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Decisione

13.2020.121

Reclamo contro decisione di assunzione in via cautelare di prove. Disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

15 marzo 2021Italiano5 min

novembre 2020 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone l’annullamento,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.121

Lugano

15 marzo 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2020.236 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (assunzione

di prove a titolo cautelare), promossa con istanza 18 agosto 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 11

novembre 2020 di RE 1 contro la decisione 6 novembre 2020 con cui il Pretore ha

parzialmente accolto l’istanza;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza 18

agosto 2020 CO 1 ha chiesto l’assunzione a titolo cautelare di prove nei

confronti di RE 1, e meglio che sia fatto ordine a __________ AG di produrre i

conti annuali della società per gli anni 2017, 2018 e 2019 nonché gli estratti

conto di tutte le relazioni bancarie e postali della società esistenti nel

periodo dal 1.1.2018 al 30.6.2020.

Con osservazioni 26 agosto

2020 il convenuto si è opposto all’istanza.

B. Con decisione 6

novembre 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza.

C. Con reclamo 11

novembre 2020 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone l’annullamento,

rispettivamente la riforma nel senso di respingere l’istanza.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione 6 novembre

2020.

è stata emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a

titolo cautelare giusta l’art. 158 CPC, cui si applicano le disposizioni in

materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura

sommaria (art. 248 lett. d CPC). Con la decisione impugnata il Pretore ha

disposto l’assunzione in via cautelare di prove. Dovendosi ora procedere con l’assunzione

delle prove ammesse, la decisione impugnata non può essere considerata finale,

dovendosi invece qualificarla quale decisione incidentale e meglio quale

disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC

(IIICCA 13.2014.108 dell’8 gennaio 2015 consid. 1; sentenza del Tribunale

federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti),

impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1

LOG) nel termine di dieci giorni (art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC).

2.

La decisione 6

novembre 2020 è pervenuta al convenuto il 9 novembre 2020. Rimesso alla posta l’11

novembre 2020, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi - quale quello concreto - non

espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

(cifra 2). Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere

concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -

interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva

sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve

pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo,

pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è

suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.

4.

Il reclamante

neppure accenna a un’ipotesi di rischio di pregiudizio difficilmente

riparabile, né tale rischio può essere considerato evidente. In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato

inammissibile, sicché appare superfluo esaminare le censure sollevate in merito

alla correttezza della decisione impugnata.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,

natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni

su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico del reclamante.

Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state chieste

osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 11 novembre 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 11 novembre 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).