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Decisione

13.2020.130

Diniego del gratuito patrocinio. Indigenza e convivente con figli. Anticipo e ripartizione delle spese processuali. Fissazione e importo delle spese processuali. Rinvio al primo giudice per nuova deci

16 aprile 2021Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 221 consid. 5 con rinvii).

3.2 Il Pretore aggiunto ha così

motivato il diniego del gratuito patrocinio:

”che anche la moglie ha

pagato CHF 600.- quale anticipo delle spese processuali e, anche se non svolge

alcuna attività lucrativa, in sede di udienza ha dichiarato che il suo

fabbisogno è coperto dal nuovo compagno __________ che provvede a mantenere lei

e la loro figlia __________”.

3.3 Il

primo giudice ha accertato d’un canto un fabbisogno di RE 1 di fr. 1'406.- e dall’altro

la mancanza di mezzi propri per farvi fronte. Questi accertamenti sono

incontestati. Il requisito dell’indigenza appare quindi pacifico e di

conseguenza il gratuito patrocinio era, di principio, da concedere. Vero è che RE

1 ha dichiarato che il suo fabbisogno è coperto dal suo nuovo compagno. A

prescindere dal fatto che le spese di patrocinio non figurano nel fabbisogno accertato

di RE 1, manca però ogni e qualsiasi accertamento in merito all’eventuale obbligo,

disponibilità e capacità del nuovo compagno di RE 1 a far fronte anche alle

spese legali della causa del di lei divorzio. Fondato su un assunto privo di

qualsivoglia riscontro e accertamento, il punto 3 del dispositivo della

decisione impugnata è arbitrario e va annullato.

3.4 Per

quanto concerne il versamento dell’anticipo delle spese di causa di fr. 600.-

da parte della reclamante, il primo giudice non spiega perché ciò osterebbe

alla concessione del beneficio del gratuito patrocinio. La questione che si

pone è, semmai, se e in quale misura un anticipo delle spese già versato debba essere

restituito quando successivamente è accordato il beneficio del gratuito

patrocinio.

4. La

reclamante impugna anche il punto 5 del dispositivo, chiedendo che non siano

prelevate tasse e spese di giustizia. Essa sostiene che, stante la sua

difficile situazione finanziaria, l’importo fissato dal primo giudice è

eccessivo.

Va

premesso che è perlomeno discutibile che la reclamante sia legittimata a

contestare le spese nella misura in cui sono state poste a carico del marito,

che non le ha contestate. Tuttavia, l’importo stabilito essendo unico e

ripartito a metà tra le parti, l’eventuale modifica avrà effetto per entrambe.

4.1 Le

tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i

quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio

della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non

possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o

possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che

concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del

divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere

sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro

limiti ragionevoli. Entro i limiti dei menzionati principi, l’autorità

giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza

superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso

di un suo eccesso o abuso. In Ticino le spese processuali sono disciplinate

dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio

2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del

valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG).

Trattandosi di procedure di divorzio, l’art. 7 cpv. 2 LTG prevede che la tassa

di giustizia è fissata tra fr. 250.- e 20'000.-.

4.2 Nel

caso concreto, fatta salva l’indicazione dell’ammontare delle spese d’ascolto

dei figli, di fr. 810.-, non oggetto di contestazione, la decisione impugnata è

totalmente silente riguardo ai motivi e alle considerazioni sulla base dei

quali il primo giudice le ha fissate in fr. 2'810.-. Non è quindi possibile verificare

in questa sede la congruità delle medesime. Di conseguenza anche su questo

punto il reclamo merita - parziale - accoglimento nel senso che il dispositivo no

5 dev’essere annullato per mancanza di motivazione e la decisione rinviata al

primo giudice affinché indichi perlomeno sommariamente sulla base di quali

considerazioni ha fissato le spese.

5. Il reclamo merita

quindi parziale accoglimento nel senso che i punti 3 e 5 del dispositivo sono annullati.

Giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al

primo giudice affinché si chini nuovamente sulle questioni di cui trattasi ed

emetta al riguardo un nuovo giudizio.

6. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.- giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico

dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501

consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le

prestazioni svolte dal patrocinatore legale di chi, con successo, impugna una

decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2).

Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto

corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto un’indennità di fr. 450.-,

a valere quale copertura di circa due ore e mezzo di lavoro, dispendio di tempo

senz’altro adeguato per redigere il reclamo in oggetto, e che appare corretta

anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.- (art. 4 Rtar) e dell’IVA del

7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).

Questo rende priva

d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

7. Il reclamo, che per

una parte è trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1) e per il resto

non riguarda questioni di principio, è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 7 dicembre

2020 è parzialmente accolto.

La decisione 26 novembre

2020 è annullata limitatamente ai punti 3 e 5 del dispositivo e la causa

rinviata al Pretore aggiunto per nuova decisione.

Considerandi

2.

Le spese di giudizio

in fr. 300.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale

rifonderà alla reclamante fr. 450.- di ripetibili.

3.

La domanda di

gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).