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Decisione

13.2020.113

Semplici attività di natura amministrativa e di cancelleria, quand'anche svolte da un avvocato, non legittimano la remunerazione del tempo ad esse dedicato alla tariffa oraria di fr. 180.- prevista per compensare il lavoro prettamente giuridico

11 febbraio 2021Italiano20 min

i coniugi all’udienza del 4 giugno 2020, con decisione 24 giugno 2020 il

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.113

Lugano

11 febbraio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2019.174 (gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa

con istanza 9 ottobre 2019 da

__________

patrocinata

dall’avv. RE 1

e relativa

alla procedura di divorzio comune con accordo completo (inc. n. DM.2020.7)

promossa insieme a

__________

patrocinato

dall’avv. __________

e ora sul reclamo 24

settembre 2020 dell’avv. RE 1 contro la decisione 23 settembre 2020 con cui il

Pretore ha tassato la sua nota professionale 30 giugno 2020;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 9 ottobre 2019,

completata l’indomani dei necessari documenti, __________ ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Vallemaggia il beneficio del gratuito patrocinio in

vista dell’avvio di una procedura di divorzio nei confronti di __________.

B. Con decisione 31

dicembre 2019 il Pretore ha posto __________ al beneficio del gratuito

patrocinio nella forma integrale e per la procedura che l’avrebbe coinvolta nei

confronti del (ex) marito, designando l’avv. RE 1 a sua patrocinatrice

d’ufficio.

C. Il 14 maggio 2020 __________

e __________ hanno presentato istanza comune di divorzio con accordo completo,

corredata della convenzione di medesima data sui relativi effetti accessori. Sentiti

Fatti

i coniugi all’udienza del 4 giugno 2020, con decisione 24 giugno 2020 il

Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi, ha

omologato la convenzione sugli effetti accessori e accertato l’importo dovuto

alla moglie a titolo di conguaglio della previdenza professionale acquisita in

costanza di matrimonio.

D. Il 30 giugno 2020

l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la nota professionale per le prestazioni

svolte a favore della sua assistita, dove ha esposto una retribuzione

complessiva di fr. 6'827.75, di cui fr. 5'448.– di onorario, fr. 891.60 di

spese e fr. 488.15 di IVA al 7.7%.

E. Con decisione 23 settembre

2020 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo alla

patrocinatrice una retribuzione complessiva di fr. 3'963.35, di cui fr. 3'240.–

di onorario, fr. 440.– di spese e fr. 283.35 di IVA al 7.7% (dispositivo n. 2).

F. Con reclamo 24

settembre 2020 introdotto innanzi la Corte dei reclami penali del Tribunale

d’appello, l’avv. RE 1 ne chiede la riforma nel senso di approvare

integralmente la sua nota professionale 30 giugno 2020 di complessivi fr.

6'827.75. Il gravame è stato integrato dall’interessata con memoriale 28

settembre 2020 indirizzato alla Camera civile dei reclami.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Huber,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad

art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid.

2.1

che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319

[versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Richiamata la procedura sommaria

per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122) - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

1.3

La decisione impugnata,

notificata il 23 settembre 2020, è pervenuta all’avv. RE 1 l’indomani

(tracciamento degli invii; doc. 2 al reclamo). Sicché il reclamo 24/28

settembre 2020 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Dato atto della tariffa

oraria di fr. 180.–, il Pretore ha indicato di ridurre il tempo dedicato dalla reclamante

alla sua assistita e al patrocinatore di controparte poiché la procedura di

divorzio di comune accordo non aveva comportato particolare istruttoria. Egli ha

ammesso 4 ore per le conversazioni con la cliente, 8 ore per i contatti con

l’avv. __________ e 6 ore per la redazione degli allegati, da cui l’onorario di

fr. 3'240.–. In aggiunta ha riconosciuto le spese limitatamente all’importo

forfettario del 10% dell’onorario in applicazione dell’art. 6 Rtar e il costo

delle trasferte per fr. 116.–, oltre il 7.7% di IVA.

2.2

La reclamante si duole di applicazione

errata del diritto e di accertamento manifestamente errato dei fatti. La

riduzione del suo onorario non era motivata, malgrado il conteggio dettagliato delle

prestazioni. Da cui il rimprovero al Pretore di avere abusato del suo potere di

apprezzamento ed emesso una decisione inadeguata e arbitraria. Contesta la

decurtazione sistematica delle prestazioni di 20, 10 e 5 minuti e rivendica il

diritto del legale ad un ampio margine di apprezzamento nella conduzione del

mandato e nella scelta strategica. Vista la litigiosità delle parti, le

trattative per l’accordo e la sottoscrizione della convenzione erano state

laboriose, giustificando tutto il tempo da lei indicato. Inoltre, a fronte del suo

onorario superiore a fr. 5'000.–, tutte le spese da lei esposte andavano

riconosciute.

3.

Il diritto di essere

sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale

formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito

comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,

2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi

sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia

fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso

piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi

conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.

238.

[versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 41 seg. ad art. 238]).

3.1

Per prassi del Tribunale

federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della

fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del

Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti:

non pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario

dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non

si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF

111.

Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 583 con

riferimenti; Tappy, Le Tribunal

fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et

indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le

Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). L’obbligo di

motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio

particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso

indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o

da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità

superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale

5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicato in

DTF 140 III 167; Wuffli/Fuhrer,

op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy,

op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).

3.2

La reclamante rivendica il

pagamento di un onorario di fr. 5'448.–alla tariffa oraria di fr. 180.–

corrispondente a un dispendio di tempo complessivo di 30 ore e 16 minuti,

ripartito come da elenco dettagliato annesso alla nota professionale. Dal canto

suo il Pretore ha indicato che “tuttavia il tempo dedicato alla sua

assistita e al patrocinatore di controparte, deve essere ridotto, tenuto conto

che presso questa Pretura è giunta una procedura di divorzio di comune accordo

che non ha comportato particolare istruttoria”. Ha quindi precisato di

ridurre “a 4 ore di conversazione con la cliente e a 8 ore con l’avvocato __________

e 6 ore di redazione allegati, per un onorario di fr. 3'240.–”. Ciò

premesso, è ben vero che non vi è un dettaglio puntuale delle singole

prestazioni stralciate. Tuttavia, le indicazioni fornite dal Pretore consentono

di distinguere per tipologia ed entità le prestazioni riconosciute (ore totali ammesse

suddivise per rapporto ai contatti con la cliente, contatti con il patrocinatore

di controparte e per la redazione di allegati di causa), quantificando di riflesso

anche il corrispettivo di ore contestualmente stralciate. Egli ha inoltre ricondotto

questa sua decisione all’assenza di una particolare istruttoria nella procedura

di divorzio con comune accordo a lui sottoposta. Nelle siffatte circostanze, la

pretesa censura di carenza di motivazione risulta pertanto inconsistente. Prova

ne sia, del resto, che la reclamante non pretende di non avere avuto modo di illustrare

le sue ragioni e di spiegare perché dissentiva dall’argomentazione pretorile. Su

questo punto, infondato, il reclamo va respinto.

4.

La reclamante, come

già si è detto, quantifica il dispendio orario complessivo in 30 ore e 16

minuti (1816 minuti). In base al conteggio particolareggiato lo stesso può grosso

modo essere così suddiviso: 45 minuti per la partecipazione all’udienza (incluso

relativo colloquio con la cliente del 4 giugno 2020), 132 minuti per le

trasferte (19 novembre 2019, 9 dicembre 2019, 14 maggio 2020 e 4 giugno 2020), 327

minuti per l’elaborazione e la redazione di allegati vari (inclusa la

discussione 9 dicembre 2019 con la cliente della bozza di convenzione), 476

minuti per i contatti con l’avv. __________ (inclusi i colloqui del 19 novembre

2019.

e 14 maggio 2020 tanto con il legale quanto con la cliente), e una

rimanenza di 836 minuti a titolo di altri contatti (personali, telefonici e

scritti) con la cliente. Con la decisione impugnata il Pretore ha remunerato 4

ore di conversazione con la cliente, 8 ore con l’avvocato __________ e 6 ore di

redazione di allegati.

4.1

Giova anzitutto premettere

che giusta l’art. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria del 19 dicembre 2007 (Rtar) - invero unica

norma del regolamento a non essere stata menzionata nel reclamo - nelle cause

di protezione dell’unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune

o su richiesta unilaterale, salvo diversa decisione del giudice è riconosciuto

un onorario massimo di fr. 4'200.–, ovvero poco più di 23 ore di lavoro alla

tariffa oraria di fr. 180.– applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Ora, in tal

senso, di una richiesta di deroga, rispettivamente di un’autorizzazione del Pretore

non vi è però traccia nel fascicolo processuale. Sicché, a fronte di una

procedura di divorzio con accordo comune, già solo per questo la pretesa remunerazione

del monte ore rivendicato dalla reclamante non è e non era ammissibile, e ciò

indipendentemente dal fatto che tutto il tempo impiegato sia stato effettivo e

non vi sia sproporzione fra il valore delle operazioni effettuate e l’onorario

esposto. Invero risulta poi anche irrilevante il distinguo della reclamante tra

divorzio unilaterale e divorzio su richiesta comune, via quest’ultima diventata

a suo dire attuale solo dopo l’incontro con l’avvocato di controparte.

4.2

Le 6 ore di lavoro ammesse

dal Pretore per la redazione degli allegati vanno a rapportarsi ad un dispendio

di tempo di complessive 5 ore e 27 minuti (327 minuti: sopra, consid. 4), individuabili

dalla nota professionale a titolo di elaborazione e redazione di allegati (o

scritti in genere alla Pretura) e altresì comprensive del tempo riservato all’incontro

tenutosi in data 9 dicembre 2019 per discutere la bozza di convenzione con la

cliente. Questo esclude di primo acchito una qualsiasi ipotesi di accertamento

manifestamente errato dei fatti imputabile al Pretore. Sicché il rimprovero di avere

“arbitrariamente defalcato” il tempo occorso per la redazione degli

allegati, è sprovvisto di ogni pertinenza.

4.3

In relazione ai contatti

intrattenuti con l’avv. __________ il Pretore ha ammesso un dispendio di tempo

complessivo pari a 8 ore. A questo titolo, il dettaglio del conteggio agli atti

consente di evidenziare un totale di prestazioni lavorative svolte dalla

reclamante quantificabili in 7 ore e 56 minuti (476 minuti: sopra, consid. 4), e

che tengono finanche conto del tempo dedicato alla sua assistita a preludio e a

conclusione degli incontri del 19 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 avvenuti presso

il collega. Se ne deve così dedurre che, nemmeno da questo punto di vista, in

capo al primo giudice è ravvisabile un accertamento manifestamente errato dei

fatti. Una volta ancora il reclamo va conseguentemente respinto.

4.4

Per contro, rispetto al

conteggio dettagliato (sopra, consid. 4), la decisione impugnata non accenna ad

un dispendio di tempo dettato dalle trasferte della reclamante - il cui

rimborso spese è però riconosciuto (fr. 116.–: decisione impugnata, pag. 2) - rispettivamente

a quello riferibile all’udienza del 4 giugno 2020 presso la Pretura. Ciò posto,

la presenza della reclamante in quel contesto è oggettiva e incontestabile. Parimenti

dicasi per il colloquio del 9 dicembre 2019 con la cliente per discutere della bozza

di convenzione, e rientrante nel dispendio di tempo riservato all’elaborazione

e alla redazione degli allegati (sopra, consid. 4.2). Analogo discorso vale inoltre

per gli incontri del 19 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 con l’avv. __________,

che sono stati computati nel dispendio orario ammesso a questo titolo (sopra,

consid. 4.3). E il riconoscimento di tali prestazioni non può omettere

l’implicito tempo che l’interessata ha investito per recarsi in loco e dare

seguito alle incombenze del caso. Motivo per cui, l’esclusione a priori e ingiustificata

di un’attività in tal senso è costitutiva di un accertamento manifestamente

errato dei fatti. Ne consegue che, per le imprescindibili trasferte del 19

novembre 2019, del 9 dicembre 2019 e del 14 maggio 2020 e per l’udienza del 4

giugno 2020 e contestuale trasferta inclusa, va riconosciuto un dispendio di

tempo aggiuntivo di 3 ore (approssimate) di lavoro. Il reclamo, al riguardo fondato,

merita quindi accoglimento.

4.5

Il Pretore ha infine limitato

a 4 ore di lavoro le prestazioni remunerabili quali conversazioni della

reclamante con la cliente. Ora questa quantificazione si contrappone al saldo restante

di complessive 13 ore e 56 minuti (836 minuti: sopra, consid. 4) ascrivibili

quali contatti di vario genere (personali, telefonici e scritti) con la

cliente.

4.5.1

Rileva la reclamante che vista

la litigiosità delle parti in causa, le trattative per raggiungere l’accordo

poi tradotto in convenzione erano state particolarmente difficili e laboriose. Soggiunge

inoltre che spetta al solo legale valutare la necessità di una conversazione e che

questo include le dovute spiegazioni ad una cliente sprovvista di dimestichezza

in questioni attinenti il diritto civile come in concreto, legale a cui va quindi

riconosciuto il diritto ad un ampio margine di apprezzamento tanto nella

conduzione del mandato quanto nella strategia da adottare. L’interessata

contesta anche la riduzione sistematica di colloqui aventi una durata di 20, 10

o 5 minuti di chi opera in regime di assistenza giudiziaria, rinviando a quella

che era la prassi del Consiglio di Moderazione.

4.5.2

Rammentato il dispendio orario

massimo di poco più di 23 ore di lavoro ammissibili per le cause di stato

(sopra, consid. 4.1) e dedotte le 6 ore di redazione degli allegati (sopra,

consid. 4.2), le 8 ore di contatti con l’avv. __________ (sopra, consid. 4.3) e

le 3 ore ammesse - in accoglimento del reclamo - a titolo di trasferta e

partecipazione all’udienza (sopra, consid. 4.4), resta da stabilire se nella

fattispecie le 4 ore di “conversazione con la cliente” riconosciute dal Pretore

(sopra, consid. 4.5) configurano un accertamento manifestamente errato dei

fatti o un’errata applicazione del diritto. Per i motivi che qui seguono, non è

questo il caso in concreto.

4.5.3

Già si è detto che il dispendio

di tempo per la “redazione degli allegati” già tiene conto di colloquio e

scritti alla cliente datati 9 dicembre 2019 e posti in relazione alla discussione

della bozza di convenzione (sopra, consid. 4.2) per complessivi 110 minuti. D’altra

parte, in quello ammesso con riferimento all’avv. __________, di fatto

considera la durata dei contestuali colloqui con la cliente del 19 novembre

2019.

e 14 maggio 2020 (sopra, consid. 4.3) per un totale di 90 minuti. Infine

altri 30 minuti di colloquio con la cliente spesi il 4 giugno 2020 sono coperti

dalla durata ammessa a titolo di partecipazione all’udienza tenuta quel giorno (sopra,

consid. 4.4). Di modo che, al lato pratico, si ha un totale di ben 3 ore e 50

minuti (230 minuti) di colloqui con la cliente conteggiati a parte e in

aggiunta rispetto alle 4 ore designate dal Pretore quali “conversazione con la

cliente”.

4.5.4

Non solo. Se è vero che non si

giustifica lo stralcio a priori e automatico di prestazioni lavorative di un

legale aventi durata tra i 5 e i 20 minuti, è nondimeno altrettanto vero che semplici

attività di natura amministrativa e di cancelleria, quand’anche svolte da un

legale, non possono evidentemente legittimare la remunerazione del tempo ad

esse dedicato alla tariffa oraria di fr. 180.– tesa a compensare un lavoro di

natura prettamente giuridica. E, certo, non è ad esempio tale l’apertura

dell’incarto, l’allestimento della procura, la trasmissione per conoscenza di

scritti, ordinanze e decisioni alla cliente.

4.5.5

Inoltre, risulta dagli atti

che la reclamante aveva già patrocinato la cliente nell’ambito della procedura

di protezione dell’unione coniugale promossa a marzo 2018 innanzi al medesimo

Pretore, procedura poi stralciata dai ruoli per intervenuta transazione

raggiunta in corso d’udienza (cfr. decisione di stralcio 23 maggio 2018 nella documentazione

annessa all’istanza di gratuito patrocinio). Sicché alla legale era noto tanto

il quadro familiare quanto quello economico delle parti, contesti che a

prescindere dalla litigiosità delle parti non lasciavano invero margine a

trattative particolari, se non in relazione al destino dell’abitazione

coniugale (cfr. decisione di divorzio 24 giugno 2020). Ne consegue che, per

avere ritenuto che la causa non aveva comportato particolare istruttoria, la

critica al Pretore è infondata.

4.6

In conclusione, e tutto ciò

considerato, la contestazione della reclamante risulta fondata nella misura in

cui il dispendio orario riconosciuto dal Pretore fa ingiustificatamente

astrazione del tempo specificato dalla reclamante a titolo di trasferte e di

partecipazione all’udienza di audizione delle parti, il tutto per complessive 3

ore (sopra, consid. 4.4). A fronte di 21 ore di lavoro alla tariffa oraria di

fr. 180.–, l’onorario dovuto alla reclamante si attesta quindi a fr. 3'780.–. Entro

questi termini il reclamo merita così accoglimento.

5.

La reclamante reputa

altresì giustificato in toto l’importo da lei conteggiato a titolo di spese

(fr. 891.60), in considerazione del suo onorario superiore da fr. 5'000.–. Correttamente

il Pretore ha rilevato che il patrocinatore ha diritto al rimborso all’importo

forfettario del 10% dell’onorario riconosciuto, quando esso non supera i fr.

5'000.– (art. 6 cpv. 1 Rtar), oltre al rimborso delle altre spese sopportate

nell’interesse del cliente tra cui quelle di trasferta (art. 6 cpv. 2 Rtar). In

proposito il primo giudice ha ammesso fr. 440.–, inclusi fr. 116.– di

trasferte. Il parziale accoglimento del reclamo impone la conseguente rettifica

dell’importo forfettario così riconosciuto. Sicché l’onorario di fr. 3'780.–

(sopra, consid. 4.6) si completa della cifra di fr. 494.– (10% di fr. 3'780.–,

rispettivamente fr. 116.– di trasferta). Tenuto conto dell’IVA al 7.7%, il

totale complessivo ammonta così a fr. 4'603.10.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG La

reclamante rivendicava la retribuzione dell’attività svolta quale patrocinatrice

d’ufficio per complessivi fr. 6'827.75 in luogo dell’importo di fr. 3'963.35

ammesso dal Pretore e che, in parziale accoglimento del reclamo, aumenta a fr.

4'603.10 (sopra, consid. 5). Ottiene così causa vinta nella misura di 1/4

soccombendo per i restanti 3/4. In applicazione della parziale soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC), la reclamante deve sopportare le spese processuali in ragione

di fr. 300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello Stato.

Stante il suo grado di soccombenza, all’interessata non si giustifica riconoscere

ripetibili.

7.

Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche

la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 24/28 settembre 2020

dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2

della decisione 23 settembre 2020 della Pretura del Distretto di Vallemaggia

(inc. n. SO.2019.174) è così riformato:

“2. A favore della patrocinatrice è riconosciuto:

- onorario fr. 3'780.–

- spese fr. 494.–

- IVA

7.7% su fr. 4'274.– fr. 329.10

Totale fr. 4'603.10”

2.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico dell’avv. RE 1 in

ragione di fr. 300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello

Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

– ;

Comunicazione:

– alla Pretura del

Distretto di Vallemaggia;

– Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché il valore di causa è di

fr. 2'864.40, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).