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Decisione

13.2020.139

Reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio. Indigenza da rendere verosimile: eccedenza e sostanza. Prestazioni complementari. Revisione di una decisione

16 aprile 2021Italiano14 min

impugnata, datata 23 dicembre 2020, che quand’anche avesse conteggiato un’entrata

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.139

13.2020.140

Lugano

16 aprile 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2020.268 (protezione della

personalità) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 settembre 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 24

dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 18 dicembre 2020 con cui il Pretore

aggiunto ha, fra l’altro, respinto la sua istanza di gratuito patrocinio

(dispositivo n. 3), e contro la decisione 23 dicembre 2020 con cui ha

successivamente respinto la sua istanza di revisione (inc. n. CA.2020.428) di

quel medesimo giudizio;

ritenuto

in fatto: A. Dalla relazione tra CO 1 e RE

1 è nato __________. Insieme ad altri due figli di CO 1 avuti da un precedente

matrimonio, le parti hanno convissuto tra il novembre 2018 e l’agosto 2019. A

fronte dei rapporti conflittuali con il compagno, CO 1 ha poi lasciato

l’abitazione insieme ai propri tre figli.

Il tema delle relazioni

personali tra il figlio __________ e il padre RE 1 è oggetto di una procedura

innanzi all’ARP 4 di Paradiso.

B. Con istanza 8

settembre 2020 CO 1 ha chiesto, a carico di RE 1 e in applicazione degli art.

28 segg. CC, l’adozione di misure a protezione della propria personalità e di

quella dei tre figli, provvedimenti da pronunciare in via cautelare e con la

comminatoria penale dell’art. 292 CPS, postulando altresì la concessione del

gratuito patrocinio.

Con osservazioni 12

ottobre 2020 RE 1 ha chiesto di respingere l’istanza e la domanda di gratuito

patrocinio dell’istante, di prestare una congrua cauzione per spese ripetibili

a suo favore e il riconoscimento per sé del gratuito patrocinio.

In esito all’udienza 10

novembre 2020, dopo avere le parti ribadito le loro richieste, il Pretore

aggiunto ha assegnato un ultimo termine per produrre i documenti di redditi e

fabbisogni.

C. Con decreto cautelare

18 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza cautelare. Riconosciuto

il gratuito patrocinio a CO 1 e fissata in fr. 853.55 l’indennità del

patrocinatore, il primo giudice ha negato un analogo beneficio al convenuto

(inc. n. CA.2020.268).

D. Con decisione 23

dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 22 dicembre 2020 di RE

1 chiedente la revisione del menzionato decreto cautelare nel senso di un

riesame della sua domanda di gratuito patrocinio per un errore di calcolo del

primo giudice (inc. n. CA.2020.428).

E. Con reclamo 24

dicembre 2020 RE 1 chiede di annullare sia il decreto 18 dicembre 2020 che la

decisione 23 dicembre 2020 e che gli sia così concesso il gratuito patrocinio,

beneficio che il reclamante postula anche in sede di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni dalla controparte.

Considerando

in diritto: 1. Con un unico atto di

reclamo, RE 1 impugna il decreto cautelare 18 dicembre 2020 nella misura in cui

il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio

(dispositivo n. 3), e la decisione 23 dicembre 2020 con cui il medesimo giudice

ha poi respinto la sua istanza di revisione di quel dispositivo. Si prescinde

dal disgiungere il reclamo che viene evaso con un’unica decisione, pur

mantenendo dispositivi separati e distinti.

1.1 Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni

che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono

impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello

(art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito

patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art.

119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321

cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.2 Giusta l’art. 332 CPC la

decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett.

c cifra 1 LOG). Richiamata la procedura sommaria applicabile tanto alla

procedura di gratuito patrocinio quanto alla procedura cautelare (art. 248 lett.

d CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

1.3 Il decreto 18 dicembre 2020 è

pervenuto al reclamante il 21 dicembre 2020, sicché il termine di 10 giorni

scadeva il 31 dicembre 2020. Dal canto suo la decisione di revisione datata 23

dicembre 2020 è pervenuta all’interessato il giorno successivo. Il reclamo,

giunto alla cancelleria del Tribunale d’appello il giorno 31 dicembre 2020

(timbro in originale), è quindi senz’altro tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1 È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al. Commentario

pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza

di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla

situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi

quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di

esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale

federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il

principio inquisitorio limitato (Trezzini,

op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1°

febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente

presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria

attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che

egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza

pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135

Fatti

I 221 consid. 5 con rinvii).

4. Il Pretore aggiunto

ha computato entrate mensili in capo al reclamante per complessivi fr. 3'453.–

(di cui fr. 539.– di rendita AI, fr. 2'914.– di PC incluso il premio cassa

malattia) a fronte di un fabbisogno mensile quantificato in fr. 2'709.– (di cui

fr. 1'200.– di minimo esecutivo LEF, fr. 1'300.– di pigione e spese accessorie,

fr. 9.– di assicurazione ED e RC, fr. 200.– di contributo di mantenimento per

il figlio __________), ritenendo con ciò che l’interessato ben poteva sopperire

alle spese di causa (decreto 18 dicembre 2020 impugnato, pag. 3). Il Pretore

aggiunto ha invero soggiunto nell’ambito della successiva decisione qui

impugnata, datata 23 dicembre 2020, che quand’anche avesse conteggiato un’entrata

mensile di fr. 3'115.35, come indicato dal reclamante con la richiesta di

revisione, l’eccedenza di fr. 406.35 gli avrebbe ancora e comunque consentito

di sostenere i propri costi di causa (decisione 23 dicembre 2020 impugnata,

pag. 1).

5. Il reclamante

obietta di percepire una rendita AI mensile di fr. 539.–, una rendita AI mensile

per figli di fr. 216.– e prestazioni complementari (PC) mensili per fr.

2'363.33, da cui un’entrata complessiva di fr. 3'115.33 (correttamente

3'118.33), con cui provvedere al fabbisogno mensile di fr. 2'709.–. Censura la

decisione del Pretore aggiunto di accertamento manifestamente errato dei fatti

e di arbitrarietà, visto che una disponibilità di fr. 400.– non era sufficiente

per sostenere le spese di procedura. Sicché il beneficio del gratuito

patrocinio gli andava riconosciuto e la decisione annullata.

5.1 Va qui anzitutto rilevato che,

trattandosi di una prestazione erogata per il figlio __________, che oltretutto

da inizio 2020 viene direttamente versata nelle mani della madre (doc. 4 pag.

2), la rendita AI per figli di fr. 216.– mensili non può essere computata fra

le entrate del reclamante. E di ciò il Pretore aggiunto non ha appunto tenuto conto.

Pacifica invece la rendita AI di fr. 539.– versata mensilmente al reclamante (doc.

4 pag. 1 e pag. 6) e pure correttamente considerata dal primo giudice. A titolo

di prestazioni complementari PC riconosciute al reclamante il Pretore aggiunto

ha quindi considerato l’importo di fr. 2'914.–. Tale cifra include però già -

come peraltro rilevato dallo stesso giudice - il premio forfettario

dell’assicurazione malattia stabilito in fr. 532.–. Ora, per legge il premio

dell’assicurazione malattia è direttamente versato dal Cantone all’assicuratore

(doc. 4 pag. 3), motivo per cui andava dedotto dall’importo di fr. 2'914.–

considerato dal Pretore aggiunto. Sicché le entrate computabili in capo al

reclamante constano in realtà delle prestazioni complementari di fr. 2'382.– (la

cifra di fr. 2'393.33 proposta dal reclamante è riferita all’anno 2019: doc. 4

pag. 1) e della rendita AI di fr. 539.–, per un complessivo totale di fr.

2'921.–.

5.2 Poiché il premio effettivo dell’assicurazione

malattia che il reclamante ha documentato (doc. 6) è inferiore rispetto al

premio forfettario di cui si è detto, merita invece conferma il fabbisogno di

fr. 2'709.– ritenuto dal Pretore aggiunto e rimasto peraltro incontestato dal

reclamante.

5.3 Potendo contare su un’entrata

quantificabile in fr. 2'921.– mensili e dovendosi far carico di un fabbisogno

personale di fr. 2'709.– mensili, l’eccedenza che ne consegue si attesta in fr.

212.–, invero ancora meno di quanto conteggiato dal reclamante medesimo.

6. La situazione

finanziaria del reclamante deve quindi essere esaminata anche sotto il profilo

della sostanza. In merito l’interessato ha dichiarato un patrimonio lordo di

fr. 1'700.– a comprova di cui ha allegato un estratto conto bancario per il

giorno 24 settembre 2020 (doc. 2 pag. 1 n. 3 e documento allegato). In

relazione alla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del 2019, i

documenti attestano per quell’anno fiscale una sostanza in “titoli e capitali”

di fr. 1'174.– (doc. 2 e documenti annessi). Va tuttavia rilevato che il

reclamante ha anche versato agli atti il foglio di calcolo della prestazione

complementare AVS/AI valida dal 1° gennaio 2020 e che lo stesso indica un patrimonio

di fr. 23'062.– consistente in “averi a risparmio/titoli” (doc. 4 pag. 5), riguardo

a cui il reclamante nulla ha precisato o contestato. Ora, siffatta sostanza non

ha inciso sul calcolo delle prestazioni complementari poi riconosciute al

reclamante in quanto non superava la franchigia di fr. 37'500.– prevista per

legge sulla sostanza (secondo i parametri validi fino al 31 dicembre 2020; art.

11 cpv. 1 lett. c LPC). Questo non significa però che la stessa non debba

essere considerata in funzione di un’eventuale concessione del gratuito

patrocinio.

7. Il reclamante ha

prodotto agli atti la nota professionale del suo patrocinatore legale che

espone una pretesa complessiva di fr. 2'940.50, di cui fr. 2'124.98 di

onorario, fr. 605.30 di spese e fr. 210.23 di IVA al 7.7% (annessa allo scritto

25 novembre 2020). In aggiunta a tale importo va inoltre considerata la metà

delle spese processuali fissate in fr. 1'000.– dal Pretore aggiunto nel

contesto della decisione cautelare 18 dicembre 2020 (decreto 18 dicembre 2020

impugnato, pag. 4 dispositivo n. 4). Di qui un costo complessivo del processo

di fr. 3'440.50, onere in definitiva sostenibile anche a fronte di una

disponibilità mensile di soli fr. 212.– potendosi sotto questo profilo senz’altro

pretendere un parziale consumo del patrimonio di fr. 23'062.–. Tutto sommato

quindi, e seppur in virtù di altri motivi, per avere escluso il presupposto

dell’indigenza in capo al reclamante il giudizio del Pretore aggiunto non può

dirsi nell’esito costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti

o di un’errata applicazione del diritto. In quanto proposto avverso il decreto

cautelare 18 dicembre 2020, il reclamo va così respinto giacché infondato.

8. Nella misura in cui

impugna la decisione 23 dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha invece respinto

la domanda di revisione giova rilevare quanto segue. La revisione giusta l’art.

328 CPC è un mezzo di ricorso straordinario, cassatorio e sussidiario rispetto

all’appello e al reclamo (Trezzini, op.

cit., n. 1 ad art. 328), e come tale è proponibile avverso decisioni passate in

giudicato (cpv. 1). Ciò posto, stabilito che contro il diniego del gratuito

patrocinio sancito dal dispositivo n. 3 del decreto cautelare 18 dicembre 2020,

era aperta la via del rimedio ordinario del reclamo ai sensi dell’art. 121 CPC,

l’istanza di revisione era esclusa a priori già solo per questo motivo. Sicché,

sotto questo profilo, la reiezione dell’istanza di revisione 22 dicembre 2020 resiste

alla critica. Di conseguenza, nemmeno laddove chiede di annullare la decisione

23 dicembre 2020 il reclamo merita accoglimento.

9. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.

119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura

di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state chieste osservazioni alla controparte.

In difetto di un

comprovato stato d’indigenza (art. 117 lett. a CPC, sopra, consid. 7), anche la

richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta.

10. Il reclamo trattato in

procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 24 dicembre 2020 di RE

1 avverso il dispositivo n. 3 del decreto cautelare 18 dicembre 2020 è

respinto.

Considerandi

2.

Il reclamo 24

dicembre 2020 di RE 1 avverso la decisione 23 dicembre 2020 è respinto.

3.

L’istanza di

gratuito patrocinio 24 dicembre 2020 di RE 1 è respinta.

4.

Le spese processuali

per il reclamo, stabilite in fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.

5.

Notificazione

(unitamente al reclamo 24 dicembre 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 30'000.- (fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione);

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia

con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).