Lexipedia

Decisione

13.2020.12

Assegnazione di un termine per emendare un atto. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

4 maggio 2020Italiano9 min

B. Al dibattimento delle

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.12

Lugano

4 maggio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2015.204 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione 2 settembre 2015 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 20

febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 30 gennaio 2020 con cui il Pretore

aggiunto ha assegnato all’attore un termine per emendare un atto;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 2 settembre

2015 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr.

124'800.- oltre accessori. L’attore sostiene di essere stato coinvolto in un

incidente della circolazione il 26 giugno 2012, a seguito del quale ha subito

importanti lesioni. Egli chiede quindi che la convenuta sia tenuta a versargli

le indennità giornaliere cui ha diritto in base a una polizza d’assicurazione

stipulata con la medesima.

Con risposta 2

dicembre 2015 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande.

Fatti

B. Al dibattimento delle

prime arringhe del 2 dicembre 2016 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi

di prova. La parte convenuta ha segnatamente formulato domande di edizione di

documenti, cui l’attore si è opposto. Ne è poi seguito uno scambio di memorie

con cui le parti hanno preso posizione sulle prove e sulle opposizioni alle

prove della controparte.

Con decisione 5 febbraio

2019 il primo giudice ha ammesso la prova della perizia medica

pluridisciplinare - chiesta da entrambe le parti - intesa a stabilire quali

conseguenze alla salute dell’attore siano in relazione di causalità con il

sinistro in questione e ha assegnato alle parti un termine per presentare i

quesiti peritali.

L’attore ha inoltrato i

propri quesiti il 15 maggio 2019.

In data 9 luglio 2019 la

convenuta ha a sua volta inoltrato i propri quesiti peritali postulando che la

perizia sia effettuata solo una volta evase le domande di edizione, in

particolare quelle relative agli atti e ai documenti rilevanti ai fini della

determinazione dello stato di salute dell’attore.

In data 13 novembre 2019

l’attore ha inoltrato una memoria con le osservazioni ai quesiti peritali della

convenuta e ha formulato i suoi controquesiti.

C. Con decisione 29

gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha ritenuto corretto acquisire preliminarmente

tutti gli elementi a carattere medico che possono servire ai periti. Ha quindi

ammesso una parte delle domande di edizione e assegnato all’attore un termine

di 30 giorni per produrre la documentazione medica relativa a un trauma

risalente al 1984 e per indicare i nominativi e la sede di esercizio dei medici

che l’avevano avuto in cura dal 2003 al 2012. Ha per contro respinto la domanda

di edizione relativa a tutte le assicurazioni malattia e infortuni dal 1984 al

26 giugno 2012. Per le ulteriori domande di edizione ha poi rinviato a una

successiva decisione.

D. Con decisione 30

gennaio 2020 il Pretore aggiunto si è poi chinato sui quesiti peritali. Ha

quindi rilevato che l’allegato 13 novembre 2019 di parte attrice conteneva,

oltre alle controdomande peritali e alle osservazioni ai quesiti peritali di

controparte, le contestazioni alle domande di edizione documentale ch’essa già

aveva espresso in occasione dell’udienza delle prime arringhe. Ritenuto

l’allegato medesimo prolisso e ripetitivo, lo ha quindi restituito all’attore,

assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare un allegato limitato alle

proprie controdomande e alle eventuali opposizioni alle domande peritali di

controparte di al massimo 12 pagine, con la comminatoria che in caso di

inadempienza l’atto sarebbe stato considerato come non presentato.

E. Con reclamo 20

febbraio 2020 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame

- di annullare la

decisione 29 gennaio 2020 e far ordine alla pretura di statuire anche in merito

alle prove sulle quali il Pretore ancora non si è pronunciato, dopo aver

accordato all’attore la possibilità di prendere posizione sulle domande di

edizione.

- di annullare la

decisione 30 gennaio 2020 e far ordine alla pretura di emettere una nuova

ordinanza con cui viene assegnato all’attore un termine di 20 giorni per

presentare un allegato in merito alle proprie controdomande ed alle eventuali

opposizioni alle domande peritali della controparte, che non superi il massimo

di 12 pagine, e per prendere posizione con un ulteriore succinto allegato sulle

domande di edizione / produzione di documenti formulate da CO 1 alle premesse

dell’allegato del 9.07.2019.

La convenuta non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Con il medesimo atto RE 1

ha impugnato due decisioni distinte:

- la decisione sulle prove

29.

gennaio 2020;

la decisione 30

gennaio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha assegnato all’attore un termine per

emendare l’allegato 13 novembre 2019.

Si prescinde qui

dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che, comunque, si procederà

con due decisioni distinte.

2.

La decisione 30

gennaio 2020 con cui il giudice, in applicazione dell’art. 132 CPC assegna un

termine per emendare un atto è una disposizione ordinatoria processuale ai

sensi dell’art. 124 cpv. 1 CPC, la quale, in applicazione dei combinati disposti

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è

impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello.

Il giudizio impugnato è

pervenuto all’attore il 10 febbraio 2020. Spedito il 20 febbraio 2020, il

reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1

L’esistenza del rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile va resa verosimile imponendosi in tal

senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o

principi generali non è sufficiente (Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di

essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente

o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza

finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la

posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, senza che a tale

pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile

di essere modificato mediante la decisione di merito.

4.

Va qui anzitutto rilevato

che il reclamante non contesta la decisione impugnata nella misura in cui la

stessa accerta che l’allegato in questione è prolisso. Neppure contesta che le

controdomande peritali e le opposizioni alle domande peritali possano essere

contenute in 12 pagine. Egli sostiene invero che il Pretore aggiunto gli ha

negato la possibilità di prendere posizione alle premesse introduttive dei

quesiti peritali della convenuta, ciò che è suscettibile di arrecargli un

pregiudizio difficilmente riparabile perché egli potrebbe essere indotto a

conclusioni a lui sfavorevoli qualora non prendesse in considerazione le sue

obiezioni.

L’argomentazione del

reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.

Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un

giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che

il Pretore aggiunto possa respingere la pretesa attorea perché potrebbe trarre

conclusioni errate in merito all’onere probatorio non costituisce un

pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza

finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. Di conseguenza il

pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per

l’andamento del processo.

In assenza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

5.

Di transenna si

rileva che le “premesse” sulle quali il reclamante si duole di non aver potuto

prendere posizione, altro non sono che la richiesta della convenuta di

procedere alla perizia solo dopo aver richiamato, rispettivamente ordinato

l’edizione dei documenti e l’indicazione dei medesimi. Come già rilevato dal

Pretore aggiunto, sulle domande di edizione il reclamante si è già espresso in

sede di dibattimento (memoria 2 dicembre 2016, pag. 7-12, prodotto al

dibattimento e allegato al relativo verbale), ciò che egli peraltro neppure

contesta. Non solo, ma anche successivamente egli ha avuto occasione di

diffondersi abbondantemente sulle domande di edizione, e meglio con le memorie

31.

gennaio 2017 (pag. 3-13) e 3 marzo 2017 (pag. 11-22).

Il reclamo - al limite

dell’abusivo - non merita quindi protezione, non ravvisandosi peraltro, in

concreto, né un’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) né un

accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC).

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 450.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000. – per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

7.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 20 febbraio 2020 di RE

1.

contro la decisione 30 gennaio 2020 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 450.–, sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 20 febbraio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Considerato

il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.