13.2020.124
Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Stante il suo obbligo di rifusione verso lo Stato, chi beneficia del gratuito patrocinio non ha interesse a chiedere un'aumento della remunerazione stabilita dal giudice. Onorario in una causa di stato
16 marzo 2021Italiano13 min
tassazione. Ha esposto una remunerazione complessiva di fr. 17'280.85 di cui fr.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.124
13.2020.125
Lugano
16 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2019.650 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa in data 4 febbraio 2019 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 21
novembre 2020 di RE 1 contro la decisione 10 novembre 2020 con cui il Pretore
ha tassato la nota professionale 24/26 ottobre 2020 del suo legale avv. PA 1;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 4 febbraio 2019
CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale. La
procedura è terminata con la decisione 15 ottobre 2020 con cui il Pretore ha
statuito sulle domande delle parti. Per quanto qui di rilievo, il primo giudice
ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1.
Fatti
B. Il 26 ottobre 2020
l’avv. PA 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale chiedendone la
tassazione. Ha esposto una remunerazione complessiva di fr. 17'280.85 di cui fr.
14'163.- d’onorario, fr. 1'792.30 di spese soggette a IVA, fr. 97.- di spese
non soggette a IVA e fr. 1'228.55 di IVA.
C. Con decisione 10
novembre 2020 il Pretore ha tassato la nota professionale in oggetto,
riconoscendo una retribuzione complessiva di fr. 5'117.90, di cui fr. 4'320.-
di onorario, fr. 432.- di spese e fr. 365.90 di IVA.
D. Con reclamo 21
novembre 2020 RE 1 insorge contro la citata tassazione e ne chiede la riforma
nel senso di riconoscere una retribuzione totale di fr. 17'280.85, e meglio fr.
13'860.- di onorario, fr. 1'386.- di spese e fr. 2'347.- di IVA, oltre a fr.
112.- di esborsi. Essa chiede di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio anche nella procedura di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5 aprile 2019 4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Huber,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:
Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al
CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del
TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile
la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad
art. 122]; Verda Chiocchetti, in:
Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al
CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1°
maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese,
diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 7a LOG, dello stesso
se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione
dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Per applicazione analogica
dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016
consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione
della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci
giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella
valida in regime di gratuito patrocinio. In concreto, la decisione è stata
notificata al patrocinatore di RE 1 l’11 novembre 2020. Il reclamo, rimesso
alla posta il 23 novembre 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC è quindi
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Per l’art. 59 CPC il
giudice entra nel merito di un’azione o di una istanza se sono dati i
presupposti processuali, fra cui l’interesse degno di protezione dell’attore o
istante (cpv. 2 lett. a), rispettivamente dell’appellante o reclamante (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 49 ad
“Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). La persona posta al beneficio
del gratuito patrocinio può ricorrere contro la decisione di tassazione di note
professionali emesse dal proprio patrocinatore se lesa direttamente nei suoi
legittimi interessi giuridici e di fatto (III CCA inc. n. 13.2012.35 del 18
giugno 2012 consid. 5, inc. n. 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5, inc. n.
13.2011.16
del 27 aprile 2011 consid. 6, tutte con i rinvii). Lesa nei suoi
legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma
quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 52 ad
“Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). E ciò è in linea di massima il
caso nella misura in cui la persona beneficiaria potrà poi essere chiamata a
rifondere quanto lo Stato ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).
2.1
Ora, il reclamo in esame è
stato presentato da RE 1, che ha pure fatto richiesta di gratuito patrocinio
per la procedura di reclamo. La reclamante chiede la riforma del punto 2 del
dispositivo del giudizio impugnato nel senso di aumentare da fr. 5'117.90 a fr.
17'280.85 l’indennità per il gratuito patrocinio riconosciuta all’avv. PA 1.
Ella non specifica però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o
ideale toccato dalla relativa decisione, limitandosi a contestare le deduzioni
effettuate dal Pretore e il margine di apprezzamento di cui questi ha fatto
uso, senza indicare quali vantaggi ella potrebbe trarre dall’accoglimento del
reclamo. Se non che, stante il suo obbligo di rifusione verso lo Stato (art.
123.
CPC), ove il reclamo fosse accolto, la reclamante si troverebbe qui
confrontata con un onere ben maggiore rispetto a quello accertato nella
decisione qui impugnata (art. 123 cpv. 1 CPC). E, con ciò, per lei non si
ravvisa alcun giovamento. Invero, a ben vedere, ella neppure tenta di spiegare
in cosa questi potrebbero consistere. Motivo per cui, in mancanza di un
interesse, il gravame è inammissibile, sicché non è da entrare nel merito delle
censure sollevate con il medesimo.
3.
A titolo puramente
abbondanziale, rilevato che la reclamante contesta l’applicazione da parte del
primo giudice dell’art. 5 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), il quale dispone che, salvo
diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell’unione coniugale
e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, è
riconosciuto un onorario massimo, calcolato sulla base dell’articolo 4, di fr.
4200.–, gioverà ricordare quanto statuito da questa Camera con la sentenza
13.2016.61
del 13 dicembre 2017:
3.
La
retribuzione del patrocinatore d'ufficio è determinata … in base alla
pertinente regolamentazione cantonale e federale in conseguenza del rapporto
giuridico retto dal diritto pubblico che s'instaura tra lui e lo Stato.
3.1
Il
Pretore decide la remunerazione del patrocinatore d'ufficio e, trattandosi di
costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, vol. 1, 2012, n. 41b ad art.
122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle
risorse cantonali. È proprio perché il gratuito patrocinio impone il principio
di una gestione oculata del relativo costo, che l'adozione di strumenti volti a
contenerlo diventa ammissibile: e uno fra questi è la fissazione di un importo
massimo forfettario (Trezzini, in:
Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 seg. ad art.
118). L'importo forfettario libera da un esame delle singole poste di dispendio
di tempo, anche se nell'esito deve comunque garantire la retribuzione di un
tempo complessivo di massima alla tariffa oraria di almeno fr. 180.– (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 122;
sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid. 4.2, 5D_213/2015 dell'8
marzo 2016 consid. 7.1.4). In presenza di un importo forfettario prefissato, è
quindi possibile stimare il dispendio di tempo complessivo generalmente ammesso
per evadere una determinata controversia. Ciò detto, quando la richiesta di
onorario si scosta da questi parametri spetta allo stesso patrocinatore
d'ufficio dimostrare e spiegare che la conduzione diligente dell'incarico da
lui ricevuto non consente più di far rientrare il suo operato entro quei limiti
standard: in tal senso però, la semplice elencazione delle singole prestazioni
svolte non costituisce prova sufficiente a questo scopo (Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5a ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op.
cit., n. 6 ad art. 122; sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid.
4.2, 5D_213/2015 dell'8 marzo 2016 consid. 7.1.5).
3.2
Ora,
nel Canton Ticino l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza
giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa
oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i
casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). Giusta l'art. 5 Rtar, salvo
diversa decisione del giudice, nelle cause di stato, e meglio quelle di
protezione dell'unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o richiesta
unilaterale, l'onorario massimo riconosciuto è di fr. 4'200.– (fr. 5'000.– fino
al 31 dicembre 2014: Trezzini, op.
cit., n. 11 ad art. 122; BU 52/2014 del 24 ottobre 2014 pag. 476 seg.). Negli
altri ambiti la fissazione di un importo massimo resta una facoltà del giudice
(art. 3 cpv. 2 Rtar). Quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di
fr. 4'200.– o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di
informare immediatamente il giudice (art. 8 cpv. 1 Rtar).
4.
La
reclamante non contesta il principio secondo cui la remunerazione del
patrocinatore d'ufficio possa essere legittimamente quantificata in base a
tariffe forfettarie quale è appunto l'importo di fr. 4'200.– sancito dall'art.
5.
Rtar. Al lato pratico reputa tuttavia l'indennizzo così riconosciutole lesivo
del diritto federale poiché, senza considerare le circostanze specifiche, nel
singolo caso risulta sproporzionato in rapporto alle prestazioni da lei
effettivamente svolte. La prassi ancora non si sarebbe espressa sulle
conseguenze in caso di omissione dall'obbligo di informare il giudice - sancito
appunto dall'art. 8 Rtar - a raggiungimento di un importo forfettario di
massima. Al riguardo, l'interessata contesta le conclusioni tratte da Bühler (op. cit., n. 136a ad art. 122 e
n. 18b ad art. 122) e che una norma di rango inferiore quale è il regolamento
Rtar possa rendere difficoltoso il diritto sancito dagli art. 117 segg. CPC, in
particolare dall'art. 122 CPC (reclamo, pag. 5 n. 4.1).
4.1
L'art.
122.
cpv. 1 lett. a CPC stabilisce che il patrocinatore d'ufficio è
adeguatamente remunerato dal Cantone. Ora, questo concetto di adeguatezza
conferisce ai Cantoni un ampio margine di apprezzamento nella costruzione delle
loro tariffe cantonali secondo l'art. 96 CPC, margine che si applica sia alla
determinazione del dispendio di patrocinio fornito in ogni singolo caso
concreto, che ai criteri remunerativi in quanto tali (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 122 con rinvii; Huber, op. cit., n. 22 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 122;
Emmel, op. cit., n. 5 ad art.
122). Fra questi ultimi vanno appunto distinti da un lato la quantificazione
della remunerazione e, dall'altro, l'estensione dell'attività di gratuito
patrocinio remunerabile (Trezzini, op.
cit., n. 5 ad art. 122). Sicché, in linea generale, non si può sostenere che il
Regolamento cantonale Rtar osti all'applicazione dei principi sanciti dall'art.
122.
CPC e più in generale dell'art. 117 segg. CPC, per il solo fatto di porre
puntuali condizioni remunerative.
4.2
Ora,
per quanto si è detto (sopra, consid. 3.1 e 3.2), il Cantone Ticino stima un
dispendio di tempo medio e complessivo per evadere le cause di stato
preventivato in poco più di 23 ore di lavoro (fr. 4'200.– ad una tariffa oraria
di fr. 180.–). Questa cifra può invero essere aumentata da parte del giudice
(art. 5 Rtar). Ed è appunto in questo contesto che va ricondotta l'esigenza di
imporre al patrocinatore d'ufficio l'obbligo di informazione non appena
raggiunto il limite di fr. 4'200.– (art. 8 cpv. 1 Rtar). Certo, questo presuppone
che sia quest'ultimo ad attivarsi in tal senso. Ma non a caso. Come visto,
tanto la dottrina quanto la prassi federale già riconoscono il principio
secondo cui, in presenza di un importo forfettario massimo, è il patrocinatore
d'ufficio che deve provare che la specificità dell'incarico affidatogli non
giustifica più una remunerazione secondo i criteri standard alla base
dell'importo forfettario prestabilito (sopra, consid. 3.1). E, di fatto,
l'obbligo di informazione di cui all'art. 8 Rtar non è altro che la
trasposizione normativa di questo suo onere. Ciò consente al giudice di tenere
sotto controllo il rischio di sforamento e, con una visione d'insieme, di
legittimare la fissazione di un nuovo limite massimo laddove sussistano
giustificati motivi. Di conseguenza, da questo punto, neppure si giustifica la
critica della reclamante alle considerazioni evocate da Bühler, laddove preclude il diritto ad una retribuzione
superiore a quella forfettaria prevista per legge, qualora il giudice non
venisse avvisato di un suo superamento (op. cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b
ad art. 122).
4.
Le spese processuali
in sede di reclamo sono stabilite in fr. 200.- giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono
poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.
5.
La richiesta di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente
giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio
probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
6.
Controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche
la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 21 novembre 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio 21 novembre 2020 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 200.-, sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).