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Decisione

13.2020.128

La sospensione tesa a chiarire mere questioni giuridiche impone cautela e comunque non si giustifica quando ha effetto a lungo termine

22 febbraio 2021Italiano16 min

nuova interpretazione conferita a questa norma, su cui l’attore fondava la sua pretesa,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.128

Lugano

22 febbraio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2020.10 (procedura semplificata -

contratto di lavoro) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 25 febbraio 2020 da

RE

1

rappresentato da RA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 5

novembre 2020 di RE 1 contro la decisione 28 ottobre 2020 con cui il Pretore

aggiunto ha sospeso il procedimento;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stato assunto da CO

1, società di personale a prestito, quale operaio a tempo pieno con effetto dal

6 settembre 2011 presso __________ SA di __________. Con petizione 25 febbraio

2020 ha convenuto CO 1 innanzi la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,

chiedendo il pagamento di indennità per lavoro a turni per complessivi fr. 13'572.–

lordi oltre interessi del 5% dal 28 dicembre 2016, e il rigetto definitivo

dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio. L’importo

rivendicato corrisponde ai supplementi del 12% per turno diurno e 35% per turno

notturno previsti dall’art. 8 cpv. 1 del Regolamento aziendale di __________ SA,

dovutigli in applicazione dell’art. 24 cpv. 2 del Contratto collettivo di

lavoro per il settore del prestito di personale (di seguito: CCL PP).

Fatti

B. Con osservazioni 8

giugno 2020 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione, in quanto l’art. 24

cpv. 2 del CCL PP esigeva la realizzazione di due condizioni cumulative per

aver diritto al supplemento richiesto (lavoro a turno e lavoro domenicale

istituzionalizzato) in concreto non soddisfatte. A mente della convenuta, la

nuova interpretazione conferita a questa norma, su cui l’attore fondava la sua pretesa,

era stata formalizzata solo con circolare n. 12 della Commissione paritetica

regionale del Canton Ticino per il settore del prestito del personale, datata 29

maggio 2018, valida pro futuro e senza effetto retroattivo.

C. Le parti hanno

mantenuto le rispettive antitetiche richieste di giudizio con le comparse di

replica 25 giugno 2020 e duplica 10 settembre 2020.

D. In esito all’udienza

di dibattimento 28 ottobre 2020, con decisione registrata a verbale, il Pretore

aggiunto ha sospeso per motivi di opportunità la causa fino a passaggio in

giudicato della decisione 18 settembre 2020, emessa in una parallela vertenza

giudiziaria della Pretura di Lugano, sezione 2, e a quel momento impugnata

innanzi al Tribunale d’appello, facendo ordine a CO 1 di darne immediato

avviso.

E. Con reclamo 5

novembre 2020 RE 1 chiede che la procedura sia riattivata con effetto

immediato.

Con osservazioni 11

dicembre 2020 CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

giudice sospende il procedimento giudiziario è una disposizione ordinatoria

processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2

CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48

lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (DTF 141 III 270 del 17

giugno 2015 consid. 3.3), valido anche per le osservazioni (art. 322 cpv. 2

CPC).

La decisione impugnata è contenuta

nel verbale dell’udienza del 28 ottobre 2020, notificato seduta stante alle

parti. Rimesso alla posta il giorno 5 novembre 2020, il reclamo è quindi

tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Parimenti dicasi, a fronte

di un gravame notificato il 9 dicembre, per le osservazioni 11 dicembre 2020.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

2.1

Giusta l’art. 126 cpv. 1

prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito

di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,

il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la

sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare

qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il

principio di celerità della causa in corso (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4

ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,

2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la

sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei

contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di

speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,

124.

cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 1 ad art. 126 CPC).

2.2

L’esistenza di un

procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a

decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza,

oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini,

op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend,

op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 3 seg. ad art. 126). Poco importa che si tratti di un procedimento

civile (e quindi che sia esso ordinario, semplificato o sommario),

rispettivamente penale o di altro genere, e non è nemmeno necessario che l’identità

delle parti a quel procedimento corrisponda a quella delle parti al

procedimento da sospendere (Frei,

op. cit., n. 3 ad art. 126). La sospensione va però ordinata con cautela se

l’attesa è solo quella di un chiarimento di singole questioni fattuali o

giuridiche (Kaufmann, in:

Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO- Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016 n. 13

ad art. 126, che cita KGer SG del 2 luglio 2014 inc. n. BE.2014.15/16; Weber, op. cit., n. 7 ad art. 126). E, di

regola, processi pendenti davanti ad altri giudici e attinenti a questioni giuridiche

uguali non sono un motivo sufficiente di sospensione a lungo termine (DTF 135

III 127 consid. 2 a 4; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 3 ad art. 126).

3.

Il

Pretore aggiunto ha rilevato che la controversia riguardava una questione

prettamente giuridica in relazione all’interpretazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL

PP e che, come rilevato dalla parte convenuta in sede di duplica, la medesima tematica

era oggetto di una vertenza già decisa il 18 settembre 2020 dalla Sezione 2

della Pretura del distretto di Lugano, giudizio impugnato davanti al Tribunale

d’appello. Ha ritenuto significativo, se non risolutivo, l’esito di questa

procedura tutt’ora pendente, in quanto poteva semplificare il processo e/o gli

atti istruttori. Onde evitare decisioni contraddittorie e successivi ricorsi

sul medesimo tema e richiamata anche l’economia processuale e la gratuità della

procedura, il primo giudice ha sospeso per opportunità la vertenza in esame

fino a crescita in giudicato di quella decisione, la convenuta dovendone al

riguardo dare immediato avviso.

4.

Obietta anzitutto il

reclamante che, a fronte dei motivi appena esposti, in luogo della sospensione

giusta l’art. 126 CPC il Pretore aggiunto avrebbe semmai dovuto rimettere la

causa al collega giudice della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, in

applicazione dell’art. 127 CPC. Siffatta eventualità era però da escludere a

priori, visto che la decisione 18 settembre 2020 era già stata impugnata

davanti al Tribunale d’appello (cfr. Frei,

op. cit., n. 8 ad art. 127), ciò di cui dava appunto atto la stessa

decisione impugnata. La critica è quindi inconsistente.

5.

Il reclamante

rimprovera al Pretore aggiunto di avere violato l’art. 246 CPC per non avere

adottato le necessarie disposizioni affinché la causa potesse essere evasa se

possibile alla prima udienza. Mal si vede però che il primo giudice potesse in

concreto evadere la causa già in quel contesto a fronte di una controversa

interpretazione di una norma giuridica e delle richieste di assunzione di mezzi

di prova offerti dalla società convenuta (edizione di documenti e

interrogatorio delle parti). Di modo che, anche da questo punto di vista il

reclamo va respinto.

6.

A detta del

reclamante il Pretore aggiunto non aveva poi considerato che le parti alla

vertenza già pendente davanti al Tribunale d’appello avrebbero persino potuto

raggiungere un accordo transattivo, sicché la decisione 18 settembre 2020 in

quel contesto impugnata poteva anche non crescere mai in giudicato. Trattasi

nondimeno di una possibilità insita in tutte le cause giudiziarie e che, come

tale, escluderebbe allora sempre e comunque una sospensione giusta l’art. 126

CPC, ciò che non corrisponde, evidentemente, alla volontà del legislatore.

L’argomento non merita quindi protezione.

7.

Il reclamante invoca

l’assenza di identità fra le parti nella parallela procedura a motivo di cui il

Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della causa e le parti di

quest’ultima procedura oggetto del presente reclamo. In proposito giova

rilevare che, di per sé, la sospensione di un procedimento non impone che sia

data una siffatta identità fra le parti (sopra, consid. 2.2). Pertanto, da ciò

non ne consegue né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata

applicazione del diritto. Una volta di più il reclamo va respinto.

8.

Il reclamante rileva

che allo stato attuale le parti non hanno ancora potuto depositare tutti i

mezzi di prova. Nondimeno, il Pretore aggiunto ha motivato la sospensione del

procedimento con il fatto di ritenere significativo l’esito della causa

pendente in appello in quanto poteva finanche semplificare la procedura e/o

l’istruttoria. In quest’ottica l’avere considerato che l’assunzione di quei

mezzi di prova potesse persino diventare superflua e inutile, non rende il

provvedimento come tale frutto di un accertamento manifestamente errato dei

fatti o di un’errata applicazione del diritto. Anche sotto questo profilo il

reclamo va quindi respinto.

9.

Il reclamante

afferma che con la decisione di sospensione il Pretore aggiunto non attua

speditamente il procedimento come prevede l’art. 124 CPC ed espone le parti ad

un rischio anticipato di “ritardata giustizia” giacché non è dato sapere quando

il Tribunale d’appello deciderà, se poi seguirà un ricorso al Tribunale federale

e anche i relativi tempi di evasione di tale ricorso. Egli non tiene conto che

la procedura di diritto del lavoro deve essere semplice e veloce.

9.1

La vertenza in esame è retta

dalla procedura semplificata valida per le controversie con valore litigioso

fino a fr. 30'000.– (art. 243 cpv. 1 CPC). Ora - come detto (sopra, consid.

2.2) - la procedura semplificata non preclude a priori la sospensione di una

causa giudiziaria, che diventa pertanto ipotizzabile anche in un contesto di

procedura “semplice e rapida” di diritto del lavoro. Nondimeno va pur sempre

tenuto conto della natura eccezionale del provvedimento.

9.2

Il Pretore aggiunto,

constatato che sul tema dell’interpretazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP si era

già espresso un altro Pretore (sezione 2 della Pretura di Lugano) e che questo

suo giudizio era oggetto d’impugnativa innanzi al Tribunale d’appello, ha

ritenuto opportuno sospendere la procedura per evitare decisioni

contraddittorie e successivi ricorsi sulla medesima questione, ciò per ragioni

di economia processuale, considerata altresì anche la gratuità della procedura.

Ora, l’accenno

all’esistenza di quella procedura emerge dal memoriale di duplica (pag. 4 ad

10) e, dato appunto atto di ciò, il primo giudice ha incentrato il dibattimento

su questo punto ritenendo opportuno valutare la sospensione del procedimento.

Tanto l’attore quanto la convenuta si sono opposti alla sospensione. In

particolare, la convenuta ha spiegato che la controversia riguardava parti

diverse, che le argomentazioni del reclamo avverso quella decisione erano

rapportate alle considerazioni di quel Pretore e che a fronte di una diversa

istruttoria la fattispecie sottoposta a questo Pretore aggiunto poteva anche

essere decisa diversamente. Ha peraltro precisato che - perlomeno così pare -

il suo patrocinatore legale rappresentava l’agenzia interinale convenuta in

quella causa.

9.3

Il quadro che ne risulta è

invero generico e vago, giacché non consente una valutazione della tempistica

necessaria per la risoluzione di quella controversia. In base ai citati

elementi non vi è in effetti modo di stabilire oggettivamente - e quindi non

solo sulla base delle allegazioni della convenuta - se quella controversia sia

limitata alla sola interpretazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP, ed escludere

quindi che l’esito di quella decisione sia da ricondurre - anche - ad altri

motivi. Neppure è quindi possibile ponderare la rilevanza di quest’aspetto

nell’ambito dell’impugnativa pendente innanzi al Tribunale d’appello. A ben

vedere, poiché quella controversia è stata trattata da un altro Pretore, a

sostegno di una diversa conclusione non conforta neanche l’ipotesi di una sorta

di sguardo privilegiato del Pretore aggiunto per il fatto di essersi

pronunciato egli medesimo sulla questione e, conoscendone i dettagli, di avere

quindi preferito attendere l’esito del reclamo proposto contro la sua stessa

decisione prima di determinarsi sulle altre analoghe cause già nelle sue mani.

Non va d’altra parte dimenticato che nella misura in cui la sospensione è stata

disposta fino al passaggio in giudicato della decisione 18 settembre 2020 della

sezione 2 della Pretura di Lugano, va valutata anche l’ipotesi di un prosieguo

della vertenza sin davanti al Tribunale federale, a maggior ragione trattandosi

di una questione attinente il diritto. Sicché anche da questo punto di vista

risulta difficile definire anche solo approssimativamente i tempi tecnici per

una definizione della vertenza.

9.4

Tutto ciò considerato, si può

certo convenire con il Pretore aggiunto in merito al fatto che l’aspetto

giuridico in punto all’art. 24 cpv. 2 CCL PP è rilevante nella causa in esame e

che, da questo punto di vista, l’esito del procedimento parallelo potrebbe

semplificare il suo lavoro. Ma l’esistenza di un procedimento parallelo inteso

a chiarire puntuali questioni giuridiche consente solo con prudenza la

sospensione di una causa, che va esclusa qualora assurga a sospensione a lungo

termine (sopra, consid. 2.2). Per quanto si è spiegato (sopra, consid. 9.3) è

questo il caso in concreto. La causa è stata sospesa in vista di un chiarimento

prettamente giuridico. Non vi è però modo di stimare la durata prevedibile del

provvedimento (che è stata disposta “fino al passaggio in giudicato della

decisione nel parallelo procedimento”). E, oltretutto nel contesto di una

procedura semplificata, ne risulta di fatto una sospensione a lungo termine.

Non va da ultimo dimenticato che entrambe le parti vi si sono espressamente

opposte. Tutti elementi questi che propendono a sostegno del principio di

celerità. In tal senso quindi, per avere ritenuto nelle circostanze così

descritte che fossero dati i presupposti di una sospensione giusta l’art. 126

CPC, il Pretore aggiunto è incorso in un’errata applicazione del diritto. Sotto

questo profilo il reclamo è quindi fondato e merita accoglimento, con

conseguente annullamento della decisione di sospensione.

10.

Il reclamante censura

il mancato rinvio ad un’indicazione legale nel CPC in virtù di cui la società

convenuta sarebbe tenuta a dare immediato avviso del passaggio in giudicato

della sentenza 18 settembre 2020. Il problema in effetti si pone. Stabilito che

le parti nella presente vertenza non sono quelle che si contrappongono nella

parallela vertenza giudiziaria - la questione essendo semmai che il

patrocinatore legale della qui società convenuta patrocinerebbe anche in quel

contesto la parte convenuta (sopra, consid. 9.2) - mal si vede come l’ordine di

dare immediato avviso dell’avvenuto passaggio in giudicato della decisione 18

settembre 2020 della Pretura di Lugano, sezione 2, in quanto rivolto alla

società CO 1 possa essere eseguito. Sia come sia, accolto il presente reclamo e

annullata la sospensione (sopra, consid. 9.4), il tema non ha più una finalità

pratica.

11.

Nella procedura

decisionale non vengono addossate spese processuali per le controversie

derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore di fr. 30'000.– (art. 114

lett. c CPC), gratuità che vale per tutti i gradi di giudizio cantonali e per

tutti gli aspetti processuali (Trezzini, op.

cit., n. 8 ad art. 114). Poiché la parte convenuta si è rimessa al giudizio di

questa Camera e non ha resistito al reclamo essa non può essere considerata

soccombente (cfr. Rüegg/Rüegg, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 11 ad art. 126) e di

conseguenza non possono essere poste a suo carico le ripetibili.

12.

Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante, il reclamo viene

evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b

cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 5 novembre 2020 di RE

1.

è accolto.

§. Di conseguenza il

dispositivo n. 1 della decisione 28 ottobre 2020 della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. n. SE.2020.10), con cui il Pretore

aggiunto ha sospeso la causa, è annullato.

2.

Non si prelevano

spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).