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Decisione

13.2020.2

Istanza di autorizzazione a proporre un'azione di chiamata in causa. Istanza motivata e connessione materiale con l'azione principale

17 luglio 2020Italiano15 min

materialmente fondata (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.2

Lugano

17 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire sull’istanza

di autorizzazione a proporre azione di chiamata in causa presentata il 4

settembre 2019 innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, da

CO 1

patrocinata dall’ avv. PA 2

contro

RE 1

RE 2

entrambe patrocinate

dall’avv. PA 1

nella causa principale

promossa nei suoi confronti con petizione 6 maggio 2019 (inc. n. OR.2019.78) da

CO 2

patrocinata dall’avv. PA 3

e ora sul reclamo 6

gennaio 2020 di RE 1 e RE 2 avverso la decisione 6 dicembre 2019 con cui il

Pretore aggiunto ha autorizzato l’azione di chiamata in causa di CO 1 nei loro

confronti;

ritenuto

in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione

ad agire, con petizione 6 maggio 2019 CO 2 ha convenuto in giudizio CO 1

chiedendo la restituzione di 35 oggetti (mobili, oggetti e quadri di valore) appartenuti

alla defunta madre B__________ e affidati in deposito alla convenuta in data 9

dicembre 2013 e 26 maggio 2015, in via subordinata il risarcimento di fr.

142'300.– oltre interessi, riservato un aggiornamento a dipendenza delle

risultanze di una perizia giudiziaria.

B. Con risposta 4

settembre 2019 CO 1 ha chiesto di respingere integralmente la petizione. Ha contestato

la legittimazione attiva dell’attrice, il deposito degli oggetti rivendicati e

della collezione d’arte, il valore stimato dalla perizia di parte e il contratto

di deposito. Ha rilevato di avere avuto modo di smaltire in buona fede alcune

cianfrusaglie riconosciute appartenere alla defunta V__________ dopo che RE 2

(nipote e figlia del fratello della defunta) e RE 1 (madre di RE 2 ed ex moglie

del fratello della defunta), dato lo scarso valore degli oggetti, ne avevano

ordinato la distruzione pagando a saldo la mercede ancora scoperta.

C. Con contestuale

istanza CO 1 ha chiesto l’autorizzazione a inoltrare un’azione di chiamata in

causa contro RE 1 e RE 2, nel senso che, in caso di una sua soccombenza nella

causa principale, queste fossero condannate a rifondere alla convenuta fr.

142'300.– oltre interessi.

D. Con osservazioni 15

ottobre 2019 CO 2 ha evidenziato che la società convenuta, ammettendo l’errore,

ammetteva la sua responsabilità. Con osservazioni 8 novembre 2019 RE 1 e RE 2 si

sono opposte all’istanza per proporre azione di chiamata in causa.

E. Con ordinanza 6

dicembre 2019 il Pretore aggiunto ha autorizzato la società convenuta a

proporre azione di chiamata in causa contro RE 1 e RE 2, e le ha assegnato un

termine perentorio scadente il 13 gennaio 2020 per procedere.

F. Con reclamo 6 gennaio

2020 RE 1 e RE 2 chiedono la riforma della precitata decisione nel senso di respingere

l’istanza di CO 1 per proporre azione di chiamata in causa nei loro confronti.

In via subordinata ne chiedono l’annullamento e il rinvio al Pretore aggiunto

per nuovo giudizio.

Con osservazioni 19

febbraio 2020 CO 1 ha chiesto l’integrale reiezione del reclamo. Sul reclamo CO

2 non ha formulato osservazioni.

In sede di replica

spontanea 31 marzo 2020 RE 1 e RE 2 hanno ribadito quanto chiesto con il

reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La decisione che ammette o

rifiuta un’istanza di autorizzazione a proporre azione di chiamata in causa nei

confronti di un terzo è impugnabile con reclamo (sentenza del TF 5A_191/2013

del 1° novembre 2013 consid. 3.1, in: SZZP/RSPC 2/2014 pag. 111) alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni, valido anche

per le osservazioni, in virtù dei combinati art. 82 cpv. 4 e 319 lett. b cifra

1, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG.

1.1 La decisione impugnata,

notificata il 9 dicembre 2019, è pervenuta l’indomani alle reclamanti (doc. B

al reclamo). Considerata la sospensione dei termini intervenuta tra il 18

dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il

reclamo spedito martedì 7 gennaio 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC) risulta tempestivo

e, da questo punto di vista, ammissibile. Il gravame è poi stato notificato

alle controparti il 10 febbraio 2020. Sicché sono parimenti ammissibili le osservazioni

17 febbraio 2020 e 19 febbraio 2020.

2. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b).

2.1 Il Pretore aggiunto ha

rilevato che, fondata o no, la pretesa diCO 1 nei confronti di RE 1 e RE 2 era

materialmente connessa con la pretesa di CO 2 oggetto dell’azione principale. Ha

poi ritenuto data la competenza materiale e il requisito della procedura

applicabile, mentre la competenza territoriale era stabilita per attrazione dall’art.

16 CPC.

2.2 Le reclamanti lamentano

un’errata applicazione del diritto, rimproverando al primo giudice di aver

ammesso l’esistenza delle condizioni poste dagli art. 81 e 82 CPC a fronte di

una pretesa che CO 1 non aveva sostanziato e di una totale assenza di

connessione e dipendenza materiale con quella oggetto del procedimento

principale (reclamo, pag. 4 ad D).

3. Con l’azione di

chiamata in causa giusta gli art. 81 e 82 CPC si giudicano in un unico processo

- anziché in singoli procedimenti consecutivi - pretese di parti diverse in

modo tale da decidere tanto la pretesa avanzata contro il convenuto del

processo principale quanto quella che la soccombente in questo processo fa

valere contro il terzo (DTF 139 III 67 consid. 2.1). Questo consente di evitare

sentenze contraddittorie e inconvenienti legati al cambiamento di foro, di

beneficiare della conoscenza degli atti di entrambi i procedimenti da parte del

giudice e di un’unica assunzione delle prove; può però risultare svantaggioso

che il terzo venga privato del suo foro naturale e che il processo principale subisca

rallentamenti e complicazioni (Messaggio concernente il Codice di diritto

processuale svizzero del 28 giugno 2006, in: FF 2006 6655 ad art. 79 e 80; DTF

139 III 67 consid. 2.2).

3.1 L’ammissibilità dell’azione

di chiamata in causa - e non, invero, dell’istanza a proporla (Droese, Die Streitverkündungsklage nach

Art. 81 f. ZPO, in: SZZP/RSPC 3/2010 pag. 316; Domej,

in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 8 ad

art. 82) - richiede, oltre al soddisfacimento dei presupposti generali previsti

(per tutte le azioni) dall’art. 59 CPC, anche il realizzarsi delle condizioni

esatte dagli art. 81 e 82 CPC (DTF 139 III 67 consid. 2.4). Giusta l’art. 81

cpv. 1 CPC le pretese fatte valere con l’azione di chiamata in causa devono

essere materialmente connesse con la pretesa oggetto dell’azione principale,

trattandosi di “pretese che in caso di soccombenza [il denunciante] ritiene di

avere contro il terzo chiamato in causa”. La connessione materiale è

segnatamente data quando entrano in considerazione pretese di regresso e di

garanzia (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8

gennaio 2014, consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.), ritenuto un

concetto ampio di regresso (Frei, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 16 ad art. 81; Göksu, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, 2a ed., 2016, n. 9 ad art. 81; Schwander, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 16 ad art. 81).

3.2 Per proporre azione di

chiamata in causa l’istante deve indicare e motivare succintamente le

conclusioni che oppone al terzo denunciato (art. 82 cpv. 1 seconda frase CPC).

Dalla motivazione dell’istanza deve risultare che la pretesa fatta valere

dipende dall’esistenza della pretesa principale (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013,

4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8 gennaio 2014, consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014

pag. 219 seg.). Non si tratta però di una procedura di esame preliminare,

ragione per cui non occorre presentare in tale stadio una petizione circostanziata.

Fatti

I presupposti della pretesa fatta valere con l’azione di chiamata in causa non

devono essere resi verosimili e non occorre nemmeno esaminare se la stessa sia

materialmente fondata (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013

dell’8 gennaio 2014, consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.). La

connessione va riconosciuta se, secondo la descrizione della parte che chiama

in causa, la pretesa dipende dall’esito della procedura principale e viene

mostrato il potenziale interesse al regresso (DTF 139 III 67 consid. 2.4.3;

sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8 gennaio 2014,

consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.; Frei,

op. cit., n. 23 ad art. 81).

4. Affermano le

reclamanti che, come inconfutabilmente stabilito dal Tribunale federale, tra la

pretesa principale e quella della chiamata in causa non deve solo essere data

una connessione materiale, ma che quest’ultima pretesa deve dipendere dalla

prima nel senso di una “qualifizierte Konnexität” ovvero a causa di un rapporto

contrattuale o ex lege. Sicché, quand’anche in presenza di un nesso materiale,

pretese la cui sussistenza non dipendono da quella principale sono a priori escluse

(reclamo, pag. 4 ad F).

4.1 In particolare, a mente delle

reclamanti il Pretore aggiunto ha notevolmente superato il proprio potere di

apprezzamento poiché nella decisione impugnata non si accenna affatto al tipo e

ai fondamenti giuridici della pretesa di regresso e garanzia oggetto della

futura azione di chiamata in causa (reclamo, pag. 4 ad F). Va qui rilevato che il

primo giudice ha indicato che CO 1 riconduceva il suo potenziale diritto di

regresso al fatto di avere provveduto per errore allo smaltimento di oggetti

che riteneva appartenere ad una congiunta defunta delle reclamanti, avendovi

proceduto su loro esplicita richiesta dopo che esse ne avevano riconosciuto

l’appartenenza alla defunta medesima. Questi oggetti si erano poi invece rivelati

essere di proprietà di CO 2 che ne pretendeva la restituzione rispettivamente il

risarcimento del valore. Sicché, nell’eventualità di una sua condanna, con la

chiamata in causa CO 1 intendeva a sua volta fare rivalsa sulle reclamanti che

avevano autorizzato la distruzione degli oggetti che, in realtà, non

appartenevano loro. Ora, a fronte delle circostanze così descritte, le

reclamanti non contestano di avere ordinato a CO 1 di procedere alla

distruzione di quanto ritenevano appartenere alla loro congiunta. Di modo che, diversamente

da quanto esse pretendono, l’esistenza di un legame di dipendenza diretta della

pretesa della chiamata in causa dal risultato concernete la pretesa oggetto del

procedimento principale è puntuale, oggettiva e, perlomeno a questo stadio,

sostenibile (a contrario cfr. anche sentenza TF 4A_341/2014 del 5 novembre 2014

consid. 3.4, in: SZZP/RSPC 2/2015 pag. 133 segg.): in effetti, la pretesa di CO

1 verso RE 1 e RE 2 può sussistere se è accertata la pretesa di CO 2 verso CO 1.

Per contro, poiché a

questo stadio il giudice non statuisce sull’azione di chiamata in causa, non è

invece da esaminare se le pretese del denunciante sono materialmente fondate e

giustificate (sopra, consid. 3.2; cfr. anche sentenza TF 4A_467/2013 del 23

gennaio 2014 in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 216 segg.). Motivo per cui il solo fatto

che una qualifica o una motivazione prettamente giuridica a sostegno della

pretesa di chiamata in causa non sia ancora stata identificata non può a priori

precludere l’esistenza di una connessione materiale qualificata. In tal senso

giova qui richiamare la teoria dei fatti doppiamente rilevanti, che dispone il

rinvio alla procedura di merito dell’esame dei fatti determinanti tanto per

l’ammissibilità quanto per il ben fondato dell’azione (Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der

Schweizerischen Zivilprozessordnung, SSZR - Schriften zum Schweizerischen

Zivilprozessrecht, Band/Nr. 28, 2018, pag. 154 segg. n. 315 segg.). Di

conseguenza, poiché la decisione impugnata non evidenzia elementi costitutivi

di un eccesso di potere di apprezzamento imputabile al Pretore aggiunto, il

reclamo va respinto.

4.2 Invero, le reclamanti intravedono

nella conclusione del Pretore aggiunto una manifesta contraddizione in quanto la

pacifica esistenza di un contratto di deposito tra CO 2 e CO 1 esclude a priori

una qualsiasi ipotesi di regresso nei loro confronti. A loro dire la

responsabilità del depositario e la diligenza che impone questo ruolo sono univoche

ed esclusive anche laddove un terzo gli indicasse di smaltire degli oggetti

posti sotto la sua custodia. Sicché, la violazione da parte di CO 1 di tale

obbligo non era imputabile alle reclamanti, partite dall’assunto che si

trattasse di beni della loro congiunta defunta. L’argomento risulta tuttavia

fuorviante. Ai fini dell’azione di chiamata in causa l’eventuale responsabilità

delle reclamanti non va esaminata rispetto al legame sorto tra CO 1 e CO 2,

bensì in riferimento al rapporto instauratosi tra loro a CO 1. Ora, le stesse

reclamanti hanno spiegato che, ricevuta una fattura intestata alla zia

deceduta, avevano poi contattato per telefono la società convenuta in due

occasioni. Avevano quindi richiesto a CO 1 la distruzione di quanto credevano di

spettanza della loro congiunta saldando l’importo ancora scoperto, motivo per

cui non ritenevano di essere responsabili per oggetti appartenenti a CO 2 e andati

distrutti per errore di omonimia della CO 1, riservandosi il diritto di

ripetere giusta l’art. 62 segg. CO l’indebito già pagato (act. XI). Ciò posto,

e fermo restando che solo un approccio di merito consentirà di chiarire la

questione legata ad una loro eventuale responsabilità - tema che esula però

dalla procedura di rilascio dell’autorizzazione all’azione di chiamata in causa

- è innegabile che l’agire dei reclamanti è correlato e ha condizionato la

sorte riservata a quegli oggetti. Da cui la connessione materiale della pretesa

della chiamata in causa con quella del procedimento principale (sopra, consid.

4.1). La censura è quindi infondata.

5. Ancora soggiungono e

obiettano le reclamanti che ai fini dell’istanza di ammissione dell’azione di

chiamata in causa non basta affermare di avere una pretesa contro il chiamato

in causa. Pur non dovendo presentare una petizione circostanziata, è necessario

sostanziarne il rapporto di dipendenza dalla pretesa principale e il potenziale

interesse ad agire nei confronti del chiamato in causa. In particolare, esse richiamano

per analogia un caso ticinese giudicato da questa Camera e dove la connessione

materiale tra le due pretese era stata esclusa poiché l’istanza non era stata

sufficientemente motivata e non era stato reso verosimile l’istituto giuridico su

cui si fondava la pretesa della chiamata in causa, decisione poi confermata davanti

al Tribunale federale.

5.1 In quel contesto, tuttavia, questa

Camera aveva rilevato che l’interessato “si è limitato a sostenere che i

presupposti sono dati senza motivare né precisare le proprie pretese”, rimproverandogli

“di non aver citato né prodotto alcun documento a fondamento della sua tesi”, “che

i non meglio specificati contratti con i chiamati in causa a cui […] ha fatto

riferimento non sono stati sottoscritti da lui” e che “nemmeno l’asserita rappresentanza

indiretta […] è stata resa verosimile con i documenti prodotti” (sentenza TF

4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8 gennaio 2014, consid.

3.1, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.). Dal canto suo il Tribunale federale

aveva poi confermato questa conclusione a fronte di censure fondate su “fatti

non allegati”, e che evocavano “opere asseritamente difettose” e “difetti” nemmeno

individualizzati e non meglio specificate “ripetute e gravi violazioni delle più

elementari regole dell’arte edilizia” (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013,

4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8 gennaio 2014, consid. 3.3, in: SZZP/RSPC 3/2014

pag. 219 seg.). In sostanza, il denunciante si era visto imputare la genericità

e la mancata contestualizzazione delle proprie asserzioni, finanche confutate

dai documenti agli atti, e il fatto di non avere personalizzato le proprie

pretese. Non così nel caso che qui ci occupa.

5.2 La fattispecie fattuale così

come descritta da CO 1, e che il Pretore aggiunto ha ritenuto, risulta a ben

vedere lineare e nemmeno contestata dalle reclamanti (sopra, consid. 4.1 e 4.2).

Pertanto, da questo punto di vista, non si può dire che la pretesa oggetto

della chiamata in causa non è stata motivata e particolarizzata. Le contestazioni

delle reclamanti sono prettamente giuridiche, a conforto di un’esclusiva responsabilità

contrattuale di CO 1 verso CO 2 e di un’inesistente responsabilità in rapporto

a loro (sopra, consid. 4.2). Trattasi però - come già detto - di questioni

attinenti al merito della vertenza, e che almeno a questo stadio non sono

rilevanti. Motivo per cui, una volta di più, la critica è infondata e va

respinta.

6. Le spese

processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza delle reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC) con

vincolo di solidarietà. Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la

tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e

della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e

fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–, già anticipati dalle

reclamanti. Le reclamanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, a CO

1 un’indennità per ripetibili giusta l’art. 10 segg. Rtar commisurata

all’impegno richiesto per la presentazione delle osservazioni scritte. Non si

assegnano ripetibili a CO 2, che non si è pronunciata sul reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 6 gennaio 2020 di RE

1 e di RE 2 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalle reclamanti, restano a

loro carico. RE 1 e RE 2, in solido, rifonderanno a CO 1 fr. 500.– a titolo di

ripetibili. Non si assegnano ripetibili a CO 2.

3.

Notificazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 142'300.– contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.