13.2020.120
La sospensione tesa a chiarire mere questioni giuridiche impone cautela e comunque non si giustifica quando ha effetto a lungo termine
22 febbraio 2021Italiano16 min
giugno 2020 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione, in quanto l’art. 24 cpv.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.120
Lugano
22 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2020.11 (procedura semplificata -
contratto di lavoro) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 25 febbraio 2020 da
RE
1
rappresentato da RA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 5
novembre 2020 di RE 1 contro la decisione 28 ottobre 2020 con cui il Pretore
aggiunto ha sospeso il procedimento;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stato assunto da CO
1, società di personale a prestito, quale operaio a tempo pieno con effetto dal
20 gennaio 2014 presso __________ SA di __________. Con petizione 25 febbraio
2020 ha convenuto CO 1 innanzi la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
chiedendo il pagamento di indennità per lavoro a turni per complessivi fr.
14'073.70 lordi oltre interessi del 5% dal 29 dicembre 2016, e il rigetto
definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio. L’importo
rivendicato corrisponde ai supplementi del 12% per turno diurno e 35% per turno
notturno previsti dall’art. 8 cpv. 1 del Regolamento aziendale di __________
SA, dovutigli in applicazione dell’art. 24 cpv. 2 del Contratto collettivo di
lavoro per il settore del prestito di personale (di seguito: CCL PP).
Fatti
B. Con osservazioni 8
giugno 2020 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione, in quanto l’art. 24 cpv.
2 del CCL PP esigeva la realizzazione di due condizioni cumulative per aver
diritto al supplemento richiesto (lavoro a turno e lavoro domenicale
istituzionalizzato) in concreto non soddisfatte. A mente della convenuta, la
nuova interpretazione conferita a questa norma, su cui l’attore fondava la sua
pretesa, era stata formalizzata solo con circolare n. 12 della Commissione
paritetica regionale del Canton Ticino per il settore del prestito del
personale, datata 29 maggio 2018, valida pro futuro e senza effetto
retroattivo.
C. Le parti hanno
mantenuto le rispettive antitetiche richieste di giudizio con le comparse di replica
25 giugno 2020 e duplica 10 settembre 2020.
D. In esito all’udienza
di dibattimento 28 ottobre 2020, con decisione registrata a verbale, il Pretore
aggiunto ha sospeso per motivi di opportunità la causa fino a passaggio in giudicato
della decisione 18 settembre 2020, emessa in una parallela vertenza giudiziaria
della Pretura di Lugano, sezione 2, e a quel momento impugnata innanzi al
Tribunale d’appello, facendo ordine a CO 1 di darne immediato avviso.
E. Con reclamo 5 novembre
2020 RE 1 chiede che la procedura sia riattivata con effetto immediato.
Con osservazioni 11
dicembre 2020 CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
giudice sospende il procedimento giudiziario è una disposizione ordinatoria
processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2
CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48
lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (DTF 141 III 270 del 17
giugno 2015 consid. 3.3), valido anche per le osservazioni (art. 322 cpv. 2
CPC).
La decisione impugnata è contenuta
nel verbale dell’udienza del 28 ottobre 2020, notificato seduta stante alle
parti. Rimesso alla posta il giorno 5 novembre 2020, il reclamo è quindi
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Parimenti dicasi, a fronte
di un gravame notificato il 9 dicembre, per le osservazioni 11 dicembre 2020.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
2.1
Giusta l’art. 126 cpv. 1
prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito
di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,
il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la
sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare
qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il
principio di celerità della causa in corso (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4
ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,
2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la
sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei
contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di
speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,
124.
cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 1 ad art. 126 CPC).
2.2
L’esistenza di un
procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni
contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se
risolve questioni pregiudiziali (Trezzini,
op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend,
op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 3 seg. ad art. 126). Poco importa che si tratti di un procedimento
civile (e quindi che sia esso ordinario, semplificato o sommario), rispettivamente
penale o di altro genere, e non è nemmeno necessario che l’identità delle parti
a quel procedimento corrisponda a quella delle parti al procedimento da
sospendere (Frei, op. cit., n. 3
ad art. 126). La sospensione va però ordinata con cautela se l’attesa è solo
quella di un chiarimento di singole questioni fattuali o giuridiche (Kaufmann, in: Brunner/Gasser/ Schwander,
ZPO- Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016 n. 13 ad art. 126, che cita KGer
SG del 2 luglio 2014 inc. n. BE.2014.15/16; Weber,
op. cit., n. 7 ad art. 126). E, di regola, processi pendenti davanti ad
altri giudici e attinenti a questioni giuridiche uguali non sono un motivo sufficiente
di sospensione a lungo termine (DTF 135 III 127 consid. 2 a 4;
Staehelin, op. cit., n. 4 ad art.
126; Frei, op. cit., n. 3 ad art.
126).
3.
Il
Pretore aggiunto ha rilevato che la controversia riguardava una questione
prettamente giuridica in relazione all’interpretazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL
PP e che, come rilevato dalla parte convenuta in sede di duplica, la medesima
tematica era oggetto di una vertenza già decisa il 18 settembre 2020 dalla
Sezione 2 della Pretura del distretto di Lugano, giudizio impugnato davanti al
Tribunale d’appello. Ha ritenuto significativo, se non risolutivo, l’esito di
questa procedura tutt’ora pendente, in quanto poteva semplificare il processo
e/o gli atti istruttori. Onde evitare decisioni contraddittorie e successivi
ricorsi sul medesimo tema e richiamati anche l’economia processuale e la
gratuità della procedura, il primo giudice ha sospeso per opportunità la
vertenza in esame fino a crescita in giudicato di quella decisione, la
convenuta dovendone al riguardo dare immediato avviso.
4.
Obietta anzitutto il
reclamante che, a fronte dei motivi appena esposti, in luogo della sospensione
giusta l’art. 126 CPC il Pretore aggiunto avrebbe semmai dovuto rimettere la
causa al collega giudice della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, in
applicazione dell’art. 127 CPC. Siffatta eventualità era però da escludere a
priori, visto che la decisione 18 settembre 2020 era già stata impugnata
davanti al Tribunale d’appello (cfr. Frei,
op. cit., n. 8 ad art. 127), ciò di cui dava appunto atto la stessa
decisione impugnata. La critica è quindi inconsistente.
5.
Il reclamante
rimprovera al Pretore aggiunto di avere violato l’art. 246 CPC per non avere adottato
le necessarie disposizioni affinché la causa potesse essere evasa se possibile
alla prima udienza. Mal si vede però che il primo giudice potesse in concreto
evadere la causa già in quel contesto a fronte di una controversa
interpretazione di una norma giuridica e delle richieste di assunzione di mezzi
di prova offerti dalla convenuta (edizione di documenti e interrogatorio delle
parti). Di modo che, anche da questo punto di vista il reclamo va respinto.
6.
A detta del
reclamante il Pretore aggiunto non aveva poi considerato che le parti alla
vertenza già pendente davanti al Tribunale d’appello avrebbero persino potuto
raggiungere un accordo transattivo, sicché la decisione 18 settembre 2020 in
quel contesto impugnata poteva anche non crescere mai in giudicato. Trattasi
nondimeno di una possibilità insita in tutte le cause giudiziarie e che, come
tale, escluderebbe allora sempre e comunque una sospensione giusta l’art. 126
CPC, ciò che non corrisponde, evidentemente, alla volontà del legislatore.
L’argomento non merita quindi protezione.
7.
Il reclamante invoca
l’assenza di identità fra le parti nella parallela procedura a motivo di cui il
Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della causa e le parti di quest’ultima
procedura oggetto del presente reclamo. In proposito giova rilevare che, di per
sé, la sospensione di un procedimento non impone che sia data una siffatta
identità fra le parti (sopra, consid. 2.2). Pertanto, da ciò non ne consegue né
un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del
diritto. Una volta di più il reclamo va respinto.
8.
Il reclamante rileva
che allo stato attuale le parti non hanno ancora potuto depositare tutti i
mezzi di prova. Nondimeno, il Pretore aggiunto ha motivato la sospensione del
procedimento con il fatto di ritenere significativo l’esito della causa
pendente in appello in quanto poteva finanche semplificare la procedura e/o
l’istruttoria. In quest’ottica l’avere considerato che l’assunzione di quei
mezzi di prova potesse persino diventare superflua e inutile, non rende il
provvedimento come tale frutto di un accertamento manifestamente errato dei
fatti o di un’errata applicazione del diritto. Anche sotto questo profilo il
reclamo va quindi respinto.
9.
Il reclamante
afferma che con la decisione di sospensione il Pretore aggiunto non attua
speditamente il procedimento come prevede l’art. 124 CPC ed espone le parti ad
un rischio anticipato di “ritardata giustizia” giacché non è dato sapere quando
il Tribunale d’appello deciderà, se poi seguirà un ricorso al Tribunale
federale e anche i relativi tempi di evasione di tale ricorso. Egli non tiene
conto che la procedura di diritto del lavoro deve essere semplice e veloce.
9.1
La vertenza in esame è retta
dalla procedura semplificata valida per le controversie con valore litigioso
fino a fr. 30'000.– (art. 243 cpv. 1 CPC). Ora - come detto (sopra, consid.
2.2) - la procedura semplificata non preclude a priori la sospensione di una
causa giudiziaria, che diventa pertanto ipotizzabile anche in un contesto di
procedura “semplice e rapida” di diritto del lavoro. Nondimeno va pur sempre
tenuto conto della natura eccezionale del provvedimento.
9.2
Il Pretore aggiunto,
constatato che sul tema dell’interpretazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP si era
già espresso un altro Pretore (sezione 2 della Pretura di Lugano) e che questo
suo giudizio era oggetto d’impugnativa innanzi al Tribunale d’appello, ha
ritenuto opportuno sospendere la procedura per evitare decisioni
contraddittorie e successivi ricorsi sulla medesima questione, ciò per ragioni
di economia processuale, considerata altresì anche la gratuità della procedura.
Ora, l’accenno
all’esistenza di quella procedura emerge dal memoriale di duplica (pag. 4 ad 10)
e, dato appunto atto di ciò, il primo giudice ha incentrato il dibattimento su
questo punto ritenendo opportuno valutare la sospensione del procedimento. Tanto
l’attore quanto la convenuta si sono opposti alla sospensione. In particolare,
la convenuta ha spiegato che la controversia riguardava parti diverse, che le
argomentazioni del reclamo avverso quella decisione erano rapportate alle
considerazioni di quel Pretore e che a fronte di una diversa istruttoria la
fattispecie sottoposta a questo Pretore aggiunto poteva anche essere decisa
diversamente. Ha peraltro precisato che - perlomeno così pare - il suo
patrocinatore legale rappresentava l’agenzia interinale convenuta in quella
causa.
9.3
Il quadro che ne risulta è
invero generico e vago, giacché non consente una valutazione della tempistica
necessaria per la risoluzione di quella controversia. In base ai citati
elementi non vi è in effetti modo di stabilire oggettivamente - e quindi non
solo sulla base delle allegazioni della convenuta - se quella controversia sia
limitata alla sola interpretazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP, ed escludere
quindi che l’esito di quella decisione sia da ricondurre - anche - ad altri
motivi. Neppure è quindi possibile ponderare la rilevanza di quest’aspetto
nell’ambito dell’impugnativa pendente innanzi al Tribunale d’appello. A ben
vedere, poiché quella controversia è stata trattata da un altro Pretore, a
sostegno di una diversa conclusione non conforta neanche l’ipotesi di una sorta
di sguardo privilegiato del Pretore aggiunto per il fatto di essersi
pronunciato egli medesimo sulla questione e, conoscendone i dettagli, di avere
quindi preferito attendere l’esito del reclamo proposto contro la sua stessa
decisione prima di determinarsi sulle altre analoghe cause già nelle sue mani.
Non va d’altra parte dimenticato che nella misura in cui la sospensione è stata
disposta fino al passaggio in giudicato della decisione 18 settembre 2020 della
sezione 2 della Pretura di Lugano, va valutata anche l’ipotesi di un prosieguo
della vertenza sin davanti al Tribunale federale, a maggior ragione trattandosi
di una questione attinente il diritto. Sicché anche da questo punto di vista
risulta difficile definire anche solo approssimativamente i tempi tecnici per
una definizione della vertenza.
9.4
Tutto ciò considerato, si può
certo convenire con il Pretore aggiunto in merito al fatto che l’aspetto
giuridico in punto all’art. 24 cpv. 2 CCL PP è rilevante nella causa in esame e
che, da questo punto di vista, l’esito del procedimento parallelo potrebbe
semplificare il suo lavoro. Ma l’esistenza di un procedimento parallelo inteso a
chiarire puntuali questioni giuridiche consente solo con prudenza la
sospensione di una causa, che va esclusa qualora assurga a sospensione a lungo
termine (sopra, consid. 2.2). Per quanto si è spiegato (sopra, consid. 9.3) è
questo il caso in concreto. La causa è stata sospesa in vista di un chiarimento
prettamente giuridico. Non vi è però modo di stimare la durata prevedibile del
provvedimento (che è stata disposta “fino al passaggio in giudicato della
decisione nel parallelo procedimento”). E, oltretutto nel contesto di una
procedura semplificata, ne risulta di fatto una sospensione a lungo termine.
Non va da ultimo dimenticato che entrambe le parti vi si sono espressamente
opposte. Tutti elementi questi che propendono a sostegno del principio di
celerità. In tal senso quindi, per avere ritenuto nelle circostanze così
descritte che fossero dati i presupposti di una sospensione giusta l’art. 126
CPC, il Pretore aggiunto è incorso in un’errata applicazione del diritto. Sotto
questo profilo il reclamo è quindi fondato e merita accoglimento, con
conseguente annullamento della decisione di sospensione.
10.
Il reclamante censura
il mancato rinvio ad un’indicazione legale nel CPC in virtù di cui la società
convenuta sarebbe tenuta a dare immediato avviso del passaggio in giudicato
della sentenza 18 settembre 2020. Il problema in effetti si pone. Stabilito che
le parti nella presente vertenza non sono quelle che si contrappongono nella
parallela vertenza giudiziaria - la questione essendo semmai che il
patrocinatore legale della qui società convenuta patrocinerebbe anche in quel
contesto la parte convenuta (sopra, consid. 9.2) - mal si vede come l’ordine di
dare immediato avviso dell’avvenuto passaggio in giudicato della decisione 18
settembre 2020 della Pretura di Lugano, sezione 2, in quanto rivolto alla
società CO 1 possa essere eseguito. Sia come sia, accolto il presente reclamo e
annullata la sospensione (sopra, consid. 9.4), il tema non ha più una finalità
pratica.
11.
Nella procedura
decisionale non vengono addossate spese processuali per le controversie
derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore di fr. 30'000.– (art. 114
lett. c CPC), gratuità che vale per tutti i gradi di giudizio cantonali e per
tutti gli aspetti processuali (Trezzini, op.
cit., n. 8 ad art. 114). Poiché la parte convenuta si è rimessa al giudizio di
questa Camera e non ha resistito al reclamo essa non può essere considerata
soccombente (cfr. Rüegg/Rüegg, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 11 ad art. 126) e di
conseguenza non possono essere poste a suo carico le ripetibili.
12.
Controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante, il reclamo viene evaso
dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra
3.
LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 5 novembre 2020 di RE
1.
è accolto.
§. Di conseguenza il
dispositivo n. 1 della decisione 28 ottobre 2020 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. n. SE.2020.11), con cui il Pretore
aggiunto ha sospeso la causa, è annullato.
2.
Non si prelevano
spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze
in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri
casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).