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Decisione

13.2020.117

In assenza di una decisione, la proposta transattiva formulata dal giudice in sede di udienza con termine per accettazione e registrata a verbale non è impugnabile, sicché un qualunque rimedio di diritto risulta inammissibile

11 febbraio 2021Italiano4 min

parti una soluzione transattiva circa l’assegnazione delle proprietà di __________;

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.117

Lugano

11 febbraio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.340 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa

con istanza 22 luglio 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE

1

e

ora sulla “Einsprache” 22 ottobre 2020 di RE 1 contro il verbale d’udienza 7

settembre 2020;

ritenuto

in fatto: che con istanza 5 maggio

2020 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale,

segnatamente l’attribuzione del domicilio coniugale, la custodia del figlio __________

con regolamentazione del diritto di visita e del contributo alimentare (inc.

SO.2020.340);

che il Pretore aggiunto ha

accolto parzialmente le richieste con decisione supercautelare 6 maggio 2020;

che con osservazioni 22 giugno

2020 il convenuto ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza;

che al dibattimento 7

settembre 2020 il Pretore aggiunto ha fatto una proposta transattiva

concernente l’attribuzione delle due proprietà di __________, assegnando alle

parti un termine per pronunciarsi sulla stessa, proposta che è stata accettata

seduta stante dalla moglie;

che con “Einsprache” 16 ottobre 2020,

inviata alla Camera di protezione del Tribunale d’appello - Camera che già si

era occupata dei reclami presentati da RE 1 contro le decisioni emesse dall'Autorità

regionale di protezione 11 di Losone - RE 1 dichiara di far “obiezione a tutti

Fatti

i punti” del verbale;

che il reclamo è stato trasmesso per

competenza alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

considerato

in diritto: che nel verbale oggetto di

contestazione, rilevato che le parti si erano date atto di vivere separate

almeno dal 25 gennaio 2020, il Pretore aggiunto si è limitato a sottoporre alle

parti una soluzione transattiva circa l’assegnazione delle proprietà di __________;

che il primo giudice non

ha per contro pronunciato alcuna decisione suscettibile di essere impugnata;

che, di conseguenza, in assenza di una decisione,

un rimedio di diritto, qualunque esso sia, è inammissibile;

che le varie richieste formulate da RE 1,

dovranno quindi essere sottoposte dapprima alla Pretura;

che per quanto concerne la richiesta di

essere assistito da un interprete, anche questa ha da essere sottoposta al

Pretore aggiunto il quale, peraltro, già ha provveduto a nominare a RE 1 un

legale cognito della lingua tedesca;

che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e andrebbero poste a carico del reclamante;che tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese;

che l’atto, stante

il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per

osservazioni, e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi

pronuncia:

1. La “Einsprache” 22

ottobre 2020 di RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

Notificazione

(unitamente all’“opposizione” 22 ottobre 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione:

- alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna;

- .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).