13.2020.130
Diniego del gratuito patrocinio. Indigenza e convivente con figli. Anticipo e ripartizione delle spese processuali. Fissazione e importo delle spese processuali. Rinvio al primo giudice per nuova decisione
16 aprile 2021Italiano11 min
primo giudice ha accertato d’un canto un fabbisogno di RE 1 di fr. 1'406.- e dall’altro
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Incarto n.
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Lugano
16 aprile 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2019.256 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa in data 13 settembre 2019 da
RE
1
patrocinata dall PA 1
contro
CO
1
e
ora sul reclamo 7 dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 26 novembre 2020
con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con atto
13
settembre 2019 RE 1 e CO 1 hanno inoltrato una richiesta comune di divorzio,
postulando lo scioglimento del matrimonio e l’omologazione della convenzione sugli
effetti accessori. Con istanza 15 ottobre 2020 entrambe le parti hanno poi chiesto
di essere poste al beneficio del gratuito patrocinio.
B. Con sentenza 26
novembre 2020 il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio per divorzio e
omologato la convenzione sugli effetti accessori, ponendo le spese di fr.
2'810.- a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno (dispositivo pto 5).
Ha quindi respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo pto 3).
C. Con reclamo 7
dicembre 2020 RE 1 chiede l’accoglimento della sua domanda di gratuito
patrocinio con designazione dell’avv. PA 1 quale suo patrocinatore e che sia
ammessa la sua nota per un totale di fr. 4'796.60. Essa impugna poi anche il
dispositivo sulle spese, chiedendo che non siano prelevate tasse né spese di
giustizia e che le spese di audizione dei figli (fr. 810.-) siano poste a carico
delle parti in ragione di metà per ciascuno, rispettivamente a carico dello
Stato per la sua parte. Postula poi di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio in sede di reclamo.
Considerato
in diritto:
1. Con il reclamo in
oggetto RE 1 impugna due punti del dispositivo:
- il punto 3 con cui il
Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
- il punto 5 con cui il
Pretore aggiunto ha fissato le spese processuali e ne ha deciso la
ripartizione.
1.1 Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). Poiché
la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art.
248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è
di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) non sospeso dalle ferie e non, come indicato
nella decisione impugnata, di 30 giorni sospeso dalle ferie.
1.2 Una decisione in materia di
spese giudiziarie è a sua volta impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo (art. 110 CPC). Se la
procedura applicabile è - come in concreto - quella ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1
CPC). Competente a trattare il reclamo indipendente in materia di spese
sarebbe, nel caso concreto, la prima Camera civile del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. a cifra 8a LOG). Tuttavia se ne occupa, per economia di
giudizio, la terza Camera civile alla quale già compete la trattazione del
reclamo in materia di gratuito patrocinio.
1.3 La decisione impugnata è
pervenuta a RE 1 il 27 novembre 2020. Rimesso alla posta il 7 dicembre 2020 il
reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Giusta l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117).
L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento
alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi
quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di
esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale
federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il
principio inquisitorio limitato (Trezzini,
op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1°
febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente
presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria
attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che
egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza
pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135
Fatti
I 221 consid. 5 con rinvii).
3.2 Il Pretore aggiunto ha così
motivato il diniego del gratuito patrocinio:
”che anche la moglie ha
pagato CHF 600.- quale anticipo delle spese processuali e, anche se non svolge
alcuna attività lucrativa, in sede di udienza ha dichiarato che il suo
fabbisogno è coperto dal nuovo compagno __________ che provvede a mantenere lei
e la loro figlia __________”.
3.3 Il
primo giudice ha accertato d’un canto un fabbisogno di RE 1 di fr. 1'406.- e dall’altro
la mancanza di mezzi propri per farvi fronte. Questi accertamenti sono
incontestati. Il requisito dell’indigenza appare quindi pacifico e di
conseguenza il gratuito patrocinio era, di principio, da concedere. Vero è che RE
1 ha dichiarato che il suo fabbisogno è coperto dal suo nuovo compagno. A
prescindere dal fatto che le spese di patrocinio non figurano nel fabbisogno accertato
di RE 1, manca però ogni e qualsiasi accertamento in merito all’eventuale obbligo,
disponibilità e capacità del nuovo compagno di RE 1 a far fronte anche alle
spese legali della causa del di lei divorzio. Fondato su un assunto privo di
qualsivoglia riscontro e accertamento, il punto 3 del dispositivo della
decisione impugnata è arbitrario e va annullato.
3.4 Per
quanto concerne il versamento dell’anticipo delle spese di causa di fr. 600.-
da parte della reclamante, il primo giudice non spiega perché ciò osterebbe
alla concessione del beneficio del gratuito patrocinio. La questione che si
pone è, semmai, se e in quale misura un anticipo delle spese già versato debba essere
restituito quando successivamente è accordato il beneficio del gratuito
patrocinio.
4. La
reclamante impugna anche il punto 5 del dispositivo, chiedendo che non siano
prelevate tasse e spese di giustizia. Essa sostiene che, stante la sua
difficile situazione finanziaria, l’importo fissato dal primo giudice è
eccessivo.
Va
premesso che è perlomeno discutibile che la reclamante sia legittimata a
contestare le spese nella misura in cui sono state poste a carico del marito,
che non le ha contestate. Tuttavia, l’importo stabilito essendo unico e
ripartito a metà tra le parti, l’eventuale modifica avrà effetto per entrambe.
4.1 Le
tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i
quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio
della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non
possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o
possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che
concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del
divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere
sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro
limiti ragionevoli. Entro i limiti dei menzionati principi, l’autorità
giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza
superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso
di un suo eccesso o abuso. In Ticino le spese processuali sono disciplinate
dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio
2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del
valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG).
Trattandosi di procedure di divorzio, l’art. 7 cpv. 2 LTG prevede che la tassa
di giustizia è fissata tra fr. 250.- e 20'000.-.
4.2 Nel
caso concreto, fatta salva l’indicazione dell’ammontare delle spese d’ascolto
dei figli, di fr. 810.-, non oggetto di contestazione, la decisione impugnata è
totalmente silente riguardo ai motivi e alle considerazioni sulla base dei
quali il primo giudice le ha fissate in fr. 2'810.-. Non è quindi possibile verificare
in questa sede la congruità delle medesime. Di conseguenza anche su questo
punto il reclamo merita - parziale - accoglimento nel senso che il dispositivo no
5 dev’essere annullato per mancanza di motivazione e la decisione rinviata al
primo giudice affinché indichi perlomeno sommariamente sulla base di quali
considerazioni ha fissato le spese.
5. Il reclamo merita
quindi parziale accoglimento nel senso che i punti 3 e 5 del dispositivo sono annullati.
Giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al
primo giudice affinché si chini nuovamente sulle questioni di cui trattasi ed
emetta al riguardo un nuovo giudizio.
6. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.- giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico
dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501
consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le
prestazioni svolte dal patrocinatore legale di chi, con successo, impugna una
decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2).
Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto
corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione
delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto un’indennità di fr. 450.-,
a valere quale copertura di circa due ore e mezzo di lavoro, dispendio di tempo
senz’altro adeguato per redigere il reclamo in oggetto, e che appare corretta
anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.- (art. 4 Rtar) e dell’IVA del
7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).
Questo rende priva
d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
7. Il reclamo, che per
una parte è trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1) e per il resto
non riguarda questioni di principio, è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 7 dicembre
2020 è parzialmente accolto.
La decisione 26 novembre
2020 è annullata limitatamente ai punti 3 e 5 del dispositivo e la causa
rinviata al Pretore aggiunto per nuova decisione.
Considerandi
2.
Le spese di giudizio
in fr. 300.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale
rifonderà alla reclamante fr. 450.- di ripetibili.
3.
La domanda di
gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.
4.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).