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Decisione

13.2020.127

Reclamo contro proroga di un termine. Disposizione ordinatoria processuale. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile

16 marzo 2021Italiano5 min

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.127

Lugano

16 marzo 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.463 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

promossa con istanza 19/20 maggio 2020 da

CO 1

CO 2

contro

RE

1

e

ora sul reclamo 26 novembre 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 20 novembre 2020

con cui il Pretore ha accolto l’istanza di proroga del termine della

controparte;

ritenuto

in fatto: che con istanza 19 maggio

2020 CO 1 e CO 2 hanno chiesto l’intervento del Pretore quale autorità di

vigilanza sull’operato dell’esecutore testamentario RE 1;

che in data 22 giugno 2020

RE 1 ha inoltrato alla Pretura le sue osservazioni, cui sono seguite la replica

e la duplica;

che con ordinanza 20 ottobre

2020 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per esprimersi per iscritto

sulle risultanze della documentazione assunta;

che, su richiesta degli istanti,

con ordinanza 20 novembre 2020 il Pretore ha prorogato di 20 giorni il suddetto

termine;

che con reclamo 26 novembre

2020 RE 1 postula che l’ordinanza di proroga del termine sia annullata;

considerato

in diritto che la decisione con cui

il giudice statuisce sulla domanda di proroga di un termine è una disposizione

ordinatoria processuale (art. 124 e 144 CPC) che, in applicazione dell’art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con

reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci

giorni;

che la decisione impugnata

è pervenuta al reclamante il 24 novembre 2020; rimesso alla posta il 27 novembre

2020 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile;

che a norma del CPC con il

rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo

giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che l’impugnabilità della

decisione di proroga di un termine, come quella qui in oggetto, non è

espressamente prevista dal CPC;

che il reclamante doveva pertanto

rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e

produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il pregiudizio dev’essere

concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -

interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva

sentenza finale;

che nel caso in esame il

reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio,

né lo stesso può essere considerato evidente;

che, di conseguenza, in mancanza

Fatti

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;

che le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 100.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte;

che il presente reclamo,

stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte

per osservazioni e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 26 novembre 2020 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 26 novembre 2020 alle controparti):

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.