13.2020.122
Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. Il timore di un giudizio negativo e il rischio di dover impugnare la futura decisione di merito non configurano un pregiudizio difficilmente riparabile
15 marzo 2021Italiano7 min
A. Con petizione 28
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.122
Lugano
15 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.107 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 28 maggio 2019 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 3
e
ora sul reclamo 16 novembre 2020 di RE 1 contro
l’ordinanza sulle prove 4 novembre 2020;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 28
maggio 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di EUR 359'717.-
oltre accessori.
B. Con risposta 28 ottobre
2019 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione.
Con gli ulteriori allegati
entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con ordinanza 3
giugno 2020 il Pretore ha ammesso, tra l’altro, l’audizione in via rogatoriale
del teste __________ e assegnato alla parte convenuta un termine per l’inoltro
delle relative domande. Ricevute le domande e le relative opposizioni, con
ordinanza 4 novembre 2020 egli ha stralciato le domande per il teste e
dichiarato decaduta la sua prova testimoniale.
D. Con reclamo 16
novembre 2020 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendone la riforma
nel senso di ammettere le domande rogatoriali per il teste __________ - ad
eccezione delle domande n. 4 e 21 - e quindi di ammettere anche la
testimonianza dello stesso.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore ha statuito sull’ammissibilità delle domande rogatoriali,
rispettivamente della testimonianza è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 5 novembre 2020. Rimesso alla posta il 16 novembre
2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente
(sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va
ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua
ammissibilità l’eccezione.
3.
A mente della
reclamante il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile risiede nel
fatto che qualora il reclamo non fosse accolto essa rischierebbe di dover
impugnare la decisione di merito, ciò che causerebbe tempi lunghi con la
conseguenza che il teste sarebbe poi sentito a distanza di anni dai fatti, ciò
che renderebbe difficile per lo stesso di ricordare i fatti.
3.1
L’argomentazione della
reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.
Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett.
b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è
insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere
la pretesa attorea perché la parte convenuta non ha dimostrato un fatto che con
l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, non
costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.
Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In
effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a
sapere se il rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione
complessiva della reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il
pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per
l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore decide di non assumere
alcuni dei mezzi di prova offerti, poiché un tale pregiudizio può per l’appunto
essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole. Paventando
la propria soccombenza nella causa, la reclamante anticipa nel caso concreto in
modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale le
sue domande potrebbero essere accolte. Ritenere data in siffatte circostanze
l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale
conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte
dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.
3.2
Il pregiudizio neppure può
essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo
per il solo fatto che il Pretore, procedendo a un esame anticipato della
rilevanza di determinate prove, decide di non assumerle, come fatto nel caso
specifico in relazione a un testimone. Tale modo di procedere è infatti consono
alla volontà del legislatore, secondo cui l’errata amministrazione di una prova
va contestata, di regola, tramite l’impugnazione principale contro la decisione
finale (Messaggio n. 06.062 cit., pag. 6748 i.f.) anziché mediante reclamo.
L’istanza superiore potrà quindi, nell’ambito di un eventuale appello, se del
caso, annullare il giudizio di prima istanza e rinviare gli atti al primo
giudice, affinché questi assuma le prove nelle modalità richieste dalla
convenuta ed emani una nuova sentenza (art. 318 CPC), oppure procedere essa
stessa all’assunzione delle prove giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC.
3.3
Riguardo in particolare alla
tesi secondo cui nel caso in rassegna v’è il rischio che la reclamante debba
impugnare la sentenza di merito, con il rischio che il testimone verrebbe
sentito ad anni di distanza e potrebbe non ricordare correttamente i fatti, la
reclamante si limita in realtà ad enunciare meri proclami generali, senza
fornire alcun elemento concreto e oggettivo per ritenere dato il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile. In altri termini, essa non rende
perlomeno verosimile che i rischi ipotizzati possano concretamente realizzarsi,
rischi che di per sé sono insiti in qualsiasi procedimento.
3.4
In mancanza di una delle
premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato
inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione
del primo giudice.
4.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 800.- e sono poste a
carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
5.
Il gravame, inammissibile,
non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere
evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a
cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 16 novembre
2020.
RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 800.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 16 novembre 2020 alla controparte) a:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.