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Decisione

13.2020.4

Decisione in materia di prove. Il timore di non poter far fronte all'onere probatorio e l'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo non configurano un pregiudizio difficilmente riparabile

4 maggio 2020Italiano7 min

parti già era stata allestita una perizia e ha ritenuto che gli argomenti esposti

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.4

Lugano

4 maggio 2020/rn

In nome4 maggio 2020

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.21 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa con petizione 24 settembre 2018 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE 1

RE 2

entrambi patrocinati dall’

PA 1

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 132'730.-

oltre accessori;

e ora sul reclamo 25

gennaio 2020 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 14 gennaio 2020 con cui il

Pretore aggiunto ha deciso in merito alla prova peritale;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 24 settembre 2018

CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e RE 2 al pagamento di fr. 132'730.- oltre

accessori quale residuo della mercede per la ristrutturazione di un immobile di

loro proprietà.

Con risposta 22 ottobre

2018 i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendo in via

riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 532'206.65.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le

prime arringhe 2 maggio 2019 dove hanno notificato i propri mezzi di prova.

Fatti

B. Con decisione 14

gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove, respingendole

tutte ad eccezione dell’audizione di un teste. In particolare, per quanto

concerne la perizia chiesta dalla parte convenuta il primo giudice ha ricordato

che in occasione della procedura conciliativa e cautelare con l’accordo delle

parti già era stata allestita una perizia e ha ritenuto che gli argomenti esposti

non erano tali da giustificare la riassunzione della medesima prova.

C. Con reclamo 25

gennaio 2020 RE 1 e RE 2 si aggravano contro quest’ultima decisione e chiedono

che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione

impugnata sia annullata e che le prove da essi notificate siano tutte ammesse.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2

e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta ai reclamanti il 15 gennaio 2020. Consegnato alla cancelleria del

Tribunale lunedì 27 gennaio 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il

reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza

III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 cit.).

3.

I reclamanti sostengono

che sarebbe dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la

decisione impugnata impedisce loro di far fronte all’onere probatorio imposto

dalla legge.

L’argomentazione dei

reclamanti si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.

Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un

giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che

il Pretore aggiunto possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato

un fatto che la prova rifiutata avrebbe potuto provare, non costituisce un

pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza

finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al

momento dell’emana­zione della decisione di merito non è dato a sapere se il

rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva dei

reclamanti in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può

essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo

nel momento in cui il Pretore aggiunto decide di non sentire i testimoni

offerti, poiché un tale pregiudizio può essere recuperato mediante una successiva

sentenza finale favorevole. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza

di un pregiudizio difficilmente riparabile comporte­rebbe quale conseguenza che

il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non

potrebbe più negarne l’assunzione.

In assenza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5.

Il presente giudizio

rende priva d’oggetto la relativa domanda tesa all’ottenimento dell’effetto

sospensivo.

6.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 25 gennaio 2020 di RE

1.

e RE 2 è inammissibile.

2.

La domanda tesa a

conferire effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 600.– e già anticipate dai reclamanti,

restano a loro carico.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 25 gennaio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.

1.

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.