13.2020.19
Reclamo contro dispositivo sulle spese contenuto in una decisione ordinatoria processuale. L'ammontare e la ripartizione sono di principio da definire con la decisione finale
1 ottobre 2020Italiano7 min
A. Con petizione 18
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.19
Lugano
1 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2017.163
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 18
agosto 2017 da
CO 1
patrocinata dall’avv.
PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’avv. PA 1
e ora sul reclamo 5
marzo 2020 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 della decisione ordinatoria 2
marzo 2020 del Pretore concernente l’attribuzione di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 18
agosto 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 313'102.50
oltre accessori quale risarcimento per l’esecuzione difettosa di un’opera. Con
risposta 3 novembre 2017 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione
e con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con istanza 24
dicembre 2019 CO 1 ha chiesto di versare agli atti il doc. OOO (valutazione dei
costi), di ordinare un complemento di perizia e di ammettere la mutazione
dell’azione nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr.
696'777.05, domande cui, con osservazioni 20 gennaio 2020, la convenuta si è
opposta.
C. Con decisione 2 marzo
2020 il Pretore ha respinto l’istanza ponendo la tassa di fr. 250.- a carico
dell’attrice, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 350.- a titolo di
ripetibili.
Con reclamo 5 marzo 2020 RE
1 insorge contro la predetta decisione, chiedendo l’annullamento del
dispositivo n. 2 e la riforma del medesimo nel senso di stabilire le ripetibili
a suo favore in fr. 5'000.-.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L'art. 110 CPC
dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in
sé è soggetta ad appello oppure a reclamo. Essendo l'impugnazione in esame
diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in una
decisione ordinatoria processuale, la trattazione del reclamo, da presentare
nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), rientra nella competenza della
terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
1.1
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 3 marzo 2020. Consegnato alla cancelleria del
tribunale il 5 marzo 2020, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
2.
L’art. 104 cpv. 1
CPC stabilisce che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella
decisione finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono
essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv.
2.
CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art.
95.
cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di
per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato
in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b
CPC). Per le ripetibili si possono considerare le spese necessarie (art. 95
cpv. 3 lett. a CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se
individuabili (Sterchi in: Berner
Kommentar, ZPO, Band I, 2012, n. 8
ad art. 104).
2.1
Dalle decisioni incidentali
dell’art. 237 CPC sono da distinguere le disposizione ordinatorie processuali (art.
308.
cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC in contrapposizione con l’art. 319 lett. b
CPC; Naegeli/Mayhall in:
Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 2 e 4 ad art. 237; Staehelin in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 8
ad art. 237) che, di regola, non giustificano l’assegnazione e la ripartizione
di spese e ripetibili (III CCA 24 aprile 2015, inc. 13.2014.76 e 12 novembre
2014, inc. 13.2013.92; Schmid, in:
Oberhammer/ Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 4 ad art. 104; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario
pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 7, 8 ad art. 104; Sterchi, op. cit., n. 9 ad art. 95 e n.
4.
ad art. 104). Le relative spese processuali rientrano infatti già nell’importo
forfettario che di per sé sarà prelevato alla fine del procedimento con il
giudizio di merito (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC; Suter/
Von Holzen in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 22
ad art. 95). Le spese ripetibili seguono la medesima sorte: il loro ammontare e
la ripartizione delle stesse dipendono infatti dall’intera attività processuale
e non vanno rapportate ai singoli atti, ciò essendo difficilmente praticabile
laddove, come segnatamente nel Canton Ticino, le ripetibili sono stabilite in
base a percentuali minime e massime del valore litigioso (art. 11 Rtar) sicché a
maggior ragione l’attività dell’avvocato dev’essere considerata nel suo
complesso e non in funzione del singolo atto processuale.
2.2
Ciò posto, va ancora rilevato
che le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC).
In Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (RL Ticino 178.200) e le spese
ripetibili dal regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar) del 19
dicembre 2007 (RL Ticino 178.310). Nei limiti di queste normative, l’autorità
giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nella fissazione delle
spese giudiziarie, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso,
ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i
minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (III CCA 14 febbraio 2011 inc. n.
13.2011.3).
3.
Per i motivi
indicati, tenuto conto che l’ammontare e la ripartizione delle ripetibili sono
di principio da definire con la decisione finale, in questo stadio di causa non
è possibile verificare la pertinenza delle ripetibili attribuite con la
decisione impugnata già per il fatto che neppure è ancora noto l’importo
complessivo delle ripetibili riferito all’intero procedimento. Il fatto che,
malgrado quanto esposto al precedente considerando, il primo giudice abbia
attribuito un’indennità per spese ripetibili non permette una diversa
conclusione. Dandosene il caso, qualora nella decisione di merito il primo
giudice non tenesse adeguatamente conto della situazione, l’ammontare e
l’attribuzione delle ripetibili potrà essere contestato impugnando il giudizio
di merito.
Dispositivo
Per questi motivi, il
reclamo dev’essere respinto.
4. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 14 LTG), sono a carico della
reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla
parte attrice, che non è stata invitata a inoltrare osservazioni al gravame.
Per
i quali motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo 5 marzo 2020
di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali
in fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 5 marzo 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).