13.2020.136
Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Rinvio al primo giudice per la tassazione della nota complessiva finale
31 marzo 2021Italiano6 min
i quali motivi
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Incarto n.
13.2020.136
Lugano
31 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2018.252 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione 12 luglio 2018 da
__________
rappresentata
__________
patrocinata
dall’ RE 1
contro
__________
e
ora sul reclamo 15 dicembre 2020 di
RE
1
avverso la decisione 14
dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto, ammessa l’attrice al beneficio del gratuito
patrocinio, ha riconosciuto per le prestazioni del suo patrocinatore un importo
di fr. 1'371.46;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 12 luglio
2018 __________ ha inoltrato un’azione di accertamento di paternità nei
confronti di __________, postulando nel contempo di essere posta al beneficio
del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatore.
B. L’avv. RE 1,
rilevando che da gennaio 2020 avrebbe aperto uno studio legale indipendente, ha
trasmesso alla Pretura in data 20 dicembre 2019 la propria nota professionale
intermedia di complessivi fr. 1'371.46, chiedendone la tassazione.
C. Con decisione 14
dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’azione di accertamento di
paternità e, accolta l’istanza di gratuito patrocinio di __________, ha
riconosciuto a favore del suo rappresentante legale una retribuzione
complessiva di fr. 1'371.46, di cui fr. 1'200.- di onorario, fr. 73.40 di spese
e fr. 98.06 di IVA.
D. Con reclamo 15
dicembre 2020 l’avv. RE 1 insorge contro la citata tassazione e ne chiede la
riforma nel senso di riconoscerle una retribuzione complessiva di fr. 2'172.96.
Considerando
in diritto: 1. La legge non indica il
rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta
all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC),
a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con
reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed.,
2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26
maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110
CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler
Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander,
ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo
in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera
civile del Tribunale d’appello.
1.1 In virtù del compito che è
chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un
rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere
retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF
122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però
un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non
statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé
stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere
puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una
parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio
2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016
4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione
finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto
disposto dall’art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza
Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c
cifra 2 LOG.
1.2 Per applicazione analogica
dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016
consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione
della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci
giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella
valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata è stata
notificata il 15 dicembre 2020 alla reclamante. Rimesso alla posta il 15 dicembre
2020, da questo punto di vista il gravame risulta senz’altro tempestivo e
ammissibile.
2. Conformemente all’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. La reclamante
rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che, dopo aver inviato la
nota professionale intermedia 20 dicembre 2019, essa ha ancora svolto ulteriori
prestazioni in relazione dalla pratica in oggetto, neppure dandole
l’opportunità di produrre una nota finale comprensiva delle prestazioni
ulteriormente effettuate.
3.1 L’art.
122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Gli sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni
derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata
dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La liquidazione delle spese giudiziarie è
effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC).
3.2 Nella
fattispecie, il primo giudice ha rilevato che “l’avv. RE 1 ha presentato una
nota professionale di complessivi fr. 1'371.46 …), che ha integralmente
ammesso. Non si è però avveduta che - come evidenziato nello scritto
accompagnatorio 20 dicembre 2019 - si trattava di una nota intermedia per le
prestazioni eseguite fino al 24 ottobre 2019, e di conseguenza la stessa non
poteva includere le prestazioni successive, effettuate da quella data e fino al
termine della causa.
4. Frutto
di un manifestamente errato accertamento dei fatti, la decisione impugnata è quindi
annullata. Diversamente da quanto postulato dalla reclamante, questa Camera non
procede alla tassazione della nota d’onorario, essendo necessario rinviare
l’incarto alla Pretura affinché emani una nuova decisione. Dato l’esito della
procedura, le spese di giudizio sono poste a carico del Cantone. Alla
reclamante sono assegnate congrue ripetibili.
5. Controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche
la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per
Fatti
i quali motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. La decisione 14 dicembre 2020 del
Pretore aggiunto del distretto di Lugano è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati al Pretore aggiunto affinché emani una nuova decisione.
Considerandi
2.
Le
spese di giudizio in fr. 250.- sono poste a carico dello Stato della Repubblica
del Cantone Ticino, il quale rifonderà alla reclamante fr. 200.– di ripetibili.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, da
presentare entro 30 giorni dalla notificazione del suo testo integrale, è ammissibile solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113, 117 LTF).