13.2020.20
La procedura semplificata non prevede un doppio scambio degli allegati. Facoltà di duplicare al dibattimento
4 agosto 2020Italiano7 min
fr. 2'779.30 oltre accessori a titolo di provvigione per l’attività d’intermediario
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.20
Lugano
4 agosto 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. 06/18/SE
della Giudicatura di pace del circolo di Capriasca promossa con petizione 3
dicembre 2018 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1
e ora sul reclamo 16 febbraio 2020
di RE 1 contro l’ordinanza 13 febbraio 2020 del Giudice di pace;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 3
dicembre 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento della somma di
fr. 2'779.30 oltre accessori a titolo di provvigione per l’attività d’intermediario
relativa alla locazione di un appartamento di proprietà del convenuto. Ha
altresì postulato il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n.
__________ dell’UE di Lugano.
B. Con
risposta 14 gennaio 2019 il convenuto si è opposto alla petizione contestando
di aver conferito un mandato e comunque che la locazione dell’appartamento in questione
sia riconducibile all’attività dell’attrice.
C. Con
replica 1° febbraio 2019 l’attrice ha confermato le proprie domande.
D. Con
ordinanza 7 gennaio 2020 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un
termine di 15 giorni per “replicare” (recte: duplicare) e ha citato le parti
per il dibattimento del 20 febbraio 2020.
Con
scritto 8 gennaio 2020 la parte attrice ha rilevato che l’atto di replica era
già stato notificato alla controparte il 23 settembre 2019
-
quando il Giudice di pace Marco Schmidt aveva avvisato le parti di essere
subentrato al Giudice di pace Alfredo Antonini - senza che egli abbia inoltrato
una duplica spontanea. Ha quindi chiesto l’annullamento del termine in
questione.
E. Con
osservazioni 21 gennaio 2020 il convenuto ha confermato le richieste di
risposta.
F. Con
ordinanza 13 febbraio 2020 il Giudice di pace ha annullato il termine assegnato
con ordinanza 7 gennaio 2020 ed estromesso dall’incarto le osservazioni del
convenuto.
G. Con
reclamo 16 febbraio 2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione 13 febbraio
2020 e che le sue osservazioni alla replica siano ammesse.
La
controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione 13
febbraio 2020 con cui il Giudice di pace ha annullato l’ordinanza di
assegnazione del termine 7 gennaio 2020 ed estromesso dall’incarto le
osservazioni 21 gennaio 2020 del convenuto è una disposizione ordinatoria
processuale ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 CPC, la quale, in applicazione dei
combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è
impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello.
La
decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il giorno successivo.
Rimesso alla posta il 17 febbraio 2020, il reclamo è quindi tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il
CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non
espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2).
Poiché
il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame,
il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile. Egli tuttavia non ha reso verosimile e neppure ha
sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può
essere considerato evidente sicché, in mancanza di una premessa fondamentale
del reclamo, il gravame è inammissibile.
3.
La
situazione merita nondimeno qualche riflessione, se non altro per una questione
di economia processuale. Gioverà rilevare che la procedura semplificata,
disciplinata dagli art. 243-247 CPC, non prevede un doppio scambio di allegati
scritti. Il giudice è nondimeno libero di ordinarlo quando la natura del
litigio lo richiede, ritenuto che ha comunque da essere garantito alle parti il
diritto di essere sentite. Nel caso concreto, con ordinanza 18 gennaio 2019 il
Giudice di pace, ricevuta la risposta del convenuto ha assegnato alla parte attrice
un termine per la replica. Di principio, analogo termine avrebbe quindi dovuto
assegnarlo anche al convenuto per la duplica, e ciò contestualmente alla
notifica della replica avvenuta il 23 settembre 2019. Il Giudice di pace ha però
assegnato il termine solo successivamente, con l’ordinanza 7 gennaio 2020, ciò
che non è di per sé suscettibile di rendere viziata l’ordinanza medesima,
ritenuto non da ultimo che siffatto modo di procedere garantiva la parità di
trattamento. Certo, l’attrice rileva che il convenuto aveva la facoltà di inoltrare
una duplica spontanea e sostiene che, non avendolo fatto, vi ha rinunciato, con
la conseguenza che non era possibile assegnare il termine per provvedervi. A
torto. Va qui rilevato che, avendo il Giudice di pace omesso di assegnare il
termine per la duplica quando ha notificato l’allegato di replica, il convenuto
poteva scegliere se inoltrare una duplica spontanea oppure, in applicazione dei
combinati disposti degli art. 219 e 229 cpv. 2 CPC, duplicare in occasione del
dibattimento, dove aveva pure la facoltà di addurre nuovi fatti e mezzi di
prova. Di questo diritto egli non può essere privato per il fatto di non aver introdotto
una duplica spontanea: d’un lato perché questa conseguenza non è prevista dal
CPC, dall’altro perché non vi sono indizi per ritenere che abbia agito in
contrasto con i principi della buona fede processuale. La richiesta di
annullamento del termine formulata dall’attrice con lo scritto 8 gennaio 2020, la
cui natura pretestuosa non sfugge, avrebbe quindi potuta essere pacificamente
respinta.
L’estromissione
della duplica dagli atti non nuoce quindi al convenuto, così come non gli nuoce
l’inammissibilità del presente reclamo, rimanendo comunque salvo il suo diritto
di proporre in sede di dibattimento i suoi argomenti di duplica.
4.
Le
spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da
fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14
LTG). Essa è stabilita in fr. 200.–, che il reclamante ha già anticipato. Non
si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto inoltrare
osservazioni.
5.
Il
presente reclamo, che stante il giudizio d’inammissibilità non è stato
notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 16 febbraio
2020 di RE 1 è inammissibile.
2. Le
spese processuali del reclamo, fissate in fr. 200.– e già anticipate dal
reclamante, restano a suo carico.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 16 febbraio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la terza Camera civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).