13.2020.121
Reclamo contro decisione di assunzione in via cautelare di prove. Disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
15 marzo 2021Italiano5 min
novembre 2020 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone l’annullamento,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.121
Lugano
15 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2020.236 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (assunzione
di prove a titolo cautelare), promossa con istanza 18 agosto 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 11
novembre 2020 di RE 1 contro la decisione 6 novembre 2020 con cui il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza 18
agosto 2020 CO 1 ha chiesto l’assunzione a titolo cautelare di prove nei
confronti di RE 1, e meglio che sia fatto ordine a __________ AG di produrre i
conti annuali della società per gli anni 2017, 2018 e 2019 nonché gli estratti
conto di tutte le relazioni bancarie e postali della società esistenti nel
periodo dal 1.1.2018 al 30.6.2020.
Con osservazioni 26 agosto
2020 il convenuto si è opposto all’istanza.
B. Con decisione 6
novembre 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza.
C. Con reclamo 11
novembre 2020 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone l’annullamento,
rispettivamente la riforma nel senso di respingere l’istanza.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione 6 novembre
2020.
è stata emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a
titolo cautelare giusta l’art. 158 CPC, cui si applicano le disposizioni in
materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC). Con la decisione impugnata il Pretore ha
disposto l’assunzione in via cautelare di prove. Dovendosi ora procedere con l’assunzione
delle prove ammesse, la decisione impugnata non può essere considerata finale,
dovendosi invece qualificarla quale decisione incidentale e meglio quale
disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC
(IIICCA 13.2014.108 dell’8 gennaio 2015 consid. 1; sentenza del Tribunale
federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti),
impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1
LOG) nel termine di dieci giorni (art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC).
2.
La decisione 6
novembre 2020 è pervenuta al convenuto il 9 novembre 2020. Rimesso alla posta l’11
novembre 2020, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi - quale quello concreto - non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2). Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere
concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -
interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva
sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve
pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo,
pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è
suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.
4.
Il reclamante
neppure accenna a un’ipotesi di rischio di pregiudizio difficilmente
riparabile, né tale rischio può essere considerato evidente. In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato
inammissibile, sicché appare superfluo esaminare le censure sollevate in merito
alla correttezza della decisione impugnata.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico del reclamante.
Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state chieste
osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 novembre 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 11 novembre 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).