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Decisione

13.2020.33

Il costo del processo deve poter essere estinto tramite pagamenti rateali entro l'anno per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni per gli altri. Sostanza. Riserva di soccorso

10 novembre 2020Italiano17 min

escluso l’esistenza di uno stato di manifesta indigenza in capo all’istante, ritenendo

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.33/34

Lugano

10 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Olgiati,

giudice delegato,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2019.470 (misure a protezione

dell'unione coniugale) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 14 giugno 2019 da

RE

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinato dallo studio

legale e notarile PA 2

e ora sul reclamo 29

aprile 2020 di RE 1 contro la decisione 20 aprile 2020 con la quale il Pretore

ha fra l’altro respinto la sua domanda di gratuito patrocinio (dispositivo n.

3);

ritenuto

in fatto: A. RE 1 (1967) e CO 1 (1969)

si sono uniti in matrimonio il 13 luglio 2002 a __________. Dalla loro unione

sono nati __________ e __________. Con istanza 14 giugno 2019 RE 1 ha convenuto

in giudizio CO 1 chiedendo l’adozione di misure a protezione dell’unione

coniugale, segnatamente la sospensione dell’economica domestica, l’attribuzione

della casa coniugale al marito, l’affidamento a sé e il contributo di

mantenimento per la figlia __________ con autorità parentale congiunta e ampio

diritto di visita per il padre, il contributo di mantenimento per il figlio __________,

il contributo di mantenimento per lei, la condanna del marito a pagare un

arretrato di spese accessorie 2017 e consegnare una lampada, l’assunzione da

parte del marito di fr. 5'000.– quale anticipo delle spese giudiziarie e legali

della moglie e, in via subordinata, l’ammissione della moglie al beneficio del

gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1.

B. Con osservazioni 26

agosto 2019 il marito ha aderito alla richiesta di autorizzazione a vivere

separati, di attribuzione a sé della casa coniugale e di autorità parentale

congiunta su __________, postulando però la custodia alternata di __________ e una

diversa quantificazione del relativo contributo di mantenimento. Il convenuto

ha per il resto rilevato il difetto di legittimazione della madre riguardo alle

pretese per __________ oramai maggiorenne e respinto ogni ulteriore rivendicazione.

In sede di replica e duplica le parti hanno parzialmente rivisto le rispettive richieste

di giudizio. Esperite udienza di discussione e istruttoria, le parti hanno infine

presentato le relative conclusioni scritte.

C. In parziale

accoglimento dell’istanza, con decisione 20 aprile 2020 il Pretore ha

autorizzato le parti alla vita separata, attribuito in uso la casa coniugale al

marito e un tappeto alla moglie, disposto l’autorità parentale e l’affidamento

congiunto di __________ ai genitori incluse le modalità di esercizio, stabilito

il contributo alimentare per la figlia e quello per la moglie (dispositivo n.

1.1 a 1.6). Il Pretore ha quindi ripartito fra le parti le spese di mediazione

(dispositivo n. 1.7), le spese giudiziarie e le ripetibili (dispositivo n. 2). In

assenza di una manifesta indigenza il Pretore ha infine negato il gratuito

patrocinio all’istante (dispositivo n. 3).

D. Con reclamo 29 aprile

2020 RE 1 chiede ora la riforma del dispositivo n. 3 della citata decisione,

nel senso di annullarla e di porla al beneficio del gratuito patrocinio nella

persona dell’avv. PA 1, con esenzione da anticipi e spese. L’interessata

postula analogo beneficio in sede di reclamo.

La controparte non è stata

invitata a presentare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta all’interessata il 22 aprile 2020 (risultati “monitoraggio degli

invii”). Spedito il 29 aprile 2020 (busta d’invio originale), il gravame è

tempestivo e, da questo punto di vista, tempestivo.

Il reclamo, trattato in

procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la

designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1 È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117).

L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento

alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi

quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di

esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale

federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il

principio inquisitorio limitato (Trezzini,

op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente

presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria

attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che

egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza

pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135

Fatti

I 221 consid. 5 con rinvii).

4. Il Pretore ha

escluso l’esistenza di uno stato di manifesta indigenza in capo all’istante, ritenendo

che la stessa poteva far fronte alle spese della procedura, se del caso, tramite

pagamenti rateali (decisione impugnata, pag. 12 in alto).

4.1 In sostanza, dall’assetto che

il Pretore ha accertato risulta che il fabbisogno mensile allargato dell’istante

stabilito in fr. 3'028.70 (decisione impugnata, pag. 7 in alto e pag. 8) era

coperto tra giugno ed agosto 2019 dal suo reddito mensile di fr. 2'303.35 e dal

contributo versatole dal marito di fr. 1'290.–, già comprensivo della

partecipazione a metà dell’eccedenza (decisione impugnata, pag. 9 e 10), da cui

per lei in quel periodo un saldo positivo mensile arrotondato di fr. 565.–. Tra

settembre 2019 e luglio 2022 il fabbisogno mensile di fr. 3'028.70 è coperto

dal suo reddito mensile di fr. 1'693.75 e dal contributo versatole dal marito di

fr. 1'595.–, sempre comprensivo di metà dell’eccedenza (decisione impugnata,

pag. 9 e 10), di modo che il saldo positivo mensile si attesta a fr. 260.–. Infine

da agosto 2022 in poi il contributo alimentare versato dal marito aumenta a fr.

1'620.–, inclusa metà dell’eccedenza (decisione impugnata, pag. 10), sicché il suo

saldo positivo mensile passa a fr. 285.–.

4.2 Il Pretore ha precisato che

una provisio ad litem non è riconoscibile nella procedura di protezione

dell’unione coniugale (decisione impugnata, pag. 8 e 11). Egli ha quindi

spiegato di non avere inserito nel contributo di mantenimento a favore della

moglie una posta per spese legali, poiché l’interessata disponeva di sostanza

(doc. rich. I) a cui poteva attingere - quand’anche in parte costituita da

versamenti straordinari - e poiché partecipava alla metà dell’eccedenza risultante

dal bilancio famigliare (decisione impugnata, pag. 8 e 11).

5. La reclamante

afferma di non poter far fronte alle spese legali e giudiziarie della

procedura, perché nel suo fabbisogno, che riusciva a mala pena a coprire, una

posta in tal senso non era stata inserita (reclamo, pag. 4 in alto e nel

mezzo). A questo titolo giova nondimeno rilevare che l’istante ha rivendicato

il computo di una posta di fr. 200.– da includere nel proprio fabbisogno

mensile (act. I pag. 4 n. 6; act. III pag. 6 n. 6; act. VIII

pag. 3 n. 4). Ora, è vero che il Pretore non ha conteggiato una

corrispondente voce di pari importo. Nondimeno dal bilancio famigliare che egli

ha delineato ne è scaturita un’eccedenza mensile, a cui partecipava anche

l’istante visto che il Pretore l’aveva ripartita a metà fra i coniugi. E

proprio in conseguenza di questa sua partecipazione a metà dell’eccedenza, l’istante

si ritrova con un saldo positivo mensile di fr. 565.– tra giugno ed agosto

2019, di fr. 260.– tra settembre 2019 e luglio 2022 e di fr. 285.– da agosto

2022 in avanti (sopra, consid. 4). Sicché, sotto questo profilo, questa

disponibilità supera persino la posta rivendicata dall’interessata. L’obiezione

non è quindi pertinente e va respinta.

6. Rileva invero la

reclamante che, a seguito della situazione venutasi a creare con il COVID-19, il

reddito che il Pretore le ha imputato nella decisione impugnata non coincide affatto

con quello effettivo. L’interessata evidenzia in particolare di non avere

potuto partecipare __________ poiché in parte annullate, motivo per cui in

quello specifico periodo non aveva percepito alcuna indennità, sicché il suo

reddito mensile era in realtà di soli fr. 1'053.95 (reclamo, pag. 4 in alto). Ma

di ciò la reclamante non pretende che il Pretore doveva o poteva tener conto. Nulla

indica che su questo punto l’interessata abbia tentato di informare il primo

giudice prima dell’emissione della decisione impugnata seguita il 20 aprile

2020. Peraltro la reclamante non ipotizza nemmeno di non averlo potuto fare in

quanto si trattava di avvenimenti che non le erano noti, di cui non era stato possibile

prevalersi o di non avere avuto motivo per farlo, sostanzialmente che tali circostanze

debbano essere considerate alla stregua di pseudo nova, come tali

ammissibili (cfr. sentenza del Tribunale federale 20 marzo 2018 5A_886/2017

consid. 3.3.2, pubbl. in: RSPC 2018 pag. 281 segg.; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 25 ad art. 119). Si aggiunga anco e, non da ultimo, che il

contesto fattuale ritenuto dal Pretore è censurabile per accertamento

manifestamente errato (sopra, consid. 2), ciò che in relazione a tale argomento

la reclamante non pretende. La critica è quindi inconsistente.

7. Obietta la

reclamante che, in assenza di una disponibilità economica, un pagamento rateale

non può entrare in linea di conto visto che i costi legali alla tariffa oraria

piena di fr. 300.– per 42.23 ore più spese e IVA, a cui ancora si aggiungono fr.

1'500.– di spese di giustizia e fr. 2'000.– di ripetibili, non possono essere

ragionevolmente saldati nel periodo di un anno e nemmeno di due (reclamo, pag.

4).

7.1 Nelle sue conclusioni

l’interessata aveva invero già quantificato i suoi costi legali in fr.

14'056.45 (spese e IVA inclusi) dipartendosi da una tariffa oraria piena di fr.

300.– per 39.33 ore di lavoro (cfr. anche act. VIII pag. 8 n. 8 e nota

professionale allegata), ciò di cui dà peraltro atto anche la decisione

impugnata (pag. 2). Ora, davanti a questa Camera, la reclamante produce ancora

la relativa nota professionale (doc. C al reclamo) che espone, a fronte di un

onorario maturato di fr. 12'715.–, ottenuto applicando la tariffa oraria piena

di fr. 300.– ad un dispendio orario di 42.23 ore, un onorario addebitato di fr.

7'629.–, calcolato applicando a questo stesso dispendio di tempo la tariffa oraria

di fr. 180.–. A prescindere dall’ammissibilità o meno di tale documento, non è

tuttavia possibile modulare il quantum di una pretesa a dipendenza delle

necessità del caso. In altre parole la reclamante non si può avvalere della

fatturazione di un dispendio orario a tariffa piena per dimostrare la pretesa

indigenza e beneficiare del gratuito patrocinio, che al massimo consentirebbe

di remunerare quel medesimo dispendio orario alla relativa tariffa di fr. 180.–

(art. 4 cpv. 1 Rtar). La coesistenza di questi due approcci non è ammissibile e

lascia spazio a non poche perplessità. Sicché, la censura della reclamante va tutt’al

più esaminata tenendo conto di un costo legale complessivo di fr. 8'216.45

(doc. C al reclamo), di fr. 1'500.– di spese processuali e di fr. 2'000.– di

ripetibili dovute alla controparte (decisione impugnata, pag. 13 dispositivo n.

2).

7.2 Come si è detto (sopra,

consid. 5), la reclamante può contare su un saldo positivo mensile di fr. 565.–

tra giugno ed agosto 2019, di fr. 260.– tra settembre 2019 e luglio 2022 e di

fr. 285.– da agosto 2022. Ora, il saldo attivo disponibile deve permettere di

coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) nel

periodo di un anno, per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso

di due anni per gli altri (Trezzini, op.

cit., n. 32 ad art. 117 [versione e-book al 1° febbraio 2019 n. 33 ad

art. 117] con riferimenti). Di fatto, a fronte di un’eccedenza di fr. 565.–

mensili per i primi 3 mesi e di fr. 260.– mensili successivamente, la

reclamante riuscirebbe a coprire i costi del processo entro due anni nella

misura di fr. 7'155.– (565x3 e 260x21). Pertanto resta da stabilire se, come

ritenuto dal Pretore, dalla reclamante si possa pretendere che faccia capo alla

sua sostanza per estinguere l’importo ancora scoperto.

8. La reclamante

afferma di non disporre di sostanza immobiliare, mentre la sua sostanza

mobiliare al 2 dicembre 2019 ammontava a soli fr. 18'722.50, cifra comprensiva

di risparmi personali e di versamenti straordinari, che però era già stata e/o

sarà rapidamente erosa per finanziare il proprio sostentamento e comunque

doveva fungere da cuscinetto per eventuali spese impreviste (reclamo, pag. 4

verso l’alto). Trattandosi di risparmi modesti, questi costituivano la sua

“riserva di soccorso”, e non potevano certo legittimare un diniego di gratuito

patrocinio pena la lesione del suo diritto costituzionale di accesso alla giustizia

(reclamo, pag. 4 verso il basso).

8.1 Stabilito che il fabbisogno

mensile allargato riconosciutole dal Pretore risulta integralmente coperto

(sopra, consid. 4), è anzitutto invano che la reclamante invoca la necessità di

riservare quella sostanza a supporto del proprio sostentamento. Di modo che, su

questo punto, l’argomento è sprovvisto di pertinenza.

8.2 La giurisprudenza riconosce

una cosiddetta “riserva di soccorso”, che rappresenta un limite inferiore al di

sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo. L’importo

va determinato in funzione dei bisogni futuri tenuto conto delle circostanze

concrete fra cui età, stato di salute del richiedente, obblighi di mantenimento

verso terzi e prospettive di guadagno (Trezzini,

op. cit., n. 36 ad art. 117 [versione e-book al 1° febbraio 2019

n. 37 ad art. 117] con riferimenti). In linea di massima sono ammesse riserve

di soccorso oscillanti tra fr. 20'000.– e fr. 40'000.– (sentenza del Tribunale

federale 5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 5.2, pubbl. in: RSPC 2018 pag.

281 segg.; Trezzini, op. cit.,

versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 37 ad art. 117).

8.3 Nella fattispecie in esame la

reclamante ha accumulato il citato importo di fr. 18'722.45 nel corso del 2019,

in meno di un anno: il relativo estratto bancario del relativo conto attesta un

saldo al 15 febbraio 2019 di fr. 2'855.05 passato poi a fr. 21'170.30 il 24

giugno 2019 per poi attestarsi a fr. 18'722.50 il 2 dicembre 2019 (doc. rich.

I). Sicché, stimati in circa fr. 4'500.– i costi giudiziari scoperti (sopra,

consid. 7.2), la reclamante si ritroverebbe con una somma di poco più di fr.

14'000.–. E, seppur inferiore rispetto al generico limite di fr. 20'000.– (sopra,

consid. 8.2), nelle circostanze del caso concreto questa cifra costituisce

ancora una sufficiente riserva di soccorso per la reclamante. Non va infatti

dimenticato che l’interessata è relativamente giovane (1967) e

professionalmente attiva a tempo parziale (decisione impugnata, pag. 9). Non ha

obblighi di mantenimento verso il figlio __________, maggiorenne e che dispone di

un conto bancario risparmio gioventù __________ (act. II pag. 19 verso l’alto e

doc. 23; act. III pag. 5 in alto). Sul fronte del mantenimento della figlia __________,

va poi rilevato che lo stesso risulta coperto dai costi diretti assunti dal

padre e dal contributo che questi versa nelle mani della madre (decisione

impugnata, pag. 10 verso l’alto). A ciò si aggiunge poi che anche __________ è titolare

di un conto bancario risparmio gioventù __________ (act. IV pag. 24 in basso e

pag. 26 nel mezzo; act. VIII pag. 5 relativo estratto allegato). Non va da ultimo

dimenticato che nell’ambito dello scioglimento per divorzio del matrimonio contratto

tra le parti, la cui richiesta è stata preannunciata a breve dal convenuto

(decisione impugnata, pag. 10 nel mezzo), alla reclamante andranno ancora

riconosciute le debite spettanze derivanti dalla liquidazione del regime

matrimoniale. E, sotto questo profilo, basti rilevare che la sostanza

dichiarata dal convenuto al 31 dicembre 2018 assommava a complessivi __________

costituita in gran parte da titoli e capitali (doc. rich. II).

9. Alla luce di tutto

ciò, se ne deve così dedurre che per avere concluso che in capo alla reclamante

non erano dati gli estremi della manifesta indigenza, giacché l’interessata

poteva far fronte alle spese della procedura tramite pagamenti rateali e, in

parte, attingendo alla propria sostanza, il Pretore non è incorso in un

accertamento manifestamente errato dei fatti. E questo esclude anche una conseguente

errata applicazione dell'art. 117 CPC. Infondato il reclamo va così respinto.

10. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.

119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura

di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state chieste osservazioni.

In difetto del presupposto

di indigenza, anche la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di

reclamo va respinta.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 29 aprile 2020 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio 29 aprile 2020 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 29 aprile 2020 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

giudice delegato La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).