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Decisione

13.2020.135

Diniego del gratuito patrocinio. Presupposto di indigenza. Riduzione dell'importo di base mensile esecutivo computabile per domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia

16 aprile 2021Italiano13 min

2020 CO 2 ha chiesto di respingere la petizione in ogni suo punto, e con essa anche

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.135

Lugano

16 aprile 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2020.21 (procedura semplificata) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

promossa con petizione 16 aprile 2020 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

CO

2

patrocinato dall’ PA 3

CO

3

patrocinato dall’ PA 4

e ora sul reclamo 10

dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 27 novembre 2020 con cui il Pretore

ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stato alle

dipendenze quale lavoratore interinale di CO 1, dove CO 3 era attivo quale supervisore

e capo turno e CO 2 quale direttore del reparto alluminio. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 16 aprile 2020 introdotta innanzi alla

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, RE 1 ha chiesto la condanna di CO

1, di CO 2 e di CO 3 al pagamento in solido di fr. 29'999.95 oltre interessi

del 5% dal 30 maggio 2014 quale pretesa parziale di risarcimento danni e torto

morale, riservate ulteriori pretese. La richiesta è attinente il grave

infortunio sul lavoro occorsogli a 20 giorni dall’inizio del suo impiego e che

ha portato all’amputazione della prima falange del dito indice sinistro (poi amputato

in toto) e ad una ferita della prima falange del dito medio.

Contestualmente, RE 1 ha chiesto

di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. PA

1.

Fatti

B. Con osservazioni 2

giugno 2020 CO 1 ha chiesto di respingere le pretese dell’attore.

Con osservazioni 17 giugno

2020 CO 2 ha chiesto di respingere la petizione in ogni suo punto, e con essa anche

la richiesta di gratuito patrocinio.

Con osservazioni 22 giugno

2020 CO 3 ha chiesto di respingere integralmente la petizione e l’istanza di

gratuito patrocinio.

C. L’attore ha ribadito

le sue domande con replica 4 settembre 2020. Hanno quindi confermato il loro

punto di vista anche CO 3 con duplica 16 ottobre 2020, CO 1 con duplica 19

ottobre 2020 e CO 2 con duplica 26 ottobre 2020.

D. Con decisione 27

novembre 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio

presentata da RE 1 per la procedura di conciliazione (inc. n. CM.2019.75) e la

procedura di merito (inc. n. SE.2020.21), poiché l’interessato non poteva dirsi

indigente.

E. Con reclamo 10

dicembre 2020 RE 1 chiede di riformare questa decisione nel senso di

accordargli il gratuito patrocinio (evtl. anche solo parzialmente), con

l’assistenza legale dell’avv. PA 1.

Le controparti non sono

state invitate a formulare osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il giorno 30 novembre 2020. Il gravame, rimesso alla

posta il 10 dicembre 2020, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

2.

L’art. 326 cpv. 1 CPC

sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé

valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art.

121). Oltre ai doc. a e b (copia decisione impugnata e busta d’invio) e doc. o

(copia Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo (art. 93 LEF), in proposito va qui rilevato che i doc. c-j che

accompagnano il reclamo fanno già parte del fascicolo processuale. Risultano

per contro inammissibili in quanto nuovi i doc. k-n al reclamo, che il

reclamante ha prodotto agli atti la prima volta con scritto 22 dicembre 2020,

ovvero dopo la decisione di diniego del gratuito patrocinio.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

4.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato

(Trezzini, op. cit., n. 15 segg.

ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 16

segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente

- in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e

dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di

affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio

sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con

rinvii).

5.

Il Pretore ha anzitutto

rilevato che ai fini dell’istanza di gratuito patrocinio il reclamante aveva

rinviato ai documenti già prodotti nella procedura di conciliazione, dove su

esplicito invito del conciliatore aveva presentato la lista dei propri redditi

e delle proprie spese, corredata dei giustificativi (decisione impugnata, pag.

2.

in alto). Con il reclamo in esame l’attore suggerisce ora, alfine di disporre

di dati più affidabili ed attuali, di rifarsi alle risultanze e agli

accertamenti contenuti negli annessi doc. k, l, m, e n, che ha annesso al

reclamo (pag. 4 consid. I e pag. 5 consid. K). Nondimeno, alla stessa stregua dei

documenti medesimi (sopra, consid. 2), trattasi in proposito di fatti nuovi che

esulano dall’incarto della conciliazione (inc. n. CM.2019.75) e che, nel

contesto della causa di merito (inc. n. SE.2020.21), non sono stati prodotti a

sostegno della domanda di gratuito patrocinio, rispettivamente che sono stati

prodotti dopo la decisione di diniego del gratuito patrocinio. Pertanto, nella

misura in cui rinviano a tale documentazione, anche le relative censure del

reclamante vanno considerate inammissibili.

6.

Il reclamante

rimprovera al Pretore un accertamento errato dei fatti (reclamo, pag. 4 in

fondo) - ma censurabile in via di reclamo resta invero solo l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (sopra, consid. 3) - in quanto se da un canto includeva

fra i redditi anche l’entrata di EUR 800.– percepita dalla madre con la quale

egli conviveva, dall’altro ammetteva solo un minimo esistenziale di EUR 850.–, facendo

probabile affidamento all’importo di fr. 1'700.– diviso a metà riconosciuto in

caso di due persone che vivono in comunione domestica, senza figli e aventi

entrambe un proprio reddito. Inoltre al reclamante il Pretore conteggiava spese

correnti mensili limitatamente a EUR 202.46 per RC auto e benzina.

6.1

Ora, a titolo di entrate il

Pretore ha considerato un importo complessivo di EUR 2'305.61 netti mensili,

cifra che ha dedotto dal doc. Q dell’inc. n. CM.2019.75 (decisione impugnata,

pag. 2). Con questo formulario il reclamante aveva esposto il suo reddito da

lavoro di EUR 1'231.–, una rendita AI di EUR 274.81 e un reddito dei famigliari

di EUR 800.– (cfr. anche doc. O n. 3 nell’inc. n. CM.2019.75). Riguardo a

quest’ultimo importo, l’annesso giustificativo indica in effetti che si tratta

del reddito da pensione di __________, madre del reclamante e con la quale questi

vive in comunione domestica (doc. O n. 1 e doc. U nell’inc. n. CM.2019.75).

Sicché, invero, il reddito computabile in capo al solo reclamante di fatto assomma

a EUR 1'505.81 in luogo di EUR 2'305.61 ritenuti dal primo giudice.

6.2

Per quanto attiene le uscite il

Pretore è partito dall’importo di EUR 602.47 che il reclamante aveva esposto a

titolo di spese correnti mensili (doc. R nell’inc. n. CM.2019.75). Il primo

giudice ha quindi stralciato le poste di EUR 200.– di “contributo volontario

mia madre per spese in casa” e di ulteriori EUR 200.– di “contributo volontario

alla mia ex moglie”, per poi aggiungere la cifra di EUR 850.– di minimo

esistenziale, da cui un totale mensile di EUR 1'052.47 quali spese

riconoscibili in capo al reclamante (decisione, impugnata, pag. 2).

6.2.1

In proposito il reclamante

contesta il mancato riconoscimento dell’importo di EUR 200.– che sostiene di versare

quale sua partecipazione alle spese d’abitazione della madre, proprietaria del

relativo appartamento dove vivevano e intestataria di tutte le relative fatture

(reclamo, pag. 5 seg. consid. L). Nondimeno, l’esistenza di un impegno

finanziario assunto in modo regolare e corrente dal reclamante andrebbe considerato

laddove risultasse documentato. Non è questo il caso in concreto. Come ha già

correttamente evidenziato il Pretore, il contributo in questione è “volontario”.

E non essendovi traccia alcuna di un giustificativo che supporti la corresponsione,

l’entità e la finalità di tale contributo - come peraltro in modo esplicito il

reclamante medesimo ha indicato sul relativo formulario delle spese correnti

mensili (doc. R nell’inc. n. CM.2019.75) - quel suo preteso impegno si traduce

in un onere puramente aleatorio e precario, quindi non effettivo. Sicché, al

riguardo, nulla si può rimproverare al primo giudice.

6.2.2

Il reclamante puntualizza

anche lo stralcio del contributo di EUR 200.– che egli afferma di versare alla

propria ex moglie per il sostentamento della di lei figlia pur senza avere obblighi

legali di mantenimento (reclamo, pag. 5 seg. consid. L). Egli precisa però anche

di comprendere che il Pretore non ne abbia tenuto conto. La questione non

merita pertanto disamina.

6.2.3

Riguardo al minimo

esistenziale del reclamante, riconosciuto e quantificato dal Pretore in EUR

850.–, giova considerare quanto segue. Come lo stesso reclamante rileva, la

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo (art. 93 LEF) del 1° settembre 2009 applica, nel caso in cui due persone

dovessero vivere in comunione domestica senza figli disponendo entrambe di un proprio

reddito, l’importo base di fr. 1'700.– valido per coniugi e ridotto di regola

(ma al massimo) della metà (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/;

doc. o al reclamo). Sicché, da questo punto di vista, l’importo di EUR 850.–

ammesso dal Pretore trova una sua pertinenza.

A ciò si aggiunge nondimeno

ancora il fatto che la medesima tabella applica nel contempo un’ulteriore proporzionale

riduzione dell’importo di base mensile quando sono dati domicilio o dimora in

un paese con il costo della vita più basso rispetto alla Svizzera (loc. cit.

con rinvii). In particolare, trattandosi di domiciliati o dimoranti nella

fascia di confine tra Svizzera e Italia, la riduzione del relativo importo di

base mensile è pari al 20% (loc. cit.). Nel caso che qui ci occupa, in quanto

domiciliato a __________ in Italia (doc. O nell’inc. n. CM.2019.75), questo avrebbe

finanche legittimato il computo di un minimo esistenziale in capo al reclamante

limitato a EUR 680.– (20% di EUR 850.–). Di modo che, a ben vedere, la cifra di

EUR 850.– ritenuta dal Pretore risulta addirittura vantaggiosa per

l’interessato.

6.3

In definitiva, tutto ciò

considerato e senza riguardo al reddito da pensione di EUR 800.– della madre, con

il suo solo reddito netto mensile di EUR 1'505.81 il reclamante si ritrova a fronteggiare

una spesa mensile stimabile in EUR 1'052.47 (EUR 202.47 + EUR 850.–). Ne

consegue una disponibilità mensile di EUR 453.34, cui tuttavia va invero ancora

aggiunta la mancata riduzione operata dal Pretore del 20% del minimo

esistenziale (sopra, consid. 6.2.3). Quand’anche inferiore rispetto a quella

accertata dal Pretore (EUR 1'253.–), tale risorsa non è certo indicativa di uno

stato di indigenza, ma consente per contro al reclamante di farsi integralmente

carico, foss’anche tramite pagamenti rateali (spalmati sull’arco di due anni

quantomeno fino a concorrenza di un importo di fr. 9'600.–), dei costi di

patrocinio inerenti la causa civile da lui promossa. Di modo che, all’evidenza,

la conclusione del Pretore di respingere l’istanza di gratuito patrocinio in

quanto difettava il presupposto di indigenza (art. 117 lett. a CPC), non è costitutiva

né di un accertamento manifestamente errato dei fatti né di un’errata

applicazione del diritto. La decisione impugnata, che nell’esito regge alla

critica, merita così conferma e comporta la reiezione del reclamo.

7.

Nella procedura

decisionale non vengono addossate spese processuali per le controversie

derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore di fr. 30'000.– (art. 114

lett. c CPC), gratuità che vale per tutti i gradi di giudizio cantonali e per

tutti gli aspetti processuali (Trezzini, op.

cit., n. 8 ad art. 114). In

concreto non si pone inoltre la questione delle ripetibili, la procedura di

gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state chieste osservazioni alle controparti.

8.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1) viene evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 10 dicembre 2020 di RE 1 è respinto.

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 10 dicembre 2020 alle controparti):

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).