13.2020.12
Assegnazione di un termine per emendare un atto. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
4 maggio 2020Italiano9 min
B. Al dibattimento delle
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.12
Lugano
4 maggio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2015.204 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 2 settembre 2015 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 20
febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 30 gennaio 2020 con cui il Pretore
aggiunto ha assegnato all’attore un termine per emendare un atto;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 2 settembre
2015 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr.
124'800.- oltre accessori. L’attore sostiene di essere stato coinvolto in un
incidente della circolazione il 26 giugno 2012, a seguito del quale ha subito
importanti lesioni. Egli chiede quindi che la convenuta sia tenuta a versargli
le indennità giornaliere cui ha diritto in base a una polizza d’assicurazione
stipulata con la medesima.
Con risposta 2
dicembre 2015 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande.
Fatti
B. Al dibattimento delle
prime arringhe del 2 dicembre 2016 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi
di prova. La parte convenuta ha segnatamente formulato domande di edizione di
documenti, cui l’attore si è opposto. Ne è poi seguito uno scambio di memorie
con cui le parti hanno preso posizione sulle prove e sulle opposizioni alle
prove della controparte.
Con decisione 5 febbraio
2019 il primo giudice ha ammesso la prova della perizia medica
pluridisciplinare - chiesta da entrambe le parti - intesa a stabilire quali
conseguenze alla salute dell’attore siano in relazione di causalità con il
sinistro in questione e ha assegnato alle parti un termine per presentare i
quesiti peritali.
L’attore ha inoltrato i
propri quesiti il 15 maggio 2019.
In data 9 luglio 2019 la
convenuta ha a sua volta inoltrato i propri quesiti peritali postulando che la
perizia sia effettuata solo una volta evase le domande di edizione, in
particolare quelle relative agli atti e ai documenti rilevanti ai fini della
determinazione dello stato di salute dell’attore.
In data 13 novembre 2019
l’attore ha inoltrato una memoria con le osservazioni ai quesiti peritali della
convenuta e ha formulato i suoi controquesiti.
C. Con decisione 29
gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha ritenuto corretto acquisire preliminarmente
tutti gli elementi a carattere medico che possono servire ai periti. Ha quindi
ammesso una parte delle domande di edizione e assegnato all’attore un termine
di 30 giorni per produrre la documentazione medica relativa a un trauma
risalente al 1984 e per indicare i nominativi e la sede di esercizio dei medici
che l’avevano avuto in cura dal 2003 al 2012. Ha per contro respinto la domanda
di edizione relativa a tutte le assicurazioni malattia e infortuni dal 1984 al
26 giugno 2012. Per le ulteriori domande di edizione ha poi rinviato a una
successiva decisione.
D. Con decisione 30
gennaio 2020 il Pretore aggiunto si è poi chinato sui quesiti peritali. Ha
quindi rilevato che l’allegato 13 novembre 2019 di parte attrice conteneva,
oltre alle controdomande peritali e alle osservazioni ai quesiti peritali di
controparte, le contestazioni alle domande di edizione documentale ch’essa già
aveva espresso in occasione dell’udienza delle prime arringhe. Ritenuto
l’allegato medesimo prolisso e ripetitivo, lo ha quindi restituito all’attore,
assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare un allegato limitato alle
proprie controdomande e alle eventuali opposizioni alle domande peritali di
controparte di al massimo 12 pagine, con la comminatoria che in caso di
inadempienza l’atto sarebbe stato considerato come non presentato.
E. Con reclamo 20
febbraio 2020 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame
- di annullare la
decisione 29 gennaio 2020 e far ordine alla pretura di statuire anche in merito
alle prove sulle quali il Pretore ancora non si è pronunciato, dopo aver
accordato all’attore la possibilità di prendere posizione sulle domande di
edizione.
- di annullare la
decisione 30 gennaio 2020 e far ordine alla pretura di emettere una nuova
ordinanza con cui viene assegnato all’attore un termine di 20 giorni per
presentare un allegato in merito alle proprie controdomande ed alle eventuali
opposizioni alle domande peritali della controparte, che non superi il massimo
di 12 pagine, e per prendere posizione con un ulteriore succinto allegato sulle
domande di edizione / produzione di documenti formulate da CO 1 alle premesse
dell’allegato del 9.07.2019.
La convenuta non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con il medesimo atto RE 1
ha impugnato due decisioni distinte:
- la decisione sulle prove
29.
gennaio 2020;
la decisione 30
gennaio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha assegnato all’attore un termine per
emendare l’allegato 13 novembre 2019.
Si prescinde qui
dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che, comunque, si procederà
con due decisioni distinte.
2.
La decisione 30
gennaio 2020 con cui il giudice, in applicazione dell’art. 132 CPC assegna un
termine per emendare un atto è una disposizione ordinatoria processuale ai
sensi dell’art. 124 cpv. 1 CPC, la quale, in applicazione dei combinati disposti
art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è
impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello.
Il giudizio impugnato è
pervenuto all’attore il 10 febbraio 2020. Spedito il 20 febbraio 2020, il
reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1
L’esistenza del rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile va resa verosimile imponendosi in tal
senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o
principi generali non è sufficiente (Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di
essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente
o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza
finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la
posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, senza che a tale
pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile
di essere modificato mediante la decisione di merito.
4.
Va qui anzitutto rilevato
che il reclamante non contesta la decisione impugnata nella misura in cui la
stessa accerta che l’allegato in questione è prolisso. Neppure contesta che le
controdomande peritali e le opposizioni alle domande peritali possano essere
contenute in 12 pagine. Egli sostiene invero che il Pretore aggiunto gli ha
negato la possibilità di prendere posizione alle premesse introduttive dei
quesiti peritali della convenuta, ciò che è suscettibile di arrecargli un
pregiudizio difficilmente riparabile perché egli potrebbe essere indotto a
conclusioni a lui sfavorevoli qualora non prendesse in considerazione le sue
obiezioni.
L’argomentazione del
reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.
Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai
sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un
giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che
il Pretore aggiunto possa respingere la pretesa attorea perché potrebbe trarre
conclusioni errate in merito all’onere probatorio non costituisce un
pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza
finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. Di conseguenza il
pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per
l’andamento del processo.
In assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
5.
Di transenna si
rileva che le “premesse” sulle quali il reclamante si duole di non aver potuto
prendere posizione, altro non sono che la richiesta della convenuta di
procedere alla perizia solo dopo aver richiamato, rispettivamente ordinato
l’edizione dei documenti e l’indicazione dei medesimi. Come già rilevato dal
Pretore aggiunto, sulle domande di edizione il reclamante si è già espresso in
sede di dibattimento (memoria 2 dicembre 2016, pag. 7-12, prodotto al
dibattimento e allegato al relativo verbale), ciò che egli peraltro neppure
contesta. Non solo, ma anche successivamente egli ha avuto occasione di
diffondersi abbondantemente sulle domande di edizione, e meglio con le memorie
31.
gennaio 2017 (pag. 3-13) e 3 marzo 2017 (pag. 11-22).
Il reclamo - al limite
dell’abusivo - non merita quindi protezione, non ravvisandosi peraltro, in
concreto, né un’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) né un
accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC).
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 450.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000. – per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
7.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 febbraio 2020 di RE
1.
contro la decisione 30 gennaio 2020 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 450.–, sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 20 febbraio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Considerato
il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.