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Decisione

13.2020.20

La procedura semplificata non prevede un doppio scambio degli allegati. Facoltà di duplicare al dibattimento

4 agosto 2020Italiano7 min

fr. 2'779.30 oltre accessori a titolo di provvigione per l’attività d’intermediario

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.20

Lugano

4 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. 06/18/SE

della Giudicatura di pace del circolo di Capriasca promossa con petizione 3

dicembre 2018 da

CO 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE 1

e ora sul reclamo 16 febbraio 2020

di RE 1 contro l’ordinanza 13 febbraio 2020 del Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 3

dicembre 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento della somma di

fr. 2'779.30 oltre accessori a titolo di provvigione per l’attività d’intermediario

relativa alla locazione di un appartamento di proprietà del convenuto. Ha

altresì postulato il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n.

__________ dell’UE di Lugano.

B. Con

risposta 14 gennaio 2019 il convenuto si è opposto alla petizione contestando

di aver conferito un mandato e comunque che la locazione dell’appartamento in questione

sia riconducibile all’attività dell’attrice.

C. Con

replica 1° febbraio 2019 l’attrice ha confermato le proprie domande.

D. Con

ordinanza 7 gennaio 2020 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un

termine di 15 giorni per “replicare” (recte: duplicare) e ha citato le parti

per il dibattimento del 20 febbraio 2020.

Con

scritto 8 gennaio 2020 la parte attrice ha rilevato che l’atto di replica era

già stato notificato alla controparte il 23 settembre 2019

-

quando il Giudice di pace Marco Schmidt aveva avvisato le parti di essere

subentrato al Giudice di pace Alfredo Antonini - senza che egli abbia inoltrato

una duplica spontanea. Ha quindi chiesto l’annullamento del termine in

questione.

E. Con

osservazioni 21 gennaio 2020 il convenuto ha confermato le richieste di

risposta.

F. Con

ordinanza 13 febbraio 2020 il Giudice di pace ha annullato il termine assegnato

con ordinanza 7 gennaio 2020 ed estromesso dall’incarto le osservazioni del

convenuto.

G. Con

reclamo 16 febbraio 2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione 13 febbraio

2020 e che le sue osservazioni alla replica siano ammesse.

La

controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione 13

febbraio 2020 con cui il Giudice di pace ha annullato l’ordinanza di

assegnazione del termine 7 gennaio 2020 ed estromesso dall’incarto le

osservazioni 21 gennaio 2020 del convenuto è una disposizione ordinatoria

processuale ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 CPC, la quale, in applicazione dei

combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è

impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello.

La

decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il giorno successivo.

Rimesso alla posta il 17 febbraio 2020, il reclamo è quindi tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il

CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati

l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non

espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile (cifra 2).

Poiché

il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame,

il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. Egli tuttavia non ha reso verosimile e neppure ha

sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può

essere considerato evidente sicché, in mancanza di una premessa fondamentale

del reclamo, il gravame è inammissibile.

3.

La

situazione merita nondimeno qualche riflessione, se non altro per una questione

di economia processuale. Gioverà rilevare che la procedura semplificata,

disciplinata dagli art. 243-247 CPC, non prevede un doppio scambio di allegati

scritti. Il giudice è nondimeno libero di ordinarlo quando la natura del

litigio lo richiede, ritenuto che ha comunque da essere garantito alle parti il

diritto di essere sentite. Nel caso concreto, con ordinanza 18 gennaio 2019 il

Giudice di pace, ricevuta la risposta del convenuto ha assegnato alla parte attrice

un termine per la replica. Di principio, analogo termine avrebbe quindi dovuto

assegnarlo anche al convenuto per la duplica, e ciò contestualmente alla

notifica della replica avvenuta il 23 settembre 2019. Il Giudice di pace ha però

assegnato il termine solo successivamente, con l’ordinanza 7 gennaio 2020, ciò

che non è di per sé suscettibile di rendere viziata l’ordinanza medesima,

ritenuto non da ultimo che siffatto modo di procedere garantiva la parità di

trattamento. Certo, l’attrice rileva che il convenuto aveva la facoltà di inoltrare

una duplica spontanea e sostiene che, non avendolo fatto, vi ha rinunciato, con

la conseguenza che non era possibile assegnare il termine per provvedervi. A

torto. Va qui rilevato che, avendo il Giudice di pace omesso di assegnare il

termine per la duplica quando ha notificato l’allegato di replica, il convenuto

poteva scegliere se inoltrare una duplica spontanea oppure, in applicazione dei

combinati disposti degli art. 219 e 229 cpv. 2 CPC, duplicare in occasione del

dibattimento, dove aveva pure la facoltà di addurre nuovi fatti e mezzi di

prova. Di questo diritto egli non può essere privato per il fatto di non aver introdotto

una duplica spontanea: d’un lato perché questa conseguenza non è prevista dal

CPC, dall’altro perché non vi sono indizi per ritenere che abbia agito in

contrasto con i principi della buona fede processuale. La richiesta di

annullamento del termine formulata dall’attrice con lo scritto 8 gennaio 2020, la

cui natura pretestuosa non sfugge, avrebbe quindi potuta essere pacificamente

respinta.

L’estromissione

della duplica dagli atti non nuoce quindi al convenuto, così come non gli nuoce

l’inammissibilità del presente reclamo, rimanendo comunque salvo il suo diritto

di proporre in sede di dibattimento i suoi argomenti di duplica.

4.

Le

spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da

fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14

LTG). Essa è stabilita in fr. 200.–, che il reclamante ha già anticipato. Non

si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto inoltrare

osservazioni.

5.

Il

presente reclamo, che stante il giudizio d’inammissibilità non è stato

notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 16 febbraio

2020 di RE 1 è inammissibile.

2. Le

spese processuali del reclamo, fissate in fr. 200.– e già anticipate dal

reclamante, restano a suo carico.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 16 febbraio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la terza Camera civile del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).