13.2020.115
Ingiunzione di far capo a un rappresentante legale. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
11 febbraio 2021Italiano5 min
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e andrebbero poste a carico del reclamante;che tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese, ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di gratuito patrocinio del reclamante;
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.115
13.2020.116
Lugano
11 febbraio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.
n. SO.2020.340 e CA.2020.36 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanze 5 maggio, rispettivamente 22 luglio 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE
1
e
ora sul reclamo 16 ottobre 2020 di RE 1 contro la decisione con cui il Pretore
aggiunto gli ha assegnato un termine per munirsi di un rappresentante legale;
ritenuto
in fatto: che con istanza 5 maggio
2020 __________ ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione
coniugale, segnatamente l’attribuzione del domicilio coniugale, la custodia del
figlio __________ con regolamentazione del diritto di visita e un contributo
alimentare per il figlio (inc. SO.2020.340);
che il Pretore aggiunto ha
accolto parzialmente le richieste con decisione supercautelare 6 maggio 2020;
che con osservazioni 22
giugno 2020 il convenuto, assistito da un legale, ha postulato il parziale
accoglimento dell’istanza;
che con istanza 22 luglio
2020 __________ ha chiesto che sia fatto divieto al convenuto di avvicinarsi a
lei e al di lei luogo di residenza a meno di 300 metri, rispettivamente di
mettersi in contatto con lei, salvo nei momenti previsti dalla ARP per
permettere i contatti telefonici tra padre e figlio (inc. n. CA.2020.36);
che l’istanza è stata
accolta con decisione supercautelare 23 luglio 2020;
che con osservazioni 10
agosto 2020 il convenuto ha chiesto di respingere integralmente l’istanza 22
luglio 2020;
che, il convenuto avendo
revocato il mandato al proprio legale, con ordinanza 18 settembre 2020 il
Pretore aggiunto gli ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore,
con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di
inadempienza;
che, decorso infruttuoso quel
termine, con ordinanza 12 ottobre 2020 il Pretore aggiunto ha designato l’avv. __________
quale patrocinatore d’ufficio di RE 1;
che con “ricorso” 16 ottobre 2020 RE 1
dichiara di opporsi alla decisione in oggetto, chiede “la difesa obbligatoria
gratuita” e postula che gli sia messo a disposizione un interprete;
considerato
in diritto: che l’ingiunzione di far
capo a un rappresentante legale in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 CPC è una
disposizione ordinatoria processuale, la quale, per i combinati disposti degli
art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è
impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello;
che la decisione impugnata è stata
notificata al reclamante il 14 ottobre 2020 sicché il gravame, rimesso alla
posta il 19 ottobre 2020 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile;
che con il rimedio del reclamo possono
essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC,
lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, inoltre, nei casi non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;
che, nel caso in rassegna,
Fatti
il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare
evidente, considerato come l’assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso
interesse;
che, ritenuta la mancanza delle premesse
fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile;
che, a titolo abbondanziale, si rileva come
il medesimo reclamante postula di essere posto al beneficio del gratuito
patrocinio (difesa obbligatoria gratuita) sicché mal si comprende per quale
motivo egli si oppone alla decisione del Pretore aggiunto che gli ha designato
un patrocinatore - cognito della lingua tedesca - dopo che lui stesso non vi ha
provveduto personalmente nel termine assegnatogli;
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e andrebbero poste a carico del reclamante;che tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese, ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di gratuito patrocinio del reclamante;
che il presente
reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 16 ottobre
2020 di RE 1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano
spese processuali.
3.
La richiesta di
gratuito patrocino del reclamante è priva d’oggetto.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 16 ottobre 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione:
- alla Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna;
- .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).