13.2020.141
Diniego di gratuito patrocinio. Probabilità di esito favorevole della causa: rapporto di lavoro e prestazioni erogate in applicazione dell'art. 29 LADI. Necessità del patrocinio legale. Remunerazione e computo del contributo forfait dell'assicurazione protezione giuridica
16 aprile 2021Italiano20 min
con decisione 26 giugno 2020 il Pretore ha disposto la sospensione ai sensi dell’art.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.141
13.2020.142
Lugano
16 aprile 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.1183 (gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con istanza 10 marzo 2020 da
RE
1
già
patrocinata dall’avv. __________
nell’ambito
della procedura di diritto del lavoro (inc. n. SE.2020.78) promossa nei
confronti di
__________
e ora sul reclamo 25
dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 18 dicembre 2020 con cui il Pretore
ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stata assunta il 1°
febbraio 2019 quale infermiera da __________. Il rapporto di lavoro è stato
disdetto il 15 marzo 2019, con effetto per il giorno dopo.
B. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 10 marzo 2020 introdotta innanzi la
Pretura di Lugano, RE 1 ha chiesto la condanna di __________ a pagarle fr.
8'772.– oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2019, a titolo di stipendio per il
periodo dal 16 marzo al 30 aprile 2019, e il rigetto definitivo
dell’opposizione al PE n. __________ spiccato dall’UE di Lugano. Inoltre, ha
anche postulato il beneficio del gratuito patrocinio inclusa la nomina
dell’avv. __________ a suo rappresentante legale.
Con risposta 7 maggio 2020
__________ ha chiesto di respingere la petizione.
Fatti
I rispettivi antitetici punti
di vista sono stati ribaditi nello scambio spontaneo di allegati che ne è
seguito.
C. Il 22 giugno 2020 la
Cassa cantonale di assicurazioni contro la disoccupazione di __________ (di
seguito: Cassa) ha presentato istanza di intervento in lite giusta l’art. 73
CPC a concorrenza dell’importo di fr. 6'429.65 che aveva versato a RE 1 in
applicazione dell’art. 29 LADI (inc. n. SE.2020.179).
D. Preso atto di ciò,
con decisione 26 giugno 2020 il Pretore ha disposto la sospensione ai sensi dell’art.
126 CPC della causa avviata dall’attrice nei confronti di __________ fino al
termine dello scambio di scritti della procedura di intervento in lite.
E. All’udienza per
incombenti tenutasi il 12 novembre 2020, RE 1, __________ e la Cassa hanno
sottoscritto un accordo ad evasione delle due procedure giudiziarie (inc. n.
SE.2020.78 e SE.2020.179), in conseguenza di cui il Pretore ha disposto lo
stralcio delle cause senza ulteriori formalità.
F. Con decisione 18
dicembre 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata
da RE 1 poiché, oltre a beneficiare di una polizza di protezione giuridica a
parziale copertura dei costi di patrocinio, la causa non era provvista di esito
favorevole.
G. Con reclamo 25
dicembre 2020 RE 1 chiede ora di riformare quest’ultima decisione nel senso che
il gratuito patrocinio le sia riconosciuto nella forma più estesa, inclusa la
procedura di reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di
10.
giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il giorno 21 dicembre 2020 (esito tracciamento degli
invii). Spedito con invio raccomandato il 31 dicembre 2020 (timbro sulla busta
d’invio) il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per
sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio
(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.
121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art.
121). La reclamante compiega alla sua impugnativa un plico di documenti da A a
N. Nella misura in cui non fanno già parte del fascicolo processuale (inc. n.
CM.2019.738, SE.2020.78, SE.2020.179), il materiale così allegato va
considerato nuovo ai sensi del citato art. 326 cpv. 1 CPC. Come tale è quindi ammissibile
limitatamente alla richiesta di gratuito patrocinio per il reclamo.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.1
Il Pretore ha rilevato che la
reclamante era al beneficio di una polizza di protezione giuridica che copriva
per fr. 2'000.– i suoi costi di patrocinio maturati dal 10 luglio 2020 in poi e
per fr. 500.– quelli sorti fino al 10 luglio 2020. Il beneficio del gratuito
patrocinio fino al 10 luglio 2020 era stato quantificato per un onorario di fr.
1'026.– (5.7 ore alla tariffa di fr. 180.–/ora) e spese per fr. 289.30, importi
che l’interessata poteva sostenere a fronte dei documenti prodotti, in
particolare dell’estratto bancario. Volendo anche ammettere l’indigenza, per il
Pretore la causa non presentava comunque probabilità di successo. La reclamante
aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'772.–, inclusa
la pretesa di fr. 6'429.65 ceduta alla Cassa in applicazione dell’art. 29 LADI.
Sicché l’interessata ne sarebbe risultata soccombente per i ¾ della cifra rivendicata.
Pertanto la domanda di gratuito patrocinio andava respinta, la reclamante dovendo
farsi carico delle relative spese attingendo ai mezzi propri e all’assicurazione
di protezione giuridica.
3.2
La reclamante obietta di non
avere mezzi finanziari per far fronte a tali costi, ciò di cui davano riscontro
i documenti agli atti, tant’è che era stata costretta a presentare personalmente
reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio, non potendosi
più permettere ulteriori spese legali. Evidenzia di avere promosso causa per l’importo
di fr. 8'772.– a salvaguardia dei propri diritti e di quelli verso la Cassa, Cassa
che questo aveva preteso oltre ad essere tenuta in costante aggiornamento sulla
procedura. Proprio in conseguenza di questa sua iniziativa la convenuta aveva
per finire rifuso a lei la somma di fr. 2'342.35 e alla Cassa intervenuta in
lite la somma di fr. 6'429.65. Questo escludeva una qualsiasi ipotesi di soccombenza,
giacché di fatto la convenuta aveva pagato complessivamente fr. 8'772.–, motivo
per cui era da riconoscerle il gratuito patrocinio nella forma più estesa.
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15.
segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019,
n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
4.2
Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (Trezzini, op.
cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019:
n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in
cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo
lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in
funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di
gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid.
5.1).
5.
Con riferimento alla
situazione finanziaria della reclamante il Pretore ha rilevato che la
reclamante beneficiava della copertura di una polizza di protezione giuridica
nella misura di fr. 2'000.– in relazione ai costi di patrocinio maturati dal 10
luglio 2020 in poi e, eccezionalmente, di fr. 500.– per quelli sorti fino al 10
luglio 2020. Il beneficio del gratuito patrocinio fino al 10 luglio 2020 era
stato quantificato dall’interessata in un onorario di fr. 1'026.– (5.7 ore alla
tariffa di fr. 180.–/ora) e spese per fr. 289.30, costi ritenuti sostenibili in
base ai documenti agli atti, e in particolare all’estratto bancario prodotto.
5.1
La reclamante contesta tale
conclusione affermando che la documentazione prodotta, e non solo il suo
estratto bancario del 2019 considerato dal Pretore, comprovano le sue insufficienti
disponibilità economiche e la sua impossibilità a far fronte tanto ai costi di
patrocinio sorti prima del 10 luglio 2020, di cui alla nota d’onorario di fr.
1'026.– e fr. 289.30 di spese, quanto a quelli sorti dopo di allora.
5.2
Ora la nota professionale sottoposta
al Pretore il 12 novembre 2020 espone spettanze legali per un dispendio di
tempo complessivo di 7.85 ore di lavoro e spese per fr. 320.30 (inc. n.
SO.2020.1183). Quelle sorte dopo il 10 luglio 2020 (complessive 2.15 ore di
lavoro e fr. 31.– di spese) sono coperte dal relativo importo di fr. 2'000.–
riconosciuto dall’assicurazione protezione giuridica in virtù di una polizza
stipulata da terze persone (scambio di e-mail e scritto 27 novembre 2020: inc.
n. SO.2020.1183). Vero è che per il periodo precedente il 15 luglio 2020, data
di annuncio del caso all’assicurazione, la citata copertura è stata limitata a
fr. 500.– che va rapportato ad un dispendio di tempo di 5.7 ore di lavoro e spese
per fr. 289.30. Ciò posto, è ben vero che l’estratto bancario parziale prodotto
agli atti dalla reclamante e di cui il Pretore poteva tener conto è riferito a
operazioni correnti sul conto intervenute tra il 20 novembre 2019 e il 22
novembre 2019 e attesta un saldo pari a fr. 6'791.51 (doc. B nell’inc. n.
SE.2020.78). Dai documenti (doc. B) risulta però anche un ammanco mensile,
posto un reddito mensile netto di fr. 3'656.– (inclusa la quota parte di
tredicesima mensilità) e un fabbisogno mensile stimabile in almeno fr. 3'238.35
(fr. 1'200.– ME, fr. 834.– alloggio [dedotta 1/3 quota figlia minore], fr. 19.25
Swisscaution, fr. 8.75 tassa rifiuti, fr. 492.55 cassa malattia, fr. 250.–
benzina tragitto lavoro __________, fr. 277.55 leasing auto, fr. 115.10
assicurazione auto, fr. 10.75 imposta circolazione, fr. 30.40 Serafe) cui
andrebbero ad aggiungersi oneri di mantenimento dell’ordine di fr. 600.– verso
la figlia primogenita. Sicché, sotto questo profilo l’indigenza va riconosciuta,
eventualità peraltro che anche il Pretore non ha escluso (sopra, consid. 3.1).
6.
L’art. 29 cpv. 1
LADI obbliga la Cassa a versare l’indennità di disoccupazione se sussistono
dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro,
di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro
riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3,
oppure circa il soddisfacimento di tali pretese. Con il pagamento, le pretese
dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla
cassa nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata (art. 29 cpv. 2
LADI). In virtù di tale cessione legale la Cassa diventa titolare delle pretese
che il lavoratore avrebbe potuto far valere contro il datore di lavoro nella
misura delle prestazioni versategli dall’assicurazione disoccupazione, assumendosi
altresì i rischi legati ai costi e all’incasso che un processo contro il datore
di lavoro comporta, mentre il lavoratore conserva i propri diritti in relazione
alla parte non coperta dall’indennità (sentenza del TF 14 gennaio 2010
4A_192/2009 consid. 5.3.2 e 5.3.3). Non ancora pendente una procedura
giudiziaria, l’assicurato perde la legittimazione attiva riguardo ai crediti
cui è surrogata la Cassa (Rubin, Assurance-chômage
et service public de l’emploi, 2019, pag. 95 n. 457 con riferimento a sentenza
del TF 4C.356/2004 consid. 3.2). Inoltre la Cassa può ma non deve intervenire
nel procedimento giudiziario pendente tra lavoratore e datore di lavoro
(sentenza del TF 14 gennaio 2010 4A_192/2009 consid. 5.3.3).
7.
Il Pretore ha
riconosciuto una soccombenza di ¾ in capo alla reclamante giacché aveva chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'772.–, inclusa la pretesa di
fr. 6'429.65 ceduta alla Cassa in applicazione dell’art. 29 LADI. L’interessata
doveva pertanto far fronte ai costi di patrocinio attingendo ai mezzi propri e
all’assicurazione di protezione giuridica.
7.1
La reclamante afferma di
avere promosso causa per la pretesa di fr. 8'772.– a salvaguardia dei propri
diritti e di quelli che aveva verso la Cassa, obbligo questo indicatole dalla
Cassa medesima con scritto 17 aprile 2019 e alla condizione di essere tenuta
costantemente aggiornata sugli sviluppi della vertenza (reclamo, pag. 3). La
reclamante esclude una sua soccombenza giacché per finire la convenuta aveva
rifuso lei personalmente di fr. 2'342.35 e la Cassa della somma di fr. 6'429.65,
ovvero l’importo complessivo di fr. 8'772.– (reclamo, pag. 4 in alto).
7.2
Pacifica anzitutto l’avvenuta
disdetta 15 marzo 2019 del rapporto di lavoro con effetto per il giorno dopo
(doc. G nell’inc. n. CM.2019.738). Con lettera 17 aprile 2019 la Cassa ha poi fissato
al 30 aprile 2019 il termine legale di disdetta e, richiamato il tenore degli
art. 30 LADI, 37 OADI e 326 CO, ha invitato la reclamante “a prendere
immediatamente contatto con __________, al fine di procedere alla
rivendicazione del salario del mese di aprile 2019, il quale, conformemente a
quanto sopra, dovrà essere calcolato sulla base dei mesi di attività lavorativa
prestata” (doc. B nell’inc. n. SE.2020.179). Il 25 aprile 2019 la
reclamante ha così richiesto alla convenuta la retribuzione dei giorni in cui
non aveva potuto lavorare, ovvero dal 15 marzo 2019, e il permesso di riprendere
l’attività lavorativa fino al 30 aprile 2019, riservato l’avvio delle vie
legali (doc. H inc. n. CM.2019.738). Il 2 maggio 2019 la reclamante ha inoltre sottoscritto
a favore della Cassa la cessione dei crediti sino a concorrenza delle indennità
di disoccupazione che le sarebbero state anticipate in base all’art. 29 LADI,
impegnandosi a non accettare una transazione salariale senza preventivo consenso
della Cassa (doc. A nell’inc. n. SE.2020.179).
Il 6 maggio 2019 la
convenuta ha confermato la disdetta 15 marzo 2019 e precisato di non entrare
nel merito della sua richiesta di stipendio fino al 30 aprile 2019 ritenendola infondata
(doc. I nell’inc. n. CM.2019.738). Il 21 maggio 2019 la Cassa ha comunicato alla
convenuta che la reclamante aveva postulato le indennità di disoccupazione e di
surrogare quindi, con il versamento delle prestazioni giusta l’art. 29 LADI, in
tutti i diritti dell’assicurata fino a concorrenza di quanto elargitole (doc. C
nell’inc. n. SE.2020.179). La stessa Cassa il 19 giugno 2019 ha infine indicato
alla convenuta di avere versato alla reclamante complessivi fr. 6'429.65, di
cui fr. 2'009.25 per marzo 2019 e fr. 4'420.40 per aprile 2019 (doc. D
nell’inc. n. SE.2020.179), importo che la convenuta le doveva ora rifondere riservato
l’incasso per le vie legali.
7.3
Ora già si è detto che le
probabilità di esito favorevole di una causa vanno esaminate in funzione delle
circostanze date al momento della sua introduzione (sopra, consid. 4.2). In concreto
- come appena visto - la reclamante ha sottoscritto la cessione di credito delle
indennità di disoccupazione giusta l’art. 29 LADI a favore della Cassa il 2
maggio 2019, indennità che le sono poi state erogate fino a concorrenza di fr.
6'429.65 nel corso - per quanto desumibile dagli atti - della prima metà di giugno
2019.
Limitatamente a tale importo e da questo momento, per effetto della
cessione legale la reclamante non era quindi più titolare della relativa pretesa,
men che men legittimata a porlo in esecuzione o a promuovere causa per
chiederne il pagamento. Ne consegue che, con riferimento alla menzionata somma di
fr. 6'429.65, tanto il procedimento esecutivo spiccato il 29 luglio 2019 (doc.
L nell’inc. n. CM.2019.738) quanto l’azione giudiziaria, che previa istanza di
conciliazione 7 novembre 2019 (inc. n. CM.2019.738) e poi stata avviata con la petizione
10.
marzo 2020 (inc. n. SE.2020.78), erano iniziative a priori votate
all’insuccesso. Ciò posto, nella misura in cui si è dipartito da una soccombenza
di ¾ in capo alla reclamante, il Pretore non è incorso né in un accertamento
manifestamente errato dei fatti né in un’errata applicazione del diritto.
7.4
Invano la reclamante obietta
di avere dovuto promuovere causa a salvaguardia dei propri diritti verso la
Cassa e che proprio in conseguenza di ciò la convenuta ha poi appunto rifuso
alla Cassa le indennità di disoccupazione anticipatele. Né in sede di istanza
di conciliazione 7 novembre 2019 men che meno di petizione 10 marzo 2020 l’interessata
ha menzionato la pregressa cessione dei crediti alla Cassa risalente al 2 maggio
2019.
(sopra, consid. 7.3). E anzi, pur essendo già stata indennizzata, ha
postulato la condanna della convenuta al pagamento integrale a sé della pretesa
di fr. 8'772.– complessivi. L’argomento non considera poi che la Cassa non ha
l’obbligo di intervenire nel procedimento giudiziario promosso dal lavoratore
(sopra, consid. 6). Sicché, a ben vedere, nemmeno da questo punto di vista
l’iniziativa dell’attrice aveva un suo perché. Per il resto, basti rilevare che
l’avvenuto versamento della somma di fr. 6'429.65 da parte della convenuta alla
Cassa è conseguente l’intervento in lite del 22 giugno 2020 di quest’ultima, a
fronte di cui la convenuta ha formulato la proposta di accordo di pagamento di
fr. 6'429.65 alla Cassa e di fr. 2'342.35 all’attrice (act. II nell’inc. n.
SE.2020.179), sottoscritta poi da tutte le parti a tacitazione di ogni pretesa
(act. VI nell’inc. n. SE.2020.78; act. XI nell’inc. n. SE.2020.179). Tutto
sommato quindi, la conclusione pretorile regge anche sotto questo profilo.
7.5
Vero è che restava pacifica la
titolarità dell’assicurata per ogni e qualsiasi pretesa eccedente l’importo di
fr. 6'429.65 fondato sull’art. 29 LADI (sopra, consid. 6). Quand’anche a fronte
di una rivendicazione di pretese salariali limitata a fr. 2'342.65 conseguente
una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro, la probabilità di
esito favorevole non poteva dirsi a priori sprovvista di buon diritto. Invero,
tale nemmeno si può considerare la necessità in applicazione dell’art. 118 cpv.
1.
lett. c CPC di un’assistenza legale della reclamante. E questo già solo in
virtù del principio di uguaglianza delle armi e di parità di trattamento (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118), posto
che fra i membri della convenuta si annoverano persone notoriamente abilitate
alla rappresentanza professionale in giudizio giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. a
CPC. In quest’ottica, e nonostante una pacifica soccombenza per i ¾ nella
procedura innanzi al Pretore, la domanda di gratuito patrocinio della
reclamante merita di essere accolta in relazione al mandato di patrocinio
svolto dall’avv. __________ tra il 10 marzo 2020 e il 10 luglio 2020 compresi.
8.
Respinta l’istanza
di gratuito patrocinio il Pretore non si è determinato sulla remunerazione
dovuta al legale. Nelle particolarità del caso che qui ci occupa, questa Camera
ritiene però di disporre di sufficienti elementi per decidere al riguardo, e
quindi di poter soprassedere ad un rinvio dell’incarto al Pretore. Posto il dispendio
di tempo di 5.7 ore di lavoro esposto dal 10 marzo 2020 al 10 luglio 2020 la
retribuzione si attesta a fr. 1'215.50 (5.7 ore alla tariffa oraria di fr.
180.–, aumentati del 10% per le spese [art. 6 cpv. 1 Rtar del 19 dicembre 2007:
in luogo dei fr. 289.30 esposti dall’avvocato] e dell’IVA al 7.7%. Tenuto conto
del forfait di fr. 500.– dell’assicurazione protezione giuridica (sopra,
consid. 5.2), l’indennità si attesta in definitiva a fr. 715.50. Entro questi
limiti il reclamo va pertanto accolto.
9.
Per l’art. 114 lett.
c CPC la gratuità delle controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad
un valore litigioso di fr. 30'000.– vale per la procedura decisionale in tutti
i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti
aspetti processuali secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di
concedere il gratuito patrocinio (Trezzini,
op. cit., n. 8 ad art. 114). Di conseguenza, per questa sede di
giudizio, non si prelevano spese processuali. Avendo presentato personalmente
il reclamo senza l’ausilio di un legale, la reclamante nemmeno è incorsa in
costi di patrocinio. Tutto ciò rende la domanda di gratuito patrocinio in sede
di reclamo priva d’oggetto.
10.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione
a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 25 dicembre 2020 di RE
1.
è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione
18.
dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. n.
SO.2020.1183) è così riformato:
“1. L’istanza
di RE 1 di ammissione a gratuito patrocinatore dell’avv. __________ è accolta
limitatamente al periodo tra il 10 marzo 2020 e il 10 luglio 2020 compresi.
1.1
RE 1 è
avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo
anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua
situazione economica dovesse permetterlo.
1.2
A
favore del gratuito patrocinatore, avv. __________ è riconosciuto:
- onorario fr. 1'026.––
- spese fr. 102.60
- IVA
7.7% su fr. 1'128.60 fr. 86.90
./. protez.
giuridica (forfait) fr. 500.––
Totale fr. 715.50”
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio 25 dicembre 2020 di RE 1 è priva d’oggetto.
3.
Non si prelevano
spese processuali.
4.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione:
- alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3;
- Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore litigioso di fr. 8'772.- è inferiore a fr. 15'000.- (vertenza in
materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata, solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).