13.2020.138
Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Audizione testi e interrogatorio in forma digitale (legge COVID-19)
18 marzo 2021Italiano9 min
ottobre 2013, introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, __________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.138
Lugano
18 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2013.201 (azione creditoria -
procedura ordinaria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 22 ottobre 2013 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1
RE 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
e ora sul reclamo 18
dicembre 2020 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 9 dicembre 2020 con cui
Pretore ha confermato, in forma di videoconferenza, l’audizione di tre testi e
l’interrogatorio dell’amministratore unico della società attrice;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 22
ottobre 2013, introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, __________
SA e CO 1 hanno convenuto in giudizio RE 1 e RE 2 e ne hanno chiesto la
condanna al pagamento in solido di EUR 384'939.17 (ossia fr. 475'177.–) oltre
interessi.
B. Il 21 settembre 2015 __________
SA ha comunicato al Pretore di avere ceduto tutti i suoi crediti e relativi
contenziosi a CO 1, da cui ne è poi seguita la sostituzione della parte giusta l’art.
83 CPC.
C. In esito alla procedura
sfociata nella decisione 7 giugno 2019 (4A_381/2018) della I Corte di diritto
civile del Tribunale federale, con ordinanza 8 luglio 2019 il Pretore ha
fissato ai convenuti il termine suppletorio per presentare la risposta.
Con risposta 13 agosto
2019 i convenuti hanno postulato la reiezione integrale della petizione e, in
via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice a pagare loro EUR
112'261.– oltre interessi e la presentazione di un rendiconto dettagliato di determinate
operazioni con comminatoria penale (art. 292 CPS) e multa disciplinare in caso
di inadempimento.
Le parti hanno ribadito le
loro antitetiche opposizioni nello scambio di allegati che ne è seguito.
D. Previa decisione 7
ottobre 2020, l’udienza delle 1. arringhe si è tenuta il 9 dicembre 2020 nella
forma della videoconferenza in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza
COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale entrata in vigore il 26
settembre 2020, il Pretore rientrando fra le categorie di persone dichiarate
come particolarmente a rischio dall’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP).
E. Terminata l’udienza
in questione, con decisione del medesimo giorno il Pretore si è pronunciato
sulle prove notificate dalle parti, e ha, fra l’altro, disposto l’audizione di
tre testi (__________, __________, __________) e l’interrogatorio
dell’amministratore unico dell’attrice (__________) nella forma digitale, per
gli stessi motivi già esposti con la decisione 7 ottobre 2020.
F. Con reclamo 18
dicembre 2020RE 1 e RE 2 chiedono che, previa concessione dell’effetto
sospensivo al gravame, la decisione sia annullata e le audizioni si svolgano in
Pretura alla presenza fisica delle parti.
La domanda di effetto
sospensivo è stata respinta con decisione 1° marzo 2021 del Presidente di
questa Camera.
Non sono state raccolte
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sulle prove notificate dalle parti in occasione
dell’udienza delle 1. arringhe è una disposizione ordinatoria processuale in
materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b
cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con
reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci
giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta ai reclamanti il giorno 10 dicembre 2020 (esito del tracciamento
degli invii). Spedito il 18 dicembre 2020, il reclamo risulta pertanto
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario
pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.
Nel caso che qui ci
occupa, i reclamanti non hanno né sostenuto né tantomeno reso verosimile che la
decisione qui impugnata sia in qualche modo suscettibile di arrecare loro un
pregiudizio difficilmente riparabile, ritenuto poi che un siffatto rischio
neppure appare evidente. Da ciò ne consegue che, in assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4.
Comunque sia, e a
mero titolo aggiuntivo, giova rilevare quanto segue.
4.1
La Legge federale sulle basi
legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia
COVID-19 [Legge COVID-19; RS 818.102] approvata dall’Assemblea federale il 25
settembre 2020, dichiarata urgente ed entrata in vigore l’indomani 26 settembre
2020.
con validità fino al 31 dicembre 2021, è base legale formale anche per i
provvedimenti precedentemente adottati dal Consiglio federale in forza
dell’art. 185 cpv. 3 Cost. Rientra fra questi l’Ordinanza sulle misure nella
giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza
COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale; RS 272.81) del 16 aprile
2020, inizialmente in vigore dal 20 aprile al 30 settembre 2020, la cui
validità - onde garantire il funzionamento della giustizia senza interruzioni -
in forza della citata Legge COVID-19 ha appunto potuto essere prorogata fino al
31.
dicembre 2021, e puntualmente modificata in base all’evoluzione della
situazione epidemiologica, nel corso della seduta del Consiglio federale
tenutasi il 25 settembre 2020.
Di conseguenza, a torto i
reclamanti sostengono che “l’ordinanza COVID-19 del Consiglio federale non
rappresenta una base legale sufficientemente forte per derogare ai fondamentali
principi procedurali voluti dal legislatore”. A maggior ragione, posto che l’art.
2.
cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale
definisce in modo preciso le necessarie condizioni di ricorso alle
videoconferenze per procedere agli esami testimoniali, criteri questi con cui i
reclamanti non si confrontano a motivo che non sarebbero soddisfatti nel caso
in esame.
4.2
I reclamanti sembrano
ipotizzare una violazione del principio di territorialità della Convenzione
dell’Aia sull’assunzione all’estero di prove in materia civile e commerciale
del 18 marzo 1970 (RS 0.274.132) per il fatto che due testimoni sono residenti
all’estero. Nondimeno, le audizioni testimoniali all’estero esperite nella
forma della videoconferenza sono di per sé ammissibili nel rispetto delle regole
della citata convenzione (Vouilloz, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad
art. 171; Müller, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 32 ad art. 171). E nel caso
che qui ci occupa non vi è motivo di dubitare del contrario, ritenuto che i
reclamanti medesimi si limitano ad un proclama generico senza circostanziare e
spiegare in modo puntuale gli estremi della pretesa violazione della citata
convenzione.
4.3
Alla luce di tutto ciò,
pertanto, non sarebbero neppure dati i presupposti per ritenere la decisione
impugnata costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti,
rispettivamente di un’errata applicazione del diritto. Nel merito pertanto il
gravame, ai limiti del pretesto, andrebbe comunque respinto.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) e già
anticipate dai reclamanti, restano a loro carico in quanto soccombenti (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non
essendo stato notificato alla controparte.
6.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 dicembre 2020 di RE
1.
e RE 2 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dai reclamanti,
restano a loro carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 18 dicembre 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.