13.2020.4
Decisione in materia di prove. Il timore di non poter far fronte all'onere probatorio e l'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo non configurano un pregiudizio difficilmente riparabile
4 maggio 2020Italiano7 min
parti già era stata allestita una perizia e ha ritenuto che gli argomenti esposti
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Incarto n.
13.2020.4
Lugano
4 maggio 2020/rn
In nome4 maggio 2020
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.21 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 24 settembre 2018 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1
RE 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
chiedente la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 132'730.-
oltre accessori;
e ora sul reclamo 25
gennaio 2020 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 14 gennaio 2020 con cui il
Pretore aggiunto ha deciso in merito alla prova peritale;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 settembre 2018
CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e RE 2 al pagamento di fr. 132'730.- oltre
accessori quale residuo della mercede per la ristrutturazione di un immobile di
loro proprietà.
Con risposta 22 ottobre
2018 i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendo in via
riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 532'206.65.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le
prime arringhe 2 maggio 2019 dove hanno notificato i propri mezzi di prova.
Fatti
B. Con decisione 14
gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove, respingendole
tutte ad eccezione dell’audizione di un teste. In particolare, per quanto
concerne la perizia chiesta dalla parte convenuta il primo giudice ha ricordato
che in occasione della procedura conciliativa e cautelare con l’accordo delle
parti già era stata allestita una perizia e ha ritenuto che gli argomenti esposti
non erano tali da giustificare la riassunzione della medesima prova.
C. Con reclamo 25
gennaio 2020 RE 1 e RE 2 si aggravano contro quest’ultima decisione e chiedono
che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione
impugnata sia annullata e che le prove da essi notificate siano tutte ammesse.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria
processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2
e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta ai reclamanti il 15 gennaio 2020. Consegnato alla cancelleria del
Tribunale lunedì 27 gennaio 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il
reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza
III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 cit.).
3.
I reclamanti sostengono
che sarebbe dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la
decisione impugnata impedisce loro di far fronte all’onere probatorio imposto
dalla legge.
L’argomentazione dei
reclamanti si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.
Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai
sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un
giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che
il Pretore aggiunto possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato
un fatto che la prova rifiutata avrebbe potuto provare, non costituisce un
pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza
finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al
momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se il
rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva dei
reclamanti in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può
essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo
nel momento in cui il Pretore aggiunto decide di non sentire i testimoni
offerti, poiché un tale pregiudizio può essere recuperato mediante una successiva
sentenza finale favorevole. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza
di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che
il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non
potrebbe più negarne l’assunzione.
In assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
5.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la relativa domanda tesa all’ottenimento dell’effetto
sospensivo.
6.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 25 gennaio 2020 di RE
1.
e RE 2 è inammissibile.
2.
La domanda tesa a
conferire effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 600.– e già anticipate dai reclamanti,
restano a loro carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 25 gennaio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
1.
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.