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Decisione

13.2020.13

Sospensione del procedimento. Il diritto di replicare consente alle parti di determinarsi su tutti gli atti processuali nel quadro di un procedimento. Non impone l'assegnazione di un termine ma va lasciato trascorrere un lasso di tempo sufficiente per determinarsi

3 agosto 2020Italiano17 min

i soli interessi del convenuto. Ma, come visto, le censure del reclamante non evidenziano

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.13/16

Lugano

3 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2020.29 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione 6 dicembre 2019 da

RE

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

e ora sul reclamo 28

febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 17 febbraio 2020 con cui il Pretore

aggiunto ha sospeso il relativo procedimento;

ritenuto

in fatto: A. Il 25 novembre 2019 CO 1 ha

fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di Lugano il precetto esecutivo n. __________

per l’importo di fr. 50'000.– oltre interessi nei confronti di RE 1, indicando

quale titolo di credito “smarrimenti certificati azionari __________ SA, al

valore nominale dei certificati”.

B. Con petizione 6

dicembre 2019 introdotta innanzi la Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,

e diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto giusta l’art. 85a LEF di accertare

l’inesistenza del debito di fr. 50'000.– e di annullare la relativa esecuzione

sostenendo, in sostanza, di essere unico azionista di __________ SA, e contestando

quindi la legittimità di ogni rivendicazione al riguardo da parte di CO 1.

C. Con risposta 27

gennaio 2020 CO 1 vi si è opposto, chiedendo di dichiarare irricevibile

l’azione promossa da RE 1 rispettivamente, in via subordinata, di sospendere la

procedura giusta l’art. 126 cpv. 1 CPC sino ad evasione di una parallela

domanda di accertamento della sua qualità di azionista al 50% di __________ SA

- che egli aveva nel frattempo avviato innanzi la sezione 3 della Pretura del

Distretto di Lugano e rubricata quale inc. n. CM.2019.795 - e di sospendere

provvisoriamente giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF l’esecuzione n. __________. Nel

merito egli ha inoltre chiesto di respingere integralmente l’azione promossa

dalla controparte.

D. Con decisione 13

febbraio 2020 il Pretore della sezione 2 della Pretura del Distretto di Lugano

ha disposto la rimessione della causa alla sezione 3 della medesima Pretura.

E. Con decisione 17

febbraio 2020 il Pretore aggiunto della sezione 3 della Pretura del Distretto

di Lugano, comunicata alle parti la nuova numerazione quale inc. n. OA.2020.29

della procedura così trasmessagli (inclusa quella relativa alla domanda del convenuto

di sospendere l’esecuzione), ne ha disposto formalmente la sospensione per la

durata del termine trimestrale dell’autorizzazione ad agire di cui all’inc.

CM.2019.795, rispettivamente sino a esito noto della procedura di merito nel

caso in cui fosse promossa.

F. Il 18 febbraio 2020 RE

1 ha chiesto al Pretore di riattivare la procedura e di assegnargli un termine

per la replica o - perlomeno - per formulare le proprie osservazioni

all’istanza di sospensione della controparte.

G. Con decisione 19

febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza tesa alla fissazione di

un termine per esprimersi sulla richiesta di sospensione avanzata da CO 1.

H. Con reclamo 28

febbraio 2020 RE 1 chiede ora di riformare la decisione 17 febbraio 2020 nel

senso di respingere la domanda di sospensione, annullare la decisione 19

febbraio 2020 e retrocedere gli atti al Pretore aggiunto affinché assegni un

termine per presentare la replica di causa. In via subordinata egli chiede di

annullare entrambe le decisioni 17 febbraio e 19 febbraio 2020 e di retrocedere

l’incarto al Pretore aggiunto affinché emani un nuovo giudizio sulla domanda di

sospensione previa assegnazione di un termine di 15 giorni per potersi

esprimere sulla medesima.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Con il medesimo atto RE 1

impugna due distinte decisioni:

- la decisione 17

febbraio 2020 di sospensione del procedimento pronunciata dal Pretore aggiunto

(inc. n. 13.2020.13);

- la decisione che ha

respinto la sua istanza di fissazione di un termine per prendere posizione

sulla sospensione e che il Pretore aggiunto ha pronunciato il 19 febbraio 2020

(inc. n. 13.2020.16).

Si prescinde qui

dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che si può comunque

procedere con un’unica decisione.

2. La decisione (positiva)

di sospensione di un procedimento giudiziario costituisce una disposizione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art.

126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e

art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di

dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione impugnata è

giunta al reclamante il giorno 18 febbraio 2020. Rimesso alla posta il 28

febbraio 2020, il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

3. La decisione che

nega la fissazione di un termine per esprimersi su un atto processuale

costituisce una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124

CPC. Per i combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett.

c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione impugnata è

giunta al reclamante il giorno 20 febbraio 2020. Rimesso alla posta il 28

febbraio 2020, il gravame in esame è quindi tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

4. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

4.1 Giusta l’art. 126 cpv. 1

prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito

di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,

il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la

sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare

qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il

principio di celerità della causa in corso (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4

ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,

2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la

sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei

contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di

speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,

124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può

giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,

in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni

pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,

n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 3 seg. ad art. 126).

4.2 Dal canto suo il diritto di

essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia

costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di

principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle

possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Anche la

decisione di sospensione (art. 126 cpv. 1 CPC) presuppone che sia salvaguardato

il diritto di essere sentito delle parti (sentenza del TF 4A_307/2016 dell’8

novembre 2016 consid. 2.1-2.4 citata in: Trezzini,

op. cit., n. 4 e nota 3066 ad art. 126; Stae­helin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Kaufmann,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, 2a ed., 2016, n.

20 ad art. 126; Frei, op. cit., n.

14 ad art. 126) già solo perché esiste la possibilità di reclamo immediato

giusta l’art. 126 cpv. 2 CPC (Frei, op.

cit., n. 15 e 22 ad art. 126).

5. Per il Pretore

aggiunto il reclamante si era opposto alla domanda di sospensione del

convenuto, senza però addurre particolari motivazioni. Dal canto suo il

reclamante lamenta la mancata assegnazione di un termine adeguato per prendere

posizione sulla domanda di sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC presentata

dalla controparte. Rileva che con l’ordinanza 29 gennaio 2020 il Pretore della

sezione 2 della Pretura del Distretto di Lugano aveva unicamente fissato un termine

per motivare eventuali opposizioni alla rimessione della causa al Pretore

aggiunto della sezione 3 e che, in tal contesto, il Pretore della sezione 2 non

era nella posizione di assegnare altri termini sul merito della vertenza. Ciò

nonostante, il reclamante aveva comunque chiesto di fissare un termine per la

replica che, in un primo tempo, poteva anche limitarsi al tema della sospensione.

In siffatte circostanze il Pretore aggiunto non poteva assimilare questo suo

agire ad una rinuncia ad esprimersi su questo punto, ma era tenuto a fissargli un

termine per provvedervi. Di qui, l’evocata lesione del suo diritto di essere

sentito e del divieto d’arbitrio.

5.1 Il diritto di replicare -

diversamente dal diritto di risposta ad una domanda principale o

riconvenzionale, rispettivamente ad un ricorso o ad un appello - è il diritto

delle parti di determinarsi su tutti gli atti processuali presentati nel quadro

di un procedimento giudiziale indipendentemente dalla sua denominazione (DTF

142 III 48 consid. 4.1.1; sentenza del TF 4F_7/2019 del 27 agosto 2019 consid.

3.4). Esso non impone l’assegnazione di un termine alla parte per determinarsi

sull’atto processuale, fermo restando che tra la notifica di quell’atto e la decisione

al riguardo, l’autorità giudiziaria è tenuta a lasciar trascorrere un lasso di

tempo sufficiente affinché, laddove lo ritenesse necessario, la parte interessata

abbia modo di formulare le proprie osservazioni (DTF 142 III 48 consid. 4.1.1).

Il lasso di tempo sufficiente va da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 20

giorni, sicché la parte che intende fare capo al suo diritto di replica deve

assicurarsi che il suo scritto pervenga al tribunale entro questa forchetta

temporale (Trezzini, op. cit., n.

19 e 20 [n. 25 e 26 nella versione e-book del 1° febbraio 2019] ad art.

53).

5.2 In concreto con ordinanza 29

gennaio 2020, notificata l’indomani, il Pretore della sezione 2 della Pretura

del Distretto di Lugano ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

esprimersi sulla prospettata rimessione della causa dalla sezione 3, giustificata

dalla stretta connessione con due vertenze già pendenti avanti quella medesima

autorità (act. III). Ed è pacifico che nello stesso contesto egli ha provveduto

a notificare all’attore la risposta 27 gennaio 2020 del convenuto che, appunto,

includeva la contestuale domanda di sospensione della procedura ex art. 85a LEF.

Ora, premesso che il diritto delle parti di determinarsi su tutti gli atti

processuali non obbliga affatto il giudice ad assegnare un termine per farlo -

facoltà che rientra semmai in quella che è la sua libera scelta (sopra, consid.

5.1) - poco importa che in questo contesto il Pretore non abbia di fatto stabilito

un termine esplicito per prendere posizione sulla risposta e/o sulla

sospensione. Al riguardo non si evidenziano quindi accertamenti manifestamente

errati dei fatti o errate applicazione del diritto.

5.3 Con scritto 11 febbraio 2020 -

quindi entro il lasso di tempo sufficiente (consid. 5.1) - il reclamante ha di

fatto formulato delle proprie considerazioni su tre distinti punti. Segnatamente,

egli ha indicato di non avere “nulla in contrario al trasferimento

dell’incarto alla Sezione 3”, di essere “invece contrario a una

sospensione del procedimento” e di volere “che venga fissato il termine

per la replica” (act. IV). Ciò posto, espressa la sua ferma e chiara

opposizione ad una sospensione della procedura, spettava a lui, se del caso, specificare

e giustificare la necessità di ulteriore tempo per allegarne i motivi. Criticare

il Pretore aggiunto, dopo che questi ha avuto modo di evidenziarne l’assenza, per

il semplice fatto di non essere giunto a questa stessa conclusione alla luce di

una generica richiesta “di fissazione di un termine per la replica”, non è

serio. Non solo. Al reclamante non soccorre neppure la tesi secondo cui una

motivazione non si giustificava comunque in quella sede, e questo perché, una

volta rimessa la causa, della lite si sarebbe poi dovuto occupare il nuovo

giudice. Alla stessa stregua, in effetti, coerenza avrebbe allora voluto che -

come tale - egli nemmeno avanzasse la richiesta di fissazione di un generico termine

per la replica. Ma così non è stato. Sicché, tutto ciò consente di escludere una

volta di più l’esistenza di un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o

di una lesione e/o errata applicazione del diritto di essere sentito e del divieto

dell’arbitrio imputabili al Pretore aggiunto, con conseguente reiezione del

reclamo contro l’ordinanza 19 febbraio 2020 con cui è stata respinta la

richiesta dell’attore di esprimersi sulla richiesta di sospensione della causa.

6. Il Pretore aggiunto

ha ritenuto opportuno sospendere il corso dell’azione fondata sull’art. 85a LEF

in quanto dipendeva dall’esito di un altro procedimento che il convenuto aveva

avviato nei confronti di __________ SA, di cui si pretendeva azionista al 50%,

e che appunto mirava ad accertare questa sua qualità. Denominatore comune delle

due cause era il quesito a sapere se il convenuto era o no azionista di __________

SA, tema di evidente interesse in seno alla causa ex art. 85a LEF dove il reclamante

pretendeva di nulla dovere al convenuto proprio per il fatto che questi non era

azionista della società. Il provvedimento era da intendere esteso anche all’esecuzione

in corso, di fatto già sospesa dall’opposizione interposta dall’attore al precetto

esecutivo spiccato a suo carico.

6.1 Il reclamante reputa questa

sua motivazione errata in quanto - a suo dire - la sospensione non si

giustifica né dal punto di vista dell’opportunità né da quello della celerità

del procedimento (reclamo, pag. 6 n. 13). Se non che, l’art. 326 cpv. 1 CPC stabilisce

che in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione

di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Posto che in primo

grado il reclamante non ha motivato la sua opposizione alla sospensione e che

pertanto, all’evidenza da questo punto di vista al primo giudice non si possono

imputare responsabilità, gli argomenti che egli invoca con il gravame innanzi a

questa Camera sono, per principio, tutti nuovi e quindi inammissibili.

Sia come sia, quand’anche

si volesse da ciò prescindere, le censure andrebbero comunque respinte poiché infondate.

6.2 Per il reclamante le due

procedure non sono identiche e perseguono parti e scopo diversi. Nell’azione giusta

l’art. 85a LEF il convenuto doveva provare l’esistenza del preteso credito per

danno causato dallo smarrimento del 50% delle azioni di __________ SA,

questione di ben più ampio respiro rispetto al tema della causa da lui promossa

contro __________ SA. Il suo ruolo di azionista neppure era da accertare giacché

la procedura di ammortamento delle azioni escludeva un danno per il loro smarrimento.

Ciò non toglie che è proprio il ruolo di azionista al 50% di __________ SA che il

reclamante contesta ad CO 1 (act. I, pag. 2 n. 1 e pag. 3 n. 3). Opinabile poi,

perlomeno allo stato attuale delle cose, che la procedura di ammortamento delle

sue azioni annulli il preteso danno che gli viene imputato. In effetti per il

convenuto “il debito all’origine della procedura esecutiva […] deriva

direttamente dalla violazione da parte del signor RE 1 del patto parasociale

vincolante le parti (doc. 2)” (act. II, pag. 2 ad D), e segnatamente si tratta

del “danno conseguente allo smarrimento delle azioni e alla contestazione della

sua qualità di azionista” (act. II, pag. 3 ad E).

6.3 Sostiene il reclamante di

avere avviato la causa ex art. 85a LEF il 6 dicembre 2019, prima che il

convenuto desse avvio il 9 dicembre 2019 alla parallela procedura di

conciliazione tesa ad accertare la sua qualità di azionista al 50% in seno a __________

SA: semmai, quindi, da sospendere era quest’ultima procedura (reclamo, pag. 7

n. 18). L’argomento è ai limiti del pretesto. Il danno che il convenuto imputa

al reclamante è fondato sulla sua - pretesa - condizione di azionista al 50% di

__________ SA, condizione che il reclamante contesta. E poiché __________ SA non

è parte all’azione promossa e fondata sull’art. 85a LEF, la risoluzione della

questione in via pregiudiziale e anticipata in seno alla presente procedura non

si prospetta così lineare come pretende il reclamante e difficilmente potrà

essere fatto senza coinvolgere anche __________ SA. Certo, il reclamante

sostiene che la presente causa tocca diversi punti oltre alla determinazione

dello stato di azionista di __________ SA di CO 1, questione che non sarebbe peraltro

importante. Se non che tale questione è essenziale, considerato che, stanti le

contestazioni in essere, l’esistenza del credito fatto valere da CO 1 nei

confronti del reclamante dipende direttamente dalla sua - pretesa ma contestata

- qualità di azionista della __________ SA.

6.4 Il reclamante lamenta un

inaccettabile ed inutile dilungamento della procedura. Se non che, il tema

della sua qualità di azionista al 50% in seno a __________ SA deve comunque

essere accertata. E che ciò avvenga nell’una piuttosto che nell’altra causa non

sembra suscettibile di dilatare in modo significativo la procedura.

6.5 Il reclamante reputa la

sospensione vantaggiosa per il convenuto in quanto con la risposta non aveva

comprovato la sua presunta e contestata titolarità delle azioni, e su questo

punto poteva esprimersi in almeno due ulteriori scritti. Ma la sua qualità di

azionista in ragione del 50% va accertata nei confronti di __________ SA (sopra,

6.3 e 6.4), e i relativi argomenti sollevati in quel contesto. E la risposta

evidenzia che “occorre anzitutto determinare se CO 1 sia azionista di __________

SA, ciò che lo stesso sta cercando di far accertare nell’ambito della procedura

di cui all’incarto CM.2019.795” (act. II, pag. 3 ad E). Peraltro, il fatto che

nella presente procedura il convenuto non abbia - ancora - comprovato la sua

qualità d’azionista è relativo, considerato che egli potrebbe comunque ancora

esprimersi sull’argomento con l’allegato di duplica o, qualora non si

procedesse al doppio scambio di allegati, in sede di dibattimento.

6.6 Infine il reclamante evoca la

nomea causata da un precetto esecutivo e le ripercussioni negative nei rapporti

verso terzi che ciò comporta, rimproverando al Pretore aggiunto di avere considerato

Fatti

i soli interessi del convenuto. Ma, come visto, le censure del reclamante non evidenziano

accertamenti manifestamente errati dei fatti rispettivamente applicazioni errate

del diritto imputabili al Pretore aggiunto. Questo esclude un giudizio “a senso

unico in favore del presunto e contestato creditore”.

Per i motivi che

precedono, entrambe le decisioni impugnate meritano conferma. Di conseguenza il

reclamo è respinto

7. Le spese processuali

del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare

in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano

ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni.

8. Il reclamo, stante il

giudizio di inammissibilità, può essere evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 28 febbraio 2020 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dal reclamante, restano a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 28 febbraio 2020 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.