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Decisione

13.2020.35

Diniego di gratuito patrocinio per causa priva di esito favorevole. Responsabilità per risarcimento danni poco verosimile e pretesa manifestamente eccessiva. Prospettiva di successo notevolmente inferiore rispetto a quella di soccombenza. Anticipo spese. Cauzione per spese ripetibili

27 ottobre 2020Italiano24 min

confermato in sede di replica 28 febbraio 2020 la sua istanza di cauzione, opponendosi

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.35-38

Lugano

27 ottobre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.18 (azione di risarcimento) della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 7 ottobre 2019 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con

cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio, le

ha chiesto l’anticipo delle spese processuali e, accogliendo l’istanza della

convenuta, ha posto a suo carico una cauzione per spese ripetibili;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 7 ottobre

2019 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per il pagamento di una somma fino a fr.

3'000'000.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale. L’attrice

afferma di essere stata operata il 7 dicembre 2012 presso il citato istituto

per mano del dr med. __________, a cui rimprovera di aver eseguito l’intervento

in violazione delle regole dell’arte, causandole danni permanenti alla salute.

A mente dell’attrice, CO 1 è responsabile per le violazioni commesse dal quel medico,

per proprie violazioni delle regole dell’arte durante l’accoglienza e il

decorso postoperatorio e per omissione del consenso informato, in conseguenza di

cui rivendica un risarcimento del danno stabilito in:

- fr. 2'400'000.–

quale perdita economica,

- fr. 200'000.–

quale damnum emergens, e

- fr. 500'000.- quale torto

morale.

Con scritto 9 ottobre 2019

RE 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.

Fatti

B. Con risposta 29

gennaio 2020 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto che la parte

attrice sia tenuta a prestare una cauzione per le spese ripetibili di fr.

120'000.–.

C. Con memoria 10

febbraio 2020 lattrice ha avversato la domanda di cauzione, rilevando di

essere già stata posta al beneficio del gratuito patrocinio nell’ambito della

procedura di conciliazione. Ha inoltre evidenziato come scopo della richiesta

di cauzione della controparte fosse quello di impedirle l’accesso alla

giustizia.

D. La convenuta ha

confermato in sede di replica 28 febbraio 2020 la sua istanza di cauzione, opponendosi

alla concessione del gratuito patrocinio all’attrice. Con duplica 13 marzo 2020

l’attrice si è di nuovo opposta alla domanda di cauzione e ha postulato l’accoglimento

della sua istanza di gratuito patrocinio.

E. Con decisione 27

aprile 2020 il Pretore aggiunto ha negato il gratuito patrocinio all’attrice,

poiché la causa non presentava sufficienti probabilità di successo. A suo modo

di vedere, la possibilità di imputare una responsabilità alla convenuta era minima,

in quanto da una parte la perizia FMH e i certificati medici allestiti dopo l’operazione

non evidenziavano violazioni delle regole mediche imputabili alla convenuta e dall’altra

gli importi chiesti a titolo di risarcimento erano manifestamente eccessivi.

Respinta la domanda di

gratuito patrocinio, il Pretore aggiunto ha poi fissato all’attrice un termine

di 30 giorni per versare fr. 35'000.– a titolo di anticipo delle presumibili

spese processuali e per prestare una cauzione per spese ripetibili di fr.

120'000.–.

F. Con reclamo 8 maggio

2020 RE 1 chiede la riforma della decisione in oggetto nel senso di accogliere la

sua istanza di gratuito patrocinio, inclusa la contestuale esenzione da

anticipi e cauzioni. In via subordinata chiede il rinvio dell’incarto al primo

giudice per nuovo giudizio. La reclamante postula analogo beneficio in questa

sede.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Con il medesimo reclamo

l’attrice impugna la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto le ha

dapprima negato il gratuito patrocinio (dispositivo n. 1) ponendo quindi a suo

carico l’anticipo presumibile delle spese giudiziarie (dispositivo n. 2) e la

cauzione per spese ripetibili rivendicata dalla convenuta (dispositivo n. 3).

1.1

Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC) e il termine d’impugnazione è di

10.

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

1.2

In applicazione dell’art. 103

CPC le decisioni in materia di anticipazione delle spese giusta l’art. 98 CPC e

di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC sono impugnabili

con reclamo nel termine di dieci giorni sempre alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c

cifra 1 LOG).

1.3

La decisione impugnata è pervenuta

all’attrice il 28 aprile 2020. Sicché, rimesso alla posta in data 8 maggio 2020,

il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

2.

Conformemente all’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1

Il Pretore aggiunto non ha

concesso il gratuito patrocinio all’attrice perché la causa difettava di probabilità

di esito favorevole. Una prima perplessità era dovuta al fatto che la

reclamante non aveva dato seguito ad una prima autorizzazione ad agire ottenuta

già nel 2014. A prescindere da ciò, da una perizia extragiudiziaria FMH

eseguita nel frattempo non emergeva alcuna responsabilità della convenuta. Ritenuta

verosimile l’esistenza di un contratto sui generis tra l’attrice e la convenuta,

il primo giudice ha dapprima rilevato che la pretesa come tale non poteva

considerarsi prescritta. Ha in seguito constatato che le critiche della

reclamante erano per lo più rivolte al comportamento del medico che aveva

eseguito l’operazione e non concernevano violazioni di regole mediche in capo

alla convenuta, di cui oltretutto la perizia FMH nemmeno dava riscontro. La mancanza

del consenso informato della paziente riguardava semmai il medico, nulla indicando

che questi agisse quale ausiliario della convenuta (art. 101 CO). La perizia

FMH era poi stata allestita su iniziativa dell’attrice medesima, non era di

parte e aveva piena portata probatoria, visto che l’attrice non evidenziava puntuali

violazioni di garanzie procedurali, formulando per contro critiche sulle

conclusioni a distanza di oltre tre anni. Fortemente dubbia appariva poi la

pretesa responsabilità generica fondata sul principio del rischio di attività

(“Gefahrensatz”). Infine la quantificazione del danno essendo manifestamente

eccessiva, la prospettiva di insuccesso superava notevolmente quella di

successo.

Ciò premesso, a fronte di 10

attestati di carenza di beni per complessivi fr. 61'212.90 a carico

dell’attrice, erano poi date le condizioni per porre a suo carico una cauzione

per spese ripetibili di fr. 120'000.– giusta l’art. 11 cpv. 1 Rtar e l’anticipo

delle spese processuali di fr. 35'000.– sulla base dell’art. 7 LTG.

2.2

La reclamante sostiene che,

stante la sua degenza protrattasi per oltre due settimane, è arbitrario negare il

rapporto contrattuale in essere tra le parti e la responsabilità della

convenuta. Arbitrario è anche ritenere poi che la perizia FMH scagionava la

convenuta, visto che riguardava l’errore del medico. Arbitrario è pure considerare

una responsabilità per rischio di attività ma presumere poi che la convenuta avesse

adottato tutte le precauzioni per minimizzare i rischi ospedalieri. La rinuncia

all’avvio della causa nel 2014 era dovuto a un peggioramento della sua salute,

mentre l’ammontare delle pretese da lei fatte valere non è motivo per negare la

probabilità di esito favorevole della causa visto che era chiesto un risarcimento

fino a fr. 3'000'000.– e non di fr. 3'000'000.–. Provata l’esistenza

dell’obbligazione, la violazione, il danno e il nesso di causalità, per

liberarsi la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il medico, quale suo ausiliario

(art. 101 CO), non aveva agito in adempimento del suo lavoro o aveva agito con tutta

la diligenza che ci si poteva attendere. Il riconoscimento del gratuito

patrocinio esclude poi un anticipo delle spese (art. 7 LTG) e la prestazione

della cauzione, cauzione peraltro fissata all’importo massimo previsto giusta

l’art. 11 cpv. 1 Rtar.

Reclamo sul gratuito

patrocinio

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

4.

Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book

aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità

di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono

più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di

soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al

momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di

un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).

4.1

Il beneficio del gratuito patrocinio

può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze concrete) se

l’iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua posizione è

infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue richieste di

giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e nota 2739 che rinvia

a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio

2019: n. 41 ad art. 117]).

4.2

La probabilità di esito

favorevole di una causa può anche essere soltanto parziale, nel qual caso il

gratuito patrocinio può limitarsi a quella sola parte. Le aspettative di

successo di una domanda composta da diverse poste riunite sotto una medesima

conclusione, sottostanno ad un apprezzamento d’insieme e, se del caso, il

gratuito patrocinio dev’essere concesso totalmente. Ne va diversamente quando

l’attore fa valere una pretesa chiaramente esagerata (Trezzini, op. cit., n. 7 seg. ad art. 118) potendosi allora

negare il gratuito patrocinio rispetto alla pretesa in eccesso o integralmente

laddove questa fosse mantenuta (decisione TF 5A_186/2017 del 20 luglio 2017

consid. 4.2; DTF 142 III 138 consid. 5.7; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 2 ad art. 118; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 13 ad art.

117; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n.

129.

ad art. 118). Data una parziale probabilità di esito favorevole, il

gratuito patrocinio è da esprimere in frazione (Bühler,

op. cit., n. 131 ad art. 118).

5.

A mente della reclamante

è arbitrario ritenere che, considerata la sua degenza ospedaliera durata oltre

due settimane, si possa negare l’esistenza di un rapporto contrattuale tra lei

e la convenuta e, di conseguenza, la responsabilità in capo a quest’ultima a

motivo che quella relazione contrattuale era andata male. Invano.

5.1

Giova qui rilevare che, diversamente

da quanto lascia intendere l’interessata, il Pretore aggiunto a questo stadio

della causa ha precisato di non poter a priori escludere che - foss’anche tacitamente

- si fosse perfezionato “un contratto sui generis, parallelo a quello

perfezionatosi con il Dr. Med. __________”, e come tale “sottoposto

anch’esso alle regole del mandato secondo l’art. 394 cpv. 2 CO”. Nondimeno,

l’esistenza di un contratto non implica in modo automatico ed astratto una

responsabilità contrattuale che, nell’ambito di un giudizio sommario, ha

comunque da essere resa verosimile, ipotesi che il primo giudice ha appunto escluso.

5.2

In particolare, il Pretore

aggiunto ha ritenuto sostanzialmente minima la possibilità di imputare una

responsabilità alla convenuta in quanto le critiche dell’attrice erano quasi

esclusivamente rivolte all’operato del medico. L’attrice neppure aveva spiegato

con necessaria dovizia in che modo il ricovero presso un’altra struttura

avrebbe impedito o attenuato l’insorgere di complicazioni rispettivamente

migliorato il suo stato valetudinario rispetto a quanto denunciato. Inoltre, dalla

perizia - su cui si tornerà oltre - non emergevano indizi circa la violazione

di regole dell’arte medica in capo alla convenuta mentre la questione del

mancato consenso informato all’operazione riguardava semmai il medico. In

definitiva, su quest’aspetto la critica della reclamante - invero sbrigativa - non

solo poggia su una premessa errata ma neppure si confronta con le argomentazioni

del giudizio impugnato.

6.

La reclamante reputa

arbitrario il giudizio del Pretore aggiunto per il fatto di avere scagionato la

convenuta sulla base della perizia extragiudiziaria FMH, che non costituisce

una prova e che non si occupa del comportamento della convenuta nella fase

postoperatoria bensì solo dell’errore del medico curante.

6.1

In tal modo la reclamante non

considera che il mandato peritale all’origine della perizia FMH aveva lo scopo

di appurare se un errore di trattamento e/o di diagnosi, tale da avere

comportato o comportare un danno alla salute dell’attrice, era stato commesso dal

dr med. __________, rispettivamente dal personale che lavorava sotto la sua

responsabilità, e nell’affermativa quale danno alla salute era stato provocato (“Il

s’agit d’élucider la question de savoir si une faute de traitement et/ou de

diagnostic a/ont été commise/s par le docteur __________ mis en cause, resp. par

le personnel travaillant sous sa responsabilité, faute qui a entraîné ou

entraînera un dommage à la santé. Dans l’affermative, il convient

également d’examiner si la faute a provoqué un dommage à la santé”: doc. 3

pag. 1 n. 1.1). Di modo che il rimprovero non ha pertinenza.

6.2

Riguardo al valore probatorio

di quel referto peritale, il Pretore aggiunto ha spiegato - con i dovuti

riferimenti di legge - che l’allestimento di una perizia extragiudiziaria FMH

dipende dall’iniziativa del paziente - nel caso concreto l’attrice, come

peraltro risulta dalla perizia stessa - ciò che l’interessata non contesta. Il

primo giudice ha quindi precisato che l’attrice era stata sentita, visitata e

interrogata dal perito, che da questo punto di vista il referto peritale dava

atto delle stesse doglianze sollevate dall’attrice in sede di petizione dandovi

debita risposta, che l’attrice non aveva concretamente contestualizzato le pretese

garanzie procedurali violate traendone le dovute conseguenze, che pur avendone

diritto l’attrice non aveva sollecitato né un complemento né una delucidazione

orale di quella perizia, che le critiche venivano formulate a ben tre anni di

distanza e che i nuovi certificati medici prodotti, pur dando atto della

persistenza di disturbi seri, non traevano conclusioni relative a presunte

responsabilità della convenuta. Ma con tutti questi punti la reclamante neppure

si confronta. Si aggiunga per il resto che il mandato peritale esigeva anche di

redigere la perizia con la dovuta cura e attenzione oggettiva richiesta per

essere prodotta davanti ad un tribunale (“L’expertise doit être

rédigée avec le même soin et le même souci d’objectivité que si

elle devait être produite pour un tribunal”: doc. 3 pag. 1 n. 1.1). E da

questo punto di vista la reclamante non individua possibili criticità. Una

volta di più il reclamo risulta pertanto inconsistente.

7.

La reclamante

considera arbitraria e affrettata, oltre che contraria al diritto, la

conclusione secondo cui alla convenuta sarebbe imputabile una responsabilità

per rischio di attività (“Gefahrensatz”), e questo perché la convenuta

era contrattualmente tenuta ad una ben precisa prestazione - ovvero assicurare

la fase postoperatoria - e non ad un rischio di attività. La censura è però fuorviante

e pretestuosa. La reclamante medesima ha evocato “il principio giuridico del

Gefahrensatz” (act. III, pag. 5 n. 10). Dal canto suo, il Pretore aggiunto

ha definito fortemente dubbia l’imputabilità alla convenuta di una

responsabilità generica in virtù appunto di questo principio, in quanto all’esame

degli atti si poteva ben concludere che la convenuta aveva adottato tutte le

precauzioni necessarie a minimizzare i rischi ospedalieri.

Invero, la reclamante

obietta che solo l’istruttoria poteva dimostrare che la convenuta aveva

adottato tutte le necessarie precauzioni atte a minimizzare i rischi

ospedalieri, ma che al momento dagli atti emergeva semmai il contrario ovvero

una chiara violazione a suo scapito delle regole dell’arte sul trattamento del

dolore. Ma la descrizione di un decorso postoperatorio rivelatosi da un punto

di vista oggettivo particolarmente difficile e travagliato, e persino traumatico

sotto il profilo soggettivo non rende a priori verosimile la violazione di regole

dell’arte medica di cui non vi è traccia alcuna nella perizia extragiudiziaria

FMH agli atti. Di modo che, anche al riguardo il reclamo va respinto.

8.

Per la reclamante è

altresì arbitrario il riferimento al tentativo di conciliazione da lei promosso

nel 2014, a cui non era poi seguita un’azione giudiziaria. Essa precisa di

avere allora desistito a causa di un repentino peggioramento del suo stato di

salute che non le consentiva di affrontare psicologicamente gli impegni di un

processo. Se non che, da ciò il Pretore aggiunto non ha tratto alcuna conclusione,

limitandosi a rilevare che la perizia extragiudiziaria FMH nel frattempo

esperita - giova ricordarlo su iniziativa della stessa reclamante - sembrava appunto

smentire la sua tesi. La critica non ha quindi portata pratica.

9.

A detta della

reclamante la probabilità di esito favorevole della causa non va esclusa per il

fatto di avere avanzato pretese spropositate ed assurde, ritenuto oltretutto

che essa ha richiesto un risarcimento fino a fr. 3'000'000.–, da stabilirsi in

corso di istruttoria, e non di fr. 3'000'000.–. Il primo giudice ha ritenuto

manifestamente eccessive le pretese della reclamante (fr. 2'400'000.– per

perdita di guadagno, fr. 200'000.– per costi imprecisati e fr. 500'000.– di

torto morale) in rapporto al suo stato di salute passato e attuale e ai costi

medici da lei effettivamente sostenuti (fr. 36'052.65), tenuto conto non da

ultimo della giurisprudenza e dottrina applicabili in materia, e ne ha concluso

che, a fronte di pretese spropositate, le prospettive di successo erano ben

inferiori rispetto a quelle della soccombenza. Ma su questi punti la reclamante

è rimasta silente. Poco importa che abbia inteso limitare a fr. 3'000'000.– la

sua richiesta di risarcimento, considerato che è comunque questo l’importo su

cui il Pretore aggiunto è chiamato a decidere (art. 58 cpv. 1 CPC) e a ponderare

quindi, se necessario, le prospettive di successo della vertenza promossa dalla

reclamante. Ed è appunto stato il caso dovendo statuire sulla sua istanza di gratuito

patrocinio, di cui la probabilità di esito favorevole della causa è requisito imprescindibile

(sopra, consid. 3). Pertanto l’interessata non si poteva esimere dal

sostanziare, quand’anche in modo sommario, le proprie pretese. Così non è stato

visto che, alla perdita economica di almeno fr. 2'400'000.– stimata in base a un

generico importo annuo di fr. 60'000.– per 40 anni, ha accostato un non meglio

precisato damnum emergens provvisorio di fr. 200'000.– ed infine, per le

sofferenze patite, una pretesa altrettanto generica - e astronomica - per torto

morale di fr. 500'000.– (act. I, pag. 16 n. 27), limitandosi per il resto a

considerazioni generiche e non contestualizzate (act. III, pag. 4 n. 8 e 9;

act. V, pag. 4 n. 11, 12 e 13) nonostante le contestazioni della controparte

(act. II, pag. 23 segg. n. 1.1; act. IV, pag. 5 seg.). Di modo che, a fronte di

tutto ciò, la conclusione del Pretore aggiunto resiste alla critica.

10.

Afferma la reclamante di

avere dimostrato l’esistenza dell’obbligazione, la violazione, il danno e il

nesso di causalità da cui la convenuta si sarebbe potuta liberare solo

dimostrando che quale suo ausiliario (art. 101 CO), il medico non aveva agito

in adempimento del suo lavoro o aveva agito con la diligenza che da lui ci si

poteva legittimamente attendere. Nondimeno il Pretore aggiunto ha spiegato di

non ravvisare a questo stadio della causa elementi a sostegno della tesi che il

dr med. __________ avesse agito come ausiliario della convenuta ai sensi

dell’art. 101 CO, sicché, un’eventuale responsabilità per il mancato consenso informato

all’operazione riguardava unicamente il medico interessato. La questione sarebbe

stata ad ogni modo marginale in quanto la perizia FMH evidenziava dei rischi

minimi legati all’intervento, motivo per cui non vi era motivo di ritenere che l’attrice

avrebbe esitato a dare il proprio consenso. Infine, come già rilevato (sopra,

consid. 5.2), per il primo giudice le critiche dell’interessata erano quasi

esclusivamente rivolte al comportamento del medico dr med. __________, nulla

indicava che il ricovero presso un’altra struttura avrebbe impedito o attenuato

eventuali complicazioni e, infine, la perizia extragiudiziaria FMH non aveva evidenziato

violazioni delle regole dell’arte medica in capo alla convenuta. E con tali

puntuali argomentazioni la reclamante non si confronta affatto. Immotivato, al

riguardo il reclamo è inammissibile.

Reclamo sull’anticipo

spese

11.

Respinta la domanda di

gratuito patrocinio, il Pretore aggiunto ha assegnato alla reclamante un

termine di 30 giorni per versare l’anticipo delle presumibili spese processuali

che ha stabilito in fr. 35'000.– in applicazione dell’art. 7 LTG. Pur chiedendo

l’esonero dalla prestazione di anticipi, su questo punto la reclamante non

formula censure particolari, limitandosi a ribadire la pertinenza della sua

istanza di gratuito patrocinio. Poiché, per i motivi di cui si è detto, il

reclamo proposto contro il diniego del gratuito patrocinio va respinto, il

gravame avverso la decisione di anticipo spese, basato unicamente sull’ipotesi

del beneficio del gratuito patrocinio, va quindi respinto.

Reclamo contro la

prestazione della cauzione per spese ripetibili

12.

Respinta la domanda di

gratuito patrocinio, in accoglimento della relativa richiesta della convenuta,

il Pretore aggiunto ha imposto alla reclamante la prestazione di una cauzione

per spese ripetibili di fr. 120'000.–.

12.1

La reclamante obietta che il

Pretore aggiunto ha pacificamente riconosciuto il suo stato d’indigenza in

quanto a suo carico risultavano 10 attestati di carenza di beni per un importo

complessivo di fr. 61'212.90. Se non che, lo stato d’indigenza non è sufficiente

per l’esonero dalla prestazione di una cauzione per spese ripetibili. Come si è

visto, la domanda di gratuito patrocinio è stata respinta dal primo giudice in

difetto della probabilità di esito favorevole della causa, decisione che in

questa sede di giudizio trova conferma. Di conseguenza, come puntualmente

spiegato dal Pretore aggiunto, l’esistenza di 10 attestati di carenza di beni ammontanti

complessivamente a fr. 61'212.90 rende senz’altro attuale l’interesse degno di

protezione della convenuta a tutelarsi dal rischio di non poter recuperare i

costi legali che comporterebbe una causa promossa a suo carico, quegli

attestati costituendo giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC la dimostrazione irrefragabile

(stante la natura di finzione) di una impossibilità rispettivamente gravosità

di recupero a fronte della quale il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a

ordinare la prestazione della cauzione (cfr. anche: Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 14 e 16 ad

art. 99; Tappy, in: Commentaire

Romand, CPC, 2a ed.,

2019, n. 16 ad art. 99). Al riguardo il reclamo va così respinto.

12.2

La reclamante contesta

l’importo della cauzione, corrispondente al massimo delle ripetibili previste dall’art.

11.

cpv. 1 Rtar, allorquando avrebbe potuto ritenere una cifra di fr. 75'000.–,

anche questa comunque contestata vista la propria indigenza. Per quale motivo

l’indigenza dell’interessata non è qui motivo d’impedimento alla prestazione di

una cauzione già lo si è detto (sopra, consid. 12.1), inutile quindi dilungarsi

oltre. Il Pretore aggiunto ha rilevato che per l’art. 11 cpv. 1 Rtar nella fascia

di valore litigioso che va da 2 ai 5 milioni di franchi, il tasso per le

ripetibili si situa tra il 2% e il 4%, in concreto tra un minimo di fr.

60'000.– e un massimo di fr. 120'000.–, riconoscendo quest’ultimo importo come adeguato

a fronte di un valore litigioso di fr. 3'000'000.–. Rientrando nei limiti della

citata tariffa, la cifra così fissata ricade pacificamente in quello che è il

potere di apprezzamento del primo giudice (Trezzini,

op. cit., n. 7 ad art. 100 e n. 17 ad art. 96 [versione e-book

aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 20 ad art. 96), il che esclude a priori una

qualsiasi ipotesi di eccesso o abuso. Motivo per cui, da questo punto di vista,

al primo giudice non si può imputare né un accertamento manifestamente errato

dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Una volta di più, il reclamo va

respinto.

Istanza di gratuito

patrocinio in sede di reclamo

13.

Il gravame, fondato

- come visto - su argomenti inconsistenti, immotivati o inammissibili, non

presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b

CPC). A prescindere dalla condizione di indigenza (art. 117 lett. a CPC) della

reclamante, la domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo va di

conseguenza respinta.

14.

Le spese processuali

del presente gravame - rilevato che la procedura di reclamo non è gratuita

(diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC) nemmeno in quanto proposto contro il

diniego di gratuito patrocinio (DTF 137 III 470 consid. 6) - sono stabilite in

fr. 450.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state

chieste osservazioni alla controparte.

15.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria in relazione al diniego di gratuito patrocinio (sopra,

consid. 1.1), proponendo censure prevalentemente inammissibili ed immotivate, viene

evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1

lett. a cifra 2 e lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il

Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio è respinto.

2.

Il reclamo 8 maggio

2020.

di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha

posto a suo carico l’anticipo delle spese processuali è inammissibile.

3.

Il reclamo 8 maggio

2020.

di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha

posto a suo carico la prestazione della cauzione per spese ripetibili è

respinto.

4.

La domanda di

gratuito patrocinio 8 maggio 2020 di RE 1 è respinta.

5.

Le spese

processuali, fissate in fr. 450.–, sono poste a carico della reclamante.

6.

Notificazione

(unitamente al reclamo 8 maggio 2020 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).