13.2020.117
In assenza di una decisione, la proposta transattiva formulata dal giudice in sede di udienza con termine per accettazione e registrata a verbale non è impugnabile, sicché un qualunque rimedio di diritto risulta inammissibile
11 febbraio 2021Italiano4 min
parti una soluzione transattiva circa l’assegnazione delle proprietà di __________;
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.117
Lugano
11 febbraio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.340 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa
con istanza 22 luglio 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE
1
e
ora sulla “Einsprache” 22 ottobre 2020 di RE 1 contro il verbale d’udienza 7
settembre 2020;
ritenuto
in fatto: che con istanza 5 maggio
2020 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale,
segnatamente l’attribuzione del domicilio coniugale, la custodia del figlio __________
con regolamentazione del diritto di visita e del contributo alimentare (inc.
SO.2020.340);
che il Pretore aggiunto ha
accolto parzialmente le richieste con decisione supercautelare 6 maggio 2020;
che con osservazioni 22 giugno
2020 il convenuto ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza;
che al dibattimento 7
settembre 2020 il Pretore aggiunto ha fatto una proposta transattiva
concernente l’attribuzione delle due proprietà di __________, assegnando alle
parti un termine per pronunciarsi sulla stessa, proposta che è stata accettata
seduta stante dalla moglie;
che con “Einsprache” 16 ottobre 2020,
inviata alla Camera di protezione del Tribunale d’appello - Camera che già si
era occupata dei reclami presentati da RE 1 contro le decisioni emesse dall'Autorità
regionale di protezione 11 di Losone - RE 1 dichiara di far “obiezione a tutti
Fatti
i punti” del verbale;
che il reclamo è stato trasmesso per
competenza alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
considerato
in diritto: che nel verbale oggetto di
contestazione, rilevato che le parti si erano date atto di vivere separate
almeno dal 25 gennaio 2020, il Pretore aggiunto si è limitato a sottoporre alle
parti una soluzione transattiva circa l’assegnazione delle proprietà di __________;
che il primo giudice non
ha per contro pronunciato alcuna decisione suscettibile di essere impugnata;
che, di conseguenza, in assenza di una decisione,
un rimedio di diritto, qualunque esso sia, è inammissibile;
che le varie richieste formulate da RE 1,
dovranno quindi essere sottoposte dapprima alla Pretura;
che per quanto concerne la richiesta di
essere assistito da un interprete, anche questa ha da essere sottoposta al
Pretore aggiunto il quale, peraltro, già ha provveduto a nominare a RE 1 un
legale cognito della lingua tedesca;
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e andrebbero poste a carico del reclamante;che tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese;
che l’atto, stante
il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per
osservazioni, e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi
pronuncia:
1. La “Einsprache” 22
ottobre 2020 di RE 1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano
spese processuali.
3.
Notificazione
(unitamente all’“opposizione” 22 ottobre 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione:
- alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna;
- .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).