13.2020.13
Sospensione del procedimento. Il diritto di replicare consente alle parti di determinarsi su tutti gli atti processuali nel quadro di un procedimento. Non impone l'assegnazione di un termine ma va lasciato trascorrere un lasso di tempo sufficiente per determinarsi
3 agosto 2020Italiano17 min
i soli interessi del convenuto. Ma, come visto, le censure del reclamante non evidenziano
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.13/16
Lugano
3 agosto 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2020.29 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 6 dicembre 2019 da
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
e ora sul reclamo 28
febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 17 febbraio 2020 con cui il Pretore
aggiunto ha sospeso il relativo procedimento;
ritenuto
in fatto: A. Il 25 novembre 2019 CO 1 ha
fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di Lugano il precetto esecutivo n. __________
per l’importo di fr. 50'000.– oltre interessi nei confronti di RE 1, indicando
quale titolo di credito “smarrimenti certificati azionari __________ SA, al
valore nominale dei certificati”.
B. Con petizione 6
dicembre 2019 introdotta innanzi la Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
e diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto giusta l’art. 85a LEF di accertare
l’inesistenza del debito di fr. 50'000.– e di annullare la relativa esecuzione
sostenendo, in sostanza, di essere unico azionista di __________ SA, e contestando
quindi la legittimità di ogni rivendicazione al riguardo da parte di CO 1.
C. Con risposta 27
gennaio 2020 CO 1 vi si è opposto, chiedendo di dichiarare irricevibile
l’azione promossa da RE 1 rispettivamente, in via subordinata, di sospendere la
procedura giusta l’art. 126 cpv. 1 CPC sino ad evasione di una parallela
domanda di accertamento della sua qualità di azionista al 50% di __________ SA
- che egli aveva nel frattempo avviato innanzi la sezione 3 della Pretura del
Distretto di Lugano e rubricata quale inc. n. CM.2019.795 - e di sospendere
provvisoriamente giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF l’esecuzione n. __________. Nel
merito egli ha inoltre chiesto di respingere integralmente l’azione promossa
dalla controparte.
D. Con decisione 13
febbraio 2020 il Pretore della sezione 2 della Pretura del Distretto di Lugano
ha disposto la rimessione della causa alla sezione 3 della medesima Pretura.
E. Con decisione 17
febbraio 2020 il Pretore aggiunto della sezione 3 della Pretura del Distretto
di Lugano, comunicata alle parti la nuova numerazione quale inc. n. OA.2020.29
della procedura così trasmessagli (inclusa quella relativa alla domanda del convenuto
di sospendere l’esecuzione), ne ha disposto formalmente la sospensione per la
durata del termine trimestrale dell’autorizzazione ad agire di cui all’inc.
CM.2019.795, rispettivamente sino a esito noto della procedura di merito nel
caso in cui fosse promossa.
F. Il 18 febbraio 2020 RE
1 ha chiesto al Pretore di riattivare la procedura e di assegnargli un termine
per la replica o - perlomeno - per formulare le proprie osservazioni
all’istanza di sospensione della controparte.
G. Con decisione 19
febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza tesa alla fissazione di
un termine per esprimersi sulla richiesta di sospensione avanzata da CO 1.
H. Con reclamo 28
febbraio 2020 RE 1 chiede ora di riformare la decisione 17 febbraio 2020 nel
senso di respingere la domanda di sospensione, annullare la decisione 19
febbraio 2020 e retrocedere gli atti al Pretore aggiunto affinché assegni un
termine per presentare la replica di causa. In via subordinata egli chiede di
annullare entrambe le decisioni 17 febbraio e 19 febbraio 2020 e di retrocedere
l’incarto al Pretore aggiunto affinché emani un nuovo giudizio sulla domanda di
sospensione previa assegnazione di un termine di 15 giorni per potersi
esprimere sulla medesima.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Con il medesimo atto RE 1
impugna due distinte decisioni:
- la decisione 17
febbraio 2020 di sospensione del procedimento pronunciata dal Pretore aggiunto
(inc. n. 13.2020.13);
- la decisione che ha
respinto la sua istanza di fissazione di un termine per prendere posizione
sulla sospensione e che il Pretore aggiunto ha pronunciato il 19 febbraio 2020
(inc. n. 13.2020.16).
Si prescinde qui
dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che si può comunque
procedere con un’unica decisione.
2. La decisione (positiva)
di sospensione di un procedimento giudiziario costituisce una disposizione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art.
126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e
art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è
giunta al reclamante il giorno 18 febbraio 2020. Rimesso alla posta il 28
febbraio 2020, il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
3. La decisione che
nega la fissazione di un termine per esprimersi su un atto processuale
costituisce una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124
CPC. Per i combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett.
c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è
giunta al reclamante il giorno 20 febbraio 2020. Rimesso alla posta il 28
febbraio 2020, il gravame in esame è quindi tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
4. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
4.1 Giusta l’art. 126 cpv. 1
prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito
di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,
il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la
sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare
qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il
principio di celerità della causa in corso (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4
ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,
2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la
sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei
contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di
speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,
124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può
giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,
in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni
pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,
n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 3 seg. ad art. 126).
4.2 Dal canto suo il diritto di
essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia
costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di
principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle
possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Anche la
decisione di sospensione (art. 126 cpv. 1 CPC) presuppone che sia salvaguardato
il diritto di essere sentito delle parti (sentenza del TF 4A_307/2016 dell’8
novembre 2016 consid. 2.1-2.4 citata in: Trezzini,
op. cit., n. 4 e nota 3066 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Kaufmann,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, 2a ed., 2016, n.
20 ad art. 126; Frei, op. cit., n.
14 ad art. 126) già solo perché esiste la possibilità di reclamo immediato
giusta l’art. 126 cpv. 2 CPC (Frei, op.
cit., n. 15 e 22 ad art. 126).
5. Per il Pretore
aggiunto il reclamante si era opposto alla domanda di sospensione del
convenuto, senza però addurre particolari motivazioni. Dal canto suo il
reclamante lamenta la mancata assegnazione di un termine adeguato per prendere
posizione sulla domanda di sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC presentata
dalla controparte. Rileva che con l’ordinanza 29 gennaio 2020 il Pretore della
sezione 2 della Pretura del Distretto di Lugano aveva unicamente fissato un termine
per motivare eventuali opposizioni alla rimessione della causa al Pretore
aggiunto della sezione 3 e che, in tal contesto, il Pretore della sezione 2 non
era nella posizione di assegnare altri termini sul merito della vertenza. Ciò
nonostante, il reclamante aveva comunque chiesto di fissare un termine per la
replica che, in un primo tempo, poteva anche limitarsi al tema della sospensione.
In siffatte circostanze il Pretore aggiunto non poteva assimilare questo suo
agire ad una rinuncia ad esprimersi su questo punto, ma era tenuto a fissargli un
termine per provvedervi. Di qui, l’evocata lesione del suo diritto di essere
sentito e del divieto d’arbitrio.
5.1 Il diritto di replicare -
diversamente dal diritto di risposta ad una domanda principale o
riconvenzionale, rispettivamente ad un ricorso o ad un appello - è il diritto
delle parti di determinarsi su tutti gli atti processuali presentati nel quadro
di un procedimento giudiziale indipendentemente dalla sua denominazione (DTF
142 III 48 consid. 4.1.1; sentenza del TF 4F_7/2019 del 27 agosto 2019 consid.
3.4). Esso non impone l’assegnazione di un termine alla parte per determinarsi
sull’atto processuale, fermo restando che tra la notifica di quell’atto e la decisione
al riguardo, l’autorità giudiziaria è tenuta a lasciar trascorrere un lasso di
tempo sufficiente affinché, laddove lo ritenesse necessario, la parte interessata
abbia modo di formulare le proprie osservazioni (DTF 142 III 48 consid. 4.1.1).
Il lasso di tempo sufficiente va da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 20
giorni, sicché la parte che intende fare capo al suo diritto di replica deve
assicurarsi che il suo scritto pervenga al tribunale entro questa forchetta
temporale (Trezzini, op. cit., n.
19 e 20 [n. 25 e 26 nella versione e-book del 1° febbraio 2019] ad art.
53).
5.2 In concreto con ordinanza 29
gennaio 2020, notificata l’indomani, il Pretore della sezione 2 della Pretura
del Distretto di Lugano ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
esprimersi sulla prospettata rimessione della causa dalla sezione 3, giustificata
dalla stretta connessione con due vertenze già pendenti avanti quella medesima
autorità (act. III). Ed è pacifico che nello stesso contesto egli ha provveduto
a notificare all’attore la risposta 27 gennaio 2020 del convenuto che, appunto,
includeva la contestuale domanda di sospensione della procedura ex art. 85a LEF.
Ora, premesso che il diritto delle parti di determinarsi su tutti gli atti
processuali non obbliga affatto il giudice ad assegnare un termine per farlo -
facoltà che rientra semmai in quella che è la sua libera scelta (sopra, consid.
5.1) - poco importa che in questo contesto il Pretore non abbia di fatto stabilito
un termine esplicito per prendere posizione sulla risposta e/o sulla
sospensione. Al riguardo non si evidenziano quindi accertamenti manifestamente
errati dei fatti o errate applicazione del diritto.
5.3 Con scritto 11 febbraio 2020 -
quindi entro il lasso di tempo sufficiente (consid. 5.1) - il reclamante ha di
fatto formulato delle proprie considerazioni su tre distinti punti. Segnatamente,
egli ha indicato di non avere “nulla in contrario al trasferimento
dell’incarto alla Sezione 3”, di essere “invece contrario a una
sospensione del procedimento” e di volere “che venga fissato il termine
per la replica” (act. IV). Ciò posto, espressa la sua ferma e chiara
opposizione ad una sospensione della procedura, spettava a lui, se del caso, specificare
e giustificare la necessità di ulteriore tempo per allegarne i motivi. Criticare
il Pretore aggiunto, dopo che questi ha avuto modo di evidenziarne l’assenza, per
il semplice fatto di non essere giunto a questa stessa conclusione alla luce di
una generica richiesta “di fissazione di un termine per la replica”, non è
serio. Non solo. Al reclamante non soccorre neppure la tesi secondo cui una
motivazione non si giustificava comunque in quella sede, e questo perché, una
volta rimessa la causa, della lite si sarebbe poi dovuto occupare il nuovo
giudice. Alla stessa stregua, in effetti, coerenza avrebbe allora voluto che -
come tale - egli nemmeno avanzasse la richiesta di fissazione di un generico termine
per la replica. Ma così non è stato. Sicché, tutto ciò consente di escludere una
volta di più l’esistenza di un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o
di una lesione e/o errata applicazione del diritto di essere sentito e del divieto
dell’arbitrio imputabili al Pretore aggiunto, con conseguente reiezione del
reclamo contro l’ordinanza 19 febbraio 2020 con cui è stata respinta la
richiesta dell’attore di esprimersi sulla richiesta di sospensione della causa.
6. Il Pretore aggiunto
ha ritenuto opportuno sospendere il corso dell’azione fondata sull’art. 85a LEF
in quanto dipendeva dall’esito di un altro procedimento che il convenuto aveva
avviato nei confronti di __________ SA, di cui si pretendeva azionista al 50%,
e che appunto mirava ad accertare questa sua qualità. Denominatore comune delle
due cause era il quesito a sapere se il convenuto era o no azionista di __________
SA, tema di evidente interesse in seno alla causa ex art. 85a LEF dove il reclamante
pretendeva di nulla dovere al convenuto proprio per il fatto che questi non era
azionista della società. Il provvedimento era da intendere esteso anche all’esecuzione
in corso, di fatto già sospesa dall’opposizione interposta dall’attore al precetto
esecutivo spiccato a suo carico.
6.1 Il reclamante reputa questa
sua motivazione errata in quanto - a suo dire - la sospensione non si
giustifica né dal punto di vista dell’opportunità né da quello della celerità
del procedimento (reclamo, pag. 6 n. 13). Se non che, l’art. 326 cpv. 1 CPC stabilisce
che in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione
di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Posto che in primo
grado il reclamante non ha motivato la sua opposizione alla sospensione e che
pertanto, all’evidenza da questo punto di vista al primo giudice non si possono
imputare responsabilità, gli argomenti che egli invoca con il gravame innanzi a
questa Camera sono, per principio, tutti nuovi e quindi inammissibili.
Sia come sia, quand’anche
si volesse da ciò prescindere, le censure andrebbero comunque respinte poiché infondate.
6.2 Per il reclamante le due
procedure non sono identiche e perseguono parti e scopo diversi. Nell’azione giusta
l’art. 85a LEF il convenuto doveva provare l’esistenza del preteso credito per
danno causato dallo smarrimento del 50% delle azioni di __________ SA,
questione di ben più ampio respiro rispetto al tema della causa da lui promossa
contro __________ SA. Il suo ruolo di azionista neppure era da accertare giacché
la procedura di ammortamento delle azioni escludeva un danno per il loro smarrimento.
Ciò non toglie che è proprio il ruolo di azionista al 50% di __________ SA che il
reclamante contesta ad CO 1 (act. I, pag. 2 n. 1 e pag. 3 n. 3). Opinabile poi,
perlomeno allo stato attuale delle cose, che la procedura di ammortamento delle
sue azioni annulli il preteso danno che gli viene imputato. In effetti per il
convenuto “il debito all’origine della procedura esecutiva […] deriva
direttamente dalla violazione da parte del signor RE 1 del patto parasociale
vincolante le parti (doc. 2)” (act. II, pag. 2 ad D), e segnatamente si tratta
del “danno conseguente allo smarrimento delle azioni e alla contestazione della
sua qualità di azionista” (act. II, pag. 3 ad E).
6.3 Sostiene il reclamante di
avere avviato la causa ex art. 85a LEF il 6 dicembre 2019, prima che il
convenuto desse avvio il 9 dicembre 2019 alla parallela procedura di
conciliazione tesa ad accertare la sua qualità di azionista al 50% in seno a __________
SA: semmai, quindi, da sospendere era quest’ultima procedura (reclamo, pag. 7
n. 18). L’argomento è ai limiti del pretesto. Il danno che il convenuto imputa
al reclamante è fondato sulla sua - pretesa - condizione di azionista al 50% di
__________ SA, condizione che il reclamante contesta. E poiché __________ SA non
è parte all’azione promossa e fondata sull’art. 85a LEF, la risoluzione della
questione in via pregiudiziale e anticipata in seno alla presente procedura non
si prospetta così lineare come pretende il reclamante e difficilmente potrà
essere fatto senza coinvolgere anche __________ SA. Certo, il reclamante
sostiene che la presente causa tocca diversi punti oltre alla determinazione
dello stato di azionista di __________ SA di CO 1, questione che non sarebbe peraltro
importante. Se non che tale questione è essenziale, considerato che, stanti le
contestazioni in essere, l’esistenza del credito fatto valere da CO 1 nei
confronti del reclamante dipende direttamente dalla sua - pretesa ma contestata
- qualità di azionista della __________ SA.
6.4 Il reclamante lamenta un
inaccettabile ed inutile dilungamento della procedura. Se non che, il tema
della sua qualità di azionista al 50% in seno a __________ SA deve comunque
essere accertata. E che ciò avvenga nell’una piuttosto che nell’altra causa non
sembra suscettibile di dilatare in modo significativo la procedura.
6.5 Il reclamante reputa la
sospensione vantaggiosa per il convenuto in quanto con la risposta non aveva
comprovato la sua presunta e contestata titolarità delle azioni, e su questo
punto poteva esprimersi in almeno due ulteriori scritti. Ma la sua qualità di
azionista in ragione del 50% va accertata nei confronti di __________ SA (sopra,
6.3 e 6.4), e i relativi argomenti sollevati in quel contesto. E la risposta
evidenzia che “occorre anzitutto determinare se CO 1 sia azionista di __________
SA, ciò che lo stesso sta cercando di far accertare nell’ambito della procedura
di cui all’incarto CM.2019.795” (act. II, pag. 3 ad E). Peraltro, il fatto che
nella presente procedura il convenuto non abbia - ancora - comprovato la sua
qualità d’azionista è relativo, considerato che egli potrebbe comunque ancora
esprimersi sull’argomento con l’allegato di duplica o, qualora non si
procedesse al doppio scambio di allegati, in sede di dibattimento.
6.6 Infine il reclamante evoca la
nomea causata da un precetto esecutivo e le ripercussioni negative nei rapporti
verso terzi che ciò comporta, rimproverando al Pretore aggiunto di avere considerato
Fatti
i soli interessi del convenuto. Ma, come visto, le censure del reclamante non evidenziano
accertamenti manifestamente errati dei fatti rispettivamente applicazioni errate
del diritto imputabili al Pretore aggiunto. Questo esclude un giudizio “a senso
unico in favore del presunto e contestato creditore”.
Per i motivi che
precedono, entrambe le decisioni impugnate meritano conferma. Di conseguenza il
reclamo è respinto
7. Le spese processuali
del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare
in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa
è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano
ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni.
8. Il reclamo, stante il
giudizio di inammissibilità, può essere evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 28 febbraio 2020 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dal reclamante, restano a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 28 febbraio 2020 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.