Lexipedia

Decisione

13.2020.17

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Un preteso generico consumo della sostanza non rende verosimile l'indigenza

4 agosto 2020Italiano9 min

luglio 2017 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.17

Lugano

4 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2017.3830 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza 26 luglio 2017 da

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

RE

1

patrocinato dallo PA 1

e ora sul reclamo 2

marzo 2020 di RE 1 contro la decisione 20 febbraio 2020 con la quale il Pretore

ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza 26

luglio 2017 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale.

Il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza con decisione supercautelare 27 luglio 2017, con cui ha

autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito l’abitazione coniugale

a CO 1, alle cure della quale ha affidato i figli __________ e __________,

fermo restando l’obbligo di RE 1 di continuare a garantire il sostegno

economico della famiglia.

All’udienza 3 ottobre 2017

le parti hanno poi concordato l’assetto della vita separata. Fra le premesse

dell’accordo, si legge quanto segue: “i coniugi hanno venduto un immobile a

fine aprile. Con il ricavato hanno pagato una parte dei debiti. Hanno comunque

disponibilità per poter far fronte alle spese di causa. In considerazione di

ciò la moglie ritira l’istanza di gratuito patrocinio” (verbale 3 ottobre 2017,

pag. 2).

B. Con atto 25 febbraio

2019 RE 1, rilevato che le parti avrebbero a breve depositato un’istanza di

divorzio su richiesta comune, ha postulato di essere posto al beneficio del

gratuito patrocinio.

Con

decisione 20 febbraio 2020 il Pretore ha disciplinato le relazioni del padre

con i figli, statuito sul contributo alimentare e respinto l’istanza di

gratuito patrocinio 25 febbraio 2019 di IS 1.

C. Con reclamo 2 marzo

2020 IS 1 ha postulato la riforma della decisione impugnata nel senso di

accogliere l’istanza di gratuito patrocinio ed ha chiesto di essere posto al

beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di reclamo.

D. L’istanza di gratuito

patrocinio in sede di reclamo è stata respinta con sentenza 11 marzo 2020. La Camera

ha ritenuto il gravame privo di possibilità di esito favorevole.

La controparte non è stata

invitata a inoltrare osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).

La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art.

248.

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è stata

notificata a IS 1 il 21 febbraio 2020, sicché il reclamo, rimesso alla posta il

2.

marzo 2020 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117).

L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con

riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del

caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della

richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del

Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur

vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini,

op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente

presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria

attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che

egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza

pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135

I 221 consid. 5 con rinvii).

3.2

Non vi è per contro un

obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un

termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di

conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in

mancanza di sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la

mancanza dei mezzi finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza

del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018

del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini,

op. cit., n. 19 ad art. 119, [versione e-book aggiornata al 1° febbraio

2019, n. 20 ad art. 119]).

4.

Nel caso in esame il

Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio perché il richiedente non

aveva reso verosimile l’asserita situazione di precarietà economica, rilevando

che le parti avevano dichiarato nel corso dell’udienza 3 ottobre 2017 di avere

disponibilità per far fronte alle spese di causa grazie al ricavato della

vendita di un immobile. Inoltre, il primo giudice, ricordato che il beneficio

del gratuito patrocinio è sussidiario alla provisio ad litem ha ancora

constatato che questa non era stata chiesta.

4.1

Il reclamante censura la

decisione del Pretore, al quale rimprovera di aver ritenuto a torto che la

situazione d’indigenza non è stata resa verosimile, la stessa risultando dalla

documentazione prodotta. Inoltre, sostiene che la possibilità di far fronte

alle spese giudiziarie con il ricavo della vendita di un immobile era venuta

meno perché nel frattempo consumato. Da ultimo, rileva come l’impossibilità di

ottenere una provisio ad litem dalla controparte era palese, motivo per

cui egli neppure l’aveva chiesta.

4.2

Va qui rilevato che quando RE

1.

ha postulato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio adducendo

la propria situazione d’indigenza, egli non ha dato alcuna spiegazione in

merito al ricavo della vendita dell’immobile con cui aveva dichiarato di poter

far fronte alle spese della procedura. A fronte dell’affermazione delle parti

che quel ricavo gli permetteva di far fronte alle spese di causa, egli avrebbe

quindi dovuto quantomeno fornire pertinenti spiegazioni in merito. In questa

situazione non si può quindi rimproverare al Pretore un accertamento

manifestamente errato dei fatti o un’applicazione errata del diritto per aver

ritenuto non dimostrato il consumo della sostanza e quindi la situazione

d’indigenza. Peraltro, anche in sede di reclamo il reclamante si limita

genericamente ad addurre l’avvenuto consumo della sostanza, senza però fornire

indicazioni di sorta su quanto abbia fruttato la vendita dell’immobile e come

il relativo provento sarebbe stato consumato.

Già

per questo motivo il reclamo va respinto. Non è quindi necessario esaminare le

ulteriori censure del reclamante.

5.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 250.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura

di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state chieste osservazioni.

6.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il

reclamo 2 marzo 2020 di RE 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 250.– e già anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).