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Decisione

13.2020.137

Reclamo contro decisione che sospende un procedimento giudiziario. Rigetto dell'opposizione e causa di accertamento dell'inesistenza del debito

16 aprile 2021Italiano8 min

giugno 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza. Ha altresì postulato la sospensione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.137

Lugano

16 aprile 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. 51

della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna, promossa con istanza di

rigetto dell’opposizione 4 marzo 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dallo PA 2

e ora sul reclamo 17

dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 15 dicembre 2020 con cui il Giudice

di pace ha sospeso il procedimento;

ritenuto

in fatto: A. Il 4 febbraio 2020 RE 1 ha fatto

spiccare dall’Ufficio esecuzione di Mendrisio il precetto esecutivo n. __________

per l’importo di fr. 4'564.02 oltre interessi nei confronti di CO 1, indicando

quale titolo di credito “Provvedimento del Tribunale di __________ di cui al

procedimento n. 1094/2014 del 7 luglio 2015 nel quale sono stati fissati i

contributi di mantenimento e le spese straordinarie dovute al minore __________

…).

L’escusso avendovi interposto

opposizione, con istanza 4 marzo 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo.

Fatti

B. Con osservazioni 18

giugno 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza. Ha altresì postulato la sospensione

della procedura di rigetto sino a evasione della causa, fondata sull’art. 85a

LEF, da lui promossa per accertare l’inesistenza del debito oggetto

dell’esecuzione di cui trattasi.

Con osservazioni 28 luglio

2020 RE 1 si è opposta alla domanda di sospensione, domanda confermata da CO 1 con

replica 2 ottobre 2020. Con atto 2 dicembre 2020 l’istante ha confermato la

propria opposizione alla sospensione del procedimento.

C. Con decisione 15

dicembre 2020 il Giudice di pace ha ordinato la sospensione del procedimento.

D. Con reclamo 17

dicembre 2020 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 15 dicembre 2020 e

l’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione (positiva) di

sospensione di un procedimento giudiziario costituisce una disposizione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art.

126.

cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e

art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di

dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, rimedio con cui possono

essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett.

a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

La decisione impugnata è

giunta alla reclamante il 16 dicembre 2020. Rimesso alla posta il 17 dicembre

2020, il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 126

cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito

di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,

il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la

sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale, da

pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da

prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario

pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed.,

2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,

2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la

sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei

contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di

speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,

124.

cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può

giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,

in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni

pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,

n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 3 seg. ad art. 126).

3.

Nel caso di cui

trattasi, il Giudice di pace ha rilevato che la procedura di rigetto è

influenzata dall’azione di accertamento di inesistenza del debito e ne ha

quindi ordinato la sospensione in attesa dell’esito di quest’ultima.

A mente della reclamante

la sospensione della procedura ha natura eccezionale e, di conseguenza, in

presenza di una procedura d’incasso per contributi alimentari - fissati con

decisione esecutiva dal Tribunale di __________ - non sarebbero dati motivi

d’opportunità per sospendere la procedura. Il solo fatto che controparte ha

inoltrato un’azione fondata sull’art. 85a LEF non giustifica la sospensione né

dal punto di vista dell’opportunità né da quello della celerità del procedimento.

3.1

Giusta l’art. 85a LEF

l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione

l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della

concessione di una dilazione. L’azione di accertamento dell’art. 85a LEF è però

ammissibile unicamente dopo che il rigetto dell’opposizione è cresciuto in

giudicato (DTF 125 III 149). Poiché la procedura di rigetto dovendo essere

terminata prima di poter introdurre l’azione di accertamento dell’inesistenza

del debito, quest’ultima non è di principio più suscettibile di influenzarla. Che

CO 1 abbia introdotto la causa di disconoscimento ancor prima che la procedura

di rigetto dell’opposizione sia giunta a termine nulla vi cambia, questa causa apparendo

già d’acchito inammissibile.

Dispositivo

3.2 Per questi motivi, la decisione

del primo giudice di sospendere la procedura di rigetto, fondata unicamente

sull’ipotesi - errata - che questa possa essere influenzata dall’esito

dell’azione di accertamento non può quindi essere confermata e dev’essere

annullata. Il reclamo è quindi da accogliere.

4. La causa

d’accertamento dell’art. 85a LEF non costituisce uno strumento atto a inibire

la procedura di rigetto dell’opposizione, perché può essere introdotta solo una

volta che questa è terminata. Nell’ambito di una causa d’accertamento l’escusso

può però chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione. Se il giudice ritiene

che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione

provvisoria dell’esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF). La sospensione provvisoria

dell’esecuzione va però ammessa solo se, a seguito di un esame rigoroso da

parte del giudice, le possibilità del richiedente di ottenere ragione nella

causa di merito risultano chiaramente migliori di quelle del presunto creditore.

5. La reclamante

postula anche che sia levata l’opposizione al precetto esecutivo. Ciò non è

però possibile, considerato che il primo giudice non si è ancora pronunciato sulla

domanda di rigetto dell’opposizione. Gli atti sono quindi rinviati al Giudice

di pace per la relativa decisione.

6. Le spese processuali

del reclamo, stabilite in fr. 200.- in applicazione dell’OTLEF, seguono la

soccombenza di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla reclamante fr. 400.- di

ripetibili.

7. Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante e la procedura di

rigetto dell’opposizione essendo comunque di natura sommaria, il reclamo viene

evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b

cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 dicembre 2020 di RE

1 è accolto. La decisione di sospensione 15 dicembre 2020 è annullata.

§ Gli atti sono ritornati

al Giudice di pace affinché si pronunci sulla domanda di rigetto dell’opposizione.

2. Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 200.- e già anticipate dalla reclamante, sono poste

a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 400.- di ripetibili.

3. Notificazione

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura

di pace di Balerna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è di fr. 4'564.02, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF).