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Decisione

13.2020.26

Assunzione di nuove prove respinta. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

4 maggio 2020Italiano7 min

B. Con istanza di

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.26

Lugano

4 maggio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.62 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione 4 aprile 2019 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr.

412'890.40 oltre accessori;

e ora sul reclamo 20

marzo 2020 di RE 1 contro la decisione 6 marzo 2020 con cui il Pretore ha

deciso le istanze di assunzione di nuove prove delle parti;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 4 aprile 2019

CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 412'890.40 oltre

accessori quale residuo della mercede di un contratto d’appalto.

Con risposta 4 luglio 2019

la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le

prime arringhe 25 novembre 2019, dove hanno notificato i rispettivi mezzi di

prova.

Fatti

B. Con istanza di

assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova 12 dicembre 2019 la convenuta

ha chiesto di ammettere agli atti i documenti 11 e 12, attestanti l’esistenza

di nuovi difetti riscontrati nella costruzione.

Con osservazioni 14 gennaio

2020 l’attrice si è opposta alla produzione dei documenti in questione.

C. Con istanza di

assunzione di nuovi mezzi di prova 20 dicembre 2019 la parte attrice ha chiesto

di produrre i documenti D ed E con cui ha preso posizione sui pretesi difetti,

nell’evenienza che l’istanza di controparte fosse accolta.

Con osservazioni 16

gennaio 2020 la parte convenuta non si è opposta all’accoglimento dell’istanza,

ciò nell’eventualità dell’accoglimento della sua istanza.

D. Con decisione 6 marzo

2020 il Pretore ha respinto entrambe le istanze. Quella della convenuta perché

la stessa non ha allegato né dimostrato quando i nuovi difetti si sarebbero

manifestati, quella dell’attrice perché senza utilità probatoria a seguito

della reiezione dell’istanza di controparte.

E. Con reclamo 20 marzo

2020 RE 1 s’aggrava contro quest’ultima decisione chiedendone la riforma nel

senso di accogliere la sua istanza di assunzione di nuove prove.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sulle istanze di assunzione di nuove prove è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione

dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 9 marzo 2020. Rimesso alla posta il 20 marzo 2020,

per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.

La reclamante sostiene

che sarebbe dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché senza

le prove non ammesse essa non è in grado di dimostrare le proprie pretese che

vuole porre in compensazione con quelle dell’attrice.

L’argomentazione della

reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.

Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un

giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che

il Pretore possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato

un fatto che la prova rifiutata avrebbe potuto provare, non costituisce un

pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza

finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al

momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se il

rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva della

reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può

essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo

nel momento in cui il Pretore decide di non ammettere i documenti, poiché un

tale pregiudizio può essere recuperato mediante una successiva sentenza finale

favorevole. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio

difficilmente riparabile comporte­rebbe quale conseguenza che il giudice

sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe

più negarne l’assunzione.

In assenza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 20 marzo 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 20 marzo 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.

1.

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.