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Decisione

13.2020.19

Reclamo contro dispositivo sulle spese contenuto in una decisione ordinatoria processuale. L'ammontare e la ripartizione sono di principio da definire con la decisione finale

1 ottobre 2020Italiano7 min

A. Con petizione 18

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.19

Lugano

1 ottobre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2017.163

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 18

agosto 2017 da

CO 1

patrocinata dall’avv.

PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’avv. PA 1

e ora sul reclamo 5

marzo 2020 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 della decisione ordinatoria 2

marzo 2020 del Pretore concernente l’attribuzione di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 18

agosto 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 313'102.50

oltre accessori quale risarcimento per l’esecuzione difettosa di un’opera. Con

risposta 3 novembre 2017 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione

e con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Con istanza 24

dicembre 2019 CO 1 ha chiesto di versare agli atti il doc. OOO (valutazione dei

costi), di ordinare un complemento di perizia e di ammettere la mutazione

dell’azione nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr.

696'777.05, domande cui, con osservazioni 20 gennaio 2020, la convenuta si è

opposta.

C. Con decisione 2 marzo

2020 il Pretore ha respinto l’istanza ponendo la tassa di fr. 250.- a carico

dell’attrice, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 350.- a titolo di

ripetibili.

Con reclamo 5 marzo 2020 RE

1 insorge contro la predetta decisione, chiedendo l’annullamento del

dispositivo n. 2 e la riforma del medesimo nel senso di stabilire le ripetibili

a suo favore in fr. 5'000.-.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L'art. 110 CPC

dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo

indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in

sé è soggetta ad appello oppure a reclamo. Essendo l'impugnazione in esame

diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in una

decisione ordinatoria processuale, la trattazione del reclamo, da presentare

nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), rientra nella competenza della

terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

1.1

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 3 marzo 2020. Consegnato alla cancelleria del

tribunale il 5 marzo 2020, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

2.

L’art. 104 cpv. 1

CPC stabilisce che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella

decisione finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono

essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv.

2.

CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art.

95.

cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di

per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato

in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b

CPC). Per le ripetibili si possono considerare le spese necessarie (art. 95

cpv. 3 lett. a CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se

individuabili (Sterchi in: Berner

Kommentar, ZPO, Band I, 2012, n. 8

ad art. 104).

2.1

Dalle decisioni incidentali

dell’art. 237 CPC sono da distinguere le disposizione ordinatorie processuali (art.

308.

cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC in contrapposizione con l’art. 319 lett. b

CPC; Naegeli/Mayhall in:

Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 2 e 4 ad art. 237; Staehelin in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 8

ad art. 237) che, di regola, non giustificano l’assegnazione e la ripartizione

di spese e ripetibili (III CCA 24 aprile 2015, inc. 13.2014.76 e 12 novembre

2014, inc. 13.2013.92; Schmid, in:

Oberhammer/ Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 4 ad art. 104; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario

pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 7, 8 ad art. 104; Sterchi, op. cit., n. 9 ad art. 95 e n.

4.

ad art. 104). Le relative spese processuali rientrano infatti già nell’importo

forfettario che di per sé sarà prelevato alla fine del procedimento con il

giudizio di merito (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC; Suter/

Von Holzen in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 22

ad art. 95). Le spese ripetibili seguono la medesima sorte: il loro ammontare e

la ripartizione delle stesse dipendono infatti dall’intera attività processuale

e non vanno rapportate ai singoli atti, ciò essendo difficilmente praticabile

laddove, come segnatamente nel Canton Ticino, le ripetibili sono stabilite in

base a percentuali minime e massime del valore litigioso (art. 11 Rtar) sicché a

maggior ragione l’attività dell’avvocato dev’essere considerata nel suo

complesso e non in funzione del singolo atto processuale.

2.2

Ciò posto, va ancora rilevato

che le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC).

In Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (RL Ticino 178.200) e le spese

ripetibili dal regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar) del 19

dicembre 2007 (RL Ticino 178.310). Nei limiti di queste normative, l’autorità

giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nella fissazione delle

spese giudiziarie, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso,

ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i

minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (III CCA 14 febbraio 2011 inc. n.

13.2011.3).

3.

Per i motivi

indicati, tenuto conto che l’ammontare e la ripartizione delle ripetibili sono

di principio da definire con la decisione finale, in questo stadio di causa non

è possibile verificare la pertinenza delle ripetibili attribuite con la

decisione impugnata già per il fatto che neppure è ancora noto l’importo

complessivo delle ripetibili riferito all’intero procedimento. Il fatto che,

malgrado quanto esposto al precedente considerando, il primo giudice abbia

attribuito un’indennità per spese ripetibili non permette una diversa

conclusione. Dandosene il caso, qualora nella decisione di merito il primo

giudice non tenesse adeguatamente conto della situazione, l’ammontare e

l’attribuzione delle ripetibili potrà essere contestato impugnando il giudizio

di merito.

Dispositivo

Per questi motivi, il

reclamo dev’essere respinto.

4. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 14 LTG), sono a carico della

reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla

parte attrice, che non è stata invitata a inoltrare osservazioni al gravame.

Per

i quali motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo 5 marzo 2020

di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali

in fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 5 marzo 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).