13.2020.135
Diniego del gratuito patrocinio. Presupposto di indigenza. Riduzione dell'importo di base mensile esecutivo computabile per domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia
16 aprile 2021Italiano13 min
2020 CO 2 ha chiesto di respingere la petizione in ogni suo punto, e con essa anche
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.135
Lugano
16 aprile 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2020.21 (procedura semplificata) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con petizione 16 aprile 2020 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
CO
2
patrocinato dall’ PA 3
CO
3
patrocinato dall’ PA 4
e ora sul reclamo 10
dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 27 novembre 2020 con cui il Pretore
ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stato alle
dipendenze quale lavoratore interinale di CO 1, dove CO 3 era attivo quale supervisore
e capo turno e CO 2 quale direttore del reparto alluminio. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 16 aprile 2020 introdotta innanzi alla
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, RE 1 ha chiesto la condanna di CO
1, di CO 2 e di CO 3 al pagamento in solido di fr. 29'999.95 oltre interessi
del 5% dal 30 maggio 2014 quale pretesa parziale di risarcimento danni e torto
morale, riservate ulteriori pretese. La richiesta è attinente il grave
infortunio sul lavoro occorsogli a 20 giorni dall’inizio del suo impiego e che
ha portato all’amputazione della prima falange del dito indice sinistro (poi amputato
in toto) e ad una ferita della prima falange del dito medio.
Contestualmente, RE 1 ha chiesto
di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. PA
1.
Fatti
B. Con osservazioni 2
giugno 2020 CO 1 ha chiesto di respingere le pretese dell’attore.
Con osservazioni 17 giugno
2020 CO 2 ha chiesto di respingere la petizione in ogni suo punto, e con essa anche
la richiesta di gratuito patrocinio.
Con osservazioni 22 giugno
2020 CO 3 ha chiesto di respingere integralmente la petizione e l’istanza di
gratuito patrocinio.
C. L’attore ha ribadito
le sue domande con replica 4 settembre 2020. Hanno quindi confermato il loro
punto di vista anche CO 3 con duplica 16 ottobre 2020, CO 1 con duplica 19
ottobre 2020 e CO 2 con duplica 26 ottobre 2020.
D. Con decisione 27
novembre 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio
presentata da RE 1 per la procedura di conciliazione (inc. n. CM.2019.75) e la
procedura di merito (inc. n. SE.2020.21), poiché l’interessato non poteva dirsi
indigente.
E. Con reclamo 10
dicembre 2020 RE 1 chiede di riformare questa decisione nel senso di
accordargli il gratuito patrocinio (evtl. anche solo parzialmente), con
l’assistenza legale dell’avv. PA 1.
Le controparti non sono
state invitate a formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio
è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3
prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2
CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il giorno 30 novembre 2020. Il gravame, rimesso alla
posta il 10 dicembre 2020, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2.
L’art. 326 cpv. 1 CPC
sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé
valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art.
121). Oltre ai doc. a e b (copia decisione impugnata e busta d’invio) e doc. o
(copia Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (art. 93 LEF), in proposito va qui rilevato che i doc. c-j che
accompagnano il reclamo fanno già parte del fascicolo processuale. Risultano
per contro inammissibili in quanto nuovi i doc. k-n al reclamo, che il
reclamante ha prodotto agli atti la prima volta con scritto 22 dicembre 2020,
ovvero dopo la decisione di diniego del gratuito patrocinio.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato
(Trezzini, op. cit., n. 15 segg.
ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 16
segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente
- in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e
dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di
affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio
sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con
rinvii).
5.
Il Pretore ha anzitutto
rilevato che ai fini dell’istanza di gratuito patrocinio il reclamante aveva
rinviato ai documenti già prodotti nella procedura di conciliazione, dove su
esplicito invito del conciliatore aveva presentato la lista dei propri redditi
e delle proprie spese, corredata dei giustificativi (decisione impugnata, pag.
2.
in alto). Con il reclamo in esame l’attore suggerisce ora, alfine di disporre
di dati più affidabili ed attuali, di rifarsi alle risultanze e agli
accertamenti contenuti negli annessi doc. k, l, m, e n, che ha annesso al
reclamo (pag. 4 consid. I e pag. 5 consid. K). Nondimeno, alla stessa stregua dei
documenti medesimi (sopra, consid. 2), trattasi in proposito di fatti nuovi che
esulano dall’incarto della conciliazione (inc. n. CM.2019.75) e che, nel
contesto della causa di merito (inc. n. SE.2020.21), non sono stati prodotti a
sostegno della domanda di gratuito patrocinio, rispettivamente che sono stati
prodotti dopo la decisione di diniego del gratuito patrocinio. Pertanto, nella
misura in cui rinviano a tale documentazione, anche le relative censure del
reclamante vanno considerate inammissibili.
6.
Il reclamante
rimprovera al Pretore un accertamento errato dei fatti (reclamo, pag. 4 in
fondo) - ma censurabile in via di reclamo resta invero solo l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (sopra, consid. 3) - in quanto se da un canto includeva
fra i redditi anche l’entrata di EUR 800.– percepita dalla madre con la quale
egli conviveva, dall’altro ammetteva solo un minimo esistenziale di EUR 850.–, facendo
probabile affidamento all’importo di fr. 1'700.– diviso a metà riconosciuto in
caso di due persone che vivono in comunione domestica, senza figli e aventi
entrambe un proprio reddito. Inoltre al reclamante il Pretore conteggiava spese
correnti mensili limitatamente a EUR 202.46 per RC auto e benzina.
6.1
Ora, a titolo di entrate il
Pretore ha considerato un importo complessivo di EUR 2'305.61 netti mensili,
cifra che ha dedotto dal doc. Q dell’inc. n. CM.2019.75 (decisione impugnata,
pag. 2). Con questo formulario il reclamante aveva esposto il suo reddito da
lavoro di EUR 1'231.–, una rendita AI di EUR 274.81 e un reddito dei famigliari
di EUR 800.– (cfr. anche doc. O n. 3 nell’inc. n. CM.2019.75). Riguardo a
quest’ultimo importo, l’annesso giustificativo indica in effetti che si tratta
del reddito da pensione di __________, madre del reclamante e con la quale questi
vive in comunione domestica (doc. O n. 1 e doc. U nell’inc. n. CM.2019.75).
Sicché, invero, il reddito computabile in capo al solo reclamante di fatto assomma
a EUR 1'505.81 in luogo di EUR 2'305.61 ritenuti dal primo giudice.
6.2
Per quanto attiene le uscite il
Pretore è partito dall’importo di EUR 602.47 che il reclamante aveva esposto a
titolo di spese correnti mensili (doc. R nell’inc. n. CM.2019.75). Il primo
giudice ha quindi stralciato le poste di EUR 200.– di “contributo volontario
mia madre per spese in casa” e di ulteriori EUR 200.– di “contributo volontario
alla mia ex moglie”, per poi aggiungere la cifra di EUR 850.– di minimo
esistenziale, da cui un totale mensile di EUR 1'052.47 quali spese
riconoscibili in capo al reclamante (decisione, impugnata, pag. 2).
6.2.1
In proposito il reclamante
contesta il mancato riconoscimento dell’importo di EUR 200.– che sostiene di versare
quale sua partecipazione alle spese d’abitazione della madre, proprietaria del
relativo appartamento dove vivevano e intestataria di tutte le relative fatture
(reclamo, pag. 5 seg. consid. L). Nondimeno, l’esistenza di un impegno
finanziario assunto in modo regolare e corrente dal reclamante andrebbe considerato
laddove risultasse documentato. Non è questo il caso in concreto. Come ha già
correttamente evidenziato il Pretore, il contributo in questione è “volontario”.
E non essendovi traccia alcuna di un giustificativo che supporti la corresponsione,
l’entità e la finalità di tale contributo - come peraltro in modo esplicito il
reclamante medesimo ha indicato sul relativo formulario delle spese correnti
mensili (doc. R nell’inc. n. CM.2019.75) - quel suo preteso impegno si traduce
in un onere puramente aleatorio e precario, quindi non effettivo. Sicché, al
riguardo, nulla si può rimproverare al primo giudice.
6.2.2
Il reclamante puntualizza
anche lo stralcio del contributo di EUR 200.– che egli afferma di versare alla
propria ex moglie per il sostentamento della di lei figlia pur senza avere obblighi
legali di mantenimento (reclamo, pag. 5 seg. consid. L). Egli precisa però anche
di comprendere che il Pretore non ne abbia tenuto conto. La questione non
merita pertanto disamina.
6.2.3
Riguardo al minimo
esistenziale del reclamante, riconosciuto e quantificato dal Pretore in EUR
850.–, giova considerare quanto segue. Come lo stesso reclamante rileva, la
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (art. 93 LEF) del 1° settembre 2009 applica, nel caso in cui due persone
dovessero vivere in comunione domestica senza figli disponendo entrambe di un proprio
reddito, l’importo base di fr. 1'700.– valido per coniugi e ridotto di regola
(ma al massimo) della metà (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/;
doc. o al reclamo). Sicché, da questo punto di vista, l’importo di EUR 850.–
ammesso dal Pretore trova una sua pertinenza.
A ciò si aggiunge nondimeno
ancora il fatto che la medesima tabella applica nel contempo un’ulteriore proporzionale
riduzione dell’importo di base mensile quando sono dati domicilio o dimora in
un paese con il costo della vita più basso rispetto alla Svizzera (loc. cit.
con rinvii). In particolare, trattandosi di domiciliati o dimoranti nella
fascia di confine tra Svizzera e Italia, la riduzione del relativo importo di
base mensile è pari al 20% (loc. cit.). Nel caso che qui ci occupa, in quanto
domiciliato a __________ in Italia (doc. O nell’inc. n. CM.2019.75), questo avrebbe
finanche legittimato il computo di un minimo esistenziale in capo al reclamante
limitato a EUR 680.– (20% di EUR 850.–). Di modo che, a ben vedere, la cifra di
EUR 850.– ritenuta dal Pretore risulta addirittura vantaggiosa per
l’interessato.
6.3
In definitiva, tutto ciò
considerato e senza riguardo al reddito da pensione di EUR 800.– della madre, con
il suo solo reddito netto mensile di EUR 1'505.81 il reclamante si ritrova a fronteggiare
una spesa mensile stimabile in EUR 1'052.47 (EUR 202.47 + EUR 850.–). Ne
consegue una disponibilità mensile di EUR 453.34, cui tuttavia va invero ancora
aggiunta la mancata riduzione operata dal Pretore del 20% del minimo
esistenziale (sopra, consid. 6.2.3). Quand’anche inferiore rispetto a quella
accertata dal Pretore (EUR 1'253.–), tale risorsa non è certo indicativa di uno
stato di indigenza, ma consente per contro al reclamante di farsi integralmente
carico, foss’anche tramite pagamenti rateali (spalmati sull’arco di due anni
quantomeno fino a concorrenza di un importo di fr. 9'600.–), dei costi di
patrocinio inerenti la causa civile da lui promossa. Di modo che, all’evidenza,
la conclusione del Pretore di respingere l’istanza di gratuito patrocinio in
quanto difettava il presupposto di indigenza (art. 117 lett. a CPC), non è costitutiva
né di un accertamento manifestamente errato dei fatti né di un’errata
applicazione del diritto. La decisione impugnata, che nell’esito regge alla
critica, merita così conferma e comporta la reiezione del reclamo.
7.
Nella procedura
decisionale non vengono addossate spese processuali per le controversie
derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore di fr. 30'000.– (art. 114
lett. c CPC), gratuità che vale per tutti i gradi di giudizio cantonali e per
tutti gli aspetti processuali (Trezzini, op.
cit., n. 8 ad art. 114). In
concreto non si pone inoltre la questione delle ripetibili, la procedura di
gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non
essendo state chieste osservazioni alle controparti.
8.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1) viene evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 10 dicembre 2020 di RE 1 è respinto.
2.
Non si prelevano
spese processuali.
3.
Notificazione (unitamente
al reclamo 10 dicembre 2020 alle controparti):
- ;
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).