13.2020.2
Istanza di autorizzazione a proporre un'azione di chiamata in causa. Istanza motivata e connessione materiale con l'azione principale
17 luglio 2020Italiano15 min
materialmente fondata (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.2
Lugano
17 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire sull’istanza
di autorizzazione a proporre azione di chiamata in causa presentata il 4
settembre 2019 innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, da
CO 1
patrocinata dall’ avv. PA 2
contro
RE 1
RE 2
entrambe patrocinate
dall’avv. PA 1
nella causa principale
promossa nei suoi confronti con petizione 6 maggio 2019 (inc. n. OR.2019.78) da
CO 2
patrocinata dall’avv. PA 3
e ora sul reclamo 6
gennaio 2020 di RE 1 e RE 2 avverso la decisione 6 dicembre 2019 con cui il
Pretore aggiunto ha autorizzato l’azione di chiamata in causa di CO 1 nei loro
confronti;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione
ad agire, con petizione 6 maggio 2019 CO 2 ha convenuto in giudizio CO 1
chiedendo la restituzione di 35 oggetti (mobili, oggetti e quadri di valore) appartenuti
alla defunta madre B__________ e affidati in deposito alla convenuta in data 9
dicembre 2013 e 26 maggio 2015, in via subordinata il risarcimento di fr.
142'300.– oltre interessi, riservato un aggiornamento a dipendenza delle
risultanze di una perizia giudiziaria.
B. Con risposta 4
settembre 2019 CO 1 ha chiesto di respingere integralmente la petizione. Ha contestato
la legittimazione attiva dell’attrice, il deposito degli oggetti rivendicati e
della collezione d’arte, il valore stimato dalla perizia di parte e il contratto
di deposito. Ha rilevato di avere avuto modo di smaltire in buona fede alcune
cianfrusaglie riconosciute appartenere alla defunta V__________ dopo che RE 2
(nipote e figlia del fratello della defunta) e RE 1 (madre di RE 2 ed ex moglie
del fratello della defunta), dato lo scarso valore degli oggetti, ne avevano
ordinato la distruzione pagando a saldo la mercede ancora scoperta.
C. Con contestuale
istanza CO 1 ha chiesto l’autorizzazione a inoltrare un’azione di chiamata in
causa contro RE 1 e RE 2, nel senso che, in caso di una sua soccombenza nella
causa principale, queste fossero condannate a rifondere alla convenuta fr.
142'300.– oltre interessi.
D. Con osservazioni 15
ottobre 2019 CO 2 ha evidenziato che la società convenuta, ammettendo l’errore,
ammetteva la sua responsabilità. Con osservazioni 8 novembre 2019 RE 1 e RE 2 si
sono opposte all’istanza per proporre azione di chiamata in causa.
E. Con ordinanza 6
dicembre 2019 il Pretore aggiunto ha autorizzato la società convenuta a
proporre azione di chiamata in causa contro RE 1 e RE 2, e le ha assegnato un
termine perentorio scadente il 13 gennaio 2020 per procedere.
F. Con reclamo 6 gennaio
2020 RE 1 e RE 2 chiedono la riforma della precitata decisione nel senso di respingere
l’istanza di CO 1 per proporre azione di chiamata in causa nei loro confronti.
In via subordinata ne chiedono l’annullamento e il rinvio al Pretore aggiunto
per nuovo giudizio.
Con osservazioni 19
febbraio 2020 CO 1 ha chiesto l’integrale reiezione del reclamo. Sul reclamo CO
2 non ha formulato osservazioni.
In sede di replica
spontanea 31 marzo 2020 RE 1 e RE 2 hanno ribadito quanto chiesto con il
reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione che ammette o
rifiuta un’istanza di autorizzazione a proporre azione di chiamata in causa nei
confronti di un terzo è impugnabile con reclamo (sentenza del TF 5A_191/2013
del 1° novembre 2013 consid. 3.1, in: SZZP/RSPC 2/2014 pag. 111) alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni, valido anche
per le osservazioni, in virtù dei combinati art. 82 cpv. 4 e 319 lett. b cifra
1, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG.
1.1 La decisione impugnata,
notificata il 9 dicembre 2019, è pervenuta l’indomani alle reclamanti (doc. B
al reclamo). Considerata la sospensione dei termini intervenuta tra il 18
dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il
reclamo spedito martedì 7 gennaio 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC) risulta tempestivo
e, da questo punto di vista, ammissibile. Il gravame è poi stato notificato
alle controparti il 10 febbraio 2020. Sicché sono parimenti ammissibili le osservazioni
17 febbraio 2020 e 19 febbraio 2020.
2. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b).
2.1 Il Pretore aggiunto ha
rilevato che, fondata o no, la pretesa diCO 1 nei confronti di RE 1 e RE 2 era
materialmente connessa con la pretesa di CO 2 oggetto dell’azione principale. Ha
poi ritenuto data la competenza materiale e il requisito della procedura
applicabile, mentre la competenza territoriale era stabilita per attrazione dall’art.
16 CPC.
2.2 Le reclamanti lamentano
un’errata applicazione del diritto, rimproverando al primo giudice di aver
ammesso l’esistenza delle condizioni poste dagli art. 81 e 82 CPC a fronte di
una pretesa che CO 1 non aveva sostanziato e di una totale assenza di
connessione e dipendenza materiale con quella oggetto del procedimento
principale (reclamo, pag. 4 ad D).
3. Con l’azione di
chiamata in causa giusta gli art. 81 e 82 CPC si giudicano in un unico processo
- anziché in singoli procedimenti consecutivi - pretese di parti diverse in
modo tale da decidere tanto la pretesa avanzata contro il convenuto del
processo principale quanto quella che la soccombente in questo processo fa
valere contro il terzo (DTF 139 III 67 consid. 2.1). Questo consente di evitare
sentenze contraddittorie e inconvenienti legati al cambiamento di foro, di
beneficiare della conoscenza degli atti di entrambi i procedimenti da parte del
giudice e di un’unica assunzione delle prove; può però risultare svantaggioso
che il terzo venga privato del suo foro naturale e che il processo principale subisca
rallentamenti e complicazioni (Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale svizzero del 28 giugno 2006, in: FF 2006 6655 ad art. 79 e 80; DTF
139 III 67 consid. 2.2).
3.1 L’ammissibilità dell’azione
di chiamata in causa - e non, invero, dell’istanza a proporla (Droese, Die Streitverkündungsklage nach
Art. 81 f. ZPO, in: SZZP/RSPC 3/2010 pag. 316; Domej,
in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 8 ad
art. 82) - richiede, oltre al soddisfacimento dei presupposti generali previsti
(per tutte le azioni) dall’art. 59 CPC, anche il realizzarsi delle condizioni
esatte dagli art. 81 e 82 CPC (DTF 139 III 67 consid. 2.4). Giusta l’art. 81
cpv. 1 CPC le pretese fatte valere con l’azione di chiamata in causa devono
essere materialmente connesse con la pretesa oggetto dell’azione principale,
trattandosi di “pretese che in caso di soccombenza [il denunciante] ritiene di
avere contro il terzo chiamato in causa”. La connessione materiale è
segnatamente data quando entrano in considerazione pretese di regresso e di
garanzia (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8
gennaio 2014, consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.), ritenuto un
concetto ampio di regresso (Frei, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 16 ad art. 81; Göksu, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Kommentar, 2a ed., 2016, n. 9 ad art. 81; Schwander, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 16 ad art. 81).
3.2 Per proporre azione di
chiamata in causa l’istante deve indicare e motivare succintamente le
conclusioni che oppone al terzo denunciato (art. 82 cpv. 1 seconda frase CPC).
Dalla motivazione dell’istanza deve risultare che la pretesa fatta valere
dipende dall’esistenza della pretesa principale (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013,
4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8 gennaio 2014, consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014
pag. 219 seg.). Non si tratta però di una procedura di esame preliminare,
ragione per cui non occorre presentare in tale stadio una petizione circostanziata.
Fatti
I presupposti della pretesa fatta valere con l’azione di chiamata in causa non
devono essere resi verosimili e non occorre nemmeno esaminare se la stessa sia
materialmente fondata (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013
dell’8 gennaio 2014, consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.). La
connessione va riconosciuta se, secondo la descrizione della parte che chiama
in causa, la pretesa dipende dall’esito della procedura principale e viene
mostrato il potenziale interesse al regresso (DTF 139 III 67 consid. 2.4.3;
sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8 gennaio 2014,
consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.; Frei,
op. cit., n. 23 ad art. 81).
4. Affermano le
reclamanti che, come inconfutabilmente stabilito dal Tribunale federale, tra la
pretesa principale e quella della chiamata in causa non deve solo essere data
una connessione materiale, ma che quest’ultima pretesa deve dipendere dalla
prima nel senso di una “qualifizierte Konnexität” ovvero a causa di un rapporto
contrattuale o ex lege. Sicché, quand’anche in presenza di un nesso materiale,
pretese la cui sussistenza non dipendono da quella principale sono a priori escluse
(reclamo, pag. 4 ad F).
4.1 In particolare, a mente delle
reclamanti il Pretore aggiunto ha notevolmente superato il proprio potere di
apprezzamento poiché nella decisione impugnata non si accenna affatto al tipo e
ai fondamenti giuridici della pretesa di regresso e garanzia oggetto della
futura azione di chiamata in causa (reclamo, pag. 4 ad F). Va qui rilevato che il
primo giudice ha indicato che CO 1 riconduceva il suo potenziale diritto di
regresso al fatto di avere provveduto per errore allo smaltimento di oggetti
che riteneva appartenere ad una congiunta defunta delle reclamanti, avendovi
proceduto su loro esplicita richiesta dopo che esse ne avevano riconosciuto
l’appartenenza alla defunta medesima. Questi oggetti si erano poi invece rivelati
essere di proprietà di CO 2 che ne pretendeva la restituzione rispettivamente il
risarcimento del valore. Sicché, nell’eventualità di una sua condanna, con la
chiamata in causa CO 1 intendeva a sua volta fare rivalsa sulle reclamanti che
avevano autorizzato la distruzione degli oggetti che, in realtà, non
appartenevano loro. Ora, a fronte delle circostanze così descritte, le
reclamanti non contestano di avere ordinato a CO 1 di procedere alla
distruzione di quanto ritenevano appartenere alla loro congiunta. Di modo che, diversamente
da quanto esse pretendono, l’esistenza di un legame di dipendenza diretta della
pretesa della chiamata in causa dal risultato concernete la pretesa oggetto del
procedimento principale è puntuale, oggettiva e, perlomeno a questo stadio,
sostenibile (a contrario cfr. anche sentenza TF 4A_341/2014 del 5 novembre 2014
consid. 3.4, in: SZZP/RSPC 2/2015 pag. 133 segg.): in effetti, la pretesa di CO
1 verso RE 1 e RE 2 può sussistere se è accertata la pretesa di CO 2 verso CO 1.
Per contro, poiché a
questo stadio il giudice non statuisce sull’azione di chiamata in causa, non è
invece da esaminare se le pretese del denunciante sono materialmente fondate e
giustificate (sopra, consid. 3.2; cfr. anche sentenza TF 4A_467/2013 del 23
gennaio 2014 in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 216 segg.). Motivo per cui il solo fatto
che una qualifica o una motivazione prettamente giuridica a sostegno della
pretesa di chiamata in causa non sia ancora stata identificata non può a priori
precludere l’esistenza di una connessione materiale qualificata. In tal senso
giova qui richiamare la teoria dei fatti doppiamente rilevanti, che dispone il
rinvio alla procedura di merito dell’esame dei fatti determinanti tanto per
l’ammissibilità quanto per il ben fondato dell’azione (Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung, SSZR - Schriften zum Schweizerischen
Zivilprozessrecht, Band/Nr. 28, 2018, pag. 154 segg. n. 315 segg.). Di
conseguenza, poiché la decisione impugnata non evidenzia elementi costitutivi
di un eccesso di potere di apprezzamento imputabile al Pretore aggiunto, il
reclamo va respinto.
4.2 Invero, le reclamanti intravedono
nella conclusione del Pretore aggiunto una manifesta contraddizione in quanto la
pacifica esistenza di un contratto di deposito tra CO 2 e CO 1 esclude a priori
una qualsiasi ipotesi di regresso nei loro confronti. A loro dire la
responsabilità del depositario e la diligenza che impone questo ruolo sono univoche
ed esclusive anche laddove un terzo gli indicasse di smaltire degli oggetti
posti sotto la sua custodia. Sicché, la violazione da parte di CO 1 di tale
obbligo non era imputabile alle reclamanti, partite dall’assunto che si
trattasse di beni della loro congiunta defunta. L’argomento risulta tuttavia
fuorviante. Ai fini dell’azione di chiamata in causa l’eventuale responsabilità
delle reclamanti non va esaminata rispetto al legame sorto tra CO 1 e CO 2,
bensì in riferimento al rapporto instauratosi tra loro a CO 1. Ora, le stesse
reclamanti hanno spiegato che, ricevuta una fattura intestata alla zia
deceduta, avevano poi contattato per telefono la società convenuta in due
occasioni. Avevano quindi richiesto a CO 1 la distruzione di quanto credevano di
spettanza della loro congiunta saldando l’importo ancora scoperto, motivo per
cui non ritenevano di essere responsabili per oggetti appartenenti a CO 2 e andati
distrutti per errore di omonimia della CO 1, riservandosi il diritto di
ripetere giusta l’art. 62 segg. CO l’indebito già pagato (act. XI). Ciò posto,
e fermo restando che solo un approccio di merito consentirà di chiarire la
questione legata ad una loro eventuale responsabilità - tema che esula però
dalla procedura di rilascio dell’autorizzazione all’azione di chiamata in causa
- è innegabile che l’agire dei reclamanti è correlato e ha condizionato la
sorte riservata a quegli oggetti. Da cui la connessione materiale della pretesa
della chiamata in causa con quella del procedimento principale (sopra, consid.
4.1). La censura è quindi infondata.
5. Ancora soggiungono e
obiettano le reclamanti che ai fini dell’istanza di ammissione dell’azione di
chiamata in causa non basta affermare di avere una pretesa contro il chiamato
in causa. Pur non dovendo presentare una petizione circostanziata, è necessario
sostanziarne il rapporto di dipendenza dalla pretesa principale e il potenziale
interesse ad agire nei confronti del chiamato in causa. In particolare, esse richiamano
per analogia un caso ticinese giudicato da questa Camera e dove la connessione
materiale tra le due pretese era stata esclusa poiché l’istanza non era stata
sufficientemente motivata e non era stato reso verosimile l’istituto giuridico su
cui si fondava la pretesa della chiamata in causa, decisione poi confermata davanti
al Tribunale federale.
5.1 In quel contesto, tuttavia, questa
Camera aveva rilevato che l’interessato “si è limitato a sostenere che i
presupposti sono dati senza motivare né precisare le proprie pretese”, rimproverandogli
“di non aver citato né prodotto alcun documento a fondamento della sua tesi”, “che
i non meglio specificati contratti con i chiamati in causa a cui […] ha fatto
riferimento non sono stati sottoscritti da lui” e che “nemmeno l’asserita rappresentanza
indiretta […] è stata resa verosimile con i documenti prodotti” (sentenza TF
4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8 gennaio 2014, consid.
3.1, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.). Dal canto suo il Tribunale federale
aveva poi confermato questa conclusione a fronte di censure fondate su “fatti
non allegati”, e che evocavano “opere asseritamente difettose” e “difetti” nemmeno
individualizzati e non meglio specificate “ripetute e gravi violazioni delle più
elementari regole dell’arte edilizia” (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013,
4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8 gennaio 2014, consid. 3.3, in: SZZP/RSPC 3/2014
pag. 219 seg.). In sostanza, il denunciante si era visto imputare la genericità
e la mancata contestualizzazione delle proprie asserzioni, finanche confutate
dai documenti agli atti, e il fatto di non avere personalizzato le proprie
pretese. Non così nel caso che qui ci occupa.
5.2 La fattispecie fattuale così
come descritta da CO 1, e che il Pretore aggiunto ha ritenuto, risulta a ben
vedere lineare e nemmeno contestata dalle reclamanti (sopra, consid. 4.1 e 4.2).
Pertanto, da questo punto di vista, non si può dire che la pretesa oggetto
della chiamata in causa non è stata motivata e particolarizzata. Le contestazioni
delle reclamanti sono prettamente giuridiche, a conforto di un’esclusiva responsabilità
contrattuale di CO 1 verso CO 2 e di un’inesistente responsabilità in rapporto
a loro (sopra, consid. 4.2). Trattasi però - come già detto - di questioni
attinenti al merito della vertenza, e che almeno a questo stadio non sono
rilevanti. Motivo per cui, una volta di più, la critica è infondata e va
respinta.
6. Le spese
processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza delle reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC) con
vincolo di solidarietà. Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la
tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e
della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e
fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–, già anticipati dalle
reclamanti. Le reclamanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, a CO
1 un’indennità per ripetibili giusta l’art. 10 segg. Rtar commisurata
all’impegno richiesto per la presentazione delle osservazioni scritte. Non si
assegnano ripetibili a CO 2, che non si è pronunciata sul reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 6 gennaio 2020 di RE
1 e di RE 2 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalle reclamanti, restano a
loro carico. RE 1 e RE 2, in solido, rifonderanno a CO 1 fr. 500.– a titolo di
ripetibili. Non si assegnano ripetibili a CO 2.
3.
Notificazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 142'300.– contro la
presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.