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Decisione

13.2020.3

Reclamo per denegata giustizia. Assenza di una decisione formale. Reclamo trasmesso all'Ufficio di conciliazione

8 aprile 2020Italiano8 min

conciliazione 22 novembre 2019 gli istanti, rappresentati dall’Associazione __________,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.3

Lugano

8 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo per

denegata giustizia nei confronti dell’Ufficio di conciliazione in materia di

locazione di __________ presentato da

1. RE 1

2. RE 2

3. RE 3

4. RE 4

5. RE 5

6. RE 6

7. RE 7

8. RE 8

9. RE 9

10. RE 10

11. RE 11

12. RE 12

13. RE 13

14. RE 14

15. RE 15

16. RE 16

17. RE 17

18. RE 18

19. RE 19

20. RE 20

21. RE 20,

22. RE 21

23. RE 22

24. RE 23

25. RE 24

26. RE 25

27. RE 26

28. RE 27

tutti rappresentati dall’Associazione __________,

rappresentata dal presidente RE 2 e da RE

1

nell’ambito del procedimento dipendente dall’istanza

di conciliazione 22 novembre 2019 da essi inoltrata nei confronti di

C__________

rappresentata

da W__________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza di

conciliazione 22 novembre 2019 gli istanti, rappresentati dall’Associazione __________,

a sua volta rappresentata dal presidente RE 2 e dal “consulente giuridico” RE 1,

hanno convenuto C__________ chiedendo che il locatore sia tenuto a concedere “…

una deduzione della pigione del 40% per i primi e i secondi piani, mentre per

il resto del 35% e questo a far capo dal 9 agosto 2019 …”.

B. Con scritto 20

dicembre 2019 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ (UC)

ha ritornato l’istanza ai mittenti perché irricevibile. L’UC ha indicato che

ogni conduttore doveva presentare singolarmente un’istanza, specificando le

proprie pretese, ciò considerato che gli enti locati si trovano in sei distinte

unità abitative e che ogni conduttore ha singole, specifiche disposizioni

contrattuali e può essere toccato in maniera differente dalle problematiche

indicate nell’istanza. Per finire, l’UC ha osservato che RE 2 e RE 1 non sono

legittimati a rappresentare gli istanti in quanto non iscritti all’albo

cantonale degli avvocati né facenti parte di un’associazione di categoria.

C. In data 27 dicembre

2019 gli istanti hanno inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un reclamo

per denegata giustizia, chiedendo di ritornare l’incarto all’UC affinché

proceda a una decisione formale, subordinatamente rilasci l’autorizzazione ad

agire.

Con scritto 31 dicembre

2019 la Divisione della giustizia ha trasmesso il reclamo al Tribunale

d’appello per competenza.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

I reclami per

denegata giustizia nelle procedure civili sono trattati dalle camere civili del

Tribunale d’appello (art. 48 LOG). Del presente reclamo si occupa la terza

Camera civile in applicazione dell’art. 48 c) cifra 2 LOG. La norma indicata dai

reclamanti e la relativa giurisprudenza non sono atte a fondare la competenza

del Dipartimento delle istituzioni perché non sono più applicabili a seguito

della modifica della LOG del 24 giugno 2010.

2.

Il diniego di

giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi

è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e

senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue

attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il

precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando

non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in

un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso

fanno apparire ragionevole.

Se la giurisdizione

adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra

nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per

ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora

sia dovuta a una decisione formale del primo giudice - nel qual caso occorre

impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138

III 706 consid. 2.1) - un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni

tempo (art. 321 cpv. 4 CPC).

3.

I reclamanti

rimproverano all’UC di non aver statuito sul merito della controversia (reclamo

27.

dicembre 2019, punto 3).

3.1

I reclamanti sostengono anzitutto

che la decisione dell’UC è nulla perché non conforme all’art. 33 della legge

d’applicazione delle norme federali in materia di locali d’abitazione e

commerciali e di affitto, mancando l’indicazione dei rimedi di diritto, motivo

questo di nullità espressamente prevista dalla legge. A prescindere dal fatto

che siffatta censura era semmai da far valere impugnando la decisione e non

inoltrando reclamo per denegata giustizia, la censura è manifestamente

destituita di fondamento. La legge invocata dai reclamanti all’appoggio della

propria censura è infatti stata abrogata da ormai un decennio, e sostituita con

la nuova legge del 24 giugno 2010, legge che più non contiene la norma in questione.

Neppure il CPC prevede poi la nullità di una decisione in caso di mancata

indicazione dei rimedi di diritto.

3.2

In realtà, la comunicazione

20.

dicembre 2019 dell’UC neppure può essere considerata quale decisione formale.

Essa non solo è priva delle indicazioni minime previste dall’art. 238 CPC, ma l’atto

neppure è firmato dal presidente dell’UC ma solo dalla segretaria. Si rileva al

proposito che il diritto di firma per gli Uffici di conciliazione non è

appositamente regolato. Applicando per analogia i principi stabiliti del

regolamento sulle deleghe decisionali del Consiglio di Stato (RL TI n. 172.220,

il cui art. 3 prevede per le decisioni la firma collettiva a due del

funzionario che ha istruito la pratica e del funzionario dirigente responsabile

dell’unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto,

rispettivamente la firma individuale del funzionario dirigente responsabile

dell’unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto se

lo stesso funzionario ha istruito la pratica) per essere valida la decisione

dell’UC avrebbe dovuto essere quantomeno firmata del presidente dell’UC, se del

caso unitamente alla segretaria.

3.3

Così stando le cose, lo

scritto 20 dicembre costituisce quindi uno scritto di carattere meramente

informativo con cui gli istanti sono stati invitati a correggere le

manchevolezze del loro allegato, senza peraltro che sia stato assegnato loro un

termine per provvedervi. Ritenendo - come sembra essere il caso - di non dover

rimediare alle lacune segnalate loro, e volendo invece persistere con l’istanza

così come presentata, sarebbe stato sufficiente che gli istanti chiedessero una

decisione formale all’UC. Se quindi essi hanno anche ragione nel chiedere una decisione

formale, prima di inoltrare un reclamo per denegata giustizia avrebbero potuto

e dovuto sollecitare in tal senso l’UC. Non si è quindi in presenza di una

situazione dove l’UC rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una

decisione che rientra nelle sue competenze. Il reclamo per denegata giustizia, prematuro,

va respinto.

3.4

Per sbarazzare il campo da

eventuali equivoci si osserva che, nella misura in cui i reclamanti chiedono che

l’incarto sia da ritornare all’UC affinché statuisca sul merito (reclamo pag. 2

punto 3), una decisione di rinvio in tal senso neppure sarebbe possibile. L’impostazione

dell’istanza di conciliazione non consente infatti di definire il valore

litigioso e quindi neppure di stabilire se vi sia la competenza decisionale

dell’UC per statuire sul merito della controversia.

3.5

In merito alle considerazioni

esposte dai reclamanti in punto alla rappresentanza e al litisconsorzio, le

stesse attengono ai motivi della decisione e quindi esulano dal contesto del presente

reclamo per denegata giustizia e sono irricevibili.

Stante l’esito del

procedimento, neppure appare necessario chinarsi sulla capacità dell’Associazione

__________ di rappresentare i reclamanti.

4.

La presente

decisione rende priva d’oggetto la domanda - peraltro irricevibile nell’ambito

di un reclamo per denegata giustizia - di concessione dell’effetto sospensivo.

5.

Per

i motivi che precedono, il reclamo 27 dicembre 2019 è respinto. L’atto è trasmesso

all’UC affinché proceda agli atti di sua competenza.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo per denegata giustizia 27 dicembre 2019 è respinto.

§ Il reclamo è trasmesso

all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ affinché

proceda agli atti di sua competenza.

2.

Non si prelevano

spese processuali. Non si assegnano indennità.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione:

- Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause aventi carattere pecuniario in

materia di diritto di locazione il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata soltanto se il valore

litigioso ammonta ad almeno fr.

15'000.–. Quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il valore di causa non essendo in

concreto noto, in un eventuale ricorso al Tribunale federale i ricorrenti

dovranno fornire le indicazioni del caso.