13.2020.17
Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Un preteso generico consumo della sostanza non rende verosimile l'indigenza
4 agosto 2020Italiano9 min
luglio 2017 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.17
Lugano
4 agosto 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2017.3830 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza 26 luglio 2017 da
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
RE
1
patrocinato dallo PA 1
e ora sul reclamo 2
marzo 2020 di RE 1 contro la decisione 20 febbraio 2020 con la quale il Pretore
ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza 26
luglio 2017 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale.
Il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza con decisione supercautelare 27 luglio 2017, con cui ha
autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito l’abitazione coniugale
a CO 1, alle cure della quale ha affidato i figli __________ e __________,
fermo restando l’obbligo di RE 1 di continuare a garantire il sostegno
economico della famiglia.
All’udienza 3 ottobre 2017
le parti hanno poi concordato l’assetto della vita separata. Fra le premesse
dell’accordo, si legge quanto segue: “i coniugi hanno venduto un immobile a
fine aprile. Con il ricavato hanno pagato una parte dei debiti. Hanno comunque
disponibilità per poter far fronte alle spese di causa. In considerazione di
ciò la moglie ritira l’istanza di gratuito patrocinio” (verbale 3 ottobre 2017,
pag. 2).
B. Con atto 25 febbraio
2019 RE 1, rilevato che le parti avrebbero a breve depositato un’istanza di
divorzio su richiesta comune, ha postulato di essere posto al beneficio del
gratuito patrocinio.
Con
decisione 20 febbraio 2020 il Pretore ha disciplinato le relazioni del padre
con i figli, statuito sul contributo alimentare e respinto l’istanza di
gratuito patrocinio 25 febbraio 2019 di IS 1.
C. Con reclamo 2 marzo
2020 IS 1 ha postulato la riforma della decisione impugnata nel senso di
accogliere l’istanza di gratuito patrocinio ed ha chiesto di essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di reclamo.
D. L’istanza di gratuito
patrocinio in sede di reclamo è stata respinta con sentenza 11 marzo 2020. La Camera
ha ritenuto il gravame privo di possibilità di esito favorevole.
La controparte non è stata
invitata a inoltrare osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).
La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art.
248.
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è stata
notificata a IS 1 il 21 febbraio 2020, sicché il reclamo, rimesso alla posta il
2.
marzo 2020 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117).
L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con
riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del
caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della
richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del
Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur
vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini,
op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente
presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria
attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che
egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza
pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135
I 221 consid. 5 con rinvii).
3.2
Non vi è per contro un
obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un
termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di
conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in
mancanza di sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la
mancanza dei mezzi finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza
del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018
del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini,
op. cit., n. 19 ad art. 119, [versione e-book aggiornata al 1° febbraio
2019, n. 20 ad art. 119]).
4.
Nel caso in esame il
Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio perché il richiedente non
aveva reso verosimile l’asserita situazione di precarietà economica, rilevando
che le parti avevano dichiarato nel corso dell’udienza 3 ottobre 2017 di avere
disponibilità per far fronte alle spese di causa grazie al ricavato della
vendita di un immobile. Inoltre, il primo giudice, ricordato che il beneficio
del gratuito patrocinio è sussidiario alla provisio ad litem ha ancora
constatato che questa non era stata chiesta.
4.1
Il reclamante censura la
decisione del Pretore, al quale rimprovera di aver ritenuto a torto che la
situazione d’indigenza non è stata resa verosimile, la stessa risultando dalla
documentazione prodotta. Inoltre, sostiene che la possibilità di far fronte
alle spese giudiziarie con il ricavo della vendita di un immobile era venuta
meno perché nel frattempo consumato. Da ultimo, rileva come l’impossibilità di
ottenere una provisio ad litem dalla controparte era palese, motivo per
cui egli neppure l’aveva chiesta.
4.2
Va qui rilevato che quando RE
1.
ha postulato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio adducendo
la propria situazione d’indigenza, egli non ha dato alcuna spiegazione in
merito al ricavo della vendita dell’immobile con cui aveva dichiarato di poter
far fronte alle spese della procedura. A fronte dell’affermazione delle parti
che quel ricavo gli permetteva di far fronte alle spese di causa, egli avrebbe
quindi dovuto quantomeno fornire pertinenti spiegazioni in merito. In questa
situazione non si può quindi rimproverare al Pretore un accertamento
manifestamente errato dei fatti o un’applicazione errata del diritto per aver
ritenuto non dimostrato il consumo della sostanza e quindi la situazione
d’indigenza. Peraltro, anche in sede di reclamo il reclamante si limita
genericamente ad addurre l’avvenuto consumo della sostanza, senza però fornire
indicazioni di sorta su quanto abbia fruttato la vendita dell’immobile e come
il relativo provento sarebbe stato consumato.
Già
per questo motivo il reclamo va respinto. Non è quindi necessario esaminare le
ulteriori censure del reclamante.
5.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 250.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura
di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non
essendo state chieste osservazioni.
6.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il
reclamo 2 marzo 2020 di RE 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 250.– e già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).