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Decisione

13.2020.122

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. Il timore di un giudizio negativo e il rischio di dover impugnare la futura decisione di merito non configurano un pregiudizio difficilmente riparabile

15 marzo 2021Italiano7 min

A. Con petizione 28

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.122

Lugano

15 marzo 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.107 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione 28 maggio 2019 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 3

e

ora sul reclamo 16 novembre 2020 di RE 1 contro

l’ordinanza sulle prove 4 novembre 2020;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 28

maggio 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di EUR 359'717.-

oltre accessori.

B. Con risposta 28 ottobre

2019 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione.

Con gli ulteriori allegati

entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Con ordinanza 3

giugno 2020 il Pretore ha ammesso, tra l’altro, l’audizione in via rogatoriale

del teste __________ e assegnato alla parte convenuta un termine per l’inoltro

delle relative domande. Ricevute le domande e le relative opposizioni, con

ordinanza 4 novembre 2020 egli ha stralciato le domande per il teste e

dichiarato decaduta la sua prova testimoniale.

D. Con reclamo 16

novembre 2020 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendone la riforma

nel senso di ammettere le domande rogatoriali per il teste __________ - ad

eccezione delle domande n. 4 e 21 - e quindi di ammettere anche la

testimonianza dello stesso.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sull’ammissibilità delle domande rogatoriali,

rispettivamente della testimonianza è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 5 novembre 2020. Rimesso alla posta il 16 novembre

2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente

(sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio

dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non

deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va

ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua

ammissibilità l’eccezione.

3.

A mente della

reclamante il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile risiede nel

fatto che qualora il reclamo non fosse accolto essa rischierebbe di dover

impugnare la decisione di merito, ciò che causerebbe tempi lunghi con la

conseguenza che il teste sarebbe poi sentito a distanza di anni dai fatti, ciò

che renderebbe difficile per lo stesso di ricordare i fatti.

3.1

L’argomentazione della

reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.

Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett.

b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è

insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere

la pretesa attorea perché la parte convenuta non ha dimostrato un fatto che con

l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, non

costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.

Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In

effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a

sapere se il rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione

complessiva della reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il

pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per

l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore decide di non assumere

alcuni dei mezzi di prova offerti, poiché un tale pregiudizio può per l’appunto

essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole. Paventando

la propria soccombenza nella causa, la reclamante anticipa nel caso concreto in

modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale le

sue domande potrebbero essere accolte. Ritenere data in siffatte circostanze

l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale

conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte

dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.

3.2

Il pregiudizio neppure può

essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo

per il solo fatto che il Pretore, procedendo a un esame anticipato della

rilevanza di determinate prove, decide di non assumerle, come fatto nel caso

specifico in relazione a un testimone. Tale modo di procedere è infatti consono

alla volontà del legislatore, secondo cui l’errata amministrazione di una prova

va contestata, di regola, tramite l’impugnazione principale contro la decisione

finale (Messaggio n. 06.062 cit., pag. 6748 i.f.) anziché mediante reclamo.

L’istanza superiore potrà quindi, nell’ambito di un eventuale appello, se del

caso, annullare il giudizio di prima istanza e rinviare gli atti al primo

giudice, affinché questi assuma le prove nelle modalità richieste dalla

convenuta ed emani una nuova sentenza (art. 318 CPC), oppure procedere essa

stessa all’assunzione delle prove giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC.

3.3

Riguardo in particolare alla

tesi secondo cui nel caso in rassegna v’è il rischio che la reclamante debba

impugnare la sentenza di merito, con il rischio che il testimone verrebbe

sentito ad anni di distanza e potrebbe non ricordare correttamente i fatti, la

reclamante si limita in realtà ad enunciare meri proclami generali, senza

fornire alcun elemento concreto e oggettivo per ritenere dato il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile. In altri termini, essa non rende

perlomeno verosimile che i rischi ipotizzati possano concretamente realizzarsi,

rischi che di per sé sono insiti in qualsiasi procedimento.

3.4

In mancanza di una delle

premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato

inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione

del primo giudice.

4.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 800.- e sono poste a

carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

5.

Il gravame, inammissibile,

non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere

evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a

cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 16 novembre

2020.

RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 800.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 16 novembre 2020 alla controparte) a:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.