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Decisione

13.2020.133

Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Dispendio di tempo per lo svolgimento della pratica. Dispendio di tempo e indennità per il costo della trasferta in auto

31 marzo 2021Italiano11 min

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), nel Canton Ticino l’onorario dell’avvocato

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.133

Lugano

31 marzo 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.1459 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza 27 marzo 2020 da

__________

patrocinata

dall’ RE 1

e

ora sul reclamo 10 dicembre 2020 di

RE

1

avverso la decisione 9

dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto, ammessa l’istante al beneficio del

gratuito patrocinio, ha fissato l’onorario per le prestazioni del suo

patrocinatore in fr. 852.98;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 27 marzo 2020 __________

ha chiesto l’accertamento dei propri dati di stato civile, postulando nel contempo

di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. RE

1 quale patrocinatore.

B. Con decisione 9

dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di accertamento, e così l’istanza

di gratuito patrocinio di __________, fissando poi la retribuzione del suo

patrocinatore in fr. 852.98, di cui fr. 720.- di onorario, fr. 72.- di spese e

fr. 60.98 di IVA.

C. Con reclamo 10 dicembre

2020 l’avv. RE 1 insorge contro la citata decisione e ne chiede la riforma nel

senso di riconoscerle una retribuzione complessiva di fr. 1'690.35.

Considerando

in diritto: 1. La legge non indica il

rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta

all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC),

a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con

reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed.,

2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio

2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a

ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo in materia

di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera civile del

Tribunale d’appello.

1.1 In virtù del compito che è

chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un

rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere

retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF

122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però

un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non

statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé

stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere

puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una

parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1). In tal

senso, essa non può definirsi una decisione finale o parte della decisione

finale. Sicché, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra

8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello

in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2 Per applicazione analogica

dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016

consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione

della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci

giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella

valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata è stata

notificata il 10 dicembre 2020 alla reclamante. Rimesso alla posta il medesimo

giorno, da questo punto di vista il gravame risulta senz’altro tempestivo e

ammissibile.

2. Conformemente all’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. L’art.

122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Gli sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni

derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata

dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La liquidazione delle spese giudiziarie è

effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC).

4. Già si è detto

(sopra, consid. 1.1) che la retribuzione del patrocinatore d’ufficio è

determinata in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale in

conseguenza del rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che s’instaura

tra lui e lo Stato. Il giudice decide la remunerazione del patrocinatore d’ufficio

e, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato, deve

vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali

(Bühler, in: Berner Kommentar,

vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122). Al patrocinatore vanno riconosciuti gli

onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il

rimborso delle spese. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per

Fatti

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), nel Canton Ticino l’onorario dell’avvocato

che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di

lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.-, tariffa che può essere

aumentata fino a fr. 250.- l’ora se la pratica è stata particolarmente

impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo

comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche (cpv. 2). Al

patrocinatore può inoltre essere riconosciuto un importo forfettario in per cento

dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di

spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

4.1 Nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,

dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della

vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,

quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza

e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

5. Il Pretore aggiunto,

rilevato che “l’avv. RE 1 non ha prodotto la sua nota professionale o fornito

elementi per quantificare il suo intervento”, ha poi “valutato per

apprezzamento” il compenso dovutole.

5.1 La reclamante rimprovera al

primo giudice di aver stabilito il compenso dovutole in modo forfettario senza

neppure attendere la nota di dettaglio relativa all’attività svolta, modo di

procedere che ritiene arbitrario. Produce quindi la propria nota con il

dettaglio dell’attività svolta e chiede che le sia riconosciuto un compenso

complessivo di fr. 1'690.35, di cui fr. 1'365.- di onorario, fr. 204.50 di

spese e fr. 120.85 di IVA.

5.2 Va avantutto rilevato che il

modo di procedere adottato dal primo giudice non può essere ritenuto arbitrario

per il solo fatto che egli non ha atteso la nota del patrocinatore per

stabilire la remunerazione del patrocinatore. Vero è che l’onorario dell’avvocato

che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di

lavoro (sopra, consid. 4.1) e che in assenza del dettaglio può essere arduo

valutare segnatamente il tempo impiegato per la trattazione della pratica, da

cui la prassi invalsa presso i nostri tribunali di attendere la nota del

patrocinatore prima di stabilire la remunerazione (salvi i casi di pratiche

semplici oppure che si esauriscono in un atto unico, come ad esempio i rimedi

di diritto). La legge tuttavia è silente in merito, sicché tale modo di

procedere non pare censurabile, salvo che la remunerazione così stabilita non risulti

conforme ai principi in base ai quali ha da essere stabilita.

5.3 Per quanto concerne il tempo

per lo svolgimento della pratica, il primo giudice ha riconosciuto

complessivamente 4 ore, di cui una per la redazione dell’istanza, una per

l’udienza, una per la corrispondenza con la Pretura e una per i contatti con la

cliente. Nella misura in cui la reclamante non solleva concrete doglianze in

merito all’apprezzamento fatto dal primo giudice, limitandosi a far riferimento

alla propria nota d’onorario, il reclamo è inammissibile. Comunque sia, va

rilevato che il tempo riconosciuto per l’istanza e per l’udienza corrisponde a

quanto è stato esposto nella nota. In merito ai colloqui con la cliente la

valutazione non appare poi insostenibile. La reclamante ha, infatti, esposto 2

colloqui, l’uno di 40 minuti e l’altro di 25 minuti, per un totale di 1 ora e 5

minuti. Inoltre indica 11 messaggi E-mail alla cliente, con l’indicazione di un

tempo forfettario di 10 minuti ciascuno - per un totale di quasi 2 ore - di cui

non è dato di sapere a cosa siano riferite e la cui utilità neppure è

verificabile. Vi è qui comunque una parziale compensazione con il tempo riconosciuto

per la corrispondenza con la Pretura, superiore a quanto esposto nella nota.

5.4 Ammissibili e da verificare,

sono per contro le puntuali contestazioni in merito al mancato riconoscimento

del tempo per la redazione della replica 8 giugno 2020 e della trasferta da

Bellinzona a Lugano e ritorno del 18 novembre 2020 e delle relative spese.

5.4.1 Con ordinanza 18 maggio 2020 è

stato assegnato all’istante un termine per presentare la replica. Poiché la

memoria scritta è stata effettivamente presentata l’8 giugno, il tempo

necessario per la preparazione dell’atto, che non risulta essere stato considerato

dal primo giudice, dev’essere riconosciuto. Nel contesto della procedura in

oggetto, i 25 minuti esposti appaiono sostenibili. Al riguardo il reclamo è

fondato e merita accoglimento.

5.4.2 Per quanto concerne l’udienza

del 18 novembre 2020, il Pretore aggiunto ha riconosciuto 1 ora per lo

svolgimento dell’udienza. Ha però omesso di considerare il tempo che il

patrocinatore ha investito per recarsi in loco e dar seguito alle incombenze

del caso. Il tempo di 90 minuti esposto dalla reclamante per il tragitto

Bellinzona-Lugano e ritorno - ritenuto che è da considerare la situazione

concreta in relazione alla praticabilità delle strade (il tempo di percorrenza

delle vie di transito ticinesi dipende infatti molto dalla situazione del

traffico) - è senz’altro plausibile e va quindi riconosciuto, e così le

relative spese, ritenuto che per le spese di trasferta va applicato il tasso

che vige in materia fiscale, pari a fr. 0.60/Km. Anche in merito a questa voce

il reclamo è parzialmente fondato e merita accoglimento.

5.5 Frutto di un manifestamente

errato accertamento dei fatti, la decisione impugnata è quindi da riformare.

Alla reclamante sono

riconosciuti, in aggiunta quanto stabilito dal Pretore aggiunto:

- fr. 75.- per la

redazione della replica (25 minuti a fr. 180/h);

- fr. 270.- per la

trasferta del 18 novembre 2020 (90 minuti a fr. 180/h);

- fr. 38.40 per il

tragitto (fr. 0.60 per 64 km);

- fr. 4.- per il posteggio.

Ciò impone un adeguamento

delle spese calcolate in applicazione dell’art. 6 Rtar. Queste ammontano ora a

fr. 106.50 (10% di fr. 1'065.-).

Complessivamente la

remunerazione riconosciuta è quindi di fr. 1'065.- per onorari, fr. 148.90 di

spese e fr. 93.50 di IVA (7.7% di fr. 1'213.90), in totale fr. 1'307.40.

6. Le spese processuali

son stabilite in fr. 250.- giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). La reclamante ottiene causa vinta nella

misura di metà circa. Considerato il reciproco grado di soccombenza, le stesse

vanno poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna. Lo Stato

della Repubblica del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante fr. 100.- di

ripetibili ridotte.

7. Controversa non essendo

una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la

procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per

i quali motivi

pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Il punto 5 del dispositivo della

decisione 9 dicembre 2020 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, è così

riformato.

5. A favore del gratuito patrocinatore avv. RE 1 è

riconosciuto:

- Onorario

CHF 1'065.--

- spese

CHF 148.90

- IVA

7.7% su CHF 1'213.90 CHF 93.50

Totale

CHF 1'307.40

Considerandi

2.

Le

spese di giudizio in fr. 250.- rimangono a carico per metà della reclamante,

che le ha anticipate, e per il resto sono poste a carico dello Stato della

Repubblica del Cantone Ticino il quale rifonderà alla reclamante fr. 100.- di

ripetibili ridotte.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

- Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, da

presentare entro 30 giorni dalla notificazione del suo testo integrale, è ammissibile solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113, 117 LTF).