13.2020.35
Diniego di gratuito patrocinio per causa priva di esito favorevole. Responsabilità per risarcimento danni poco verosimile e pretesa manifestamente eccessiva. Prospettiva di successo notevolmente inferiore rispetto a quella di soccombenza. Anticipo spese. Cauzione per spese ripetibili
27 ottobre 2020Italiano24 min
confermato in sede di replica 28 febbraio 2020 la sua istanza di cauzione, opponendosi
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.35-38
Lugano
27 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.18 (azione di risarcimento) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 7 ottobre 2019 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con
cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio, le
ha chiesto l’anticipo delle spese processuali e, accogliendo l’istanza della
convenuta, ha posto a suo carico una cauzione per spese ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 7 ottobre
2019 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per il pagamento di una somma fino a fr.
3'000'000.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale. L’attrice
afferma di essere stata operata il 7 dicembre 2012 presso il citato istituto
per mano del dr med. __________, a cui rimprovera di aver eseguito l’intervento
in violazione delle regole dell’arte, causandole danni permanenti alla salute.
A mente dell’attrice, CO 1 è responsabile per le violazioni commesse dal quel medico,
per proprie violazioni delle regole dell’arte durante l’accoglienza e il
decorso postoperatorio e per omissione del consenso informato, in conseguenza di
cui rivendica un risarcimento del danno stabilito in:
- fr. 2'400'000.–
quale perdita economica,
- fr. 200'000.–
quale damnum emergens, e
- fr. 500'000.- quale torto
morale.
Con scritto 9 ottobre 2019
RE 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.
Fatti
B. Con risposta 29
gennaio 2020 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto che la parte
attrice sia tenuta a prestare una cauzione per le spese ripetibili di fr.
120'000.–.
C. Con memoria 10
febbraio 2020 lattrice ha avversato la domanda di cauzione, rilevando di
essere già stata posta al beneficio del gratuito patrocinio nell’ambito della
procedura di conciliazione. Ha inoltre evidenziato come scopo della richiesta
di cauzione della controparte fosse quello di impedirle l’accesso alla
giustizia.
D. La convenuta ha
confermato in sede di replica 28 febbraio 2020 la sua istanza di cauzione, opponendosi
alla concessione del gratuito patrocinio all’attrice. Con duplica 13 marzo 2020
l’attrice si è di nuovo opposta alla domanda di cauzione e ha postulato l’accoglimento
della sua istanza di gratuito patrocinio.
E. Con decisione 27
aprile 2020 il Pretore aggiunto ha negato il gratuito patrocinio all’attrice,
poiché la causa non presentava sufficienti probabilità di successo. A suo modo
di vedere, la possibilità di imputare una responsabilità alla convenuta era minima,
in quanto da una parte la perizia FMH e i certificati medici allestiti dopo l’operazione
non evidenziavano violazioni delle regole mediche imputabili alla convenuta e dall’altra
gli importi chiesti a titolo di risarcimento erano manifestamente eccessivi.
Respinta la domanda di
gratuito patrocinio, il Pretore aggiunto ha poi fissato all’attrice un termine
di 30 giorni per versare fr. 35'000.– a titolo di anticipo delle presumibili
spese processuali e per prestare una cauzione per spese ripetibili di fr.
120'000.–.
F. Con reclamo 8 maggio
2020 RE 1 chiede la riforma della decisione in oggetto nel senso di accogliere la
sua istanza di gratuito patrocinio, inclusa la contestuale esenzione da
anticipi e cauzioni. In via subordinata chiede il rinvio dell’incarto al primo
giudice per nuovo giudizio. La reclamante postula analogo beneficio in questa
sede.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con il medesimo reclamo
l’attrice impugna la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto le ha
dapprima negato il gratuito patrocinio (dispositivo n. 1) ponendo quindi a suo
carico l’anticipo presumibile delle spese giudiziarie (dispositivo n. 2) e la
cauzione per spese ripetibili rivendicata dalla convenuta (dispositivo n. 3).
1.1
Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC) e il termine d’impugnazione è di
10.
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
1.2
In applicazione dell’art. 103
CPC le decisioni in materia di anticipazione delle spese giusta l’art. 98 CPC e
di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC sono impugnabili
con reclamo nel termine di dieci giorni sempre alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c
cifra 1 LOG).
1.3
La decisione impugnata è pervenuta
all’attrice il 28 aprile 2020. Sicché, rimesso alla posta in data 8 maggio 2020,
il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.
Conformemente all’art.
320.
CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1
Il Pretore aggiunto non ha
concesso il gratuito patrocinio all’attrice perché la causa difettava di probabilità
di esito favorevole. Una prima perplessità era dovuta al fatto che la
reclamante non aveva dato seguito ad una prima autorizzazione ad agire ottenuta
già nel 2014. A prescindere da ciò, da una perizia extragiudiziaria FMH
eseguita nel frattempo non emergeva alcuna responsabilità della convenuta. Ritenuta
verosimile l’esistenza di un contratto sui generis tra l’attrice e la convenuta,
il primo giudice ha dapprima rilevato che la pretesa come tale non poteva
considerarsi prescritta. Ha in seguito constatato che le critiche della
reclamante erano per lo più rivolte al comportamento del medico che aveva
eseguito l’operazione e non concernevano violazioni di regole mediche in capo
alla convenuta, di cui oltretutto la perizia FMH nemmeno dava riscontro. La mancanza
del consenso informato della paziente riguardava semmai il medico, nulla indicando
che questi agisse quale ausiliario della convenuta (art. 101 CO). La perizia
FMH era poi stata allestita su iniziativa dell’attrice medesima, non era di
parte e aveva piena portata probatoria, visto che l’attrice non evidenziava puntuali
violazioni di garanzie procedurali, formulando per contro critiche sulle
conclusioni a distanza di oltre tre anni. Fortemente dubbia appariva poi la
pretesa responsabilità generica fondata sul principio del rischio di attività
(“Gefahrensatz”). Infine la quantificazione del danno essendo manifestamente
eccessiva, la prospettiva di insuccesso superava notevolmente quella di
successo.
Ciò premesso, a fronte di 10
attestati di carenza di beni per complessivi fr. 61'212.90 a carico
dell’attrice, erano poi date le condizioni per porre a suo carico una cauzione
per spese ripetibili di fr. 120'000.– giusta l’art. 11 cpv. 1 Rtar e l’anticipo
delle spese processuali di fr. 35'000.– sulla base dell’art. 7 LTG.
2.2
La reclamante sostiene che,
stante la sua degenza protrattasi per oltre due settimane, è arbitrario negare il
rapporto contrattuale in essere tra le parti e la responsabilità della
convenuta. Arbitrario è anche ritenere poi che la perizia FMH scagionava la
convenuta, visto che riguardava l’errore del medico. Arbitrario è pure considerare
una responsabilità per rischio di attività ma presumere poi che la convenuta avesse
adottato tutte le precauzioni per minimizzare i rischi ospedalieri. La rinuncia
all’avvio della causa nel 2014 era dovuto a un peggioramento della sua salute,
mentre l’ammontare delle pretese da lei fatte valere non è motivo per negare la
probabilità di esito favorevole della causa visto che era chiesto un risarcimento
fino a fr. 3'000'000.– e non di fr. 3'000'000.–. Provata l’esistenza
dell’obbligazione, la violazione, il danno e il nesso di causalità, per
liberarsi la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il medico, quale suo ausiliario
(art. 101 CO), non aveva agito in adempimento del suo lavoro o aveva agito con tutta
la diligenza che ci si poteva attendere. Il riconoscimento del gratuito
patrocinio esclude poi un anticipo delle spese (art. 7 LTG) e la prestazione
della cauzione, cauzione peraltro fissata all’importo massimo previsto giusta
l’art. 11 cpv. 1 Rtar.
Reclamo sul gratuito
patrocinio
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.
Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book
aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità
di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono
più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di
soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al
momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di
un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).
4.1
Il beneficio del gratuito patrocinio
può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze concrete) se
l’iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua posizione è
infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue richieste di
giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e nota 2739 che rinvia
a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio
2019: n. 41 ad art. 117]).
4.2
La probabilità di esito
favorevole di una causa può anche essere soltanto parziale, nel qual caso il
gratuito patrocinio può limitarsi a quella sola parte. Le aspettative di
successo di una domanda composta da diverse poste riunite sotto una medesima
conclusione, sottostanno ad un apprezzamento d’insieme e, se del caso, il
gratuito patrocinio dev’essere concesso totalmente. Ne va diversamente quando
l’attore fa valere una pretesa chiaramente esagerata (Trezzini, op. cit., n. 7 seg. ad art. 118) potendosi allora
negare il gratuito patrocinio rispetto alla pretesa in eccesso o integralmente
laddove questa fosse mantenuta (decisione TF 5A_186/2017 del 20 luglio 2017
consid. 4.2; DTF 142 III 138 consid. 5.7; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 2 ad art. 118; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 13 ad art.
117; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n.
129.
ad art. 118). Data una parziale probabilità di esito favorevole, il
gratuito patrocinio è da esprimere in frazione (Bühler,
op. cit., n. 131 ad art. 118).
5.
A mente della reclamante
è arbitrario ritenere che, considerata la sua degenza ospedaliera durata oltre
due settimane, si possa negare l’esistenza di un rapporto contrattuale tra lei
e la convenuta e, di conseguenza, la responsabilità in capo a quest’ultima a
motivo che quella relazione contrattuale era andata male. Invano.
5.1
Giova qui rilevare che, diversamente
da quanto lascia intendere l’interessata, il Pretore aggiunto a questo stadio
della causa ha precisato di non poter a priori escludere che - foss’anche tacitamente
- si fosse perfezionato “un contratto sui generis, parallelo a quello
perfezionatosi con il Dr. Med. __________”, e come tale “sottoposto
anch’esso alle regole del mandato secondo l’art. 394 cpv. 2 CO”. Nondimeno,
l’esistenza di un contratto non implica in modo automatico ed astratto una
responsabilità contrattuale che, nell’ambito di un giudizio sommario, ha
comunque da essere resa verosimile, ipotesi che il primo giudice ha appunto escluso.
5.2
In particolare, il Pretore
aggiunto ha ritenuto sostanzialmente minima la possibilità di imputare una
responsabilità alla convenuta in quanto le critiche dell’attrice erano quasi
esclusivamente rivolte all’operato del medico. L’attrice neppure aveva spiegato
con necessaria dovizia in che modo il ricovero presso un’altra struttura
avrebbe impedito o attenuato l’insorgere di complicazioni rispettivamente
migliorato il suo stato valetudinario rispetto a quanto denunciato. Inoltre, dalla
perizia - su cui si tornerà oltre - non emergevano indizi circa la violazione
di regole dell’arte medica in capo alla convenuta mentre la questione del
mancato consenso informato all’operazione riguardava semmai il medico. In
definitiva, su quest’aspetto la critica della reclamante - invero sbrigativa - non
solo poggia su una premessa errata ma neppure si confronta con le argomentazioni
del giudizio impugnato.
6.
La reclamante reputa
arbitrario il giudizio del Pretore aggiunto per il fatto di avere scagionato la
convenuta sulla base della perizia extragiudiziaria FMH, che non costituisce
una prova e che non si occupa del comportamento della convenuta nella fase
postoperatoria bensì solo dell’errore del medico curante.
6.1
In tal modo la reclamante non
considera che il mandato peritale all’origine della perizia FMH aveva lo scopo
di appurare se un errore di trattamento e/o di diagnosi, tale da avere
comportato o comportare un danno alla salute dell’attrice, era stato commesso dal
dr med. __________, rispettivamente dal personale che lavorava sotto la sua
responsabilità, e nell’affermativa quale danno alla salute era stato provocato (“Il
s’agit d’élucider la question de savoir si une faute de traitement et/ou de
diagnostic a/ont été commise/s par le docteur __________ mis en cause, resp. par
le personnel travaillant sous sa responsabilité, faute qui a entraîné ou
entraînera un dommage à la santé. Dans l’affermative, il convient
également d’examiner si la faute a provoqué un dommage à la santé”: doc. 3
pag. 1 n. 1.1). Di modo che il rimprovero non ha pertinenza.
6.2
Riguardo al valore probatorio
di quel referto peritale, il Pretore aggiunto ha spiegato - con i dovuti
riferimenti di legge - che l’allestimento di una perizia extragiudiziaria FMH
dipende dall’iniziativa del paziente - nel caso concreto l’attrice, come
peraltro risulta dalla perizia stessa - ciò che l’interessata non contesta. Il
primo giudice ha quindi precisato che l’attrice era stata sentita, visitata e
interrogata dal perito, che da questo punto di vista il referto peritale dava
atto delle stesse doglianze sollevate dall’attrice in sede di petizione dandovi
debita risposta, che l’attrice non aveva concretamente contestualizzato le pretese
garanzie procedurali violate traendone le dovute conseguenze, che pur avendone
diritto l’attrice non aveva sollecitato né un complemento né una delucidazione
orale di quella perizia, che le critiche venivano formulate a ben tre anni di
distanza e che i nuovi certificati medici prodotti, pur dando atto della
persistenza di disturbi seri, non traevano conclusioni relative a presunte
responsabilità della convenuta. Ma con tutti questi punti la reclamante neppure
si confronta. Si aggiunga per il resto che il mandato peritale esigeva anche di
redigere la perizia con la dovuta cura e attenzione oggettiva richiesta per
essere prodotta davanti ad un tribunale (“L’expertise doit être
rédigée avec le même soin et le même souci d’objectivité que si
elle devait être produite pour un tribunal”: doc. 3 pag. 1 n. 1.1). E da
questo punto di vista la reclamante non individua possibili criticità. Una
volta di più il reclamo risulta pertanto inconsistente.
7.
La reclamante
considera arbitraria e affrettata, oltre che contraria al diritto, la
conclusione secondo cui alla convenuta sarebbe imputabile una responsabilità
per rischio di attività (“Gefahrensatz”), e questo perché la convenuta
era contrattualmente tenuta ad una ben precisa prestazione - ovvero assicurare
la fase postoperatoria - e non ad un rischio di attività. La censura è però fuorviante
e pretestuosa. La reclamante medesima ha evocato “il principio giuridico del
Gefahrensatz” (act. III, pag. 5 n. 10). Dal canto suo, il Pretore aggiunto
ha definito fortemente dubbia l’imputabilità alla convenuta di una
responsabilità generica in virtù appunto di questo principio, in quanto all’esame
degli atti si poteva ben concludere che la convenuta aveva adottato tutte le
precauzioni necessarie a minimizzare i rischi ospedalieri.
Invero, la reclamante
obietta che solo l’istruttoria poteva dimostrare che la convenuta aveva
adottato tutte le necessarie precauzioni atte a minimizzare i rischi
ospedalieri, ma che al momento dagli atti emergeva semmai il contrario ovvero
una chiara violazione a suo scapito delle regole dell’arte sul trattamento del
dolore. Ma la descrizione di un decorso postoperatorio rivelatosi da un punto
di vista oggettivo particolarmente difficile e travagliato, e persino traumatico
sotto il profilo soggettivo non rende a priori verosimile la violazione di regole
dell’arte medica di cui non vi è traccia alcuna nella perizia extragiudiziaria
FMH agli atti. Di modo che, anche al riguardo il reclamo va respinto.
8.
Per la reclamante è
altresì arbitrario il riferimento al tentativo di conciliazione da lei promosso
nel 2014, a cui non era poi seguita un’azione giudiziaria. Essa precisa di
avere allora desistito a causa di un repentino peggioramento del suo stato di
salute che non le consentiva di affrontare psicologicamente gli impegni di un
processo. Se non che, da ciò il Pretore aggiunto non ha tratto alcuna conclusione,
limitandosi a rilevare che la perizia extragiudiziaria FMH nel frattempo
esperita - giova ricordarlo su iniziativa della stessa reclamante - sembrava appunto
smentire la sua tesi. La critica non ha quindi portata pratica.
9.
A detta della
reclamante la probabilità di esito favorevole della causa non va esclusa per il
fatto di avere avanzato pretese spropositate ed assurde, ritenuto oltretutto
che essa ha richiesto un risarcimento fino a fr. 3'000'000.–, da stabilirsi in
corso di istruttoria, e non di fr. 3'000'000.–. Il primo giudice ha ritenuto
manifestamente eccessive le pretese della reclamante (fr. 2'400'000.– per
perdita di guadagno, fr. 200'000.– per costi imprecisati e fr. 500'000.– di
torto morale) in rapporto al suo stato di salute passato e attuale e ai costi
medici da lei effettivamente sostenuti (fr. 36'052.65), tenuto conto non da
ultimo della giurisprudenza e dottrina applicabili in materia, e ne ha concluso
che, a fronte di pretese spropositate, le prospettive di successo erano ben
inferiori rispetto a quelle della soccombenza. Ma su questi punti la reclamante
è rimasta silente. Poco importa che abbia inteso limitare a fr. 3'000'000.– la
sua richiesta di risarcimento, considerato che è comunque questo l’importo su
cui il Pretore aggiunto è chiamato a decidere (art. 58 cpv. 1 CPC) e a ponderare
quindi, se necessario, le prospettive di successo della vertenza promossa dalla
reclamante. Ed è appunto stato il caso dovendo statuire sulla sua istanza di gratuito
patrocinio, di cui la probabilità di esito favorevole della causa è requisito imprescindibile
(sopra, consid. 3). Pertanto l’interessata non si poteva esimere dal
sostanziare, quand’anche in modo sommario, le proprie pretese. Così non è stato
visto che, alla perdita economica di almeno fr. 2'400'000.– stimata in base a un
generico importo annuo di fr. 60'000.– per 40 anni, ha accostato un non meglio
precisato damnum emergens provvisorio di fr. 200'000.– ed infine, per le
sofferenze patite, una pretesa altrettanto generica - e astronomica - per torto
morale di fr. 500'000.– (act. I, pag. 16 n. 27), limitandosi per il resto a
considerazioni generiche e non contestualizzate (act. III, pag. 4 n. 8 e 9;
act. V, pag. 4 n. 11, 12 e 13) nonostante le contestazioni della controparte
(act. II, pag. 23 segg. n. 1.1; act. IV, pag. 5 seg.). Di modo che, a fronte di
tutto ciò, la conclusione del Pretore aggiunto resiste alla critica.
10.
Afferma la reclamante di
avere dimostrato l’esistenza dell’obbligazione, la violazione, il danno e il
nesso di causalità da cui la convenuta si sarebbe potuta liberare solo
dimostrando che quale suo ausiliario (art. 101 CO), il medico non aveva agito
in adempimento del suo lavoro o aveva agito con la diligenza che da lui ci si
poteva legittimamente attendere. Nondimeno il Pretore aggiunto ha spiegato di
non ravvisare a questo stadio della causa elementi a sostegno della tesi che il
dr med. __________ avesse agito come ausiliario della convenuta ai sensi
dell’art. 101 CO, sicché, un’eventuale responsabilità per il mancato consenso informato
all’operazione riguardava unicamente il medico interessato. La questione sarebbe
stata ad ogni modo marginale in quanto la perizia FMH evidenziava dei rischi
minimi legati all’intervento, motivo per cui non vi era motivo di ritenere che l’attrice
avrebbe esitato a dare il proprio consenso. Infine, come già rilevato (sopra,
consid. 5.2), per il primo giudice le critiche dell’interessata erano quasi
esclusivamente rivolte al comportamento del medico dr med. __________, nulla
indicava che il ricovero presso un’altra struttura avrebbe impedito o attenuato
eventuali complicazioni e, infine, la perizia extragiudiziaria FMH non aveva evidenziato
violazioni delle regole dell’arte medica in capo alla convenuta. E con tali
puntuali argomentazioni la reclamante non si confronta affatto. Immotivato, al
riguardo il reclamo è inammissibile.
Reclamo sull’anticipo
spese
11.
Respinta la domanda di
gratuito patrocinio, il Pretore aggiunto ha assegnato alla reclamante un
termine di 30 giorni per versare l’anticipo delle presumibili spese processuali
che ha stabilito in fr. 35'000.– in applicazione dell’art. 7 LTG. Pur chiedendo
l’esonero dalla prestazione di anticipi, su questo punto la reclamante non
formula censure particolari, limitandosi a ribadire la pertinenza della sua
istanza di gratuito patrocinio. Poiché, per i motivi di cui si è detto, il
reclamo proposto contro il diniego del gratuito patrocinio va respinto, il
gravame avverso la decisione di anticipo spese, basato unicamente sull’ipotesi
del beneficio del gratuito patrocinio, va quindi respinto.
Reclamo contro la
prestazione della cauzione per spese ripetibili
12.
Respinta la domanda di
gratuito patrocinio, in accoglimento della relativa richiesta della convenuta,
il Pretore aggiunto ha imposto alla reclamante la prestazione di una cauzione
per spese ripetibili di fr. 120'000.–.
12.1
La reclamante obietta che il
Pretore aggiunto ha pacificamente riconosciuto il suo stato d’indigenza in
quanto a suo carico risultavano 10 attestati di carenza di beni per un importo
complessivo di fr. 61'212.90. Se non che, lo stato d’indigenza non è sufficiente
per l’esonero dalla prestazione di una cauzione per spese ripetibili. Come si è
visto, la domanda di gratuito patrocinio è stata respinta dal primo giudice in
difetto della probabilità di esito favorevole della causa, decisione che in
questa sede di giudizio trova conferma. Di conseguenza, come puntualmente
spiegato dal Pretore aggiunto, l’esistenza di 10 attestati di carenza di beni ammontanti
complessivamente a fr. 61'212.90 rende senz’altro attuale l’interesse degno di
protezione della convenuta a tutelarsi dal rischio di non poter recuperare i
costi legali che comporterebbe una causa promossa a suo carico, quegli
attestati costituendo giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC la dimostrazione irrefragabile
(stante la natura di finzione) di una impossibilità rispettivamente gravosità
di recupero a fronte della quale il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a
ordinare la prestazione della cauzione (cfr. anche: Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 14 e 16 ad
art. 99; Tappy, in: Commentaire
Romand, CPC, 2a ed.,
2019, n. 16 ad art. 99). Al riguardo il reclamo va così respinto.
12.2
La reclamante contesta
l’importo della cauzione, corrispondente al massimo delle ripetibili previste dall’art.
11.
cpv. 1 Rtar, allorquando avrebbe potuto ritenere una cifra di fr. 75'000.–,
anche questa comunque contestata vista la propria indigenza. Per quale motivo
l’indigenza dell’interessata non è qui motivo d’impedimento alla prestazione di
una cauzione già lo si è detto (sopra, consid. 12.1), inutile quindi dilungarsi
oltre. Il Pretore aggiunto ha rilevato che per l’art. 11 cpv. 1 Rtar nella fascia
di valore litigioso che va da 2 ai 5 milioni di franchi, il tasso per le
ripetibili si situa tra il 2% e il 4%, in concreto tra un minimo di fr.
60'000.– e un massimo di fr. 120'000.–, riconoscendo quest’ultimo importo come adeguato
a fronte di un valore litigioso di fr. 3'000'000.–. Rientrando nei limiti della
citata tariffa, la cifra così fissata ricade pacificamente in quello che è il
potere di apprezzamento del primo giudice (Trezzini,
op. cit., n. 7 ad art. 100 e n. 17 ad art. 96 [versione e-book
aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 20 ad art. 96), il che esclude a priori una
qualsiasi ipotesi di eccesso o abuso. Motivo per cui, da questo punto di vista,
al primo giudice non si può imputare né un accertamento manifestamente errato
dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Una volta di più, il reclamo va
respinto.
Istanza di gratuito
patrocinio in sede di reclamo
13.
Il gravame, fondato
- come visto - su argomenti inconsistenti, immotivati o inammissibili, non
presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b
CPC). A prescindere dalla condizione di indigenza (art. 117 lett. a CPC) della
reclamante, la domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo va di
conseguenza respinta.
14.
Le spese processuali
del presente gravame - rilevato che la procedura di reclamo non è gratuita
(diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC) nemmeno in quanto proposto contro il
diniego di gratuito patrocinio (DTF 137 III 470 consid. 6) - sono stabilite in
fr. 450.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state
chieste osservazioni alla controparte.
15.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria in relazione al diniego di gratuito patrocinio (sopra,
consid. 1.1), proponendo censure prevalentemente inammissibili ed immotivate, viene
evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1
lett. a cifra 2 e lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il
Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio è respinto.
2.
Il reclamo 8 maggio
2020.
di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha
posto a suo carico l’anticipo delle spese processuali è inammissibile.
3.
Il reclamo 8 maggio
2020.
di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha
posto a suo carico la prestazione della cauzione per spese ripetibili è
respinto.
4.
La domanda di
gratuito patrocinio 8 maggio 2020 di RE 1 è respinta.
5.
Le spese
processuali, fissate in fr. 450.–, sono poste a carico della reclamante.
6.
Notificazione
(unitamente al reclamo 8 maggio 2020 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).