13.2020.26
Assunzione di nuove prove respinta. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
4 maggio 2020Italiano7 min
B. Con istanza di
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.26
Lugano
4 maggio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.62 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 4 aprile 2019 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr.
412'890.40 oltre accessori;
e ora sul reclamo 20
marzo 2020 di RE 1 contro la decisione 6 marzo 2020 con cui il Pretore ha
deciso le istanze di assunzione di nuove prove delle parti;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 4 aprile 2019
CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 412'890.40 oltre
accessori quale residuo della mercede di un contratto d’appalto.
Con risposta 4 luglio 2019
la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le
prime arringhe 25 novembre 2019, dove hanno notificato i rispettivi mezzi di
prova.
Fatti
B. Con istanza di
assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova 12 dicembre 2019 la convenuta
ha chiesto di ammettere agli atti i documenti 11 e 12, attestanti l’esistenza
di nuovi difetti riscontrati nella costruzione.
Con osservazioni 14 gennaio
2020 l’attrice si è opposta alla produzione dei documenti in questione.
C. Con istanza di
assunzione di nuovi mezzi di prova 20 dicembre 2019 la parte attrice ha chiesto
di produrre i documenti D ed E con cui ha preso posizione sui pretesi difetti,
nell’evenienza che l’istanza di controparte fosse accolta.
Con osservazioni 16
gennaio 2020 la parte convenuta non si è opposta all’accoglimento dell’istanza,
ciò nell’eventualità dell’accoglimento della sua istanza.
D. Con decisione 6 marzo
2020 il Pretore ha respinto entrambe le istanze. Quella della convenuta perché
la stessa non ha allegato né dimostrato quando i nuovi difetti si sarebbero
manifestati, quella dell’attrice perché senza utilità probatoria a seguito
della reiezione dell’istanza di controparte.
E. Con reclamo 20 marzo
2020 RE 1 s’aggrava contro quest’ultima decisione chiedendone la riforma nel
senso di accogliere la sua istanza di assunzione di nuove prove.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sulle istanze di assunzione di nuove prove è una
disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione
dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 9 marzo 2020. Rimesso alla posta il 20 marzo 2020,
per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.
La reclamante sostiene
che sarebbe dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché senza
le prove non ammesse essa non è in grado di dimostrare le proprie pretese che
vuole porre in compensazione con quelle dell’attrice.
L’argomentazione della
reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.
Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai
sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un
giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che
il Pretore possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato
un fatto che la prova rifiutata avrebbe potuto provare, non costituisce un
pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza
finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al
momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se il
rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva della
reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può
essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo
nel momento in cui il Pretore decide di non ammettere i documenti, poiché un
tale pregiudizio può essere recuperato mediante una successiva sentenza finale
favorevole. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio
difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che il giudice
sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe
più negarne l’assunzione.
In assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 marzo 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 20 marzo 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
1.
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.