13.2020.137
Reclamo contro decisione che sospende un procedimento giudiziario. Rigetto dell'opposizione e causa di accertamento dell'inesistenza del debito
16 aprile 2021Italiano8 min
giugno 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza. Ha altresì postulato la sospensione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.137
Lugano
16 aprile 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. 51
della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna, promossa con istanza di
rigetto dell’opposizione 4 marzo 2020 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dallo PA 2
e ora sul reclamo 17
dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 15 dicembre 2020 con cui il Giudice
di pace ha sospeso il procedimento;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 febbraio 2020 RE 1 ha fatto
spiccare dall’Ufficio esecuzione di Mendrisio il precetto esecutivo n. __________
per l’importo di fr. 4'564.02 oltre interessi nei confronti di CO 1, indicando
quale titolo di credito “Provvedimento del Tribunale di __________ di cui al
procedimento n. 1094/2014 del 7 luglio 2015 nel quale sono stati fissati i
contributi di mantenimento e le spese straordinarie dovute al minore __________
…).
L’escusso avendovi interposto
opposizione, con istanza 4 marzo 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo.
Fatti
B. Con osservazioni 18
giugno 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza. Ha altresì postulato la sospensione
della procedura di rigetto sino a evasione della causa, fondata sull’art. 85a
LEF, da lui promossa per accertare l’inesistenza del debito oggetto
dell’esecuzione di cui trattasi.
Con osservazioni 28 luglio
2020 RE 1 si è opposta alla domanda di sospensione, domanda confermata da CO 1 con
replica 2 ottobre 2020. Con atto 2 dicembre 2020 l’istante ha confermato la
propria opposizione alla sospensione del procedimento.
C. Con decisione 15
dicembre 2020 il Giudice di pace ha ordinato la sospensione del procedimento.
D. Con reclamo 17
dicembre 2020 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 15 dicembre 2020 e
l’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione (positiva) di
sospensione di un procedimento giudiziario costituisce una disposizione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art.
126.
cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e
art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, rimedio con cui possono
essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett.
a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
La decisione impugnata è
giunta alla reclamante il 16 dicembre 2020. Rimesso alla posta il 17 dicembre
2020, il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 126
cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito
di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,
il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la
sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale, da
pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da
prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario
pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed.,
2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,
2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la
sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei
contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di
speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,
124.
cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può
giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,
in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni
pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,
n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 3 seg. ad art. 126).
3.
Nel caso di cui
trattasi, il Giudice di pace ha rilevato che la procedura di rigetto è
influenzata dall’azione di accertamento di inesistenza del debito e ne ha
quindi ordinato la sospensione in attesa dell’esito di quest’ultima.
A mente della reclamante
la sospensione della procedura ha natura eccezionale e, di conseguenza, in
presenza di una procedura d’incasso per contributi alimentari - fissati con
decisione esecutiva dal Tribunale di __________ - non sarebbero dati motivi
d’opportunità per sospendere la procedura. Il solo fatto che controparte ha
inoltrato un’azione fondata sull’art. 85a LEF non giustifica la sospensione né
dal punto di vista dell’opportunità né da quello della celerità del procedimento.
3.1
Giusta l’art. 85a LEF
l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione
l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della
concessione di una dilazione. L’azione di accertamento dell’art. 85a LEF è però
ammissibile unicamente dopo che il rigetto dell’opposizione è cresciuto in
giudicato (DTF 125 III 149). Poiché la procedura di rigetto dovendo essere
terminata prima di poter introdurre l’azione di accertamento dell’inesistenza
del debito, quest’ultima non è di principio più suscettibile di influenzarla. Che
CO 1 abbia introdotto la causa di disconoscimento ancor prima che la procedura
di rigetto dell’opposizione sia giunta a termine nulla vi cambia, questa causa apparendo
già d’acchito inammissibile.
Dispositivo
3.2 Per questi motivi, la decisione
del primo giudice di sospendere la procedura di rigetto, fondata unicamente
sull’ipotesi - errata - che questa possa essere influenzata dall’esito
dell’azione di accertamento non può quindi essere confermata e dev’essere
annullata. Il reclamo è quindi da accogliere.
4. La causa
d’accertamento dell’art. 85a LEF non costituisce uno strumento atto a inibire
la procedura di rigetto dell’opposizione, perché può essere introdotta solo una
volta che questa è terminata. Nell’ambito di una causa d’accertamento l’escusso
può però chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione. Se il giudice ritiene
che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione
provvisoria dell’esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF). La sospensione provvisoria
dell’esecuzione va però ammessa solo se, a seguito di un esame rigoroso da
parte del giudice, le possibilità del richiedente di ottenere ragione nella
causa di merito risultano chiaramente migliori di quelle del presunto creditore.
5. La reclamante
postula anche che sia levata l’opposizione al precetto esecutivo. Ciò non è
però possibile, considerato che il primo giudice non si è ancora pronunciato sulla
domanda di rigetto dell’opposizione. Gli atti sono quindi rinviati al Giudice
di pace per la relativa decisione.
6. Le spese processuali
del reclamo, stabilite in fr. 200.- in applicazione dell’OTLEF, seguono la
soccombenza di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla reclamante fr. 400.- di
ripetibili.
7. Controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante e la procedura di
rigetto dell’opposizione essendo comunque di natura sommaria, il reclamo viene
evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b
cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 dicembre 2020 di RE
1 è accolto. La decisione di sospensione 15 dicembre 2020 è annullata.
§ Gli atti sono ritornati
al Giudice di pace affinché si pronunci sulla domanda di rigetto dell’opposizione.
2. Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 200.- e già anticipate dalla reclamante, sono poste
a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 400.- di ripetibili.
3. Notificazione
- ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura
di pace di Balerna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è di fr. 4'564.02, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF).