13.2020.3
Reclamo per denegata giustizia. Assenza di una decisione formale. Reclamo trasmesso all'Ufficio di conciliazione
8 aprile 2020Italiano8 min
conciliazione 22 novembre 2019 gli istanti, rappresentati dall’Associazione __________,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.3
Lugano
8 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo per
denegata giustizia nei confronti dell’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di __________ presentato da
1. RE 1
2. RE 2
3. RE 3
4. RE 4
5. RE 5
6. RE 6
7. RE 7
8. RE 8
9. RE 9
10. RE 10
11. RE 11
12. RE 12
13. RE 13
14. RE 14
15. RE 15
16. RE 16
17. RE 17
18. RE 18
19. RE 19
20. RE 20
21. RE 20,
22. RE 21
23. RE 22
24. RE 23
25. RE 24
26. RE 25
27. RE 26
28. RE 27
tutti rappresentati dall’Associazione __________,
rappresentata dal presidente RE 2 e da RE
1
nell’ambito del procedimento dipendente dall’istanza
di conciliazione 22 novembre 2019 da essi inoltrata nei confronti di
C__________
rappresentata
da W__________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza di
conciliazione 22 novembre 2019 gli istanti, rappresentati dall’Associazione __________,
a sua volta rappresentata dal presidente RE 2 e dal “consulente giuridico” RE 1,
hanno convenuto C__________ chiedendo che il locatore sia tenuto a concedere “…
una deduzione della pigione del 40% per i primi e i secondi piani, mentre per
il resto del 35% e questo a far capo dal 9 agosto 2019 …”.
B. Con scritto 20
dicembre 2019 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ (UC)
ha ritornato l’istanza ai mittenti perché irricevibile. L’UC ha indicato che
ogni conduttore doveva presentare singolarmente un’istanza, specificando le
proprie pretese, ciò considerato che gli enti locati si trovano in sei distinte
unità abitative e che ogni conduttore ha singole, specifiche disposizioni
contrattuali e può essere toccato in maniera differente dalle problematiche
indicate nell’istanza. Per finire, l’UC ha osservato che RE 2 e RE 1 non sono
legittimati a rappresentare gli istanti in quanto non iscritti all’albo
cantonale degli avvocati né facenti parte di un’associazione di categoria.
C. In data 27 dicembre
2019 gli istanti hanno inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un reclamo
per denegata giustizia, chiedendo di ritornare l’incarto all’UC affinché
proceda a una decisione formale, subordinatamente rilasci l’autorizzazione ad
agire.
Con scritto 31 dicembre
2019 la Divisione della giustizia ha trasmesso il reclamo al Tribunale
d’appello per competenza.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
I reclami per
denegata giustizia nelle procedure civili sono trattati dalle camere civili del
Tribunale d’appello (art. 48 LOG). Del presente reclamo si occupa la terza
Camera civile in applicazione dell’art. 48 c) cifra 2 LOG. La norma indicata dai
reclamanti e la relativa giurisprudenza non sono atte a fondare la competenza
del Dipartimento delle istituzioni perché non sono più applicabili a seguito
della modifica della LOG del 24 giugno 2010.
2.
Il diniego di
giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi
è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e
senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue
attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il
precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando
non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in
un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso
fanno apparire ragionevole.
Se la giurisdizione
adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra
nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per
ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora
sia dovuta a una decisione formale del primo giudice - nel qual caso occorre
impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138
III 706 consid. 2.1) - un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni
tempo (art. 321 cpv. 4 CPC).
3.
I reclamanti
rimproverano all’UC di non aver statuito sul merito della controversia (reclamo
27.
dicembre 2019, punto 3).
3.1
I reclamanti sostengono anzitutto
che la decisione dell’UC è nulla perché non conforme all’art. 33 della legge
d’applicazione delle norme federali in materia di locali d’abitazione e
commerciali e di affitto, mancando l’indicazione dei rimedi di diritto, motivo
questo di nullità espressamente prevista dalla legge. A prescindere dal fatto
che siffatta censura era semmai da far valere impugnando la decisione e non
inoltrando reclamo per denegata giustizia, la censura è manifestamente
destituita di fondamento. La legge invocata dai reclamanti all’appoggio della
propria censura è infatti stata abrogata da ormai un decennio, e sostituita con
la nuova legge del 24 giugno 2010, legge che più non contiene la norma in questione.
Neppure il CPC prevede poi la nullità di una decisione in caso di mancata
indicazione dei rimedi di diritto.
3.2
In realtà, la comunicazione
20.
dicembre 2019 dell’UC neppure può essere considerata quale decisione formale.
Essa non solo è priva delle indicazioni minime previste dall’art. 238 CPC, ma l’atto
neppure è firmato dal presidente dell’UC ma solo dalla segretaria. Si rileva al
proposito che il diritto di firma per gli Uffici di conciliazione non è
appositamente regolato. Applicando per analogia i principi stabiliti del
regolamento sulle deleghe decisionali del Consiglio di Stato (RL TI n. 172.220,
il cui art. 3 prevede per le decisioni la firma collettiva a due del
funzionario che ha istruito la pratica e del funzionario dirigente responsabile
dell’unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto,
rispettivamente la firma individuale del funzionario dirigente responsabile
dell’unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto se
lo stesso funzionario ha istruito la pratica) per essere valida la decisione
dell’UC avrebbe dovuto essere quantomeno firmata del presidente dell’UC, se del
caso unitamente alla segretaria.
3.3
Così stando le cose, lo
scritto 20 dicembre costituisce quindi uno scritto di carattere meramente
informativo con cui gli istanti sono stati invitati a correggere le
manchevolezze del loro allegato, senza peraltro che sia stato assegnato loro un
termine per provvedervi. Ritenendo - come sembra essere il caso - di non dover
rimediare alle lacune segnalate loro, e volendo invece persistere con l’istanza
così come presentata, sarebbe stato sufficiente che gli istanti chiedessero una
decisione formale all’UC. Se quindi essi hanno anche ragione nel chiedere una decisione
formale, prima di inoltrare un reclamo per denegata giustizia avrebbero potuto
e dovuto sollecitare in tal senso l’UC. Non si è quindi in presenza di una
situazione dove l’UC rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una
decisione che rientra nelle sue competenze. Il reclamo per denegata giustizia, prematuro,
va respinto.
3.4
Per sbarazzare il campo da
eventuali equivoci si osserva che, nella misura in cui i reclamanti chiedono che
l’incarto sia da ritornare all’UC affinché statuisca sul merito (reclamo pag. 2
punto 3), una decisione di rinvio in tal senso neppure sarebbe possibile. L’impostazione
dell’istanza di conciliazione non consente infatti di definire il valore
litigioso e quindi neppure di stabilire se vi sia la competenza decisionale
dell’UC per statuire sul merito della controversia.
3.5
In merito alle considerazioni
esposte dai reclamanti in punto alla rappresentanza e al litisconsorzio, le
stesse attengono ai motivi della decisione e quindi esulano dal contesto del presente
reclamo per denegata giustizia e sono irricevibili.
Stante l’esito del
procedimento, neppure appare necessario chinarsi sulla capacità dell’Associazione
__________ di rappresentare i reclamanti.
4.
La presente
decisione rende priva d’oggetto la domanda - peraltro irricevibile nell’ambito
di un reclamo per denegata giustizia - di concessione dell’effetto sospensivo.
5.
Per
i motivi che precedono, il reclamo 27 dicembre 2019 è respinto. L’atto è trasmesso
all’UC affinché proceda agli atti di sua competenza.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo per denegata giustizia 27 dicembre 2019 è respinto.
§ Il reclamo è trasmesso
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ affinché
proceda agli atti di sua competenza.
2.
Non si prelevano
spese processuali. Non si assegnano indennità.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione:
- Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause aventi carattere pecuniario in
materia di diritto di locazione il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata soltanto se il valore
litigioso ammonta ad almeno fr.
15'000.–. Quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il valore di causa non essendo in
concreto noto, in un eventuale ricorso al Tribunale federale i ricorrenti
dovranno fornire le indicazioni del caso.