13.2020.127
Reclamo contro proroga di un termine. Disposizione ordinatoria processuale. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
16 marzo 2021Italiano5 min
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.127
Lugano
16 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.463 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con istanza 19/20 maggio 2020 da
CO 1
CO 2
contro
RE
1
e
ora sul reclamo 26 novembre 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 20 novembre 2020
con cui il Pretore ha accolto l’istanza di proroga del termine della
controparte;
ritenuto
in fatto: che con istanza 19 maggio
2020 CO 1 e CO 2 hanno chiesto l’intervento del Pretore quale autorità di
vigilanza sull’operato dell’esecutore testamentario RE 1;
che in data 22 giugno 2020
RE 1 ha inoltrato alla Pretura le sue osservazioni, cui sono seguite la replica
e la duplica;
che con ordinanza 20 ottobre
2020 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per esprimersi per iscritto
sulle risultanze della documentazione assunta;
che, su richiesta degli istanti,
con ordinanza 20 novembre 2020 il Pretore ha prorogato di 20 giorni il suddetto
termine;
che con reclamo 26 novembre
2020 RE 1 postula che l’ordinanza di proroga del termine sia annullata;
considerato
in diritto che la decisione con cui
il giudice statuisce sulla domanda di proroga di un termine è una disposizione
ordinatoria processuale (art. 124 e 144 CPC) che, in applicazione dell’art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con
reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci
giorni;
che la decisione impugnata
è pervenuta al reclamante il 24 novembre 2020; rimesso alla posta il 27 novembre
2020 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile;
che a norma del CPC con il
rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo
giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che l’impugnabilità della
decisione di proroga di un termine, come quella qui in oggetto, non è
espressamente prevista dal CPC;
che il reclamante doveva pertanto
rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e
produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il pregiudizio dev’essere
concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -
interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva
sentenza finale;
che nel caso in esame il
reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio,
né lo stesso può essere considerato evidente;
che, di conseguenza, in mancanza
Fatti
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
che le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 100.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte;
che il presente reclamo,
stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte
per osservazioni e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 26 novembre 2020 di RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 26 novembre 2020 alle controparti):
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.