13.2020.41
Il reclamante deve spiegare quale potrebbe essere il suo interesse degno di protezione a ricorre contro l'assegnazione di un termine alla controparte per l'anticipo delle spese processuali
2 giugno 2020Italiano4 min
fondato in tal caso sul presupposto errato che l’anticipo sia stato chiesto a lei
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2020.41
Lugano
2 giugno 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.416 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con istanza 30 aprile 2020 da
CO
1
rappr. da: RA 1
contro
RE
1
e
ora sul reclamo 11 maggio 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 6 maggio 2020 con cui
il Pretore ha assegnato a CO 1 un termine di 10 giorni per versare l’importo di
fr. 250.- quale anticipo per le spese giudiziarie;
ritenuto
in fatto: che con istanza 30 aprile
2020 CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto
esecutivo notificatole per l’importo di fr. 7'203.80.-;
che con ordinanza 6 maggio
2020 il Pretore ha assegnato a CO 1 un termine di 10 giorni per versare
l’importo di fr. 250.- a valere quale anticipo delle spese giudiziarie;
che con atto 11 maggio
2020 al Tribunale d’appello, RE 1 dichiara di presentare reclamo contro la
predetta decisione sostenendo di versare in una disagiata situazione economica
che non le permette di far fronte all’esborso in questione;
considerato
in diritto: che le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG);
che nel caso concreto la
decisione impugnata è pervenuta all’interessata non prima del 7 maggio 2020 e
di conseguenza il reclamo qui in esame, rimesso alla posta l’11 maggio 2020, è
tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;
che la reclamante non
formula domande precise, ma è comunque evidente che essa si oppone al pagamento
dell’anticipo delle spese processuali;
che, per l’art. 59 CPC il
giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti
processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante
(cpv. 2 lett. a);
che con la decisione
impugnata il Pretore ha assegnato “alla parte istante CO 1 … un termine di 10
giorni per versare … l’importo di fr. 250.- quale anticipo delle presumibili
spese processuali”;
che la reclamante non
spiega quale potrebbe essere il suo interesse a impugnare la decisione in
oggetto, con la quale il Pretore assegna un termine alla controparte, né
siffatto interesse pare evidente;
che, di conseguenza,
mancando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione della
reclamante, il gravame è inammissibile;
che, qualora invece alla
reclamante fosse sfuggito che, in realtà, il Pretore non ha assegnato a lei il
termine per versare l’anticipo delle spese, bensì alla controparte, il reclamo,
fondato in tal caso sul presupposto errato che l’anticipo sia stato chiesto a lei
stessa sarebbe privo d’oggetto;
che l’avvertenza - posta
in calce alla decisione - con cui il Pretore informa RE 1 che le presumibili
spese giudiziarie ammonteranno a fr. 600.-, importo da porre a carico della
parte soccombente nella procedura in applicazione dell’art. 106 CPC, non è
impugnabile;
che gli oneri processuali
del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico della reclamante ma,
data la particolarità del caso in esame e tenuto conto che essa non è
patrocinata, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;
per i quali motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 11 maggio
2020 di RE 1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano
spese processuali.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 11 maggio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).