni della
reclamante con la cliente. Ora questa quantificazione si contrappone al saldo restante
di complessive 13 ore e 56 minuti (836 minuti: sopra, consid. 4) ascrivibili
quali contatti di vario genere (personali, telefonici e scritti) con la
cliente.
4.5.1
Rileva la reclamante che vista
la litigiosità delle parti in causa, le trattative per raggiungere l’accordo
poi tradotto in convenzione erano state particolarmente difficili e laboriose. Soggiunge
inoltre che spetta al solo legale valutare la necessità di una conversazione e che
questo include le dovute spiegazioni ad una cliente sprovvista di dimestichezza
in questioni attinenti il diritto civile come in concreto, legale a cui va quindi
riconosciuto il diritto ad un ampio margine di apprezzamento tanto nella
conduzione del mandato quanto nella strategia da adottare. L’interessata
contesta anche la riduzione sistematica di colloqui aventi una durata di 20, 10
o 5 minuti di chi opera in regime di assistenza giudiziaria, rinviando a quella
che era la prassi del Consiglio di Moderazione.
4.5.2
Rammentato il dispendio orario
massimo di poco più di 23 ore di lavoro ammissibili per le cause di stato
(sopra, consid. 4.1) e dedotte le 6 ore di redazione degli allegati (sopra,
consid. 4.2), le 8 ore di contatti con l’avv. __________ (sopra, consid. 4.3) e
le 3 ore ammesse - in accoglimento del reclamo - a titolo di trasferta e
partecipazione all’udienza (sopra, consid. 4.4), resta da stabilire se nella
fattispecie le 4 ore di “conversazione con la cliente” riconosciute dal Pretore
(sopra, consid. 4.5) configurano un accertamento manifestamente errato dei
fatti o un’errata applicazione del diritto. Per i motivi che qui seguono, non è
questo il caso in concreto.
4.5.3
Già si è detto che il dispendio
di tempo per la “redazione degli allegati” già tiene conto di colloquio e
scritti alla cliente datati 9 dicembre 2019 e posti in relazione alla discussione
della bozza di convenzione (sopra, consid. 4.2) per complessivi 110 minuti. D’altra
parte, in quello ammesso con riferimento all’avv. __________, di fatto
considera la durata dei contestuali colloqui con la cliente del 19 novembre
2019.
e 14 maggio 2020 (sopra, consid. 4.3) per un totale di 90 minuti. Infine
altri 30 minuti di colloquio con la cliente spesi il 4 giugno 2020 sono coperti
dalla durata ammessa a titolo di partecipazione all’udienza tenuta quel giorno (sopra,
consid. 4.4). Di modo che, al lato pratico, si ha un totale di ben 3 ore e 50
minuti (230 minuti) di colloqui con la cliente conteggiati a parte e in
aggiunta rispetto alle 4 ore designate dal Pretore quali “conversazione con la
cliente”.
4.5.4
Non solo. Se è vero che non si
giustifica lo stralcio a priori e automatico di prestazioni lavorative di un
legale aventi durata tra i 5 e i 20 minuti, è nondimeno altrettanto vero che semplici
attività di natura amministrativa e di cancelleria, quand’anche svolte da un
legale, non possono evidentemente legittimare la remunerazione del tempo ad
esse dedicato alla tariffa oraria di fr. 180.– tesa a compensare un lavoro di
natura prettamente giuridica. E, certo, non è ad esempio tale l’apertura
dell’incarto, l’allestimento della procura, la trasmissione per conoscenza di
scritti, ordinanze e decisioni alla cliente.
4.5.5
Inoltre, risulta dagli atti
che la reclamante aveva già patrocinato la cliente nell’ambito della procedura
di protezione dell’unione coniugale promossa a marzo 2018 innanzi al medesimo
Pretore, procedura poi stralciata dai ruoli per intervenuta transazione
raggiunta in corso d’udienza (cfr. decisione di stralcio 23 maggio 2018 nella documentazione
annessa all’istanza di gratuito patrocinio). Sicché alla legale era noto tanto
il quadro familiare quanto quello economico delle parti, contesti che a
prescindere dalla litigiosità delle parti non lasciavano invero margine a
trattative particolari, se non in relazione al destino dell’abitazione
coniugale (cfr. decisione di divorzio 24 giugno 2020). Ne consegue che, per
avere ritenuto che la causa non aveva comportato particolare istruttoria, la
critica al Pretore è infondata.
4.6
In conclusione, e tutto ciò
considerato, la contestazione della reclamante risulta fondata nella misura in
cui il dispendio orario riconosciuto dal Pretore fa ingiustificatamente
astrazione del tempo specificato dalla reclamante a titolo di trasferte e di
partecipazione all’udienza di audizione delle parti, il tutto per complessive 3
ore (sopra, consid. 4.4). A fronte di 21 ore di lavoro alla tariffa oraria di
fr. 180.–, l’onorario dovuto alla reclamante si attesta quindi a fr. 3'780.–. Entro
questi termini il reclamo merita così accoglimento.
5.
La reclamante reputa
altresì giustificato in toto l’importo da lei conteggiato a titolo di spese
(fr. 891.60), in considerazione del suo onorario superiore da fr. 5'000.–. Correttamente
il Pretore ha rilevato che il patrocinatore ha diritto al rimborso all’importo
forfettario del 10% dell’onorario riconosciuto, quando esso non supera i fr.
5'000.– (art. 6 cpv. 1 Rtar), oltre al rimborso delle altre spese sopportate
nell’interesse del cliente tra cui quelle di trasferta (art. 6 cpv. 2 Rtar). In
proposito il primo giudice ha ammesso fr. 440.–, inclusi fr. 116.– di
trasferte. Il parziale accoglimento del reclamo impone la conseguente rettifica
dell’importo forfettario così riconosciuto. Sicché l’onorario di fr. 3'780.–
(sopra, consid. 4.6) si completa della cifra di fr. 494.– (10% di fr. 3'780.–,
rispettivamente fr. 116.– di trasferta). Tenuto conto dell’IVA al 7.7%, il
totale complessivo ammonta così a fr. 4'603.10.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG La
reclamante rivendicava la retribuzione dell’attività svolta quale patrocinatrice
d’ufficio per complessivi fr. 6'827.75 in luogo dell’importo di fr. 3'963.35
ammesso dal Pretore e che, in parziale accoglimento del reclamo, aumenta a fr.
4'603.10 (sopra, consid. 5). Ottiene così causa vinta nella misura di 1/4
soccombendo per i restanti 3/4. In applicazione della parziale soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC), la reclamante deve sopportare le spese processuali in ragione
di fr. 300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello Stato.
Stante il suo grado di soccombenza, all’interessata non si giustifica riconoscere
ripetibili.
7.
Controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche
la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24/28 settembre 2020
dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2
della decisione 23 settembre 2020 della Pretura del Distretto di Vallemaggia
(inc. n. SO.2019.174) è così riformato:
“2. A favore della patrocinatrice è riconosciuto:
- onorario fr. 3'780.–
- spese fr. 494.–
- IVA
7.7% su fr. 4'274.– fr. 329.10
Totale fr. 4'603.10”
2.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico dell’avv. RE 1 in
ragione di fr. 300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello
Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
– ;
–
Comunicazione:
– alla Pretura del
Distretto di Vallemaggia;
– Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché il valore di causa è di
fr. 2'864.40, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).