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Decisione

13.2020.141

Diniego di gratuito patrocinio. Probabilità di esito favorevole della causa: rapporto di lavoro e prestazioni erogate in applicazione dell'art. 29 LADI. Necessità del patrocinio legale. Remunerazione e computo del contributo forfait dell'assicurazione protezione giuridica

16 aprile 2021Italiano20 min

con decisione 26 giugno 2020 il Pretore ha disposto la sospensione ai sensi dell’art.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.141

13.2020.142

Lugano

16 aprile 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.1183 (gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con istanza 10 marzo 2020 da

RE

1

già

patrocinata dall’avv. __________

nell’ambito

della procedura di diritto del lavoro (inc. n. SE.2020.78) promossa nei

confronti di

__________

e ora sul reclamo 25

dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 18 dicembre 2020 con cui il Pretore

ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stata assunta il 1°

febbraio 2019 quale infermiera da __________. Il rapporto di lavoro è stato

disdetto il 15 marzo 2019, con effetto per il giorno dopo.

B. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 10 marzo 2020 introdotta innanzi la

Pretura di Lugano, RE 1 ha chiesto la condanna di __________ a pagarle fr.

8'772.– oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2019, a titolo di stipendio per il

periodo dal 16 marzo al 30 aprile 2019, e il rigetto definitivo

dell’opposizione al PE n. __________ spiccato dall’UE di Lugano. Inoltre, ha

anche postulato il beneficio del gratuito patrocinio inclusa la nomina

dell’avv. __________ a suo rappresentante legale.

Con risposta 7 maggio 2020

__________ ha chiesto di respingere la petizione.

Fatti

I rispettivi antitetici punti

di vista sono stati ribaditi nello scambio spontaneo di allegati che ne è

seguito.

C. Il 22 giugno 2020 la

Cassa cantonale di assicurazioni contro la disoccupazione di __________ (di

seguito: Cassa) ha presentato istanza di intervento in lite giusta l’art. 73

CPC a concorrenza dell’importo di fr. 6'429.65 che aveva versato a RE 1 in

applicazione dell’art. 29 LADI (inc. n. SE.2020.179).

D. Preso atto di ciò,

con decisione 26 giugno 2020 il Pretore ha disposto la sospensione ai sensi dell’art.

126 CPC della causa avviata dall’attrice nei confronti di __________ fino al

termine dello scambio di scritti della procedura di intervento in lite.

E. All’udienza per

incombenti tenutasi il 12 novembre 2020, RE 1, __________ e la Cassa hanno

sottoscritto un accordo ad evasione delle due procedure giudiziarie (inc. n.

SE.2020.78 e SE.2020.179), in conseguenza di cui il Pretore ha disposto lo

stralcio delle cause senza ulteriori formalità.

F. Con decisione 18

dicembre 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata

da RE 1 poiché, oltre a beneficiare di una polizza di protezione giuridica a

parziale copertura dei costi di patrocinio, la causa non era provvista di esito

favorevole.

G. Con reclamo 25

dicembre 2020 RE 1 chiede ora di riformare quest’ultima decisione nel senso che

il gratuito patrocinio le sia riconosciuto nella forma più estesa, inclusa la

procedura di reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di

10.

giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il giorno 21 dicembre 2020 (esito tracciamento degli

invii). Spedito con invio raccomandato il 31 dicembre 2020 (timbro sulla busta

d’invio) il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per

sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio

(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.

121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art.

121). La reclamante compiega alla sua impugnativa un plico di documenti da A a

N. Nella misura in cui non fanno già parte del fascicolo processuale (inc. n.

CM.2019.738, SE.2020.78, SE.2020.179), il materiale così allegato va

considerato nuovo ai sensi del citato art. 326 cpv. 1 CPC. Come tale è quindi ammissibile

limitatamente alla richiesta di gratuito patrocinio per il reclamo.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1

Il Pretore ha rilevato che la

reclamante era al beneficio di una polizza di protezione giuridica che copriva

per fr. 2'000.– i suoi costi di patrocinio maturati dal 10 luglio 2020 in poi e

per fr. 500.– quelli sorti fino al 10 luglio 2020. Il beneficio del gratuito

patrocinio fino al 10 luglio 2020 era stato quantificato per un onorario di fr.

1'026.– (5.7 ore alla tariffa di fr. 180.–/ora) e spese per fr. 289.30, importi

che l’interessata poteva sostenere a fronte dei documenti prodotti, in

particolare dell’estratto bancario. Volendo anche ammettere l’indigenza, per il

Pretore la causa non presentava comunque probabilità di successo. La reclamante

aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'772.–, inclusa

la pretesa di fr. 6'429.65 ceduta alla Cassa in applicazione dell’art. 29 LADI.

Sicché l’interessata ne sarebbe risultata soccombente per i ¾ della cifra rivendicata.

Pertanto la domanda di gratuito patrocinio andava respinta, la reclamante dovendo

farsi carico delle relative spese attingendo ai mezzi propri e all’assicurazione

di protezione giuridica.

3.2

La reclamante obietta di non

avere mezzi finanziari per far fronte a tali costi, ciò di cui davano riscontro

i documenti agli atti, tant’è che era stata costretta a presentare personalmente

reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio, non potendosi

più permettere ulteriori spese legali. Evidenzia di avere promosso causa per l’importo

di fr. 8'772.– a salvaguardia dei propri diritti e di quelli verso la Cassa, Cassa

che questo aveva preteso oltre ad essere tenuta in costante aggiornamento sulla

procedura. Proprio in conseguenza di questa sua iniziativa la convenuta aveva

per finire rifuso a lei la somma di fr. 2'342.35 e alla Cassa intervenuta in

lite la somma di fr. 6'429.65. Questo escludeva una qualsiasi ipotesi di soccombenza,

giacché di fatto la convenuta aveva pagato complessivamente fr. 8'772.–, motivo

per cui era da riconoscerle il gratuito patrocinio nella forma più estesa.

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

4.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019,

n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

4.2

Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (Trezzini, op.

cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019:

n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in

cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo

lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in

funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di

gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid.

5.1).

5.

Con riferimento alla

situazione finanziaria della reclamante il Pretore ha rilevato che la

reclamante beneficiava della copertura di una polizza di protezione giuridica

nella misura di fr. 2'000.– in relazione ai costi di patrocinio maturati dal 10

luglio 2020 in poi e, eccezionalmente, di fr. 500.– per quelli sorti fino al 10

luglio 2020. Il beneficio del gratuito patrocinio fino al 10 luglio 2020 era

stato quantificato dall’interessata in un onorario di fr. 1'026.– (5.7 ore alla

tariffa di fr. 180.–/ora) e spese per fr. 289.30, costi ritenuti sostenibili in

base ai documenti agli atti, e in particolare all’estratto bancario prodotto.

5.1

La reclamante contesta tale

conclusione affermando che la documentazione prodotta, e non solo il suo

estratto bancario del 2019 considerato dal Pretore, comprovano le sue insufficienti

disponibilità economiche e la sua impossibilità a far fronte tanto ai costi di

patrocinio sorti prima del 10 luglio 2020, di cui alla nota d’onorario di fr.

1'026.– e fr. 289.30 di spese, quanto a quelli sorti dopo di allora.

5.2

Ora la nota professionale sottoposta

al Pretore il 12 novembre 2020 espone spettanze legali per un dispendio di

tempo complessivo di 7.85 ore di lavoro e spese per fr. 320.30 (inc. n.

SO.2020.1183). Quelle sorte dopo il 10 luglio 2020 (complessive 2.15 ore di

lavoro e fr. 31.– di spese) sono coperte dal relativo importo di fr. 2'000.–

riconosciuto dall’assicurazione protezione giuridica in virtù di una polizza

stipulata da terze persone (scambio di e-mail e scritto 27 novembre 2020: inc.

n. SO.2020.1183). Vero è che per il periodo precedente il 15 luglio 2020, data

di annuncio del caso all’assicurazione, la citata copertura è stata limitata a

fr. 500.– che va rapportato ad un dispendio di tempo di 5.7 ore di lavoro e spese

per fr. 289.30. Ciò posto, è ben vero che l’estratto bancario parziale prodotto

agli atti dalla reclamante e di cui il Pretore poteva tener conto è riferito a

operazioni correnti sul conto intervenute tra il 20 novembre 2019 e il 22

novembre 2019 e attesta un saldo pari a fr. 6'791.51 (doc. B nell’inc. n.

SE.2020.78). Dai documenti (doc. B) risulta però anche un ammanco mensile,

posto un reddito mensile netto di fr. 3'656.– (inclusa la quota parte di

tredicesima mensilità) e un fabbisogno mensile stimabile in almeno fr. 3'238.35

(fr. 1'200.– ME, fr. 834.– alloggio [dedotta 1/3 quota figlia minore], fr. 19.25

Swisscaution, fr. 8.75 tassa rifiuti, fr. 492.55 cassa malattia, fr. 250.–

benzina tragitto lavoro __________, fr. 277.55 leasing auto, fr. 115.10

assicurazione auto, fr. 10.75 imposta circolazione, fr. 30.40 Serafe) cui

andrebbero ad aggiungersi oneri di mantenimento dell’ordine di fr. 600.– verso

la figlia primogenita. Sicché, sotto questo profilo l’indigenza va riconosciuta,

eventualità peraltro che anche il Pretore non ha escluso (sopra, consid. 3.1).

6.

L’art. 29 cpv. 1

LADI obbliga la Cassa a versare l’indennità di disoccupazione se sussistono

dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro,

di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro

riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3,

oppure circa il soddisfacimento di tali pretese. Con il pagamento, le pretese

dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla

cassa nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata (art. 29 cpv. 2

LADI). In virtù di tale cessione legale la Cassa diventa titolare delle pretese

che il lavoratore avrebbe potuto far valere contro il datore di lavoro nella

misura delle prestazioni versategli dall’assicurazione disoccupazione, assumendosi

altresì i rischi legati ai costi e all’incasso che un processo contro il datore

di lavoro comporta, mentre il lavoratore conserva i propri diritti in relazione

alla parte non coperta dall’indennità (sentenza del TF 14 gennaio 2010

4A_192/2009 consid. 5.3.2 e 5.3.3). Non ancora pendente una procedura

giudiziaria, l’assicurato perde la legittimazione attiva riguardo ai crediti

cui è surrogata la Cassa (Rubin, Assurance-chômage

et service public de l’emploi, 2019, pag. 95 n. 457 con riferimento a sentenza

del TF 4C.356/2004 consid. 3.2). Inoltre la Cassa può ma non deve intervenire

nel procedimento giudiziario pendente tra lavoratore e datore di lavoro

(sentenza del TF 14 gennaio 2010 4A_192/2009 consid. 5.3.3).

7.

Il Pretore ha

riconosciuto una soccombenza di ¾ in capo alla reclamante giacché aveva chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'772.–, inclusa la pretesa di

fr. 6'429.65 ceduta alla Cassa in applicazione dell’art. 29 LADI. L’interessata

doveva pertanto far fronte ai costi di patrocinio attingendo ai mezzi propri e

all’assicurazione di protezione giuridica.

7.1

La reclamante afferma di

avere promosso causa per la pretesa di fr. 8'772.– a salvaguardia dei propri

diritti e di quelli che aveva verso la Cassa, obbligo questo indicatole dalla

Cassa medesima con scritto 17 aprile 2019 e alla condizione di essere tenuta

costantemente aggiornata sugli sviluppi della vertenza (reclamo, pag. 3). La

reclamante esclude una sua soccombenza giacché per finire la convenuta aveva

rifuso lei personalmente di fr. 2'342.35 e la Cassa della somma di fr. 6'429.65,

ovvero l’importo complessivo di fr. 8'772.– (reclamo, pag. 4 in alto).

7.2

Pacifica anzitutto l’avvenuta

disdetta 15 marzo 2019 del rapporto di lavoro con effetto per il giorno dopo

(doc. G nell’inc. n. CM.2019.738). Con lettera 17 aprile 2019 la Cassa ha poi fissato

al 30 aprile 2019 il termine legale di disdetta e, richiamato il tenore degli

art. 30 LADI, 37 OADI e 326 CO, ha invitato la reclamante “a prendere

immediatamente contatto con __________, al fine di procedere alla

rivendicazione del salario del mese di aprile 2019, il quale, conformemente a

quanto sopra, dovrà essere calcolato sulla base dei mesi di attività lavorativa

prestata” (doc. B nell’inc. n. SE.2020.179). Il 25 aprile 2019 la

reclamante ha così richiesto alla convenuta la retribuzione dei giorni in cui

non aveva potuto lavorare, ovvero dal 15 marzo 2019, e il permesso di riprendere

l’attività lavorativa fino al 30 aprile 2019, riservato l’avvio delle vie

legali (doc. H inc. n. CM.2019.738). Il 2 maggio 2019 la reclamante ha inoltre sottoscritto

a favore della Cassa la cessione dei crediti sino a concorrenza delle indennità

di disoccupazione che le sarebbero state anticipate in base all’art. 29 LADI,

impegnandosi a non accettare una transazione salariale senza preventivo consenso

della Cassa (doc. A nell’inc. n. SE.2020.179).

Il 6 maggio 2019 la

convenuta ha confermato la disdetta 15 marzo 2019 e precisato di non entrare

nel merito della sua richiesta di stipendio fino al 30 aprile 2019 ritenendola infondata

(doc. I nell’inc. n. CM.2019.738). Il 21 maggio 2019 la Cassa ha comunicato alla

convenuta che la reclamante aveva postulato le indennità di disoccupazione e di

surrogare quindi, con il versamento delle prestazioni giusta l’art. 29 LADI, in

tutti i diritti dell’assicurata fino a concorrenza di quanto elargitole (doc. C

nell’inc. n. SE.2020.179). La stessa Cassa il 19 giugno 2019 ha infine indicato

alla convenuta di avere versato alla reclamante complessivi fr. 6'429.65, di

cui fr. 2'009.25 per marzo 2019 e fr. 4'420.40 per aprile 2019 (doc. D

nell’inc. n. SE.2020.179), importo che la convenuta le doveva ora rifondere riservato

l’incasso per le vie legali.

7.3

Ora già si è detto che le

probabilità di esito favorevole di una causa vanno esaminate in funzione delle

circostanze date al momento della sua introduzione (sopra, consid. 4.2). In concreto

- come appena visto - la reclamante ha sottoscritto la cessione di credito delle

indennità di disoccupazione giusta l’art. 29 LADI a favore della Cassa il 2

maggio 2019, indennità che le sono poi state erogate fino a concorrenza di fr.

6'429.65 nel corso - per quanto desumibile dagli atti - della prima metà di giugno

2019.

Limitatamente a tale importo e da questo momento, per effetto della

cessione legale la reclamante non era quindi più titolare della relativa pretesa,

men che men legittimata a porlo in esecuzione o a promuovere causa per

chiederne il pagamento. Ne consegue che, con riferimento alla menzionata somma di

fr. 6'429.65, tanto il procedimento esecutivo spiccato il 29 luglio 2019 (doc.

L nell’inc. n. CM.2019.738) quanto l’azione giudiziaria, che previa istanza di

conciliazione 7 novembre 2019 (inc. n. CM.2019.738) e poi stata avviata con la petizione

10.

marzo 2020 (inc. n. SE.2020.78), erano iniziative a priori votate

all’insuccesso. Ciò posto, nella misura in cui si è dipartito da una soccombenza

di ¾ in capo alla reclamante, il Pretore non è incorso né in un accertamento

manifestamente errato dei fatti né in un’errata applicazione del diritto.

7.4

Invano la reclamante obietta

di avere dovuto promuovere causa a salvaguardia dei propri diritti verso la

Cassa e che proprio in conseguenza di ciò la convenuta ha poi appunto rifuso

alla Cassa le indennità di disoccupazione anticipatele. Né in sede di istanza

di conciliazione 7 novembre 2019 men che meno di petizione 10 marzo 2020 l’interessata

ha menzionato la pregressa cessione dei crediti alla Cassa risalente al 2 maggio

2019.

(sopra, consid. 7.3). E anzi, pur essendo già stata indennizzata, ha

postulato la condanna della convenuta al pagamento integrale a sé della pretesa

di fr. 8'772.– complessivi. L’argomento non considera poi che la Cassa non ha

l’obbligo di intervenire nel procedimento giudiziario promosso dal lavoratore

(sopra, consid. 6). Sicché, a ben vedere, nemmeno da questo punto di vista

l’iniziativa dell’attrice aveva un suo perché. Per il resto, basti rilevare che

l’avvenuto versamento della somma di fr. 6'429.65 da parte della convenuta alla

Cassa è conseguente l’intervento in lite del 22 giugno 2020 di quest’ultima, a

fronte di cui la convenuta ha formulato la proposta di accordo di pagamento di

fr. 6'429.65 alla Cassa e di fr. 2'342.35 all’attrice (act. II nell’inc. n.

SE.2020.179), sottoscritta poi da tutte le parti a tacitazione di ogni pretesa

(act. VI nell’inc. n. SE.2020.78; act. XI nell’inc. n. SE.2020.179). Tutto

sommato quindi, la conclusione pretorile regge anche sotto questo profilo.

7.5

Vero è che restava pacifica la

titolarità dell’assicurata per ogni e qualsiasi pretesa eccedente l’importo di

fr. 6'429.65 fondato sull’art. 29 LADI (sopra, consid. 6). Quand’anche a fronte

di una rivendicazione di pretese salariali limitata a fr. 2'342.65 conseguente

una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro, la probabilità di

esito favorevole non poteva dirsi a priori sprovvista di buon diritto. Invero,

tale nemmeno si può considerare la necessità in applicazione dell’art. 118 cpv.

1.

lett. c CPC di un’assistenza legale della reclamante. E questo già solo in

virtù del principio di uguaglianza delle armi e di parità di trattamento (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118), posto

che fra i membri della convenuta si annoverano persone notoriamente abilitate

alla rappresentanza professionale in giudizio giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. a

CPC. In quest’ottica, e nonostante una pacifica soccombenza per i ¾ nella

procedura innanzi al Pretore, la domanda di gratuito patrocinio della

reclamante merita di essere accolta in relazione al mandato di patrocinio

svolto dall’avv. __________ tra il 10 marzo 2020 e il 10 luglio 2020 compresi.

8.

Respinta l’istanza

di gratuito patrocinio il Pretore non si è determinato sulla remunerazione

dovuta al legale. Nelle particolarità del caso che qui ci occupa, questa Camera

ritiene però di disporre di sufficienti elementi per decidere al riguardo, e

quindi di poter soprassedere ad un rinvio dell’incarto al Pretore. Posto il dispendio

di tempo di 5.7 ore di lavoro esposto dal 10 marzo 2020 al 10 luglio 2020 la

retribuzione si attesta a fr. 1'215.50 (5.7 ore alla tariffa oraria di fr.

180.–, aumentati del 10% per le spese [art. 6 cpv. 1 Rtar del 19 dicembre 2007:

in luogo dei fr. 289.30 esposti dall’avvocato] e dell’IVA al 7.7%. Tenuto conto

del forfait di fr. 500.– dell’assicurazione protezione giuridica (sopra,

consid. 5.2), l’indennità si attesta in definitiva a fr. 715.50. Entro questi

limiti il reclamo va pertanto accolto.

9.

Per l’art. 114 lett.

c CPC la gratuità delle controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad

un valore litigioso di fr. 30'000.– vale per la procedura decisionale in tutti

i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti

aspetti processuali secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di

concedere il gratuito patrocinio (Trezzini,

op. cit., n. 8 ad art. 114). Di conseguenza, per questa sede di

giudizio, non si prelevano spese processuali. Avendo presentato personalmente

il reclamo senza l’ausilio di un legale, la reclamante nemmeno è incorsa in

costi di patrocinio. Tutto ciò rende la domanda di gratuito patrocinio in sede

di reclamo priva d’oggetto.

10.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione

a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 25 dicembre 2020 di RE

1.

è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione

18.

dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. n.

SO.2020.1183) è così riformato:

“1. L’istanza

di RE 1 di ammissione a gratuito patrocinatore dell’avv. __________ è accolta

limitatamente al periodo tra il 10 marzo 2020 e il 10 luglio 2020 compresi.

1.1

RE 1 è

avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo

anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua

situazione economica dovesse permetterlo.

1.2

A

favore del gratuito patrocinatore, avv. __________ è riconosciuto:

- onorario fr. 1'026.––

- spese fr. 102.60

- IVA

7.7% su fr. 1'128.60 fr. 86.90

./. protez.

giuridica (forfait) fr. 500.––

Totale fr. 715.50”

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio 25 dicembre 2020 di RE 1 è priva d’oggetto.

3.

Non si prelevano

spese processuali.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione:

- alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3;

- Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore litigioso di fr. 8'772.- è inferiore a fr. 15'000.- (vertenza in

materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).