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Decisione

13.2020.136

Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Rinvio al primo giudice per la tassazione della nota complessiva finale

31 marzo 2021Italiano6 min

i quali motivi

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.136

Lugano

31 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2018.252 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione 12 luglio 2018 da

__________

rappresentata

__________

patrocinata

dall’ RE 1

contro

__________

e

ora sul reclamo 15 dicembre 2020 di

RE

1

avverso la decisione 14

dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto, ammessa l’attrice al beneficio del gratuito

patrocinio, ha riconosciuto per le prestazioni del suo patrocinatore un importo

di fr. 1'371.46;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 12 luglio

2018 __________ ha inoltrato un’azione di accertamento di paternità nei

confronti di __________, postulando nel contempo di essere posta al beneficio

del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatore.

B. L’avv. RE 1,

rilevando che da gennaio 2020 avrebbe aperto uno studio legale indipendente, ha

trasmesso alla Pretura in data 20 dicembre 2019 la propria nota professionale

intermedia di complessivi fr. 1'371.46, chiedendone la tassazione.

C. Con decisione 14

dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’azione di accertamento di

paternità e, accolta l’istanza di gratuito patrocinio di __________, ha

riconosciuto a favore del suo rappresentante legale una retribuzione

complessiva di fr. 1'371.46, di cui fr. 1'200.- di onorario, fr. 73.40 di spese

e fr. 98.06 di IVA.

D. Con reclamo 15

dicembre 2020 l’avv. RE 1 insorge contro la citata tassazione e ne chiede la

riforma nel senso di riconoscerle una retribuzione complessiva di fr. 2'172.96.

Considerando

in diritto: 1. La legge non indica il

rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta

all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC),

a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con

reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed.,

2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26

maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110

CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler

Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander,

ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo

in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera

civile del Tribunale d’appello.

1.1 In virtù del compito che è

chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un

rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere

retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF

122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però

un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non

statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé

stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere

puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una

parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio

2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016

4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione

finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto

disposto dall’art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza

Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c

cifra 2 LOG.

1.2 Per applicazione analogica

dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016

consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione

della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci

giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella

valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata è stata

notificata il 15 dicembre 2020 alla reclamante. Rimesso alla posta il 15 dicembre

2020, da questo punto di vista il gravame risulta senz’altro tempestivo e

ammissibile.

2. Conformemente all’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. La reclamante

rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che, dopo aver inviato la

nota professionale intermedia 20 dicembre 2019, essa ha ancora svolto ulteriori

prestazioni in relazione dalla pratica in oggetto, neppure dandole

l’opportunità di produrre una nota finale comprensiva delle prestazioni

ulteriormente effettuate.

3.1 L’art.

122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Gli sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni

derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata

dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La liquidazione delle spese giudiziarie è

effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC).

3.2 Nella

fattispecie, il primo giudice ha rilevato che “l’avv. RE 1 ha presentato una

nota professionale di complessivi fr. 1'371.46 …), che ha integralmente

ammesso. Non si è però avveduta che - come evidenziato nello scritto

accompagnatorio 20 dicembre 2019 - si trattava di una nota intermedia per le

prestazioni eseguite fino al 24 ottobre 2019, e di conseguenza la stessa non

poteva includere le prestazioni successive, effettuate da quella data e fino al

termine della causa.

4. Frutto

di un manifestamente errato accertamento dei fatti, la decisione impugnata è quindi

annullata. Diversamente da quanto postulato dalla reclamante, questa Camera non

procede alla tassazione della nota d’onorario, essendo necessario rinviare

l’incarto alla Pretura affinché emani una nuova decisione. Dato l’esito della

procedura, le spese di giudizio sono poste a carico del Cantone. Alla

reclamante sono assegnate congrue ripetibili.

5. Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche

la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per

Fatti

i quali motivi

pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. La decisione 14 dicembre 2020 del

Pretore aggiunto del distretto di Lugano è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati al Pretore aggiunto affinché emani una nuova decisione.

Considerandi

2.

Le

spese di giudizio in fr. 250.- sono poste a carico dello Stato della Repubblica

del Cantone Ticino, il quale rifonderà alla reclamante fr. 200.– di ripetibili.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, da

presentare entro 30 giorni dalla notificazione del suo testo integrale, è ammissibile solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113, 117 LTF).