Lexipedia

Decisione

13.2020.41

Il reclamante deve spiegare quale potrebbe essere il suo interesse degno di protezione a ricorre contro l'assegnazione di un termine alla controparte per l'anticipo delle spese processuali

2 giugno 2020Italiano4 min

fondato in tal caso sul presupposto errato che l’anticipo sia stato chiesto a lei

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2020.41

Lugano

2 giugno 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.416 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

promossa con istanza 30 aprile 2020 da

CO

1

rappr. da: RA 1

contro

RE

1

e

ora sul reclamo 11 maggio 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 6 maggio 2020 con cui

il Pretore ha assegnato a CO 1 un termine di 10 giorni per versare l’importo di

fr. 250.- quale anticipo per le spese giudiziarie;

ritenuto

in fatto: che con istanza 30 aprile

2020 CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto

esecutivo notificatole per l’importo di fr. 7'203.80.-;

che con ordinanza 6 maggio

2020 il Pretore ha assegnato a CO 1 un termine di 10 giorni per versare

l’importo di fr. 250.- a valere quale anticipo delle spese giudiziarie;

che con atto 11 maggio

2020 al Tribunale d’appello, RE 1 dichiara di presentare reclamo contro la

predetta decisione sostenendo di versare in una disagiata situazione economica

che non le permette di far fronte all’esborso in questione;

considerato

in diritto: che le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG);

che nel caso concreto la

decisione impugnata è pervenuta all’interessata non prima del 7 maggio 2020 e

di conseguenza il reclamo qui in esame, rimesso alla posta l’11 maggio 2020, è

tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

che la reclamante non

formula domande precise, ma è comunque evidente che essa si oppone al pagamento

dell’anticipo delle spese processuali;

che, per l’art. 59 CPC il

giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti

processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante

(cpv. 2 lett. a);

che con la decisione

impugnata il Pretore ha assegnato “alla parte istante CO 1 … un termine di 10

giorni per versare … l’importo di fr. 250.- quale anticipo delle presumibili

spese processuali”;

che la reclamante non

spiega quale potrebbe essere il suo interesse a impugnare la decisione in

oggetto, con la quale il Pretore assegna un termine alla controparte, né

siffatto interesse pare evidente;

che, di conseguenza,

mancando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione della

reclamante, il gravame è inammissibile;

che, qualora invece alla

reclamante fosse sfuggito che, in realtà, il Pretore non ha assegnato a lei il

termine per versare l’anticipo delle spese, bensì alla controparte, il reclamo,

fondato in tal caso sul presupposto errato che l’anticipo sia stato chiesto a lei

stessa sarebbe privo d’oggetto;

che l’avvertenza - posta

in calce alla decisione - con cui il Pretore informa RE 1 che le presumibili

spese giudiziarie ammonteranno a fr. 600.-, importo da porre a carico della

parte soccombente nella procedura in applicazione dell’art. 106 CPC, non è

impugnabile;

che gli oneri processuali

del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico della reclamante ma,

data la particolarità del caso in esame e tenuto conto che essa non è

patrocinata, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;

per i quali motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 11 maggio

2020 di RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 11 maggio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).