13.2020.134
Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Contatti epistolari, operazioni di cancelleria, indennità per costo della trasferta in auto
30 marzo 2021Italiano9 min
i quali motivi
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.134
Lugano
30 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CM.2020.9 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza
di conciliazione 2 luglio 2020 da
__________
rappresentato
patrocinato
RE 1
contro
__________
e
ora sul reclamo 10 dicembre 2020 di
avv.
RE 1
avverso la decisione 9
dicembre 2020 con cui il Pretore ha riconosciuto per le sue prestazioni quale
patrocinatore dell’istante l’importo di fr. 998.90;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di
conciliazione 2 luglio 2020 __________ ha chiesto la convocazione delle parti
per ottenere dal padre __________ un contributo di mantenimento, postulando nel
contempo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina
dell’avv. RE 1 quale patrocinatore.
B. Accolta l’istanza di
gratuito patrocinio con decisione 16 novembre 2020, con decisione 9 dicembre
2020 il Pretore ha riconosciuto a favore del rappresentante legale una
retribuzione complessiva di fr. 998.90, di cui fr. 805.- di onorario, fr. 122.50
di spese e fr. 71.40 di IVA.
C. Con reclamo 10 dicembre
2020 l’avv. RE 1 insorge contro la citata decisione e ne chiede la riforma nel
senso di riconoscerle una retribuzione complessiva di fr. 1'479.20.
Considerando
in diritto: 1. La legge non indica il
rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta
all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC),
a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con
reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed.,
2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26
maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110
CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler
Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander,
ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo
in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera
civile del Tribunale d’appello.
1.1 In virtù del compito che è
chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un
rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere
retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF
122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però
un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non
statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé
stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere
puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una
parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio
2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016
4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione
finale o parte della decisione finale. Sicché, nonostante quanto disposto
dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera
civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2
LOG.
1.2 Per applicazione analogica
dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016
consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione
della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci
giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella
valida in regime di gratuito patrocinio. Poiché la decisione impugnata è stata
notificata il 10 dicembre 2020 alla reclamante il gravame, rimesso alla posta il
medesimo giorno, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente all’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Giusta
l’art. 122 CPC, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art.
104 segg. e 122 CPC). Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese per
le prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la
tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La remunerazione non ha
necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è
quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il
tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la
retribuzione il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha
trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare
l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce
meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha
richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere
d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il
risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato.
4. Con
il reclamo in oggetto la reclamante contesta:
- la riduzione di un’ora
del tempo riconosciuto per la trattazione della pratica,
- la riduzione di un terzo
del tempo effettuato per la trasferta ad Acquarossa,
- l’ammontare dell’indennità
di trasferta fissata dal Pretore in fr. 0.60/km.
4.1 Il Pretore ha ridotto di
un’ora il tempo per la trattazione della pratica, da 6 ore e 35 minuti a 5 ore
e 35 minuti. Segnatamente ha riconosciuto per i contatti epistolari con la
curatrice del minore 45 minuti in luogo di 1 ora e 15 minuti, rilevando che essa
già era ben informata sulla fattispecie e le relative problematiche. Inoltre,
ha defalcato 10 minuti ciascuno per gli scritti del 20 luglio 2020 e del 15
ottobre 2020 perché semplici operazioni di cancelleria, nonché 10 minuti per
l’allestimento della parcella legale che è a carico del patrocinatore.
La reclamante rileva che,
non essendovi stato alcun colloquio con la curatrice prima della causa, essa aveva
dovuto spiegarle il contenuto dell’istanza e le proprie valutazioni di merito
mediante contatti epistolari. Di conseguenza la riduzione del tempo per i
colloqui con la curatrice sarebbe ingiustificata. Incontestato che la curatrice
ben conosceva la fattispecie, gli argomenti della reclamante non sono tali da
far apparire la valutazione del primo giudice frutto di un manifestamente
errato accertamento dei fatti. Per quanto riguarda poi il mancato
riconoscimento di complessivi 20 minuti per l’allestimento degli scritti 20
luglio 2020 e del 15 ottobre 2020, va rilevato che la lettera 20 luglio 2020, a
prescindere dai motivi per i quali è stata allestita, in effetti è un semplice
atto di cancelleria, al pari dello scritto 15 ottobre 2020, ciò che peraltro la
reclamante neppure contesta. La deduzione del tempo per l’allestimento della
nota d’onorario non è poi stata contestata. Certo, la decisione del Pretore di
stralciare, in quanto semplici operazioni di cancelleria e non di ordine
giuridico, determinate prestazioni, può forse essere opinabile, ma a un
giudizio d’insieme e nell’esito non si traduce in un giudizio arbitrario
costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un’errata
applicazione del diritto. Ne consegue la reiezione del reclamo.
4.2 Nella
fattispecie, il primo giudice ha riconosciuto per il tempo di trasferta un
onorario ridotto del 30%, rilevando che il tempo di viaggio non può essere
equiparato al normale tempo di lavoro dell’avvocato. La reclamante contesta la
riduzione e sostiene che, per le trasferte, nell’esame dei tempi di percorrenza
è da tener conto della situazione concreta valutando la plausibilità della
durata del tragitto. Se non che, nella decisione impugnata, il primo giudice
non ha operato alcuna riduzione dei tempi di percorrenza, riconoscendo quelli
esposti. Le argomentazioni della reclamante cadono quindi nel vuoto. Il reclamo
al riguardo è respinto.
4.3 Il Pretore ha riconosciuto
per le trasferte un’indennità di fr. 0.60/km, rilevando che tale importo
corrisponde a quanto vige in materia fiscale. A detta della reclamante per le
trasferte dev’essere invece riconosciuta un’indennità di fr. 1.-/km. Essa non
sostiene però che l’indennità accordatale sia insufficiente per coprire le
spese. A prescindere da ciò, nella misura in cui il Pretore ha applicato i
parametri validi in materia fiscale (fr. 0.60/km) - determinando così in fr. 42.-
l’ammontare del rimborso per le spese di trasferta per un tragitto di 70 Km - la
decisione impugnata non rileva da un eccesso né da un abuso del suo potere di
apprezzamento (III CCA, decisione 13.2013.94 del 30 luglio 2014). Al riguardo il
reclamo è respinto.
5. Visto
quanto precede il reclamo è respinto. Le spese processuali son stabilite in fr.
250.- giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e
14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr.
10'000.–) e sono poste a carico della reclamante, soccombente.
6. La
controversia non essendo una questione di principio o di importanza rilevante,
richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene
evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b
cifra 2 e 3 LOG).
Per
Fatti
i quali motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo 10 dicembre 2020 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di giudizio in fr. 250.- sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, da
presentare entro 30 giorni dalla notificazione del suo testo integrale, è ammissibile solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113, 117 LTF).