13.2020.30
Tassazione nota professionale del patrocinatore legale in regime di gratuito patrocinio. Competenza. Motivazione della decisione. Retroattività delle prestazioni?
2 dicembre 2020Italiano19 min
Pretore aggiunto ha sentito le parti che, in parziale rettifica della citata convenzione,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.30
Lugano
2 dicembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. DM.2019.69 (divorzio comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con istanza 14 novembre 2019 da
M
patrocinata
dall’avv.
e
B
patrocinato
dall’avv. RE 1
e ora sul reclamo 18
febbraio 2020 dell’avv. RE 1 contro la decisione 12 febbraio 2020 con cui il
Pretore aggiunto ha tassato la sua nota professionale 31 gennaio 2020;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza comune
di divorzio con accordo parziale 14 novembre 2019, introdotta alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città, M__________ e B__________ hanno chiesto
lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto il 9 giugno 2016 e
l’omologazione della relativa convenzione sulle conseguenze accessorie 22
settembre/11 novembre 2019 demandando al giudice la decisione sui punti
controversi.
Con separate istanze le
parti hanno inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio nella forma
integrale, inclusi i costi di rappresentanza dei rispettivi patrocinatori
legali.
B. Il 27 gennaio 2020 il
Pretore aggiunto ha sentito le parti che, in parziale rettifica della citata convenzione,
hanno raggiunto un accordo completo sulle conseguenze accessorie al divorzio.
C. Con decisione 27
gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio tra M__________ e B__________
e omologato la convenzione in virtù della quale il figlio __________ veniva
affidato alla madre, con esercizio in comune dell’autorità parentale, riservato
il diritto di visita paterno, B__________ si impegnava a versare un contributo
di mantenimento al figlio di fr. 650.– mensili oltre l’assegno familiare, e si dava
atto dell’avvenuta liquidazione del regime matrimoniale e della reciproca rinuncia
a ripartire gli averi di previdenza professionale e a contributi alimentari fra
genitori. Non sono state prelevate spese né assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state
ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Il 31 gennaio 2020
l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale esponendo una
remunerazione complessiva di fr. 3'441.55, comprensiva di fr. 2'905.– di
onorario, fr. 290.50 di spese e fr. 246.05 di IVA al 7.7%, per prestazioni
legali svolte dal 19 ottobre 2018 al 31 gennaio 2020.
E. Con decisione 12
febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha tassato la citata nota professionale,
riconoscendo una retribuzione di fr. 2'985.45, di cui fr. 2'520.– di onorario,
fr. 252.– di spese e fr. 213.45 di IVA al 7.7%.
F. Con reclamo 18
febbraio 2020 l’avv. RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di riconoscere,
come da nota d’onorario, la retribuzione totale di fr. 3'441.55, e meglio fr. 2'905.–
di onorario, fr. 290.50 di spese e fr. 246.05 di IVA al 7.7%, protestate tasse,
spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Huber,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad
art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid.
2.1
che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario
pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione e-book
al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319]).
1.2
La prima Camera civile del
Tribunale d’appello ha trasmesso, con decisione del 6 marzo 2020, il reclamo a
questa Camera “per competenza” (inc. n. 11.2020.12). A prescindere dal fatto
che essa non ha la facoltà di attribuire competenze ad altri collegi, la
decisione di trasmissione è in contrasto con quanto stabilito dalla medesima
Camera con sentenza 2 settembre 2015, dove ha rilevato che “la decisione con
cui un giudice fissa l’indennità spettante a un avvocato d’ufficio designato in
regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese
giudiziarie” (art. 122 CPC), la quale è regolata in linea generale dall’art.
111.
CPC. Ancorché presa separatamente, la decisione emanata il 30 luglio 2015
dal Pretore aggiunto va considerata come un’integrazione del dispositivo sulle
spese giudiziarie della sentenza di divorzio. Essa configura perciò una
“decisione in materia di spese” a norma dell’art. 110 CPC, ossia un’“altra
decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC)”
(ICCA, sentenza inc. 11.2015.61 del 2 settembre 2015). Ne discende che, alla
luce di quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG, la competenza della
ICCA sarebbe in realtà pacificamente data.
Ciò premesso, per una
questione di economia di giudizio e onde evitare un conflitto di competenza
negativo, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello
in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.3
Per applicazione analogica
dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op.
cit., n. 23 ad art. 122) - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al
riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione
della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci
giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF
5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
1.4
La decisione, notificata il
12.
febbraio 2020, è pervenuta all’avv. RE 1 l’indomani. Spedito il 18 febbraio
2020, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore aggiunto ha riconosciuto
un dispendio di tempo di 14 ore lavorative alla tariffa oraria di fr. 180.–, a
cui ha aggiunto le spese pari al 10 % dell’onorario e l’IVA al 7.7%.
2.2
Il reclamante invoca un’errata
applicazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei fatti,
ritenendo arbitraria la decurtazione del dispendio orario da lui esposto nella nota
professionale 31 gennaio 2020. Si duole infine di una carente motivazione
lesiva del diritto federale.
3.
Il diritto di essere
sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito
comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,
2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi
sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia
fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi
conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.
238.
[versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 41 seg. ad art. 238]).
3.1
Per prassi del Tribunale
federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione
dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale
federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non
pubblicata in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario dovuto
al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si
scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111
Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Wuffli/Fuhrer,
Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 583 con
riferimenti; Tappy, Le Tribunal
fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et
indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le
Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). L’obbligo di
motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio
particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso
indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o
da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità
superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale
5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicata in
DTF 140 III 167; Wuffli/Fuhrer,
op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy,
op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).
3.2
Il reclamante rimprovera al
Pretore aggiunto di non avere indicato in modo puntuale le prestazioni non
riconosciute spiegando, per ognuna, perché non era opportuna e necessaria. A
detta del reclamante gli era “impossibile risalire alle operazioni
aritmetiche effettuate dal Pretore aggiunto se non tramite alcuni segni a
matita (in specie delle piccole croci) apportate sulla nota poi intimata allo
scrivente”. Ma invano. Certo il Pretore aggiunto non ha specificato per
data le prestazioni decurtate, limitandosi ad indicare che in quanto “semplici
operazioni di cancelleria e non di ordine giuridico, dalle poste legate ad
attività di breve durata - tra i 10 e i 15 min - vengono escluse quelle aventi
per oggetto la stampa o l’invio per conoscenza di documenti e la fissazione di
appuntamenti quali quello per l’esame del progetto di divorzio e altri non
meglio specificati appuntamenti, come pure quelli relativi alle comunicazioni
per le udienze fissate, per un totale di 1 h 35” e che “essendo i costi
per l’allestimento della parcella a carico dell’avvocato […] non viene ratificata
la posta, di 15 min, “1 lett Pretura x nota d’onorario assistenza +
elaborazione”. Ciò non toglie che il reclamante ha preso atto della nota
professionale annessa alla decisione di tassazione che qui impugna e su cui sono
segnate quelle “piccole croci”. E queste corrispondono tutte a
prestazioni “riconducibili a semplici operazioni di cancelleria” e “di breve
durata - tra i 10 e i 15 min” come precisato dal primo giudice. Si aggiunga
peraltro che, in punto alla pretesa mancata motivazione, il reclamante è
comunque stato in grado di confrontarsi, dopo essersi diffuso sulla pertinenza
delle singole poste segnate, appunto, con i citati segni a “croce”. Di
conseguenza la critica è infondata.
4.
Il reclamante rileva
poi di avere esposto un dispendio di tempo di 15 ore e 25 minuti, e non di 16
ore e 8 minuti come indicato nella decisione impugnata, ammesso dal Pretore
aggiunto fino a concorrenza di 14 ore di lavoro globali per l’intera conduzione
del mandato.
4.1
Ora, la nota professionale in
esame dà invero atto di un dispendio di tempo complessivo di 15 ore e 35 minuti
da cui appunto, posto il citato stralcio di 1 ora e 35 minuti di lavoro operato
dal Pretore aggiunto (sopra, consid. 3.2) le 14 ore riconosciute. All’evidenza
quindi l’esibito dispendio temporale di 16 ore e 8 minuti si riduce ad un mero
errore di scritturazione, senza conseguenze pratiche.
4.2
Inoltre, la deduzione di 1
ora e 35 minuti di lavoro include anche la voce di costo di 15 minuti esposta a
titolo di “1 lett pretura x nota d’onorario assistenza + elaborazione”
(decisione impugnata, pag. 2 in basso), di cui il reclamante rivendica invano pertinenza
e legittimità. In effetti l’allestimento della parcella per la relativa
tassazione è finalizzato all’incasso di una pretesa del legale (BOA n. 22 pag.
35.
segg., 37 consid. 7) e non del patrocinato, ed esula quindi dal mandato di
patrocinio gratuito. Sicché correttamente il Pretore aggiunto, ha evidenziato
che si trattava di un onere a carico dell’avvocato. Infondato, il reclamo va
respinto.
5.
Afferma il reclamante
che, in un’ottica di buona conduzione del mandato, anche in regime di gratuito
patrocinio rimane valido l’obbligo legale di comunicare al proprio assistito
ogni appuntamento, udienza e comunicazione attinenti alla procedura in corso. In
particolare, necessario convocare il proprio assistito con lettera del 19
ottobre 2018 al colloquio per l’esame del progetto di divorzio, e pure le
comunicazioni del 26 luglio 2019 al cliente per appuntamento in vista di un
altro colloquio, del 21 novembre 2019 alla Pretura per l’invio del certificato
municipale di ammissione all’assistenza giudiziaria, del 21 e 29 novembre 2019 al
cliente per la citazione delle parti all’udienza in Pretura e relativo rinvio.
Tali argomenti non sono a
priori senza pertinenza. Nondimeno, complessivamente il reclamante conteggiava
prestazioni legali che risalgono al 19 ottobre 2018, a fronte di un’istanza di
gratuito patrocinio datata 23 ottobre 2019 e trasmessa alla Pretura il 14
novembre 2019 insieme all’istanza comune di divorzio con accordo parziale e
relativa convenzione (act. I e II).
5.1
Ora, di principio il
beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo e può riferirsi
soltanto agli atti compiuti dall’istante o dal suo patrocinatore a decorre
dalla presentazione della relativa istanza comprendendo però anche gli atti
processuali contestualmente eseguiti, motivo per cui trattandosi dell’atto
introduttivo di causa i suoi effetti includono pure la stesura e la
preparazione necessaria per allestire quell’allegato (Trezzini, op. cit., n. 35 seg. ad art. 119 [versione e-book
al 1° febbraio 2019, n. 37 seg. ad art. 119]; Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 5 ad art. 118; Huber,
op. cit., n. 25 ad art. 118; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 3
ad art. 119; Jent-Sørensen,
in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 7 ad
art. 119; Bühler, Berner
Kommentar, ZPO, 2012, n. 126 seg. ad art. 119; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre
2013.
consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b; ZR
110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7).
5.2
Con l’art. 118 cpv. 1 lett. c
e 119 cpv. 1 CPC, il nuovo codice di procedura civile ha introdotto il
principio secondo cui il gratuito patrocinio può comprendere anche la
designazione di un patrocinatore d’ufficio per la preparazione del processo, la
relativa istanza potendo in effetti già essere proposta prima della pendenza
della causa, facoltà questa che va oltre la garanzia minima sancita dall’art. 29
cpv. 3 Cost. (Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 119; Emmel, op.
cit., n. 2 ad art. 119; Bühler, op.
cit., n. 89 ad art. 118). Trattandosi di un diritto che, laddove precede
la litispendenza (art. 62 CPC), può unicamente sussistere nell’ottica di una
ben specifica e determinata procedura giudiziaria o di conciliazione, l’istanza
dovrà essere proposta all’autorità competente per la futura vertenza, di cui
dovranno evidentemente essere contestualizzati gli estremi (Trezzini, op. cit., n. 2 e 3 ad 119; Emmel, op. cit., n. 12 ad art. 118; Bühler, op. cit., n. 80 seg. ad art.
119). Si pensi soprattutto all’elaborazione della convenzione necessaria per il
divorzio su richiesta comune (Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC) in: FF 2006 6593, 6674). Va da sé che, l’istituto
del gratuito patrocinio essendo funzionale all’esistenza di una causa, nell’eventualità
in cui sia stato richiesto e quindi concesso prima della litispendenza, se poi
il processo non è presentato e l’attività del patrocinatore d’ufficio così
designato è rimasta allo stadio puramente extragiudiziale, il beneficio del
gratuito patrocinio non si attiva (Trezzini,
op. cit., n. 31 ad art. 118).
5.3
In caso di prestazioni svolte
prima del formale inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio, si pone la
questione della remunerazione retroattiva delle medesime (OGer ZH VO140016 del
30.
gennaio 2014 consid. 2.3, PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR
ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b). Ora, il gratuito patrocinio può
essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119
cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23
febbraio 2010 consid. 4.3; Trezzini,
op. cit., n. 38 segg. ad art. 119 [versione e-book al 1° febbraio 2019,
n. 40 segg. ad art. 119]; Bühler, op.
cit., n. 129 ad art. 119), principio che deve essere esaminato in modo
restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97
del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12
18.
del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione
retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio ogni qual volta il “ritardato”
inoltro non dipende da un atto di omissione imputabile al legale,
rispettivamente quanto esso è la conseguenza di un peggioramento imprevedibile
della situazione economica del patrocinato rispetto a quella che esisteva
allorquando motivi d’urgenza hanno imposto l’avvio immediato della causa o
della procedura di conciliazione o ancora quando il richiedente non è stato
informato della possibilità di beneficiare dell’assistenza giudiziaria (ZR
110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7; Trezzini, op. cit., n. 38 segg. ad art. 119 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 40 segg. ad art.
119]; Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 5 ad art. 119; Huber,
op. cit., n. 12 ad art. 119; Emmel, op.
cit., n. 4 ad art. 119; Jent-Sørensen, op. cit., n. 7
ad art. 119; Bühler, op. cit., n.
131.
ad art. 119). In altre parole il mancato o ritardato sollecito del
gratuito patrocinio deve, sotto questo profilo, poter essere ricondotto a un
“motivo scusabile”.
5.4
La concessione dell’effetto
retroattivo al gratuito patrocinio deve essere oggetto di specifica ed
esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata (ZR 110/2011 n. 97
pag. 290 consid. 2.8; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR
ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d e 3e; IIa Camera civile della Corte suprema del
Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a) sulla quale il giudice deve
pronunciarsi nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio.
La questione non può invece essere presentata e posta in discussione per la
prima volta nel contesto della decisione di tassazione della nota del legale
che ne segue (IIa Camera
civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid.
2a).
5.5
In concreto, l’istanza di
gratuito patrocinio 23 ottobre 2019 indicava che il “beneficio all’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio decorre dal momento in cui è stato
chiesto […], essendo tuttavia coperte le prestazioni precedenti alla domanda in
vista della preparazione degli atti di causa” (act. II pag. 1 in basso). Ora,
è ben vero che il beneficio del gratuito patrocinio copre anche gli atti
processuali necessari per redigere la relativa domanda inclusi quelli per
istruire e proporre l’azione se è contestuale all’atto introduttivo della
causa. Nondimeno, tra l’avvio del patrocinio legale iniziato il 19 ottobre 2018
e il 22/23 ottobre 2019 (come detto l’istanza di gratuito patrocinio è datata
23.
ottobre 2019) il reclamante ha dedicato alla pratica 10 ore e 55 minuti. E, a
fronte di trattative che si erano protratte durante un anno e che - per
ammissione dello stesso reclamante - erano infine giunte ad un divorzio con
accordo completo “dopo non poche difficoltà legate alla discussione delle
conseguenze del divorzio tra le parti” - giova qui rammentare che di fatto
ad un primo colloquio di discussione del progetto di convenzione allestito
dalla controparte e tenutosi il 9 novembre 2018, sono seguite ulteriori 4
modifiche e relativi colloqui (doc. B al reclamo pag. 1) - era tutt’altro che
scontato che tutte le relative prestazioni fossero di principio coperte
dall’istanza di gratuito patrocinio presentata solo con l’atto introduttivo
della causa. Sicché, il tema della retroattività avrebbe perlomeno dovuto
essere affrontato. Ma del perché, nelle citate circostanze, un preventivo
inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio non sia mai stato considerato non
vi è traccia alcuna.
5.6
Stralciati i 15 minuti
dedicati all’allestimento e alla trasmissione nella nota d’onorario che non
rientrano nel mandato di gratuito patrocinio (sopra, consid. 4.2), la deduzione
operata dal Pretore aggiunto si attesta a 1 ora e 20 minuti. Questa corrisponde
a poco più del 10% del dispendio di tempo di 10 ore e 55 minuti investito dal
reclamante prima della formale istanza di gratuito patrocinio (sopra, consid.
5.5) e che, senza invero riguardo a questioni di retroattività - come visto completamente
misconosciute dal reclamante (sopra, consid. 5.5 in fine) - il primo giudice ha
comunque riconosciuto nella misura di 10 ore e 30 minuti (dedotti i 25 minuti
dedicati alle comunicazioni del 19 ottobre 2018 e del 26 luglio 2019: sopra,
consid. 5), su un monte ore totale e approvato di 14 ore. Dispendio orario,
quello delle 14 ore, che alla stessa stregua il Pretore aggiunto ha peraltro
riconosciuto al legale della controparte, anch’essa posta al beneficio del
gratuito patrocinio a fronte di un’istanza introdotta il 14 novembre 2019
insieme alla domanda di divorzio con accordo parziale di medesima data (act.
II). Tutto sommato quindi la decisione del Pretore aggiunto di stralciare, in
quanto semplici operazioni di cancelleria e non di ordine giuridico, determinate
prestazioni può forse essere opinabile, ma a un giudizio d’insieme e nell’esito
non si traduce in un giudizio arbitrario costitutivo di un accertamento
manifestamente errato dei fatti e di un’errata applicazione del diritto. Ne
consegue la reiezione del reclamo.
6.
Le spese processuali
del gravame sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) del reclamante, che le ha già anticipate.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 febbraio 2020
dell’avv. RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dal reclamante, restano a
suo carico.
3.
Notificazione:
– avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché il valore di causa è di fr.
456.10, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).