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Decisione

13.2020.115

Ingiunzione di far capo a un rappresentante legale. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile

11 febbraio 2021Italiano5 min

che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e andrebbero poste a carico del reclamante;che tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese, ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di gratuito patrocinio del reclamante;

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.115

13.2020.116

Lugano

11 febbraio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.

n. SO.2020.340 e CA.2020.36 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa con istanze 5 maggio, rispettivamente 22 luglio 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE

1

e

ora sul reclamo 16 ottobre 2020 di RE 1 contro la decisione con cui il Pretore

aggiunto gli ha assegnato un termine per munirsi di un rappresentante legale;

ritenuto

in fatto: che con istanza 5 maggio

2020 __________ ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione

coniugale, segnatamente l’attribuzione del domicilio coniugale, la custodia del

figlio __________ con regolamentazione del diritto di visita e un contributo

alimentare per il figlio (inc. SO.2020.340);

che il Pretore aggiunto ha

accolto parzialmente le richieste con decisione supercautelare 6 maggio 2020;

che con osservazioni 22

giugno 2020 il convenuto, assistito da un legale, ha postulato il parziale

accoglimento dell’istanza;

che con istanza 22 luglio

2020 __________ ha chiesto che sia fatto divieto al convenuto di avvicinarsi a

lei e al di lei luogo di residenza a meno di 300 metri, rispettivamente di

mettersi in contatto con lei, salvo nei momenti previsti dalla ARP per

permettere i contatti telefonici tra padre e figlio (inc. n. CA.2020.36);

che l’istanza è stata

accolta con decisione supercautelare 23 luglio 2020;

che con osservazioni 10

agosto 2020 il convenuto ha chiesto di respingere integralmente l’istanza 22

luglio 2020;

che, il convenuto avendo

revocato il mandato al proprio legale, con ordinanza 18 settembre 2020 il

Pretore aggiunto gli ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore,

con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di

inadempienza;

che, decorso infruttuoso quel

termine, con ordinanza 12 ottobre 2020 il Pretore aggiunto ha designato l’avv. __________

quale patrocinatore d’ufficio di RE 1;

che con “ricorso” 16 ottobre 2020 RE 1

dichiara di opporsi alla decisione in oggetto, chiede “la difesa obbligatoria

gratuita” e postula che gli sia messo a disposizione un interprete;

considerato

in diritto: che l’ingiunzione di far

capo a un rappresentante legale in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 CPC è una

disposizione ordinatoria processuale, la quale, per i combinati disposti degli

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è

impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello;

che la decisione impugnata è stata

notificata al reclamante il 14 ottobre 2020 sicché il gravame, rimesso alla

posta il 19 ottobre 2020 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile;

che con il rimedio del reclamo possono

essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC,

lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che, inoltre, nei casi non

espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere

riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;

che il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il

reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;

che, nel caso in rassegna,

Fatti

il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare

evidente, considerato come l’assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso

interesse;

che, ritenuta la mancanza delle premesse

fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile;

che, a titolo abbondanziale, si rileva come

il medesimo reclamante postula di essere posto al beneficio del gratuito

patrocinio (difesa obbligatoria gratuita) sicché mal si comprende per quale

motivo egli si oppone alla decisione del Pretore aggiunto che gli ha designato

un patrocinatore - cognito della lingua tedesca - dopo che lui stesso non vi ha

provveduto personalmente nel termine assegnatogli;

che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e andrebbero poste a carico del reclamante;che tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese, ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di gratuito patrocinio del reclamante;

che il presente

reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 16 ottobre

2020 di RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

La richiesta di

gratuito patrocino del reclamante è priva d’oggetto.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 16 ottobre 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione:

- alla Pretura della giurisdizione

di Locarno-Campagna;

- .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).