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Decisione

13.2020.13

Sospensione del procedimento. Il diritto di replicare consente alle parti di determinarsi su tutti gli atti processuali nel quadro di un procedimento. Non impone l'assegnazione di un termine ma va las

3 agosto 2020Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i soli interessi del convenuto. Ma, come visto, le censure del reclamante non evidenziano

accertamenti manifestamente errati dei fatti rispettivamente applicazioni errate

del diritto imputabili al Pretore aggiunto. Questo esclude un giudizio “a senso

unico in favore del presunto e contestato creditore”.

Per i motivi che

precedono, entrambe le decisioni impugnate meritano conferma. Di conseguenza il

reclamo è respinto

7. Le spese processuali

del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare

in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano

ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni.

8. Il reclamo, stante il

giudizio di inammissibilità, può essere evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 28 febbraio 2020 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dal reclamante, restano a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 28 febbraio 2020 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.