13.2020.133
Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Dispendio di tempo per lo svolgimento della pratica. Dispendio di tempo e indennità per il costo della trasferta in auto
31 marzo 2021Italiano11 min
delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), nel Canton Ticino l’onorario dell’avvocato
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.133
Lugano
31 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.1459 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza 27 marzo 2020 da
__________
patrocinata
dall’ RE 1
e
ora sul reclamo 10 dicembre 2020 di
RE
1
avverso la decisione 9
dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto, ammessa l’istante al beneficio del
gratuito patrocinio, ha fissato l’onorario per le prestazioni del suo
patrocinatore in fr. 852.98;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 27 marzo 2020 __________
ha chiesto l’accertamento dei propri dati di stato civile, postulando nel contempo
di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. RE
1 quale patrocinatore.
B. Con decisione 9
dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di accertamento, e così l’istanza
di gratuito patrocinio di __________, fissando poi la retribuzione del suo
patrocinatore in fr. 852.98, di cui fr. 720.- di onorario, fr. 72.- di spese e
fr. 60.98 di IVA.
C. Con reclamo 10 dicembre
2020 l’avv. RE 1 insorge contro la citata decisione e ne chiede la riforma nel
senso di riconoscerle una retribuzione complessiva di fr. 1'690.35.
Considerando
in diritto: 1. La legge non indica il
rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta
all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC),
a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con
reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed.,
2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio
2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a
ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo in materia
di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera civile del
Tribunale d’appello.
1.1 In virtù del compito che è
chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un
rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere
retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF
122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però
un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non
statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé
stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere
puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una
parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1). In tal
senso, essa non può definirsi una decisione finale o parte della decisione
finale. Sicché, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra
8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello
in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Per applicazione analogica
dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016
consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione
della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci
giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella
valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata è stata
notificata il 10 dicembre 2020 alla reclamante. Rimesso alla posta il medesimo
giorno, da questo punto di vista il gravame risulta senz’altro tempestivo e
ammissibile.
2. Conformemente all’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. L’art.
122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Gli sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni
derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata
dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La liquidazione delle spese giudiziarie è
effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC).
4. Già si è detto
(sopra, consid. 1.1) che la retribuzione del patrocinatore d’ufficio è
determinata in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale in
conseguenza del rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che s’instaura
tra lui e lo Stato. Il giudice decide la remunerazione del patrocinatore d’ufficio
e, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato, deve
vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali
(Bühler, in: Berner Kommentar,
vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122). Al patrocinatore vanno riconosciuti gli
onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il
rimborso delle spese. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per
Fatti
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), nel Canton Ticino l’onorario dell’avvocato
che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di
lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.-, tariffa che può essere
aumentata fino a fr. 250.- l’ora se la pratica è stata particolarmente
impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo
comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche (cpv. 2). Al
patrocinatore può inoltre essere riconosciuto un importo forfettario in per cento
dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di
spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
4.1 Nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,
dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della
vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,
quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza
e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
5. Il Pretore aggiunto,
rilevato che “l’avv. RE 1 non ha prodotto la sua nota professionale o fornito
elementi per quantificare il suo intervento”, ha poi “valutato per
apprezzamento” il compenso dovutole.
5.1 La reclamante rimprovera al
primo giudice di aver stabilito il compenso dovutole in modo forfettario senza
neppure attendere la nota di dettaglio relativa all’attività svolta, modo di
procedere che ritiene arbitrario. Produce quindi la propria nota con il
dettaglio dell’attività svolta e chiede che le sia riconosciuto un compenso
complessivo di fr. 1'690.35, di cui fr. 1'365.- di onorario, fr. 204.50 di
spese e fr. 120.85 di IVA.
5.2 Va avantutto rilevato che il
modo di procedere adottato dal primo giudice non può essere ritenuto arbitrario
per il solo fatto che egli non ha atteso la nota del patrocinatore per
stabilire la remunerazione del patrocinatore. Vero è che l’onorario dell’avvocato
che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di
lavoro (sopra, consid. 4.1) e che in assenza del dettaglio può essere arduo
valutare segnatamente il tempo impiegato per la trattazione della pratica, da
cui la prassi invalsa presso i nostri tribunali di attendere la nota del
patrocinatore prima di stabilire la remunerazione (salvi i casi di pratiche
semplici oppure che si esauriscono in un atto unico, come ad esempio i rimedi
di diritto). La legge tuttavia è silente in merito, sicché tale modo di
procedere non pare censurabile, salvo che la remunerazione così stabilita non risulti
conforme ai principi in base ai quali ha da essere stabilita.
5.3 Per quanto concerne il tempo
per lo svolgimento della pratica, il primo giudice ha riconosciuto
complessivamente 4 ore, di cui una per la redazione dell’istanza, una per
l’udienza, una per la corrispondenza con la Pretura e una per i contatti con la
cliente. Nella misura in cui la reclamante non solleva concrete doglianze in
merito all’apprezzamento fatto dal primo giudice, limitandosi a far riferimento
alla propria nota d’onorario, il reclamo è inammissibile. Comunque sia, va
rilevato che il tempo riconosciuto per l’istanza e per l’udienza corrisponde a
quanto è stato esposto nella nota. In merito ai colloqui con la cliente la
valutazione non appare poi insostenibile. La reclamante ha, infatti, esposto 2
colloqui, l’uno di 40 minuti e l’altro di 25 minuti, per un totale di 1 ora e 5
minuti. Inoltre indica 11 messaggi E-mail alla cliente, con l’indicazione di un
tempo forfettario di 10 minuti ciascuno - per un totale di quasi 2 ore - di cui
non è dato di sapere a cosa siano riferite e la cui utilità neppure è
verificabile. Vi è qui comunque una parziale compensazione con il tempo riconosciuto
per la corrispondenza con la Pretura, superiore a quanto esposto nella nota.
5.4 Ammissibili e da verificare,
sono per contro le puntuali contestazioni in merito al mancato riconoscimento
del tempo per la redazione della replica 8 giugno 2020 e della trasferta da
Bellinzona a Lugano e ritorno del 18 novembre 2020 e delle relative spese.
5.4.1 Con ordinanza 18 maggio 2020 è
stato assegnato all’istante un termine per presentare la replica. Poiché la
memoria scritta è stata effettivamente presentata l’8 giugno, il tempo
necessario per la preparazione dell’atto, che non risulta essere stato considerato
dal primo giudice, dev’essere riconosciuto. Nel contesto della procedura in
oggetto, i 25 minuti esposti appaiono sostenibili. Al riguardo il reclamo è
fondato e merita accoglimento.
5.4.2 Per quanto concerne l’udienza
del 18 novembre 2020, il Pretore aggiunto ha riconosciuto 1 ora per lo
svolgimento dell’udienza. Ha però omesso di considerare il tempo che il
patrocinatore ha investito per recarsi in loco e dar seguito alle incombenze
del caso. Il tempo di 90 minuti esposto dalla reclamante per il tragitto
Bellinzona-Lugano e ritorno - ritenuto che è da considerare la situazione
concreta in relazione alla praticabilità delle strade (il tempo di percorrenza
delle vie di transito ticinesi dipende infatti molto dalla situazione del
traffico) - è senz’altro plausibile e va quindi riconosciuto, e così le
relative spese, ritenuto che per le spese di trasferta va applicato il tasso
che vige in materia fiscale, pari a fr. 0.60/Km. Anche in merito a questa voce
il reclamo è parzialmente fondato e merita accoglimento.
5.5 Frutto di un manifestamente
errato accertamento dei fatti, la decisione impugnata è quindi da riformare.
Alla reclamante sono
riconosciuti, in aggiunta quanto stabilito dal Pretore aggiunto:
- fr. 75.- per la
redazione della replica (25 minuti a fr. 180/h);
- fr. 270.- per la
trasferta del 18 novembre 2020 (90 minuti a fr. 180/h);
- fr. 38.40 per il
tragitto (fr. 0.60 per 64 km);
- fr. 4.- per il posteggio.
Ciò impone un adeguamento
delle spese calcolate in applicazione dell’art. 6 Rtar. Queste ammontano ora a
fr. 106.50 (10% di fr. 1'065.-).
Complessivamente la
remunerazione riconosciuta è quindi di fr. 1'065.- per onorari, fr. 148.90 di
spese e fr. 93.50 di IVA (7.7% di fr. 1'213.90), in totale fr. 1'307.40.
6. Le spese processuali
son stabilite in fr. 250.- giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). La reclamante ottiene causa vinta nella
misura di metà circa. Considerato il reciproco grado di soccombenza, le stesse
vanno poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna. Lo Stato
della Repubblica del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante fr. 100.- di
ripetibili ridotte.
7. Controversa non essendo
una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la
procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per
i quali motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Il punto 5 del dispositivo della
decisione 9 dicembre 2020 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, è così
riformato.
5. A favore del gratuito patrocinatore avv. RE 1 è
riconosciuto:
- Onorario
CHF 1'065.--
- spese
CHF 148.90
- IVA
7.7% su CHF 1'213.90 CHF 93.50
Totale
CHF 1'307.40
Considerandi
2.
Le
spese di giudizio in fr. 250.- rimangono a carico per metà della reclamante,
che le ha anticipate, e per il resto sono poste a carico dello Stato della
Repubblica del Cantone Ticino il quale rifonderà alla reclamante fr. 100.- di
ripetibili ridotte.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, da
presentare entro 30 giorni dalla notificazione del suo testo integrale, è ammissibile solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113, 117 LTF).